Ordinanza collegiale 16 luglio 2025
Sentenza breve 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 04/12/2025, n. 21910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21910 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21910/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07521/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7521 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS--OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di inidoneità, n. 1821182 adottato dalla Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 14 aprile 2025, con il quale è stata formalizzata l’esclusione del ricorrente dal « Concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 luglio 2024 » recante la seguente motivazione «“ -OMISSIS-” ai sensi dell’art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, lettera b), del D.M. 30 giugno 2003, n. 198 »;
ove occorra e per quanto di ragione, del verbale di valutazione -OMISSIS- emesso in sede concorsuale e conosciuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 13 maggio 2025;
di tutti i verbali di valutazione psicofisica stilati sul conto del ricorrente in sede concorsuale nella parte in cui ne hanno rilevato l’inidoneità al ruolo di allievo agente della Polizia di Stato, conosciuti in data 13 maggio 2025 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;
ove occorra e per quanto di ragione, dell’articolo 12 del bando con il quale è stato indetto il « Concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 luglio 2024 » che ne disciplina lo svolgimento degli accertamenti psicofisici, nella parte in cui prevede che « i giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso. L’esclusione è motivata dalla Commissione in apposito verbale, notificato contestualmente al candidato »;
ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento recante le « Modalità per l’accertamento dei requisiti psicofisici del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1306 allievi agenti della polizia di Stato » emanate dal Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale di Sanità e pubblicate sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente (www.poliziadistato.it) nell’apposita pagina web dedicata alla procedura concorsuale in oggetto, nella parte in cui prevedono che « Il giudizio della Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici è definitivo e, in caso di inidoneità del candidato, comporta l’esclusione dal concorso »;
ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il «Concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 luglio 2024 »;
del decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1.306 allievi agenti, successivamente ampliato a 2.127 unità, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 luglio 2024, pubblicato sul portale web dedicato alla selezione in data 20 maggio 2025, nella parte in cui non contiene il nominativo dell’odierno ricorrente;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. AT SE ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
In fatto e in diritto
1. Con verbale del 14 aprile 2025 l’amministrazione resistente ha disposto l’esclusione del sig. -OMISSIS- dal concorso pubblico per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 23 luglio 2024, in ragione di un « -OMISSIS-” ai sensi dell’art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, lettera b), del D.M. 30 giugno 2003, n. 198 ».
2. Con l’atto introduttivo del giudizio, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il predetto provvedimento – in uno con la graduatoria finale della procedura, medio tempore pubblicata dall’amministrazione in data 20 maggio 2025 – e ne ha chiesto l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, sulla base di un unico motivo di ricorso.
Segnatamente, parte ricorrente ha contestato gli atti impugnati per « falsa applicazione del d.m. interno del 30 giugno 2003 n. 198, articolo 3, comma 2, allegata tabella 1 punto 8 lettera b); falsa applicazione dell’articolo 12 della lex specialis; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990- violazione dell’art 1 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione- eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per erroneità dei presupposti; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria [nonché infine per] eccesso di potere contraddittorietà e illogicità manifesta dell’azione amministrativa », lamentando – in sintesi – l’inattendibilità dell’accertamento svolto in sede concorsuale e producendo documentazione sanitaria resa da struttura pubblica comprovante l’erroneità della valutazioni compiute dalla Commissione.
3. In data 15 luglio 2025 il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio senza svolgere difese.
4. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS-, questo Tribunale ha disposto verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a. al fine di accertare la sussistenza o meno della causa di esclusione rilevata in sede concorsuale, incaricando al riguardo « il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, con sede in Roma, che provvederà a mezzo di una commissione formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni », e chiedendo al verificatore di specificare « i) se il ricorrente è affetto o meno da “-OMISSIS-”; [e] ii) in caso positivo: - quale è la etiopatogenesi e il livello di gravità di tale disturbo; - se lo stesso è sussumibile tra le cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato previste dalla Tabella 1, punto 8, lett. b), allegata al D.M. 30 giugno 2003, n. 198 ».
Con la stessa ordinanza, inoltre, questo Tribunale ha ordinato a parte ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami, « nei confronti di tutti i soggetti (vincitori e idonei) collocati nella graduatoria finale di merito della procedura ».
5. In data 30 luglio 2025 il ricorrente ha depositato documentazione al fine di comprovare di aver provveduto a integrare il contraddittorio nei tempi e nei modi indicati nell’ordinanza Tar Lazio, I- quater , n. 14042/2025.
6. In data 8 agosto 2025 l’amministrazione ha depositato documentazione relativa agli accertamenti svolti in sede concorsuale.
7. In data 13 novembre 2025, il verificatore ha depositato un’articolata e puntuale relazione, nella quale ha evidenziato che « la documentazione sanitaria esaminata e presente agli atti, unitamente all’esito dell’esame clinico eseguito … conferma che la fluenza verbale dell’istante risulta nei limiti di norma, con eloquio spontaneo fluido, scorrevole e adeguato al contesto comunicativo» ; ha precisato che « nel corso del prolungato esame condotto …. non state riscontrate disfluenze o alterazioni significative del linguaggio spontaneo, né elementi che possano configurare un disturbo del linguaggio strutturato e persistente» ; ha osservato che « le sporadiche esitazioni verbali osservate durante l’esame non assumono carattere patologico, potendosi ricondurre a fenomeni parafisilogici di tipo emotivo, comuni e transitori, non configuranti -OMISSIS- di rilievo clinico-funzionale» ; e ha conseguentemente concluso per l’insussistenza della causa di inidoneità riscontrata in sede concorsuale e per « l’idoneità psico-fisica del ricorrente alle funzioni di servizio previste per il ruolo richiesto».
