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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 12/12/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1187/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 1187/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 26/6/2025, scaduti in data 16/10/2025 i termini di cui all' artt. 190 c.p.c. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Stacchietti, giusta procura allegata C.F._2 all'atto di citazione;
- ATTORI contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Polisena, giusta procura in atti;
C.F._4
- CONVENUTI
***
OGGETTO: “nullità vitalizio assistenziale - azione di riduzione per lesione di legittima”
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 26/6/2025 – svolta con le modalità della trattazione scritta - le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per PARTE ATTRICE il difensore ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) –IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare Per_ che il negozio stipulato in data 21/06/2016 dal Notaio in Porto Sant'Elpidio registrato in ER li 19
Luglio 2019 al num. 2386 Serie 1T e trascritto presso la Conservatoria in ER li 10/07/2016 al num. 4650 avente ad oggetto “la rendita vitalizia assistenziale ed alimentare mediante l'alienazione dei diritti dell'intera nuda proprietà con la riserva del diritto reale di usufrutto vitalizio congiunto e con reciproco accrescimento” relativamente all'unità immobiliare facente parte di un fabbricato (conosciuto come e altri” Parte_3 detta anche “Terza Palazzina case popolari a partire da ovest”) sito in Comune di Pedaso, in zona nord – est, alla
Via Gioacchino Rossini num. 16 e precisamente della seguente porzione immobiliare: - appartamento posto al piano terra – rialzato lato ovest con annessa soffitta posta al sovrastante piano terzo sottotetto (angolo nord – ovest) e con annessa cantina posta al piano seminterrato (angolo sud – ovest), contraddistinto con l'interno num. 2, il tutto distinto al N.C.E.U. di detto comune al foglio 2 con la particella 518 sub 9, via Gioacchino Rossini num. 12, P.T-3-s1, int.
2, Cat. A/3, cl. 3, vani 6 R.C. Euro 238,60; confinante con: vano scala, prospetto su Via Rossini, prospetto su
Viale della Repubblica e prospetto su proprietà è invalido, nullo ovvero annullabile per le ragioni spiegate CP_3 negli atti di giudizio con particolare riferimento all'atto di citazione ed alla prima memoria 183, 6 comma, c.p.c.
(vecchio rito) ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
b) – IN VIA SUBORDINATA: accertare e Per_ dichiarare che il negozio stipulato in data 21/06/2016 dal Notaio in Porto Sant'Elpidio registrato in ER li 19 Luglio 2019 al num. 2386 Serie 1T e trascritto presso la Conservatoria in ER li 10/07/2016 al num.
4650 avente ad oggetto “la rendita vitalizia assistenziale ed alimentare mediante l'alienazione dei diritti dell'intera nuda proprietà con la riserva del diritto reale di usufrutto vitalizio congiunto e con reciproco accrescimento” relativamente all'unità immobiliare facente parte di un fabbricato (conosciuto come Parte_3 Parte_3
e altri” detta anche “Terza Palazzina case popolari a partire da ovest”) sito in Comune di Pedaso, in zona
[...] nord – est, alla Via Gioacchino Rossini num. 16 e precisamente della seguente porzione immobiliare: - appartamento posto al piano terra – rialzato lato ovest con annessa soffitta posta al sovrastante piano terzo sottotetto (angolo nord – ovest) e con annessa cantina posta al piano seminterrato (angolo sud – ovest), contraddistinto con l'interno num. 2, il tutto distinto al N.C.E.U. di detto comune al foglio 2 con la particella 518 sub 9, via Gioacchino Rossini num. 12,
P.T-3-s1, int. 2, Cat. A/3, cl. 3, vani 6 R.C. Euro 238,60; confinante con: vano scala, prospetto su Via Rossini, prospetto su Viale della Repubblica e prospetto su proprietà costituisce un atto simulato, dissimulante una CP_3 donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium mistum cum donatione della licenza da parte di e Persona_2 in favore di e accertando e dichiarando la Controparte_4 Controparte_4 CP_2 CP_1 nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità (totale e/o parziale) del contratto di compravendita stipulato dal de cuius
2 perché dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negozio misto a donazione;
c) – in ogni caso e per
l'effetto ricostruire, della massa ereditaria della Signora e del signor computando il Persona_2 Controparte_4 relictum al donatum, tenendo conto, del bene costituito dall'immobile ai fini della massa ereditaria, in quanto, rispetto agli atti impugnati, vi è una lesione del diritto di legittimari dei signori ed nella Parte_2 Parte_1 misura di 1/3 dell'eredità complessiva, riducendo, quindi, la donazione per lesione di legittima, in quanto esse ledono la quota di riserva della signora e del signor con valutazione dell'effettivo valore del CP_5 Controparte_4 bene e computo dei relativi frutti dei beni dalla data della loro fittizia compravendita, da imputare alla quota di legittima dei signori ed e comunque nella determinazione dell'asse ereditario e/o Parte_2 Parte_1 in riduzione della quota ereditaria dei signori e d) - condannare altresì il convenuto, CP_2 CP_1 al pagamento di tutte le spese del presente giudizio, diritti ed onorari di causa, oltre ad IVA e CAP come per legge;
Per PARTE CONVENUTA il difensore ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le
Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa: - respingere e/o dichiarare inammissibili le domande proposte dai sig. e , in quanto infondate in fatto ed in Parte_1 Parte_2 diritto, per le ragioni ampiamente esposte nella narrativa degli atti difensivi di parte convenuta;
- in subordine, procedere alla formazione della massa ereditaria, comprendendovi anche i debiti ereditari;
all'esito determinare il valore della quota di legittima eventualmente spettante a parte attrice, tenendo conto che il valore del bene trasferito in corrispettivo della rendita vitalizia assistenziale ed alimentare di cui all'atto pubblico del 21.06.2016 deve essere determinato al netto delle prestazioni assistenziali ed alimentari effettuate dai convenuti, dando ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge;
Rinnovano le richieste istruttorie già formulate e non ammesse, anche con riferimento al numero dei testi escussi, con richiesta di revoca o modifica dell'ordinanza istruttoria del 24.02.2023.
Con vittoria di spese e competenze di causa”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 25/6/2021 e - Parte_1 Parte_2 in qualità di eredi legittimi di e - hanno convenuto in giudizio CP_5 Controparte_4 CP_1
e domandando: a) accertare che l'atto notarile stipulato in data 21/6/2016 -
[...] CP_2 avente ad oggetto “rendita vitalizia assistenziale ed alimentare mediante l'alienazione dei diritti dell'intera nuda proprietà con la riserva del diritto reale di usufrutto vitalizio congiunto e con reciproco accrescimento” dell'immobile sito a Pedaso via Rossini n. 16 - è nullo ed, in subordine, “simulato, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium mistum cum donatione da e in favore di e CP_6 Controparte_4 CP_2
; b) previa ricostruzione della massa ereditaria, accertare la lesione di legittima subita da CP_1
3 e e ridurre la quota ereditaria di e Parte_1 Parte_2 CP_2 CP_1
[...]
