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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/09/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Liberato Faccenda ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1177 dell'anno 2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del
15.5.2025, avente ad oggetto altri istituti e leggi speciali, vertente tra
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Lavorato (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio, sito in Corigliano-Rossano, Via della Scuola n. 13, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione attrice
e
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AR (C.F. , presso i cui C.F._3 uffici, siti in AR, Via Gioacchino da Fiore, n. 34, è legalmente domiciliato convenuto
Conclusioni così come precisate all'udienza del 15.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione, evocava in giudizio il Parte_1 Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Sig. Giudice, contrariis reiectis, accogliere la domanda e statuire la sussistenza del diritto in capo all'attrice a vedersi riconosciuta, quale superstite del marito ucciso, , ad opera della mafia della Sibaritide, tutte le indennità CP_2 dovute per legge e condannare conseguentemente il , in persona del suo Controparte_1
Ministro pro-tempore, e per esso il , il pagamento Controparte_3 dell'indennità di € 2000.000,00, oltre l'assegno vitalizio mensile di € 1.033,50 e l'assegno funerario pari ad € 258,22 ed € 51,64. Il tutto col riconoscimento degli interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo”.
pagina 1 di 7 Le predette conclusioni erano già state prospettate dinanzi al che, con provvedimento Controparte_4 del 25.6.2019, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che questa appartenesse al Tribunale di AR.
A fondamento della domanda – riproposta in questa sede - rappresentava che, in data 24.5.2001, il proprio marito rimaneva coinvolto in un agguato perpetrato da esponenti aderenti all'associazione di stampo mafioso del coriglianese, culminato con la sua morte;
conseguentemente, avanzava domanda, ai sensi della L. 302/1990 ss.mm., tendente ad ottenere le elargizioni dei benefici previsti per le vittime dei fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416 bis cod. pen.
Tuttavia, la , in data 24.03.2011, comunicava che la Commissione consultiva Controparte_5 aveva espresso parere sfavorevole all'elargizione dei benefici di cui alla L. n. 302/1990 ss.mm.ii.; pertanto, l'attrice inoltrava brevi note, chiedendo la rivisitazione del provvedimento;
nondimeno., in data 17.11.2011 le veniva notificato provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, con cui la richiesta veniva definitivamente rigettata.
Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di AR, l'attrice chiedeva il riconoscimento dei suddetti benefici economici formulando le suddette conclusioni;
nessuna documentazione, tuttavia, veniva prodotta dall'attrice a corredo del proprio fiscolo di parte al momento dell'iscrizione a ruolo, ad eccezione della prova della notifica della citazione nei confronti del ministero.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Al riguardo, deduceva che la delibera con cui veniva disattesa la domanda dell'attrice veniva adottata sulla base della disciplina di settore alla luce di quanto emerso in sede istruttoria;
quest'ultima aveva consentito di appurare che la vittima dell'evento omicidiario, unitamente ai componenti del suo nucleo familiare fino al quarto grado di parentela, risultavano gravati da precedenti penali per reati contro il patrimonio, contro la persona, in materia di stupefacenti e che, in particolare, proprio la stessa vittima era stata destinataria di un'ordinanza cautelare, emessa per il reato di omicidio.
Quanto alla verifica delle condizioni di estraneità della vittima e dei beneficiari dagli ambienti malavitosi, poi, non era stato possibile escludere il coinvolgimento dei soggetti istanti rispetto a tali ambienti, poiché il delitto, avvenuto indubbiamente per ragioni 'ndranghetistiche, era volto al fine di intimorire i figli del de cuius e scongiurare la loro collaborazione con la giustizia, in qualità di affiliati
“pentiti”.
La causa, istruita mediante produzione documentale ed esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., di cui veniva onerata parte attrice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., ridotti ai minimi di legge. pagina 2 di 7 ***
Tanto premesso, la domanda attorea è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Come è noto, la L. n. 302/1990 all'art. 1 dispone: «A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo
12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale. (comma 1)
L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis
c.p., a condizione che: a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava. (comma 2)».
