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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 569/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA ANTONINO, Presidente
IN FR, Relatore
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2771/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. TYXIPRD00057-2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- INT.PAGAMENTO n. TYXIPRD00057-2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- INT.PAGAMENTO n. TYXIPRD00057-2025 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- INT.PAGAMENTO n. TYXIPRD00057-2025 IVA-ALIQUOTE 2007
- INT.PAGAMENTO n. TYXIPRD00057-2025 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6266/2025 depositato il
29/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina emetteva l'Intimazione di Pagamento n. TYXIPRD00057/2025 nei confronti dei ricorrenti, in qualità di eredi del Sig. Nominativo_1. Con tale atto, veniva richiesto il pagamento di un importo complessivo pari a circa € 93.008,54 (di cui € 56.329,99 valore economico per l'Ufficio ) a titolo di IRPEF, Addizionali, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2007, in conseguenza della sentenza n. 4702/19/24, relativa all'avviso di accertamento n. TYX01A702557/2011.
Avverso la predetta intimazione, i contribuenti proponevano con i propri legali ricorso per seguenti motivi:
- carenza di legittimazione passiva: il patrimonio del de cuius (l'impresa individuale) era stato oggetto di confisca definitiva ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (decreto n. 26/2017 definitivo l'08/03/2018) estinzione del debito per CO (Art. 50 D.Lgs. 159/2011) i crediti erariali si sarebbero estinti per confusione, poiché il patrimonio confiscato era ampiamente capiente per soddisfare i debiti tributari
- Violazione del principio di capacità contributiva poiché gli eredi non hanno tratto arricchimento dal patrimonio acquisito dallo Stato
- Difetto di motivazione dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate direzione Messina si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e pur riconoscendo l'istituto della confusione, eccepiva che esso si applica solo ai crediti erariali (IRPEF), rimanendo esclusi IVA e IRAP , e solo nei limiti del valore dei beni confiscati.
La causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso trova parziale accoglimento. La Corte conferma l'estinzione per confusione riguarda unicamente i
"crediti erariali" (Imposte Dirette: IRPEF, A.R., A.C. ). Restano esclusi dall'effetto estintivo i crediti relativi a tributi come l'IVA e l'IRAP. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno assolto all'onere probatorio, producendo la documentazione attestante la definitività della confisca e la capienza del patrimonio confiscato. Si conferma l'intervenuta confusione della pretesa tributaria relativa alle sole somme richieste a titolo di IRPEF, Addizionale
Regionale IRPEF, Addizionale Comunale IRPEF e relativi interessi. L'art. 50 comma 2 D.Lgs. 159/2011 stabilisce che, nelle ipotesi di confisca, i crediti erariali si estinguono per confusione che richiede:confisca definitiva,riunione nello Stato delle qualità di debitore e creditore e capienza del patrimonio confiscato.
Tali presupposti risultano provati in atti.
Sulla carenza di motivazione dell'atto impugnato la Corte rileva che l'atto impugnato si limita a richiamare acriticamente la sentenza n. 4702/19/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, senza tuttavia, allegarla né esplicitare i passaggi logico/giuridici attraverso i quali l'Ufficio ha rideterminato le somme pretese. Tale modalità di notifica "per relationem" risulta illegittima laddove l'atto richiamato non sia già nella piena e agevole disponibilità del contribuente o non ne vengano riportati i contenuti essenziali.Sebbene il vizio motivazionale sia di per sé sufficiente ad annullare parzialmente l'atto, per completezza si osserva che anche nel merito la pretesa risulta parzialmente fondata.I ricorrenti hanno validamente documentato, tramite la perizia giurata del Dott. Nominativo_2 e i provvedimenti giudiziari prodotti, che il patrimonio del de cuius Nominativo_1 è stato attinto da confisca definitiva. Nelle ipotesi di confisca dei beni... i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 c.c.";in questo caso per l'irpef.