A sostegno delle domande parte attrice, sotto il profilo fattuale, ha dedotto che:
− in data 19/3/2018 è deceduta a ER ZZ LD (nata il [...]) lasciando quali eredi legittimi il coniuge , i due figli e ed i nipoti Controparte_4 CP_2 CP_1
e (chiamati all'eredità in rappresentazione della madre Parte_1 Parte_2
morta in data 25/9/2012); Persona_3
− in vita non era in grado di gestire il proprio patrimonio, perché gravemente CP_5 malata, non autosufficiente e riconosciuta invalida civile per cecità – sicchè della stessa si è sempre occupata la figlia sino alla propria morte e solo Persona_3 successivamente gli altri due figli e CP_1 CP_2
− successivamente alla morte della figlia il patrimonio di Persona_3 CP_5
“composto dalla di lei pensione oltre agli spiegati benefici previdenziali, dalla comproprietà dell'immobile in cui essa ha sempre abitato, dalla contitolarità dei titoli di credito e buoni postali per rilevanti somme dalla proprietà di un automezzo si è ridotto allo zero”, in particolare: a) della movimentazione del conto corrente postale num. 001009939651 cointestato tra ed il marito Persona_2 CP_4
“a partire dal 2/5/2014 risultavano prelievi per la rilevante e complessiva somma di €
[...]
152.772,66 a fronte di un saldo sempre prossimo allo zero”; b) nello stesso periodo sono stati posti all'incasso dal marito contitolare buoni postali per il complessivo importo Controparte_4 di € 22.471,00 “1) buono postale n. 179 serie P del 15/10/1985 per € 3.863,00; 2) buono postale n.
250 serie Q del 6/4/1990 per € 4.694,00; 3) buono postale n. 1 serie Q del 29/6/1988 per €
1.300,00; 4) buono postale n. 324 serie Q del 17/1/1991 per € 4.504,00; 5) buono postale n. 334 serie
Q dell'11/5/1991 per € 4.410,00; 6) buono postale n. 01551278 serie Q del 6/11/1993 per €
3.700,00”; c) con scrittura privata del 23/4/2018 (a seguito della morte di ) il CP_5 veicolo Fiat Panda targato FD159JL è stato ceduto da , e Controparte_4 CP_2
– senza coinvolgere gli altri coeredi e - CP_1 Parte_1 Parte_2 alla società Autopompei S.r.l.al prezzo di € 7.000,00;
− con riguardo ai predetti prelievi da conto corrente e di buoni postali, in data 18/10/2018
ha sporto denuncia-querela per appropriazione indebita (poi integrata in data Parte_2
15/12/2018) nei confronti di e il procedimento penale è Controparte_4 CP_2 stato archiviato con ordinanza del GIP in data 16/10/2019 che ha escluso la rilevanza penale dei fatti;
− inoltre in vita e hanno ceduto ai figli e CP_5 Controparte_4 CP_2
anche l'unico immobile di relativa proprietà sito a Pedaso con atto notarile in CP_1
4 data 21/6/2016 di “rendita vitalizia assistenziale ed alimentare” che ha previsto “l'alienazione della nuda proprietà dell'immobile ai due figli con riserva di usufrutto, con accrescimento, ai genitori a fronte del riconoscimento il loro favore […] di una rendita vitalizia assistenziale e alimentare” – atto sottoscritto dal solo (sia in proprio che in rappresentanza della moglie, in virtù di Controparte_4 procura speciale notarile) e da cui emergono le precarie condizioni di entrambi i beneficiari
(risultando dall'atto stesso che per le condizioni di salute in cui versava, che la CP_5 hanno condotta alla morte il 19/3/2018, non ha potuto partecipare alla stipula, mentre prendendo parte all'atto ha dichiarato “[…] di poter sottoscrivere solo con Controparte_4 difficoltà il presente atto per la debolezza degli arti dovuta all'età e pertanto apporrà al presente atto come meglio potrà sia pure con gravi difficoltà la sola sottoscrizione finale”;
− (nato il [...]) è, quindi, deceduto a Montegiorgio in data 22/7/2020 Controparte_4 lasciando quali eredi i due figli e , nonché i nipoti CP_2 CP_1 [...]
e (in rappresentazione della madre premorta) – i quali ultimi Parte_1 Parte_2 rispettivamente nelle date del 21/3/2019 e del 8/3/2021 hanno provveduto ad accettare con beneficio d'inventario l'eredità relitta sia di che da;
CP_5 Controparte_4
− è interesse di e agire in giudizio per “far accertare Parte_1 Parte_2
l'invalidità, la nullità e/o annullabilità ovvero il carattere simulato del negozio stipulato in data
21/06/2016” dai de cuius e e la conseguente lesione della CP_5 Controparte_4 quota di legittima spettante loro - considerato che: a) sussiste il difetto di aleatorietà del contratto di vitalizio assistenziale, essendo i beneficiari e al CP_5 Controparte_4 momento della stipula entrambi molto anziani e gravemente malati;
b) in subordine, l'atto è da ritenere simulato ed integrante una donazione;
c) in ulteriore subordine è da ritenere
“invalido nella sua causa in quanto i beneficiari erano già tenuti a corrispondere gli alimenti e i genitori”.
2. Si sono costituiti in giudizio e chiedendo il rigetto delle CP_2 CP_1 domande avversarie e rappresentando sotto il profilo fattuale che:
− le disposizioni patrimoniali cui è fatto riferimento nell'atto di citazione sono state tutte compiute in vita da e , la quale ultima (mai dichiarata incapace) Controparte_4 CP_5 poteva liberamente disporre dei propri beni;
in particolare: a) i buoni postali (di cui CP_5
e erano cointestatari) sono stati ritirati negli anni il tra 2015 ed il 2017;
[...] Controparte_4
b) alla morte di il conto cointestato tra i coniugi presentava un attivo di soli euro CP_5
809,87; c) solo la vendita del veicolo Fiat Panda è avvenuta dopo la morte di e, CP_5 tuttavia, prima dell'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati e Parte_1
, ed il ricavato della vendita è stato destinato al parziale rimborso del prestito Parte_2 assunto dalla de cuius per il relativo acquisto (dunque a copertura di un debito ereditario);
5 − anche la “rendita vitalizia assistenziale ed alimentare”, stipulata in data 21/06/2016 da CP_5
e , costituisce atto valido poiché: i) caratterizzato da doppia alea,
[...] Controparte_4 relativa all'incertezza sia della durata della vita di entrambi i beneficiari, che dei relativi mutevoli bisogni di assistenza;
b) alla data di stipula dell'atto (avvenuta il 21/6/2016) CP_5
non si trovava in gravi condizioni di salute, “non aveva alcuna patologia che poteva far prevedere