Il successivo art. 4 stabilisce che le provvidenze spettano non solo alla vittima ma anche, in caso di morte, ai suoi familiari superstiti.
Ancora, l'art. 7 stabilisce che “I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.”
Infine, l'art. 9-bis («Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari») estende il requisito della “estraneità” ad ambienti delinquenziali ai beneficiari diversi dal soggetto leso, e cioè ai familiari superstiti di cui al precedente art. 4.
In altri termini, i requisiti soggettivi sono identici per tutti i benefici previsti a favore delle vittime della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti.
Per completare il quadro normativo, è fondamentale il richiamo all'art. 2 quinquies, c. 1, lett. b) del
D.L. n. 151/08, conv. in L. 186/08, il quale prevede che “Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 pagina 3 di 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che: a) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ; b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava. Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme già corrisposte”.
La speciale elargizione posta a carico dello Stato dalla L. 302/1990 integra, dunque, una peculiare obbligazione a carico della collettività, connotata da finalità solidaristiche, tanto è vero che in presenza di determinate condizioni di legge, le vittime di mafia devono essere considerate come titolari di un vero e proprio diritto soggettivo di accesso a detti benefici di legge, privando l'amministrazione di ogni potere di valutazione autonoma dei presupposti oggettivi di erogabilità rispetto ai quali la stessa svolge un accertamento che, ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, è comunque estraneo al concetto di discrezionalità amministrativa (così Cass., S.U., n. 18983/2017, ma anche Cass., S.U., n. 26626/07, n. 1377/03 e n. 4942/89).
Ancora, la Corte di cassazione, attraverso un excursus argomentativo pienamente condivisibile, ha precisato che: “a) la L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), nel prevedere il diritto alla “elargizione fino a Lire 150 milioni” in favore di “chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico” (comma 1), nonché in favore di chiunque tali pregiudizi subisca “in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p.” (comma 2), subordina detta provvidenza a talune condizioni negative, tra le quali quello dell'essere il soggetto leso “del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali” (comma 2, lett. b); b) la stessa condizione negativa è prevista per l'elargizione prevista in favore dei superstiti del soggetto deceduto a seguito dei crimini in questione (giusta espressa previsione del D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, art.
2-quinques, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 2008, n. 186, a mente del quale i benefici previsti per i superstiti dalla L. n. 302 del 1990, art. 4 sono concessi a condizione che “il beneficiario risulti essere del tutto pagina 4 di 7 estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”; condizione negativa che, peraltro, (…) già poteva per implicito trarsi, anche prima del detto intervento del legislatore del 2008, dalla L. n.
302 del 1990, stesso art. 4 dal momento che tale norma, nel prevedere tale elargizione, richiama i casi di cui all'art. 1); c) (…) i criteri dettati dalle norme citate “valgono in via generale per tutte le provvidenze erogate dallo Stato, essendo insiti nella stessa ratio legis, che è appunto quella di indennizzare le vittime, intendendosi per tali, necessariamente, i soggetti del tutto estranei agli ambienti malavitosi e non coloro che ne fanno parte, i quali, a ragionare diversamente, riceverebbero, del tutto irragionevolmente, aiuti di Stato per avere scelto la via del crimine piuttosto che quella della legalità” (cfr. Cass., n. 28820/2019; conf. Cass., n. 28627/2023; Cass., n. 6007/2024
e Cass., n. 12146/2024).
È, dunque, evidente che l'estraneità agli ambienti di mafia del soggetto che chieda l'accesso alle speciali elargizioni di cui alla summenzionata legge ha lo scopo di contrastare i fenomeni di infiltrazione mafiosa, nella ragionevole convinzione che la concreta solidarietà in favore di coloro che hanno subito danni per il coraggio di essersi sottratti al regime deprimente della mafia possa consentire agli stessi di trarre benefici oggettivi dal diritto concreto al risarcimento dei danni patiti, così al tempo stesso contrastando quelle situazioni di debolezza, isolamento e inferiorità economica e sociale nel quale attecchisce e si fortifica il fenomeno mafioso (cfr. Cass., n. 28820/2019).