8. Con memoria depositata il 28 novembre 2025, il ricorrente ha quindi insistito per l’accoglimento delle sue domande e per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio.
9. Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione previo avviso alle parti della sua possibile definizione con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a.
10. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
11. Si è infatti già evidenziato supra sub 4 che questo Tribunale – tenuto conto della documentazione sanitaria versata in atti da parte ricorrente e avuto riguardo alla peculiarità dell’accertamento medico oggetto della presente controversia – ha legittimamente ritenuto di non poter escludere con un sufficiente grado di certezza che l’inidoneità accertata in sede concorsuale fosse frutto di un difetto di istruttoria (v. in relazione a un caso non dissimile Consiglio di Stato, II, 18 giugno 2024, n. 5462) e ha quindi disposto verificazione al fine di acclarare la sussistenza o meno della causa di inidoneità riscontrata dalla p.a. resistente.
Verificazione che è apparsa al Collegio tanto più necessaria in ragione del fatto che in sede concorsuale la Commissione da un lato aveva riscontrato che « allo status psicopatologico si obiettiva [vano] aspetti tensivi prestazionali, non configurabili tuttavia una conclamata alterazione psicologica» e dell’altro aveva tuttavia ritenuto di ascrivere le incertezze nell’eloquio manifestate dal ricorrente alla categoria delle « imperfezioni ed infermità dell'apparato neuro-psichico » in cui rientravano i « disturbi mentali: disturbi mentali dovuti a malattie mediche generali; disturbi d'ansia attuali o pregressi; disturbi somatoformi e da conversione attuali o pregressi; disturbi fittizi e da simulazione attuali o pregressi; schizofrenia ed altri disturbi psicotici attuali o pregressi; disturbi dell'umore attuali o pregressi; disturbi dissociativi attuali o pregressi; disturbi sessuali e disturbi dell'identità di genere attuali o pregressi; disturbi del sonno attuali o pregressi; ritardo mentale; disturbi da tic; disturbi dell'adattamento; problemi relazionali a rilevanza clinica; disturbi di personalità; disturbi del controllo degli impulsi attuali o pregressi; disturbi della condotta alimentare attuali o pregressi» , senza dare una motivazione adeguata di tale conclusione.
12. La disposta verificazione – sulla quale l’amministrazione resistente (pur avendo nominato un proprio consulente, presente alla verificazione) non ha svolto alcuna osservazione, non contestando in alcun modo né le modalità seguite per lo svolgimento dell’esame, né i criteri applicati, né le conclusioni cui è giunto il verificato – ha consentito di accertare che il ricorrente non è affetto da alcun disturbo mentale, evidenziando che « le sporadiche esitazioni verbali [del sig. -OMISSIS-] non assumono carattere patologico, potendosi ricondurre a fenomeni parafisilogici di tipo emotivo, comuni e transitori, non configuranti -OMISSIS- di rilievo clinico-funzionale ».
13. In altri termini, la verificazione – dalle cui risultanze questo Tribunale non ha alcuna ragione di doversi discostare (anche alla luce dell’assenza di rilievi da parte della p.a. in ordine alle statuizioni del verificatore) – ha confermato, sulla base di tutta la documentazione sanitaria prodotta in atti, che il risultato dell’accertamento svolto in sede concorsuale è dipeso da un difetto di istruttoria e che il sig. -OMISSIS- non è affetto dalla causa di inidoneità posta alla base dell’esclusione gravata.
14. Per tali ragioni, il ricorso va accolto e il provvedimento di esclusione impugnato va annullato. Conseguentemente, va ordinato alla p.a. di ammettere il ricorrente allo svolgimento delle successive prove previste dalla procedura concorsuale e – in caso di superamento delle stesse – di inserirlo in graduatoria nella posizione allo stesso spettante.
15. In considerazione di tutte le circostanze del caso – ivi compresa la peculiarità della vicenda – le spese processuali possono essere compensate tra le parti, salvo il dovere del Ministero di provvedere al pagamento delle spese di verificazione (che, ove richiesto, saranno liquidate con separato provvedimento) e di farsi carico, come da disposizioni di legge, del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- annulla l’esclusione gravata;
- ordina alla p.a. di ammettere il sig. -OMISSIS- allo svolgimento delle successive prove previste dalla procedura concorsuale e – in caso di superamento delle stesse – di inserirlo in graduatoria nella posizione allo stesso spettante;
- compensa le spese tra le parti, salvo il dovere della p.a. di farsi carico delle spese di verificazione (che, ove richiesto, saranno liquidate con separato provvedimento) e del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA RT, Presidente
AT SE ZA, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT SE ZA | RA RT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.