[...] una morte prossima [..] Al contrario si trovava in condizioni di salute compatibili con la sua età che l'hanno determinata a stipulare il contratto per procurarsi l'assistenza di cui aveva bisogno [...]” e “il conferimento della procura speciale al marito per partecipare all'atto è stata determinata solo dal fatto di Controparte_4 essere affetta da parziale (pur non essendo completamente non vedente) deficit visivo” (cfr. pp. 4 e 5 comparsa di costituzione); c) anche le condizioni di salute di erano normali Controparte_4 in relazione all'età e, comunque, “tali da non suscitare alcuna particolare preoccupazione”; c) non sussistevano i presupposti di stato di bisogno per l'insorgere di un obbligazione alimentare ex art. 433 c.c.; d) l'atto non è né simulato, né qualificabile come donazione neppure indiretta in favore di e , atteso che il trasferimento della nuda proprietà CP_2 CP_1 dell'immobile è avvenuto a titolo oneroso quale corrispettivo della prestazione alimentare e assistenziale dagli stessi assunta;
e) e successivamente alla CP_2 CP_1 stipula dell'atto, in adempimento delle obbligazioni assunte, hanno assicurato ai genitori “una vita serena e dignitosa [..] Provvedendo a tutti i loro bisogni materiali e morali nella vita quotidiana e alle cure” (cfr. p. 6 comparsa di risposta);
− ai fini dell'eventuale formazione della massa ereditaria vanno considerati anche i debiti ereditari ed in particolare i costi sostenuti per i funerali sia di (per euro CP_5
3.493,00) che di (per euro 3.000,00), nonchè il rimborso del Controparte_4 finanziamento di euro 11.800,00 acceso per l'acquisto dell'autovettura FIAT PANDA di proprietà di (rimborsato parzialmente a seguito della vendita della stessa). CP_5
3. All'esito dell'udienza del 25/11/2021 sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183
c.p.c. Con la prima memoria gli attori hanno insistito nelle difese già svolte, precisando come: a) il conto corrente ed i buoni postali “non fossero gestiti dai signori e bensì dai loro CP_5 Controparte_4 figli e che al pari della casa siano nel tempo stati distratti allo scopo di non lasciare alcunché agli CP_2 CP_1 attori”; b) era affetta da “disturbo di circolo protratto in soggetto cerebrovasculopatia cronica, CP_5 cardiopatia ipertensiva, ateromasica carotidea” e, quindi, non era in grado di compiere una cosciente valutazione dell'operazione realizzata, sicchè l'atto pubblico stipulato il 21/6/2016 (a rogito del notaio rep. 227297 e racc. 35154) è anche da ritenere “annullabile come la procura al marito per Per_1 assenza di volontà della signora in quanto incapace naturale” (cfr. p. 6 della memoria); c) anche le CP_5 condizioni di erano gravi, emergendo dall'atto stesso la difficoltà di quest'ultimo a Controparte_4
6 sottoscrivere. In replica alle deduzioni avversarie i convenuti con la propria memoria ex art. 183 n. 2
c.p.c. hanno eccepito: i) in merito ai prelievi avvenuti sul conto cointestato, come sullo stesso avesse delega ad operare anche;
ii) l'inammissibilità della domanda di annullabilità per Parte_1 incapacità naturale dell'atto pubblico, integrante domanda nuova non formulata nell'atto introduttivo;
iii) l'inidoneità della documentazione medica allegata alla prima memoria a dimostrare l'incapacità naturale di , poichè riferita a circa un anno dopo il compimento dell'atto e CP_5 non attestante una condizione di incapacità di intendere e di volere della stessa. Con la propria terza memoria istruttoria gli attori hanno dedotto come la domanda di annullamento dell'atto per incapacità naturale costituisca mera emendatio libelli. All'esito dell'udienza del 23/2/2023 sono state parzialmente ammesse le prove testi richieste dalle parti (con ordinanza del 24/2/2023 ivi integralmente confermata); i testi ammessi sono stati escussi alle udienze del 18/10/2023 e del
8/1/2025. Le conclusioni sono state, quindi, precisate all'udienza del 26/6/2025 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum, il Collegio osserva quanto segue.
5. Va accolta la domanda principale volta a dichiarare nullo per difetto di alea l'atto pubblico stipulato dai de cuius e ed i figli e il CP_5 Controparte_4 CP_1 CP_2
21/6/2016 (a rogito notaio rep. 227294 e racc. 35154 avente ad oggetto “rendita vitalizia Per_1 assistenziale ed alimentare mediante l'alienazione dei diritti dell'intera nuda proprietà con la riserva del diritto reale di usufrutto vitalizio congiunto e con reciproco accrescimento” dell'appartamento sito a Pedaso via Rossini n. 16).
5.1. Il contratto di vitalizio assistenziale è caratterizzato da un'alea più accentuata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall'articolo 1872 c.c. in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare ma variano giorno per giorno secondo i bisogni anche in ragione dell'età e della salute del beneficiario (cfr. Cass. n. 22009/2016; Cass. 8209/2016). Inoltre, lo stesso per l'elemento dell'aleatorietà si differenzia anche dalla donazione, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato ed il valore dei cespiti patrimoniali cedutigli in corrispettivo. Tale contratto postula necessariamente l'esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto, con la conseguenza che la mancanza di alea (riscontrabile tutte le volte in cui l'entità della prestazione assicurata sia inferiore o pari ai frutti o agli utili ricavabili dal cespite ceduto, ovvero quando il beneficiario della rendita sia da ritenere prossimo alla morte per malattia o per età) rende nullo il contratto per difetto di causa (cfr. Cass. 9 gennaio 1999 n. 117).
Secondo la giurisprudenza prevalente, in tema di accertamento dell'alea, è necessario verificare, sulla
7 base delle pattuizioni negoziali e delle condizioni delle parti, se al momento della conclusione del contratto era configurabile per il vitaliziato e il vitaliziante una uguale probabilità di guadagno o di perdita, dovendosi tenere conto, a tal fine, con riferimento alle prestazioni delle parti, sia dell'entità della rendita che della presumibile durata della stessa, in relazione alla possibilità di sopravvivenza del beneficiario. Ne consegue che l'alea deve ritenersi mancante e, per l'effetto, nullo il contratto se, per l'età e le condizioni di salute del vitaliziato, già al momento del contratto era prefigurabile, con ragionevole certezza, il tempo del suo decesso e quindi possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite (cfr. Cass. 12/10/2005 n. 19763; Cass. 18/02/2022 n. 5363) – in particolare, avendosi riguardo all'età ed allo stato di salute del vitaliziato, l'alea deve comunque escludersi - ed il contratto va perciò dichiarato nullo - se, al momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile (cfr. Cass. n. 32439/2023).