Si otterrebbe invece, evidentemente, il risultato opposto se tale beneficio si riconoscesse nel caso in cui il beneficiario (o il congiunto dalla cui lesione origini il diritto al risarcimento riconosciuto giudizialmente) risulti appartenere al contesto criminale che ha dato ragione e origine al fatto lesivo;
tali soggetti, riceverebbero in tal caso la provvidenza pubblica non per essersi coraggiosamente allontanati e opposti al contesto mafioso ma, al contrario, paradossalmente, proprio per avervi fatto parte (cfr. Cass., n. 28820/2019).
Ciò chiarito, va rammentato che la controversia – devolvendo al giudice ordinario l'intero rapporto a cui accede la situazione giuridica fatta valere dall'attrice nei confronti dell'amministrazione – impone la verifica dei presupposti previsti ex lege per il riconoscimento dell'indennità richiesta alla luce di quanto emerso dall'istruttoria.
Procedendo, quindi, all'esame della vicenda, prima di analizzare l'aspetto controverso su cui l'amministrazione ha inteso fondare il provvedimento di diniego, deve rilevarsi, pur in assenza di alcuna documentazione riguardante i fatti che hanno coinvolto il coniuge dell'attrice (tardivamente allegata solo l'11.3.2023, oltre la barriera preclusiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2) cod. proc. civ.
e, quindi, inutilizzabile) che risulta incontestato tra le parti che , marito di CP_2 Pt_1 pagina 5 di 7 veniva assassinato il 24.05.2001 ad opera della mafia locale coriglianese e che i figli dei Pt_1 medesimi, e erano divenuti collaboratori di giustizia. CP_6 CP_7
Invero, la questione controversa – posta a base del diniego della p.a. convenuta – attiene principalmente alla contestata mancanza del presupposto della totale estraneità della vittima primaria del reato, dell'istante e della sua famiglia di appartenenza “ad ambienti e rapporti delinquenziali”.
Ed invero, pur in mancanza dell'intero testo della sentenza pronunciata dalla Corte di Assise in relazione all'omicidio della coniuge dell'attrice (da cui poter verificare sia l'estraneità della vittima dal contesto associativo che la reale collaborazione con lo Stato da parte dei figli del medesimo, la cui circostanza sarebbe stata movente del delitto) risulta assorbente quanto emerge dalla nota prodotta in atti dall'amministrazione al momento della sua costituzione e rilasciata dalla Prefettura di (all. CP_3
16, prot. 3277 del 14/3/2013).
L , nel procedere all'ulteriore istruzione della istanza avanzata dall'attrice e dai Controparte_8 congiunti, comunicava al ministero quanto emerso dall'informativa redatta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di tale atto (prot. 9762 del 24.2.2011) faceva emergere, per quanto qui rileva, CP_3 che - oltre al figlio (che in seguito all'esecuzione della misura cautelare della custodia CP_6 in carcere nel procedimento penale RGNR DDA 115/99) - MI MB ON, figlia del defunto
, era coniugata con “elemento di spicco dell'organizzazione CP_2 CP_9 criminale "Locale di Corigliano" gravato da precedenti penali e di polizia per le violazioni dell'art.
73 e 74 D.P.R. 309/90, art. 416 bis C.P. e art. 12 quinquies legge 356/92, tratto in arresto in data
21.07.2010 in esecuzione di O.C.C. nell'ambito del procedimento penale 3572/05 della D.D.A. di
AR, sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41 bis L. n. 35411975 O.P”
Ebbene, da tale emergenza – e in assenza di alcuna prova di segno diverso offerta dall'attore – risulta del tutto carente il requisito soggettivo richiesto dalla normativa appena citata.
