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18 dicembre 1942
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19 settembre 2000
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22 aprile 2006
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Art. 154. (( 1. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito informatico istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l'elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso. Provvede, altresi', al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura e' determinata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE). Il decreto e' sottoposto ad aggiornamento triennale.
2. Presso la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1. ))
2. Presso la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1. ))
Commentari • 3
- 1. Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 25 marzo 2006 · 4.4293294
[…] Sostituzione dell'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: «Articolo 154. - 1. […]
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Giurisprudenza • 1
- 1. AGCM, provvedimento del 28/07/2010 n. 21425 (rif. PS5546), CHRISTIE'SProvvedimento: PS5546 - CHRISTIE'S Provvedimento n. 21425 L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 luglio 2010; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); VISTI gli atti del procedimento; I. LA …Leggi di più...