5.2. In specie, il contratto oggetto di causa stipulato il 21/6/2016 - da qualificare come vitalizio assistenziale - prevedeva di costituire “una rendita assistenziale ed alimentare per tutta la durata della vita degli stessi e rendita che consiste nell'obbligo per i signori e Controparte_4 Persona_2 CP_2 di fornire ai vitaliziati alloggio, vitto e quant'altro necessario per una decorosa e dignitosa esistenza. CP_1
Al miglior chiarimento i signori partemi e precisano che il vitalizio cui si impegnano avrà per CP_2 CP_1 oggetto: non solo la cura e l'assistenza di carattere materiale ma anche di carattere morale, al fine di assicurare vitaliziati una serena e dignitosa esistenza, non solo in caso di loro infermità o malattia, nonché in caso di loro semplice senescenza, provvedendo alle esigenze degli stessi vitaliziati, secondo i loro bisogni, fornendo vestiario medicinali e quant'altro; prestando alloggio, somministrando il vitto;
provvedendo al pagamento e garantendo ai vitaliziati ogni tipo di cura medica sanitaria chirurgica ogni necessaria spesa di degenza e ricovero o di assistenza clinica e sanitaria, sia in luoghi di cura che in casa assicurando ai vitaliziati un tenore di vita conforme allo status sociale di appartenenza il tutto a una sola condizione che ciò sia necessario. Si precisa che la parte obbligata potrà adempiere il suo obbligo anche servendosi della prestazione di terzi siano essi appartenenti al proprio nucleo familiari siano essi estranei purché questi ultimi di gradimento dei vitaliziati. Si precisa inoltre che la parte obbligata potrà provvedere a fornire un alloggio ai vitaliziati anche diverso dalla residenza degli assistiti purché comunque trattasi di alloggio decoroso e dignitoso e purché di gradimento dei vitaliziati medesimi […] L'assistenza oggetto del presente atto non è soltanto quella ordinaria prevista dalla normativa vigente nei rapporti di parentela e dall'art. 433 c.c. e seguenti, ma trattasi di un quid pluris poiché la parte obbligata la effettuerà in via più ampia e per prestazioni maggiori o con modalità più ampie più intense e pregnanti di quanto preveda l'attuale appunto derivante dall'art. 433 c.c. E soprattutto in via esclusiva ossia escludendo da analoghi obblighi eventuali altri soggetti (in particolare altri parenti di
8 ugual grado)”, prevedendo quale corrispettivo all'art. 2 che “I signori e Controparte_4 Persona_2 quest'ultima come sopra rappresentata quali titolari ciascuno per un mezzo e congiuntamente in regime di comunione legale dei beni tra di loro per l'intero riservandosi a proprio favore il diritto reale di usufrutto vitalizio congiunto e con reciproco accrescimento dichiarano di cedere come cedono […] diritti dell'intera nuda proprietà sulla seguente unità immobiliare facente parte di un fabbricato […] sito in Comune di Pedaso” così descritto “in zona nord-est, alla via Gioacchino Rossini n.16 e precisamente sulla seguente porzione immobiliare: - appartamento posto al piano terra - rialzato (lato ovest) con annessa soffitta posta al sovrastante piano terzo sottotetto (angolo nord - ovest) e con annessa cantina posta al piano seminterrato (angolo sud - ovest), contraddistinto con l'interno n.2, il tutto distinto in
N.C.B.U. di detto comune al foglio 2 con la particella 518 sub 9, via Gioachino Rossini n.12, P.T-3-S1, int.2,
Cat.A/3, cl.3, vani 6, R.C. Euro 238,60; confinante con: vano scala, prospetto su via Rossini, prospetto su viale della Repubblica e prospetto su proprietà (oltre la corte comune)”. CP_3
Risulta dagli atti come alla data della stipula i beneficiari avessero un'età molto avanzata (in particolare 84 anni e 88 anni) ed una condizione di salute precaria, in CP_5 Controparte_4 particolare: a) risultava soggetto “cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli CP_5 occhi con eventuale correzione(L.382/70 e 508/88)” (cfr. verbale 2014), “Invalido con impossibilità di CP_7 deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” sul presupposto di una “Severa disabilità motoria associata ad iniziale deterioramento cognitivo in vasculopatia cronica, spondiloartrite sireonegativa ed artrosi polidistrettuale. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale” (cfr. verbale con decorrenza dal 30/4/2016); vi è CP_7 in atti documentazione medica afferente ad un ricovero ospedaliero avvenuto in data 8/5/2016
(dunque di poco antecedente alla stipula dell'atto) in cui si attesta la seguente anamnesi “Paziente con pregresso ictus (3 anni fa), recente valutazione neurologica per deterioramento cognitivo di grado lieve moderato con già segnalato notevole deflessione del tono dell'umore e stato ansioso”; vi è altresì in atti documentazione medica successiva di ricovero ospedaliero riferita all'anno 2017 in cui si attesta “Ospite di casa di riposo […] nota per emipareso sin in esiti di pregresso di ictus cerebri, parkinsonismo vascolare, ipertensione arteriosa, insufficienza venosa AAII, ateromasia carotidea, encefalopatia anossica involutiva, demenza mista, sovrappeso, sfondi artrite siero negativo, gastrite da reflusso biliare, portatrice di catetere vescicale”, condizione che l'ha condotta alla morte il 19/3/2018 a seguito di “shock settico, ipopotassemia, cerebrovasculopatia cronica in pregresso isctus ischemico, malattia di parkinson” (cfr. verbale ricovero ospedaliero); b) – in relazione Controparte_4 al quale la documentazione medica prodotta è relativa all'anno 2018 - risulta anch'egli dall'atto notarile in precarie condizioni di salute al momento della stipula (correlate all'età molto avanzata di anni 88), avendo lo stesso dichiarato nelle premesse “di poter sottoscrivere solo con difficoltà il presente atto per debolezza degli arti dovuta all'età, e pertanto apporrà al presente atto come meglio potrà, sia pure con gravi difficoltà, la sola sottoscrizione finale ma non le firme marginali” ed avendo, altresì, il notaio medesimo
9 attestato all'art. 14 che “Il signor appone al presente atto come meglio può sia pure con difficoltà Controparte_4 la sola sottoscrizione finale ma non le firme marginali stante la dichiarazione da lui sopra resa”.
L'età estremamente avanzata dei vitaliziati (84 anni ed 88 anni - anche CP_5 Controparte_4 in relazione agli indici medi ISTAT) e le condizioni di salute degli stessi sopra descritte inducono a ritenere nullo l'atto di vitalizio assistenziale dai medesimi stipulato il 21/6/2016, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra riportati – ciò anche avuto riguardo al complesso delle reciproche obbligazioni assunte ed eseguite, essendo emerso dall'istruttoria orale come gran parte delle esigenze dei vitaliziati fossero soddisfatte con sostanze economiche loro proprie, avendo la teste di parte convenuta (sentita all'udienza del 8/1/2025 in merito al pagamento della Controparte_8 retta della casa di cura ove era stata collocata – cap. 19), dichiarato che “si prendevano i CP_5 soldi di anche perché quando non bastavano coprivano i figli e CP_5 CP_1 CP_2
l'importo della pensione non sempre bastava per coprire la retta, le spese per medicinali o altro ADR […] non so se il
Comune sia mai intervenuto per il pagamento della retta, la signora è entrata nella casa di cura nel CP_5
2017, non ricordo bene il periodo forse metà anno” (circostanze riferite anche dai testi escussi all'udienza del
18/10/2023).
6. Va, pertanto, dichiarata la nullità dell'atto pubblico stipulato tra i de cuius e CP_5
ed i figli e il 21/6/2016 (a rogito notaio rep. Controparte_4 CP_1 CP_2 Per_1
227294 e racc. 35154 avente ad oggetto “rendita vitalizia assistenziale ed alimentare mediante l'alienazione dei diritti dell'intera nuda proprietà con la riserva del diritto reale di usufrutto vitalizio congiunto e con reciproco accrescimento” dell'appartamento sito a Pedaso via Rossini n. 16).
7. Risultano assorbite dalla dichiarazione di nullità dell'atto tutte le ulteriori domande svolte dagli attori, ivi inclusa quella inerente la lesione di legittima – considerato che in conseguenza della dichiarata nullità dell'atto pubblico datato 21/6/2016 l'immobile sito a Pedaso Via Gioacchino
Rossini n.16 rientra nell'asse ereditario dei de cuius (di cui gli attori hanno già provveduto ad accettare l'eredità con beneficio di inventario) e che non risultano svolte specifiche domande tese a dichiarare la natura donativa di atti compiuti in vita dai de cuius relativi al conto corrente ed ai buoni postali (peraltro, solo genericamente dedotti negli scritti difensivi).
8. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 avuto riguardo alle attività effettivamente svolte in via solidale a carico di e ed in favore di ed Controparte_4 CP_2 Parte_1
in solido, in complessivi euro 10.860 - oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA Parte_2 come per legge.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di ER, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 1187/2021, ogni altra domanda ed eccezione disattesa così decide:
DICHIARA la nullità dell'atto pubblico stipulato tra , , e CP_5 Controparte_4 CP_1 CP_2
n data 21/6/2016 a rogito del notaio rep. 227294 e racc. 35154;
[...] Per_1
ON
In solido e al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore in via CP_1 CP_2 solidale di ed in complessivi euro 10.860 - oltre spese forfettarie Parte_1 Parte_2 al 15%, IVA e CPA come per legge;
DISPONE considerato l'oggetto e la natura dei dati contenuti nel provvedimento che, ai sensi dell'art. 52 co. 2 del D.Lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a ER nella Camera di Consiglio del 4/12/2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Lucia Rocchi
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 1187/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 26/6/2025, scaduti in data 16/10/2025 i termini di cui all' artt. 190 c.p.c. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Stacchietti, giusta procura allegata C.F._2 all'atto di citazione;
- ATTORI contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Polisena, giusta procura in atti;
C.F._4
- CONVENUTI
***
OGGETTO: “nullità vitalizio assistenziale - azione di riduzione per lesione di legittima”
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 26/6/2025 – svolta con le modalità della trattazione scritta - le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per PARTE ATTRICE il difensore ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) –IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare Per_ che il negozio stipulato in data 21/06/2016 dal Notaio in Porto Sant'Elpidio registrato in ER li 19
Luglio 2019 al num. 2386 Serie 1T e trascritto presso la Conservatoria in ER li 10/07/2016 al num. 4650 avente ad oggetto “la rendita vitalizia assistenziale ed alimentare mediante l'alienazione dei diritti dell'intera nuda proprietà con la riserva del diritto reale di usufrutto vitalizio congiunto e con reciproco accrescimento” relativamente all'unità immobiliare facente parte di un fabbricato (conosciuto come e altri” Parte_3 detta anche “Terza Palazzina case popolari a partire da ovest”) sito in Comune di Pedaso, in zona nord – est, alla
Via Gioacchino Rossini num. 16 e precisamente della seguente porzione immobiliare: - appartamento posto al piano terra – rialzato lato ovest con annessa soffitta posta al sovrastante piano terzo sottotetto (angolo nord – ovest) e con annessa cantina posta al piano seminterrato (angolo sud – ovest), contraddistinto con l'interno num. 2, il tutto distinto al N.C.E.U. di detto comune al foglio 2 con la particella 518 sub 9, via Gioacchino Rossini num. 12, P.T-3-s1, int.
2, Cat. A/3, cl. 3, vani 6 R.C. Euro 238,60; confinante con: vano scala, prospetto su Via Rossini, prospetto su
Viale della Repubblica e prospetto su proprietà è invalido, nullo ovvero annullabile per le ragioni spiegate CP_3 negli atti di giudizio con particolare riferimento all'atto di citazione ed alla prima memoria 183, 6 comma, c.p.c.
(vecchio rito) ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
b) – IN VIA SUBORDINATA: accertare e Per_ dichiarare che il negozio stipulato in data 21/06/2016 dal Notaio in Porto Sant'Elpidio registrato in ER li 19 Luglio 2019 al num. 2386 Serie 1T e trascritto presso la Conservatoria in ER li 10/07/2016 al num.
4650 avente ad oggetto “la rendita vitalizia assistenziale ed alimentare mediante l'alienazione dei diritti dell'intera nuda proprietà con la riserva del diritto reale di usufrutto vitalizio congiunto e con reciproco accrescimento” relativamente all'unità immobiliare facente parte di un fabbricato (conosciuto come Parte_3 Parte_3
e altri” detta anche “Terza Palazzina case popolari a partire da ovest”) sito in Comune di Pedaso, in zona
[...] nord – est, alla Via Gioacchino Rossini num. 16 e precisamente della seguente porzione immobiliare: - appartamento posto al piano terra – rialzato lato ovest con annessa soffitta posta al sovrastante piano terzo sottotetto (angolo nord – ovest) e con annessa cantina posta al piano seminterrato (angolo sud – ovest), contraddistinto con l'interno num. 2, il tutto distinto al N.C.E.U. di detto comune al foglio 2 con la particella 518 sub 9, via Gioacchino Rossini num. 12,
P.T-3-s1, int. 2, Cat. A/3, cl. 3, vani 6 R.C. Euro 238,60; confinante con: vano scala, prospetto su Via Rossini, prospetto su Viale della Repubblica e prospetto su proprietà costituisce un atto simulato, dissimulante una CP_3 donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium mistum cum donatione della licenza da parte di e Persona_2 in favore di e accertando e dichiarando la Controparte_4 Controparte_4 CP_2 CP_1 nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità (totale e/o parziale) del contratto di compravendita stipulato dal de cuius
2 perché dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negozio misto a donazione;
c) – in ogni caso e per
l'effetto ricostruire, della massa ereditaria della Signora e del signor computando il Persona_2 Controparte_4 relictum al donatum, tenendo conto, del bene costituito dall'immobile ai fini della massa ereditaria, in quanto, rispetto agli atti impugnati, vi è una lesione del diritto di legittimari dei signori ed nella Parte_2 Parte_1 misura di 1/3 dell'eredità complessiva, riducendo, quindi, la donazione per lesione di legittima, in quanto esse ledono la quota di riserva della signora e del signor con valutazione dell'effettivo valore del CP_5 Controparte_4 bene e computo dei relativi frutti dei beni dalla data della loro fittizia compravendita, da imputare alla quota di legittima dei signori ed e comunque nella determinazione dell'asse ereditario e/o Parte_2 Parte_1 in riduzione della quota ereditaria dei signori e d) - condannare altresì il convenuto, CP_2 CP_1 al pagamento di tutte le spese del presente giudizio, diritti ed onorari di causa, oltre ad IVA e CAP come per legge;
Per PARTE CONVENUTA il difensore ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le
Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa: - respingere e/o dichiarare inammissibili le domande proposte dai sig. e , in quanto infondate in fatto ed in Parte_1 Parte_2 diritto, per le ragioni ampiamente esposte nella narrativa degli atti difensivi di parte convenuta;
- in subordine, procedere alla formazione della massa ereditaria, comprendendovi anche i debiti ereditari;
all'esito determinare il valore della quota di legittima eventualmente spettante a parte attrice, tenendo conto che il valore del bene trasferito in corrispettivo della rendita vitalizia assistenziale ed alimentare di cui all'atto pubblico del 21.06.2016 deve essere determinato al netto delle prestazioni assistenziali ed alimentari effettuate dai convenuti, dando ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge;
Rinnovano le richieste istruttorie già formulate e non ammesse, anche con riferimento al numero dei testi escussi, con richiesta di revoca o modifica dell'ordinanza istruttoria del 24.02.2023.
Con vittoria di spese e competenze di causa”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 25/6/2021 e - Parte_1 Parte_2 in qualità di eredi legittimi di e - hanno convenuto in giudizio CP_5 Controparte_4 CP_1
e domandando: a) accertare che l'atto notarile stipulato in data 21/6/2016 -
[...] CP_2 avente ad oggetto “rendita vitalizia assistenziale ed alimentare mediante l'alienazione dei diritti dell'intera nuda proprietà con la riserva del diritto reale di usufrutto vitalizio congiunto e con reciproco accrescimento” dell'immobile sito a Pedaso via Rossini n. 16 - è nullo ed, in subordine, “simulato, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium mistum cum donatione da e in favore di e CP_6 Controparte_4 CP_2
; b) previa ricostruzione della massa ereditaria, accertare la lesione di legittima subita da CP_1
3 e e ridurre la quota ereditaria di e Parte_1 Parte_2 CP_2 CP_1
[...]