Come già specificato, infatti, l'art. 2 quinquies, c. 1, lett. b) del D.L. n. 151/08, conv. in L. 186/08, precisa che “Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che: a) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3- bis, del codice di procedura penale”.
pagina 6 di 7 Emerge, quindi, un chiaro rapporto di affinità tra l'attrice e marito della figlia e, CP_9 dunque, genero dell'istante, alla stessa affine poichè legato dal vincolo di parentela con la moglie (art. 78 cod. civ.).
Tale soggetto, infatti, come specificato nella suddetta informativa, risulta gravato non tanto da procedimenti penali in corso ma da condanne penali (e, quindi, delitti accertati con sentenza passata in giudicato) che ne consacrano la sua intraneità in associazioni dedite al narcotraffico (art. 74 d.P.R. n.
309/1990) e per delinquere di tipo mafioso-camorristico (art. 416 bis cod. pen.); tutte fattispecie penali ricomprese nel catalogo di cui all'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. richiamato dall'art. 2 quinquies appena citato.
Appare, quindi, evidente che le ragioni del diniego espresse dalla amministrazione convenuta siano supportate dagli elementi impeditivi appena enunciati;
elementi che, in ogni caso, assumono maggior pregnanza in considerazione anche del vincolo di parentela dell'attrice con soggetti appartenenti all'ambiente mafioso, essendo comunque emerso che i figli della stessa - sebbene distaccati per aver aderito ad un programma di collaborazione – abbiano comunque fatto parte dalla consorteria mafiosa, lasciando ragionevolmente presagire (in assenza totale di indici di segno contrario) l'esistenza di un contesto familiare, in cui la era inserita, prossimo alla criminalità organizzata. Pt_1
Da tanto ne deriva il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento
(ovvero da € 52.000,00 ad € 260.000), secondo i valori medi, ad eccezione della fase istruttoria e decisionale, liquidata ai minimi in ragione delle attività in concreto svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 9.142,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA, se dovuti, come per legge.
25.9.2025 (provvedimento redatto e depositato mediante l'applicativo ministeriale Consolle)
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Liberato Faccenda ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1177 dell'anno 2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del
15.5.2025, avente ad oggetto altri istituti e leggi speciali, vertente tra
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Lavorato (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio, sito in Corigliano-Rossano, Via della Scuola n. 13, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione attrice
e
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AR (C.F. , presso i cui C.F._3 uffici, siti in AR, Via Gioacchino da Fiore, n. 34, è legalmente domiciliato convenuto
Conclusioni così come precisate all'udienza del 15.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione, evocava in giudizio il Parte_1 Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Sig. Giudice, contrariis reiectis, accogliere la domanda e statuire la sussistenza del diritto in capo all'attrice a vedersi riconosciuta, quale superstite del marito ucciso, , ad opera della mafia della Sibaritide, tutte le indennità CP_2 dovute per legge e condannare conseguentemente il , in persona del suo Controparte_1
Ministro pro-tempore, e per esso il , il pagamento Controparte_3 dell'indennità di € 2000.000,00, oltre l'assegno vitalizio mensile di € 1.033,50 e l'assegno funerario pari ad € 258,22 ed € 51,64. Il tutto col riconoscimento degli interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo”.
pagina 1 di 7 Le predette conclusioni erano già state prospettate dinanzi al che, con provvedimento Controparte_4 del 25.6.2019, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che questa appartenesse al Tribunale di AR.
A fondamento della domanda – riproposta in questa sede - rappresentava che, in data 24.5.2001, il proprio marito rimaneva coinvolto in un agguato perpetrato da esponenti aderenti all'associazione di stampo mafioso del coriglianese, culminato con la sua morte;
conseguentemente, avanzava domanda, ai sensi della L. 302/1990 ss.mm., tendente ad ottenere le elargizioni dei benefici previsti per le vittime dei fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416 bis cod. pen.
