Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01041/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00466/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 466 del 2020, proposto da Acea Ato 2 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eugenio Bruti Liberati in Milano, via G. Serbelloni n. 7;
contro
Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Nello Funari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 547/2019/R/IDR del 17 dicembre 2019, pubblicata sul sito internet dell’Autorità il 19 dicembre 2019, avente per oggetto “integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e diposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;
- dell’Allegato A alla medesima, recante “Modifiche e integrazioni all’Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR”;
- dell’Allegato B alla medesima, recante “Misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 la dott.ssa AR IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con dichiarazione del 27/1/2026 parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite;
Preso atto della mancata opposizione di parte resistente;
Ritenuto di compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF EL CO, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
AR IG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IG | EF EL CO |
IL SEGRETARIO