A sostegno delle domande parte attrice, sotto il profilo fattuale, ha dedotto che:
− in data 19/3/2018 è deceduta a ER ZZ LD (nata il [...]) lasciando quali eredi legittimi il coniuge , i due figli e ed i nipoti Controparte_4 CP_2 CP_1
e (chiamati all'eredità in rappresentazione della madre Parte_1 Parte_2
morta in data 25/9/2012); Persona_3
− in vita non era in grado di gestire il proprio patrimonio, perché gravemente CP_5 malata, non autosufficiente e riconosciuta invalida civile per cecità – sicchè della stessa si è sempre occupata la figlia sino alla propria morte e solo Persona_3 successivamente gli altri due figli e CP_1 CP_2
− successivamente alla morte della figlia il patrimonio di Persona_3 CP_5
“composto dalla di lei pensione oltre agli spiegati benefici previdenziali, dalla comproprietà dell'immobile in cui essa ha sempre abitato, dalla contitolarità dei titoli di credito e buoni postali per rilevanti somme dalla proprietà di un automezzo si è ridotto allo zero”, in particolare: a) della movimentazione del conto corrente postale num. 001009939651 cointestato tra ed il marito Persona_2 CP_4
“a partire dal 2/5/2014 risultavano prelievi per la rilevante e complessiva somma di €
[...]
152.772,66 a fronte di un saldo sempre prossimo allo zero”; b) nello stesso periodo sono stati posti all'incasso dal marito contitolare buoni postali per il complessivo importo Controparte_4 di € 22.471,00 “1) buono postale n. 179 serie P del 15/10/1985 per € 3.863,00; 2) buono postale n.
250 serie Q del 6/4/1990 per € 4.694,00; 3) buono postale n. 1 serie Q del 29/6/1988 per €
1.300,00; 4) buono postale n. 324 serie Q del 17/1/1991 per € 4.504,00; 5) buono postale n. 334 serie
Q dell'11/5/1991 per € 4.410,00; 6) buono postale n. 01551278 serie Q del 6/11/1993 per €
3.700,00”; c) con scrittura privata del 23/4/2018 (a seguito della morte di ) il CP_5 veicolo Fiat Panda targato FD159JL è stato ceduto da , e Controparte_4 CP_2
– senza coinvolgere gli altri coeredi e - CP_1 Parte_1 Parte_2 alla società Autopompei S.r.l.al prezzo di € 7.000,00;
− con riguardo ai predetti prelievi da conto corrente e di buoni postali, in data 18/10/2018
ha sporto denuncia-querela per appropriazione indebita (poi integrata in data Parte_2
15/12/2018) nei confronti di e il procedimento penale è Controparte_4 CP_2 stato archiviato con ordinanza del GIP in data 16/10/2019 che ha escluso la rilevanza penale dei fatti;
− inoltre in vita e hanno ceduto ai figli e CP_5 Controparte_4 CP_2
anche l'unico immobile di relativa proprietà sito a Pedaso con atto notarile in CP_1
4 data 21/6/2016 di “rendita vitalizia assistenziale ed alimentare” che ha previsto “l'alienazione della nuda proprietà dell'immobile ai due figli con riserva di usufrutto, con accrescimento, ai genitori a fronte del riconoscimento il loro favore […] di una rendita vitalizia assistenziale e alimentare” – atto sottoscritto dal solo (sia in proprio che in rappresentanza della moglie, in virtù di Controparte_4 procura speciale notarile) e da cui emergono le precarie condizioni di entrambi i beneficiari
(risultando dall'atto stesso che per le condizioni di salute in cui versava, che la CP_5 hanno condotta alla morte il 19/3/2018, non ha potuto partecipare alla stipula, mentre prendendo parte all'atto ha dichiarato “[…] di poter sottoscrivere solo con Controparte_4 difficoltà il presente atto per la debolezza degli arti dovuta all'età e pertanto apporrà al presente atto come meglio potrà sia pure con gravi difficoltà la sola sottoscrizione finale”;
− (nato il [...]) è, quindi, deceduto a Montegiorgio in data 22/7/2020 Controparte_4 lasciando quali eredi i due figli e , nonché i nipoti CP_2 CP_1 [...]
e (in rappresentazione della madre premorta) – i quali ultimi Parte_1 Parte_2 rispettivamente nelle date del 21/3/2019 e del 8/3/2021 hanno provveduto ad accettare con beneficio d'inventario l'eredità relitta sia di che da;
CP_5 Controparte_4
− è interesse di e agire in giudizio per “far accertare Parte_1 Parte_2
l'invalidità, la nullità e/o annullabilità ovvero il carattere simulato del negozio stipulato in data
21/06/2016” dai de cuius e e la conseguente lesione della CP_5 Controparte_4 quota di legittima spettante loro - considerato che: a) sussiste il difetto di aleatorietà del contratto di vitalizio assistenziale, essendo i beneficiari e al CP_5 Controparte_4 momento della stipula entrambi molto anziani e gravemente malati;
b) in subordine, l'atto è da ritenere simulato ed integrante una donazione;
c) in ulteriore subordine è da ritenere
“invalido nella sua causa in quanto i beneficiari erano già tenuti a corrispondere gli alimenti e i genitori”.
2. Si sono costituiti in giudizio e chiedendo il rigetto delle CP_2 CP_1 domande avversarie e rappresentando sotto il profilo fattuale che:
− le disposizioni patrimoniali cui è fatto riferimento nell'atto di citazione sono state tutte compiute in vita da e , la quale ultima (mai dichiarata incapace) Controparte_4 CP_5 poteva liberamente disporre dei propri beni;
in particolare: a) i buoni postali (di cui CP_5
e erano cointestatari) sono stati ritirati negli anni il tra 2015 ed il 2017;
[...] Controparte_4
b) alla morte di il conto cointestato tra i coniugi presentava un attivo di soli euro CP_5
809,87; c) solo la vendita del veicolo Fiat Panda è avvenuta dopo la morte di e, CP_5 tuttavia, prima dell'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati e Parte_1
, ed il ricavato della vendita è stato destinato al parziale rimborso del prestito Parte_2 assunto dalla de cuius per il relativo acquisto (dunque a copertura di un debito ereditario);
5 − anche la “rendita vitalizia assistenziale ed alimentare”, stipulata in data 21/06/2016 da CP_5
e , costituisce atto valido poiché: i) caratterizzato da doppia alea,
[...] Controparte_4 relativa all'incertezza sia della durata della vita di entrambi i beneficiari, che dei relativi mutevoli bisogni di assistenza;
b) alla data di stipula dell'atto (avvenuta il 21/6/2016) CP_5
non si trovava in gravi condizioni di salute, “non aveva alcuna patologia che poteva far prevedere