Il ricorso viene accolto parzialmente per la parte irpef, rigetta il ricorso per le pretese IVA e IRAP
Compensa le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara estinta per intervenuta confusione la pretesa tributaria oggetto delle cartelle, limitatamente all'IRPEF; rigetto per il resto il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Messina 14 ottobre 2025. Il presidente
NI FI
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA ANTONINO, Presidente
IN FR, Relatore
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2771/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. TYXIPRD00057-2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- INT.PAGAMENTO n. TYXIPRD00057-2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- INT.PAGAMENTO n. TYXIPRD00057-2025 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- INT.PAGAMENTO n. TYXIPRD00057-2025 IVA-ALIQUOTE 2007
- INT.PAGAMENTO n. TYXIPRD00057-2025 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6266/2025 depositato il
29/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina emetteva l'Intimazione di Pagamento n. TYXIPRD00057/2025 nei confronti dei ricorrenti, in qualità di eredi del Sig. Nominativo_1. Con tale atto, veniva richiesto il pagamento di un importo complessivo pari a circa € 93.008,54 (di cui € 56.329,99 valore economico per l'Ufficio ) a titolo di IRPEF, Addizionali, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2007, in conseguenza della sentenza n. 4702/19/24, relativa all'avviso di accertamento n. TYX01A702557/2011.
Avverso la predetta intimazione, i contribuenti proponevano con i propri legali ricorso per seguenti motivi:
- carenza di legittimazione passiva: il patrimonio del de cuius (l'impresa individuale) era stato oggetto di confisca definitiva ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (decreto n. 26/2017 definitivo l'08/03/2018) estinzione del debito per CO (Art. 50 D.Lgs. 159/2011) i crediti erariali si sarebbero estinti per confusione, poiché il patrimonio confiscato era ampiamente capiente per soddisfare i debiti tributari
- Violazione del principio di capacità contributiva poiché gli eredi non hanno tratto arricchimento dal patrimonio acquisito dallo Stato
- Difetto di motivazione dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate direzione Messina si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e pur riconoscendo l'istituto della confusione, eccepiva che esso si applica solo ai crediti erariali (IRPEF), rimanendo esclusi IVA e IRAP , e solo nei limiti del valore dei beni confiscati.
La causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso trova parziale accoglimento. La Corte conferma l'estinzione per confusione riguarda unicamente i
"crediti erariali" (Imposte Dirette: IRPEF, A.R., A.C. ). Restano esclusi dall'effetto estintivo i crediti relativi a tributi come l'IVA e l'IRAP. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno assolto all'onere probatorio, producendo la documentazione attestante la definitività della confisca e la capienza del patrimonio confiscato. Si conferma l'intervenuta confusione della pretesa tributaria relativa alle sole somme richieste a titolo di IRPEF, Addizionale
Regionale IRPEF, Addizionale Comunale IRPEF e relativi interessi. L'art. 50 comma 2 D.Lgs. 159/2011 stabilisce che, nelle ipotesi di confisca, i crediti erariali si estinguono per confusione che richiede:confisca definitiva,riunione nello Stato delle qualità di debitore e creditore e capienza del patrimonio confiscato.
Tali presupposti risultano provati in atti.
Sulla carenza di motivazione dell'atto impugnato la Corte rileva che l'atto impugnato si limita a richiamare acriticamente la sentenza n. 4702/19/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, senza tuttavia, allegarla né esplicitare i passaggi logico/giuridici attraverso i quali l'Ufficio ha rideterminato le somme pretese. Tale modalità di notifica "per relationem" risulta illegittima laddove l'atto richiamato non sia già nella piena e agevole disponibilità del contribuente o non ne vengano riportati i contenuti essenziali.Sebbene il vizio motivazionale sia di per sé sufficiente ad annullare parzialmente l'atto, per completezza si osserva che anche nel merito la pretesa risulta parzialmente fondata.I ricorrenti hanno validamente documentato, tramite la perizia giurata del Dott. Nominativo_2 e i provvedimenti giudiziari prodotti, che il patrimonio del de cuius Nominativo_1 è stato attinto da confisca definitiva. Nelle ipotesi di confisca dei beni... i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 c.c.";in questo caso per l'irpef.
Il ricorso viene accolto parzialmente per la parte irpef, rigetta il ricorso per le pretese IVA e IRAP
Compensa le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara estinta per intervenuta confusione la pretesa tributaria oggetto delle cartelle, limitatamente all'IRPEF; rigetto per il resto il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Messina 14 ottobre 2025. Il presidente
NI FI