Tuttavia, la , in data 24.03.2011, comunicava che la Commissione consultiva Controparte_5 aveva espresso parere sfavorevole all'elargizione dei benefici di cui alla L. n. 302/1990 ss.mm.ii.; pertanto, l'attrice inoltrava brevi note, chiedendo la rivisitazione del provvedimento;
nondimeno., in data 17.11.2011 le veniva notificato provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, con cui la richiesta veniva definitivamente rigettata.
Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di AR, l'attrice chiedeva il riconoscimento dei suddetti benefici economici formulando le suddette conclusioni;
nessuna documentazione, tuttavia, veniva prodotta dall'attrice a corredo del proprio fiscolo di parte al momento dell'iscrizione a ruolo, ad eccezione della prova della notifica della citazione nei confronti del ministero.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Al riguardo, deduceva che la delibera con cui veniva disattesa la domanda dell'attrice veniva adottata sulla base della disciplina di settore alla luce di quanto emerso in sede istruttoria;
quest'ultima aveva consentito di appurare che la vittima dell'evento omicidiario, unitamente ai componenti del suo nucleo familiare fino al quarto grado di parentela, risultavano gravati da precedenti penali per reati contro il patrimonio, contro la persona, in materia di stupefacenti e che, in particolare, proprio la stessa vittima era stata destinataria di un'ordinanza cautelare, emessa per il reato di omicidio.
Quanto alla verifica delle condizioni di estraneità della vittima e dei beneficiari dagli ambienti malavitosi, poi, non era stato possibile escludere il coinvolgimento dei soggetti istanti rispetto a tali ambienti, poiché il delitto, avvenuto indubbiamente per ragioni 'ndranghetistiche, era volto al fine di intimorire i figli del de cuius e scongiurare la loro collaborazione con la giustizia, in qualità di affiliati
“pentiti”.
La causa, istruita mediante produzione documentale ed esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., di cui veniva onerata parte attrice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., ridotti ai minimi di legge. pagina 2 di 7 ***
Tanto premesso, la domanda attorea è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Come è noto, la L. n. 302/1990 all'art. 1 dispone: «A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo
12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale. (comma 1)
L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis
c.p., a condizione che: a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava. (comma 2)».
Il successivo art. 4 stabilisce che le provvidenze spettano non solo alla vittima ma anche, in caso di morte, ai suoi familiari superstiti.
Ancora, l'art. 7 stabilisce che “I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.”
Infine, l'art. 9-bis («Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari») estende il requisito della “estraneità” ad ambienti delinquenziali ai beneficiari diversi dal soggetto leso, e cioè ai familiari superstiti di cui al precedente art. 4.
In altri termini, i requisiti soggettivi sono identici per tutti i benefici previsti a favore delle vittime della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti.
Per completare il quadro normativo, è fondamentale il richiamo all'art. 2 quinquies, c. 1, lett. b) del
D.L. n. 151/08, conv. in L. 186/08, il quale prevede che “Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 pagina 3 di 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che: a) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ; b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava. Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme già corrisposte”.
La speciale elargizione posta a carico dello Stato dalla L. 302/1990 integra, dunque, una peculiare obbligazione a carico della collettività, connotata da finalità solidaristiche, tanto è vero che in presenza di determinate condizioni di legge, le vittime di mafia devono essere considerate come titolari di un vero e proprio diritto soggettivo di accesso a detti benefici di legge, privando l'amministrazione di ogni potere di valutazione autonoma dei presupposti oggettivi di erogabilità rispetto ai quali la stessa svolge un accertamento che, ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, è comunque estraneo al concetto di discrezionalità amministrativa (così Cass., S.U., n. 18983/2017, ma anche Cass., S.U., n. 26626/07, n. 1377/03 e n. 4942/89).
Ancora, la Corte di cassazione, attraverso un excursus argomentativo pienamente condivisibile, ha precisato che: “a) la L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), nel prevedere il diritto alla “elargizione fino a Lire 150 milioni” in favore di “chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico” (comma 1), nonché in favore di chiunque tali pregiudizi subisca “in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p.” (comma 2), subordina detta provvidenza a talune condizioni negative, tra le quali quello dell'essere il soggetto leso “del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali” (comma 2, lett. b); b) la stessa condizione negativa è prevista per l'elargizione prevista in favore dei superstiti del soggetto deceduto a seguito dei crimini in questione (giusta espressa previsione del D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, art.