[...] una morte prossima [..] Al contrario si trovava in condizioni di salute compatibili con la sua età che l'hanno determinata a stipulare il contratto per procurarsi l'assistenza di cui aveva bisogno [...]” e “il conferimento della procura speciale al marito per partecipare all'atto è stata determinata solo dal fatto di Controparte_4 essere affetta da parziale (pur non essendo completamente non vedente) deficit visivo” (cfr. pp. 4 e 5 comparsa di costituzione); c) anche le condizioni di salute di erano normali Controparte_4 in relazione all'età e, comunque, “tali da non suscitare alcuna particolare preoccupazione”; c) non sussistevano i presupposti di stato di bisogno per l'insorgere di un obbligazione alimentare ex art. 433 c.c.; d) l'atto non è né simulato, né qualificabile come donazione neppure indiretta in favore di e , atteso che il trasferimento della nuda proprietà CP_2 CP_1 dell'immobile è avvenuto a titolo oneroso quale corrispettivo della prestazione alimentare e assistenziale dagli stessi assunta;
e) e successivamente alla CP_2 CP_1 stipula dell'atto, in adempimento delle obbligazioni assunte, hanno assicurato ai genitori “una vita serena e dignitosa [..] Provvedendo a tutti i loro bisogni materiali e morali nella vita quotidiana e alle cure” (cfr. p. 6 comparsa di risposta);
− ai fini dell'eventuale formazione della massa ereditaria vanno considerati anche i debiti ereditari ed in particolare i costi sostenuti per i funerali sia di (per euro CP_5
3.493,00) che di (per euro 3.000,00), nonchè il rimborso del Controparte_4 finanziamento di euro 11.800,00 acceso per l'acquisto dell'autovettura FIAT PANDA di proprietà di (rimborsato parzialmente a seguito della vendita della stessa). CP_5
3. All'esito dell'udienza del 25/11/2021 sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183
c.p.c. Con la prima memoria gli attori hanno insistito nelle difese già svolte, precisando come: a) il conto corrente ed i buoni postali “non fossero gestiti dai signori e bensì dai loro CP_5 Controparte_4 figli e che al pari della casa siano nel tempo stati distratti allo scopo di non lasciare alcunché agli CP_2 CP_1 attori”; b) era affetta da “disturbo di circolo protratto in soggetto cerebrovasculopatia cronica, CP_5 cardiopatia ipertensiva, ateromasica carotidea” e, quindi, non era in grado di compiere una cosciente valutazione dell'operazione realizzata, sicchè l'atto pubblico stipulato il 21/6/2016 (a rogito del notaio rep. 227297 e racc. 35154) è anche da ritenere “annullabile come la procura al marito per Per_1 assenza di volontà della signora in quanto incapace naturale” (cfr. p. 6 della memoria); c) anche le CP_5 condizioni di erano gravi, emergendo dall'atto stesso la difficoltà di quest'ultimo a Controparte_4
6 sottoscrivere. In replica alle deduzioni avversarie i convenuti con la propria memoria ex art. 183 n. 2
c.p.c. hanno eccepito: i) in merito ai prelievi avvenuti sul conto cointestato, come sullo stesso avesse delega ad operare anche;
ii) l'inammissibilità della domanda di annullabilità per Parte_1 incapacità naturale dell'atto pubblico, integrante domanda nuova non formulata nell'atto introduttivo;
iii) l'inidoneità della documentazione medica allegata alla prima memoria a dimostrare l'incapacità naturale di , poichè riferita a circa un anno dopo il compimento dell'atto e CP_5 non attestante una condizione di incapacità di intendere e di volere della stessa. Con la propria terza memoria istruttoria gli attori hanno dedotto come la domanda di annullamento dell'atto per incapacità naturale costituisca mera emendatio libelli. All'esito dell'udienza del 23/2/2023 sono state parzialmente ammesse le prove testi richieste dalle parti (con ordinanza del 24/2/2023 ivi integralmente confermata); i testi ammessi sono stati escussi alle udienze del 18/10/2023 e del
8/1/2025. Le conclusioni sono state, quindi, precisate all'udienza del 26/6/2025 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum, il Collegio osserva quanto segue.
5. Va accolta la domanda principale volta a dichiarare nullo per difetto di alea l'atto pubblico stipulato dai de cuius e ed i figli e il CP_5 Controparte_4 CP_1 CP_2
21/6/2016 (a rogito notaio rep. 227294 e racc. 35154 avente ad oggetto “rendita vitalizia Per_1 assistenziale ed alimentare mediante l'alienazione dei diritti dell'intera nuda proprietà con la riserva del diritto reale di usufrutto vitalizio congiunto e con reciproco accrescimento” dell'appartamento sito a Pedaso via Rossini n. 16).
5.1. Il contratto di vitalizio assistenziale è caratterizzato da un'alea più accentuata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall'articolo 1872 c.c. in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare ma variano giorno per giorno secondo i bisogni anche in ragione dell'età e della salute del beneficiario (cfr. Cass. n. 22009/2016; Cass. 8209/2016). Inoltre, lo stesso per l'elemento dell'aleatorietà si differenzia anche dalla donazione, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato ed il valore dei cespiti patrimoniali cedutigli in corrispettivo. Tale contratto postula necessariamente l'esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto, con la conseguenza che la mancanza di alea (riscontrabile tutte le volte in cui l'entità della prestazione assicurata sia inferiore o pari ai frutti o agli utili ricavabili dal cespite ceduto, ovvero quando il beneficiario della rendita sia da ritenere prossimo alla morte per malattia o per età) rende nullo il contratto per difetto di causa (cfr. Cass. 9 gennaio 1999 n. 117).
Secondo la giurisprudenza prevalente, in tema di accertamento dell'alea, è necessario verificare, sulla
7 base delle pattuizioni negoziali e delle condizioni delle parti, se al momento della conclusione del contratto era configurabile per il vitaliziato e il vitaliziante una uguale probabilità di guadagno o di perdita, dovendosi tenere conto, a tal fine, con riferimento alle prestazioni delle parti, sia dell'entità della rendita che della presumibile durata della stessa, in relazione alla possibilità di sopravvivenza del beneficiario. Ne consegue che l'alea deve ritenersi mancante e, per l'effetto, nullo il contratto se, per l'età e le condizioni di salute del vitaliziato, già al momento del contratto era prefigurabile, con ragionevole certezza, il tempo del suo decesso e quindi possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite (cfr. Cass. 12/10/2005 n. 19763; Cass. 18/02/2022 n. 5363) – in particolare, avendosi riguardo all'età ed allo stato di salute del vitaliziato, l'alea deve comunque escludersi - ed il contratto va perciò dichiarato nullo - se, al momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile (cfr. Cass. n. 32439/2023).
