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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/11/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
AR CASAVOLA - Presidente
RI NI - IC
NA CARBONARA - IC rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2131/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ZACCARIA Parte_1
FILOMENA, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
AN BRUNELLA, come da mandato in atti,
NONCHÉ
, rappresentato e difeso dall'avv. AN CP_2
BRUNELLA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 26/06/2025, Pt_1 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
e , premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in IN FR (Ta) in data 03/09/2004, che dalla loro unione era nato il figlio in data 22.6.2006, maggiorenne non autosufficiente, CP_2
e che in data 27/06/2023 era stata dichiarata con Sentenza n. 1544/2023 la loro separazione personale divano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 26/09/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 10/09/2025, le parti comparse personalmente confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermavano la conformità dei dati catastali di identificazione dell'immobile, all'unità immobiliare raffigurata nelle planimetrie depositate in catasto ed allegate al ricorso.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso e nel verbale di udienza del
10/09/2025, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con Sentenza
n. 1544/2023 emessa il 27/06/2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
all'atto di ricorso e al verbale di udienza del 10/09/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 26/06/2025 da Parte_1
e , così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
03/09/2004 in IN FR (Ta) da , nato a Parte_1
TI NC (TA) il 09/04/1976, e CP_1
, nata a [...] il [...], trascritto
[...] negli atti dello stato civile del Comune di IN FR (Ta) dell'anno
2004, parte 2, serie A, numero 183, uff. 1;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla pole, siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate nell'atto di ricorso nel verbale di udienza del 10/09/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte,
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di IN
FR (Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
AR VO
Il IC est.
NA AR
3
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
4
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
AR CASAVOLA - Presidente
RI NI - IC
NA CARBONARA - IC rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2131/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ZACCARIA Parte_1
FILOMENA, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
AN BRUNELLA, come da mandato in atti,
NONCHÉ
, rappresentato e difeso dall'avv. AN CP_2
BRUNELLA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 26/06/2025, Pt_1 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
e , premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in IN FR (Ta) in data 03/09/2004, che dalla loro unione era nato il figlio in data 22.6.2006, maggiorenne non autosufficiente, CP_2
e che in data 27/06/2023 era stata dichiarata con Sentenza n. 1544/2023 la loro separazione personale divano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 26/09/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 10/09/2025, le parti comparse personalmente confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermavano la conformità dei dati catastali di identificazione dell'immobile, all'unità immobiliare raffigurata nelle planimetrie depositate in catasto ed allegate al ricorso.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso e nel verbale di udienza del
10/09/2025, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con Sentenza
n. 1544/2023 emessa il 27/06/2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
all'atto di ricorso e al verbale di udienza del 10/09/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 26/06/2025 da Parte_1
e , così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
03/09/2004 in IN FR (Ta) da , nato a Parte_1
TI NC (TA) il 09/04/1976, e CP_1
, nata a [...] il [...], trascritto
[...] negli atti dello stato civile del Comune di IN FR (Ta) dell'anno
2004, parte 2, serie A, numero 183, uff. 1;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla pole, siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate nell'atto di ricorso nel verbale di udienza del 10/09/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte,
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di IN
FR (Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
AR VO
Il IC est.
NA AR
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TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
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