2-quinques, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 2008, n. 186, a mente del quale i benefici previsti per i superstiti dalla L. n. 302 del 1990, art. 4 sono concessi a condizione che “il beneficiario risulti essere del tutto pagina 4 di 7 estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”; condizione negativa che, peraltro, (…) già poteva per implicito trarsi, anche prima del detto intervento del legislatore del 2008, dalla L. n.
302 del 1990, stesso art. 4 dal momento che tale norma, nel prevedere tale elargizione, richiama i casi di cui all'art. 1); c) (…) i criteri dettati dalle norme citate “valgono in via generale per tutte le provvidenze erogate dallo Stato, essendo insiti nella stessa ratio legis, che è appunto quella di indennizzare le vittime, intendendosi per tali, necessariamente, i soggetti del tutto estranei agli ambienti malavitosi e non coloro che ne fanno parte, i quali, a ragionare diversamente, riceverebbero, del tutto irragionevolmente, aiuti di Stato per avere scelto la via del crimine piuttosto che quella della legalità” (cfr. Cass., n. 28820/2019; conf. Cass., n. 28627/2023; Cass., n. 6007/2024
e Cass., n. 12146/2024).
È, dunque, evidente che l'estraneità agli ambienti di mafia del soggetto che chieda l'accesso alle speciali elargizioni di cui alla summenzionata legge ha lo scopo di contrastare i fenomeni di infiltrazione mafiosa, nella ragionevole convinzione che la concreta solidarietà in favore di coloro che hanno subito danni per il coraggio di essersi sottratti al regime deprimente della mafia possa consentire agli stessi di trarre benefici oggettivi dal diritto concreto al risarcimento dei danni patiti, così al tempo stesso contrastando quelle situazioni di debolezza, isolamento e inferiorità economica e sociale nel quale attecchisce e si fortifica il fenomeno mafioso (cfr. Cass., n. 28820/2019).
Si otterrebbe invece, evidentemente, il risultato opposto se tale beneficio si riconoscesse nel caso in cui il beneficiario (o il congiunto dalla cui lesione origini il diritto al risarcimento riconosciuto giudizialmente) risulti appartenere al contesto criminale che ha dato ragione e origine al fatto lesivo;
tali soggetti, riceverebbero in tal caso la provvidenza pubblica non per essersi coraggiosamente allontanati e opposti al contesto mafioso ma, al contrario, paradossalmente, proprio per avervi fatto parte (cfr. Cass., n. 28820/2019).
Ciò chiarito, va rammentato che la controversia – devolvendo al giudice ordinario l'intero rapporto a cui accede la situazione giuridica fatta valere dall'attrice nei confronti dell'amministrazione – impone la verifica dei presupposti previsti ex lege per il riconoscimento dell'indennità richiesta alla luce di quanto emerso dall'istruttoria.
Procedendo, quindi, all'esame della vicenda, prima di analizzare l'aspetto controverso su cui l'amministrazione ha inteso fondare il provvedimento di diniego, deve rilevarsi, pur in assenza di alcuna documentazione riguardante i fatti che hanno coinvolto il coniuge dell'attrice (tardivamente allegata solo l'11.3.2023, oltre la barriera preclusiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2) cod. proc. civ.
e, quindi, inutilizzabile) che risulta incontestato tra le parti che , marito di CP_2 Pt_1 pagina 5 di 7 veniva assassinato il 24.05.2001 ad opera della mafia locale coriglianese e che i figli dei Pt_1 medesimi, e erano divenuti collaboratori di giustizia. CP_6 CP_7
Invero, la questione controversa – posta a base del diniego della p.a. convenuta – attiene principalmente alla contestata mancanza del presupposto della totale estraneità della vittima primaria del reato, dell'istante e della sua famiglia di appartenenza “ad ambienti e rapporti delinquenziali”.