5.2. In specie, il contratto oggetto di causa stipulato il 21/6/2016 - da qualificare come vitalizio assistenziale - prevedeva di costituire “una rendita assistenziale ed alimentare per tutta la durata della vita degli stessi e rendita che consiste nell'obbligo per i signori e Controparte_4 Persona_2 CP_2 di fornire ai vitaliziati alloggio, vitto e quant'altro necessario per una decorosa e dignitosa esistenza. CP_1
Al miglior chiarimento i signori partemi e precisano che il vitalizio cui si impegnano avrà per CP_2 CP_1 oggetto: non solo la cura e l'assistenza di carattere materiale ma anche di carattere morale, al fine di assicurare vitaliziati una serena e dignitosa esistenza, non solo in caso di loro infermità o malattia, nonché in caso di loro semplice senescenza, provvedendo alle esigenze degli stessi vitaliziati, secondo i loro bisogni, fornendo vestiario medicinali e quant'altro; prestando alloggio, somministrando il vitto;
provvedendo al pagamento e garantendo ai vitaliziati ogni tipo di cura medica sanitaria chirurgica ogni necessaria spesa di degenza e ricovero o di assistenza clinica e sanitaria, sia in luoghi di cura che in casa assicurando ai vitaliziati un tenore di vita conforme allo status sociale di appartenenza il tutto a una sola condizione che ciò sia necessario. Si precisa che la parte obbligata potrà adempiere il suo obbligo anche servendosi della prestazione di terzi siano essi appartenenti al proprio nucleo familiari siano essi estranei purché questi ultimi di gradimento dei vitaliziati. Si precisa inoltre che la parte obbligata potrà provvedere a fornire un alloggio ai vitaliziati anche diverso dalla residenza degli assistiti purché comunque trattasi di alloggio decoroso e dignitoso e purché di gradimento dei vitaliziati medesimi […] L'assistenza oggetto del presente atto non è soltanto quella ordinaria prevista dalla normativa vigente nei rapporti di parentela e dall'art. 433 c.c. e seguenti, ma trattasi di un quid pluris poiché la parte obbligata la effettuerà in via più ampia e per prestazioni maggiori o con modalità più ampie più intense e pregnanti di quanto preveda l'attuale appunto derivante dall'art. 433 c.c. E soprattutto in via esclusiva ossia escludendo da analoghi obblighi eventuali altri soggetti (in particolare altri parenti di
8 ugual grado)”, prevedendo quale corrispettivo all'art. 2 che “I signori e Controparte_4 Persona_2 quest'ultima come sopra rappresentata quali titolari ciascuno per un mezzo e congiuntamente in regime di comunione legale dei beni tra di loro per l'intero riservandosi a proprio favore il diritto reale di usufrutto vitalizio congiunto e con reciproco accrescimento dichiarano di cedere come cedono […] diritti dell'intera nuda proprietà sulla seguente unità immobiliare facente parte di un fabbricato […] sito in Comune di Pedaso” così descritto “in zona nord-est, alla via Gioacchino Rossini n.16 e precisamente sulla seguente porzione immobiliare: - appartamento posto al piano terra - rialzato (lato ovest) con annessa soffitta posta al sovrastante piano terzo sottotetto (angolo nord - ovest) e con annessa cantina posta al piano seminterrato (angolo sud - ovest), contraddistinto con l'interno n.2, il tutto distinto in
N.C.B.U. di detto comune al foglio 2 con la particella 518 sub 9, via Gioachino Rossini n.12, P.T-3-S1, int.2,
Cat.A/3, cl.3, vani 6, R.C. Euro 238,60; confinante con: vano scala, prospetto su via Rossini, prospetto su viale della Repubblica e prospetto su proprietà (oltre la corte comune)”. CP_3
Risulta dagli atti come alla data della stipula i beneficiari avessero un'età molto avanzata (in particolare 84 anni e 88 anni) ed una condizione di salute precaria, in CP_5 Controparte_4 particolare: a) risultava soggetto “cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli CP_5 occhi con eventuale correzione(L.382/70 e 508/88)” (cfr. verbale 2014), “Invalido con impossibilità di CP_7 deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” sul presupposto di una “Severa disabilità motoria associata ad iniziale deterioramento cognitivo in vasculopatia cronica, spondiloartrite sireonegativa ed artrosi polidistrettuale. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale” (cfr. verbale con decorrenza dal 30/4/2016); vi è CP_7 in atti documentazione medica afferente ad un ricovero ospedaliero avvenuto in data 8/5/2016
(dunque di poco antecedente alla stipula dell'atto) in cui si attesta la seguente anamnesi “Paziente con pregresso ictus (3 anni fa), recente valutazione neurologica per deterioramento cognitivo di grado lieve moderato con già segnalato notevole deflessione del tono dell'umore e stato ansioso”; vi è altresì in atti documentazione medica successiva di ricovero ospedaliero riferita all'anno 2017 in cui si attesta “Ospite di casa di riposo […] nota per emipareso sin in esiti di pregresso di ictus cerebri, parkinsonismo vascolare, ipertensione arteriosa, insufficienza venosa AAII, ateromasia carotidea, encefalopatia anossica involutiva, demenza mista, sovrappeso, sfondi artrite siero negativo, gastrite da reflusso biliare, portatrice di catetere vescicale”, condizione che l'ha condotta alla morte il 19/3/2018 a seguito di “shock settico, ipopotassemia, cerebrovasculopatia cronica in pregresso isctus ischemico, malattia di parkinson” (cfr. verbale ricovero ospedaliero); b) – in relazione Controparte_4 al quale la documentazione medica prodotta è relativa all'anno 2018 - risulta anch'egli dall'atto notarile in precarie condizioni di salute al momento della stipula (correlate all'età molto avanzata di anni 88), avendo lo stesso dichiarato nelle premesse “di poter sottoscrivere solo con difficoltà il presente atto per debolezza degli arti dovuta all'età, e pertanto apporrà al presente atto come meglio potrà, sia pure con gravi difficoltà, la sola sottoscrizione finale ma non le firme marginali” ed avendo, altresì, il notaio medesimo
9 attestato all'art. 14 che “Il signor appone al presente atto come meglio può sia pure con difficoltà Controparte_4 la sola sottoscrizione finale ma non le firme marginali stante la dichiarazione da lui sopra resa”.
L'età estremamente avanzata dei vitaliziati (84 anni ed 88 anni - anche CP_5 Controparte_4 in relazione agli indici medi ISTAT) e le condizioni di salute degli stessi sopra descritte inducono a ritenere nullo l'atto di vitalizio assistenziale dai medesimi stipulato il 21/6/2016, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra riportati – ciò anche avuto riguardo al complesso delle reciproche obbligazioni assunte ed eseguite, essendo emerso dall'istruttoria orale come gran parte delle esigenze dei vitaliziati fossero soddisfatte con sostanze economiche loro proprie, avendo la teste di parte convenuta (sentita all'udienza del 8/1/2025 in merito al pagamento della Controparte_8 retta della casa di cura ove era stata collocata – cap. 19), dichiarato che “si prendevano i CP_5 soldi di anche perché quando non bastavano coprivano i figli e CP_5 CP_1 CP_2
l'importo della pensione non sempre bastava per coprire la retta, le spese per medicinali o altro ADR […] non so se il
Comune sia mai intervenuto per il pagamento della retta, la signora è entrata nella casa di cura nel CP_5
2017, non ricordo bene il periodo forse metà anno” (circostanze riferite anche dai testi escussi all'udienza del
18/10/2023).
6. Va, pertanto, dichiarata la nullità dell'atto pubblico stipulato tra i de cuius e CP_5
ed i figli e il 21/6/2016 (a rogito notaio rep. Controparte_4 CP_1 CP_2 Per_1
227294 e racc. 35154 avente ad oggetto “rendita vitalizia assistenziale ed alimentare mediante l'alienazione dei diritti dell'intera nuda proprietà con la riserva del diritto reale di usufrutto vitalizio congiunto e con reciproco accrescimento” dell'appartamento sito a Pedaso via Rossini n. 16).
7. Risultano assorbite dalla dichiarazione di nullità dell'atto tutte le ulteriori domande svolte dagli attori, ivi inclusa quella inerente la lesione di legittima – considerato che in conseguenza della dichiarata nullità dell'atto pubblico datato 21/6/2016 l'immobile sito a Pedaso Via Gioacchino
Rossini n.16 rientra nell'asse ereditario dei de cuius (di cui gli attori hanno già provveduto ad accettare l'eredità con beneficio di inventario) e che non risultano svolte specifiche domande tese a dichiarare la natura donativa di atti compiuti in vita dai de cuius relativi al conto corrente ed ai buoni postali (peraltro, solo genericamente dedotti negli scritti difensivi).
8. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 avuto riguardo alle attività effettivamente svolte in via solidale a carico di e ed in favore di ed Controparte_4 CP_2 Parte_1
in solido, in complessivi euro 10.860 - oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA Parte_2 come per legge.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di ER, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 1187/2021, ogni altra domanda ed eccezione disattesa così decide:
DICHIARA la nullità dell'atto pubblico stipulato tra , , e CP_5 Controparte_4 CP_1 CP_2
n data 21/6/2016 a rogito del notaio rep. 227294 e racc. 35154;
[...] Per_1
ON
In solido e al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore in via CP_1 CP_2 solidale di ed in complessivi euro 10.860 - oltre spese forfettarie Parte_1 Parte_2 al 15%, IVA e CPA come per legge;
DISPONE considerato l'oggetto e la natura dei dati contenuti nel provvedimento che, ai sensi dell'art. 52 co. 2 del D.Lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a ER nella Camera di Consiglio del 4/12/2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Lucia Rocchi
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
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