Ed invero, pur in mancanza dell'intero testo della sentenza pronunciata dalla Corte di Assise in relazione all'omicidio della coniuge dell'attrice (da cui poter verificare sia l'estraneità della vittima dal contesto associativo che la reale collaborazione con lo Stato da parte dei figli del medesimo, la cui circostanza sarebbe stata movente del delitto) risulta assorbente quanto emerge dalla nota prodotta in atti dall'amministrazione al momento della sua costituzione e rilasciata dalla Prefettura di (all. CP_3
16, prot. 3277 del 14/3/2013).
L , nel procedere all'ulteriore istruzione della istanza avanzata dall'attrice e dai Controparte_8 congiunti, comunicava al ministero quanto emerso dall'informativa redatta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di tale atto (prot. 9762 del 24.2.2011) faceva emergere, per quanto qui rileva, CP_3 che - oltre al figlio (che in seguito all'esecuzione della misura cautelare della custodia CP_6 in carcere nel procedimento penale RGNR DDA 115/99) - MI MB ON, figlia del defunto
, era coniugata con “elemento di spicco dell'organizzazione CP_2 CP_9 criminale "Locale di Corigliano" gravato da precedenti penali e di polizia per le violazioni dell'art.
73 e 74 D.P.R. 309/90, art. 416 bis C.P. e art. 12 quinquies legge 356/92, tratto in arresto in data
21.07.2010 in esecuzione di O.C.C. nell'ambito del procedimento penale 3572/05 della D.D.A. di
AR, sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41 bis L. n. 35411975 O.P”
Ebbene, da tale emergenza – e in assenza di alcuna prova di segno diverso offerta dall'attore – risulta del tutto carente il requisito soggettivo richiesto dalla normativa appena citata.
Come già specificato, infatti, l'art. 2 quinquies, c. 1, lett. b) del D.L. n. 151/08, conv. in L. 186/08, precisa che “Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che: a) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3- bis, del codice di procedura penale”.
pagina 6 di 7 Emerge, quindi, un chiaro rapporto di affinità tra l'attrice e marito della figlia e, CP_9 dunque, genero dell'istante, alla stessa affine poichè legato dal vincolo di parentela con la moglie (art. 78 cod. civ.).
Tale soggetto, infatti, come specificato nella suddetta informativa, risulta gravato non tanto da procedimenti penali in corso ma da condanne penali (e, quindi, delitti accertati con sentenza passata in giudicato) che ne consacrano la sua intraneità in associazioni dedite al narcotraffico (art. 74 d.P.R. n.
309/1990) e per delinquere di tipo mafioso-camorristico (art. 416 bis cod. pen.); tutte fattispecie penali ricomprese nel catalogo di cui all'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. richiamato dall'art. 2 quinquies appena citato.
Appare, quindi, evidente che le ragioni del diniego espresse dalla amministrazione convenuta siano supportate dagli elementi impeditivi appena enunciati;
elementi che, in ogni caso, assumono maggior pregnanza in considerazione anche del vincolo di parentela dell'attrice con soggetti appartenenti all'ambiente mafioso, essendo comunque emerso che i figli della stessa - sebbene distaccati per aver aderito ad un programma di collaborazione – abbiano comunque fatto parte dalla consorteria mafiosa, lasciando ragionevolmente presagire (in assenza totale di indici di segno contrario) l'esistenza di un contesto familiare, in cui la era inserita, prossimo alla criminalità organizzata. Pt_1
Da tanto ne deriva il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento
(ovvero da € 52.000,00 ad € 260.000), secondo i valori medi, ad eccezione della fase istruttoria e decisionale, liquidata ai minimi in ragione delle attività in concreto svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 9.142,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA, se dovuti, come per legge.
25.9.2025 (provvedimento redatto e depositato mediante l'applicativo ministeriale Consolle)
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
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