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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4302/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara UN, a seguito dell'udienza del
10.2.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4302/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ) e ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi n.q. di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore ( Persona_1 [...]
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Cuomo Davide;
C.F._3
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30/04/2024, i ricorrenti hanno adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…la minore é stata Persona_1
trovata affetta da infermità le quali la rendono minore inva-lido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età e con diritto all'indennità di frequenza, nonché soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità (L. 104/92 art. 3, comma 1).”.
Contestando le superiori conclusioni, le parti ricorrenti hanno chiesto alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento in capo alla minore dell'indennità di accompagnamento nonché dei requisiti sanitari per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l.
104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 10.2.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla minore le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n.
18/80 e successive modifiche nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, a decorrere dal mese dalla data della domanda amministrativa.
Il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della provvidenza in esame.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “possiamo affermare che la piccola , nata il [...], visitato su Persona_1
domanda del 30-12-2022, riconosciuto
“minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età e con diritto all'indennità di frequenza”, nonché “soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità (L. 104/92 art. 3, comma 1)”.
• In atto è affetta da “sindrome di Dravet”
• La stessa è da considerare: <<minore invalido con difficolt persistenti a svolgere le funzioni ed>
i compiti propri della sua età e con diritto all'indennità di accompagnamento>> nonché soggetto
<<portatore di handicap in situazione gravit art. comma decorrenza dalla>
domanda. Revisione maggio 2030 (maggio duemilatrenta)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Va, pertanto, dichiarato che la minore possiede i requisiti sanitari richiesti per il Persona_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n. 18/80 e successive
2 modifiche, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3
l. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo
CP_ con riguardo a entrambe le fasi del giudizio, vanno poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione Persona_1
dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n. 18/80 e successive modifiche, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza come in parte motiva;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si CP_1 liquidano in complessivi € 3.864,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 11/02/2025
La giudice del lavoro
Chiara UN
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara UN, a seguito dell'udienza del
10.2.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4302/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ) e ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi n.q. di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore ( Persona_1 [...]
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Cuomo Davide;
C.F._3
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30/04/2024, i ricorrenti hanno adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…la minore é stata Persona_1
trovata affetta da infermità le quali la rendono minore inva-lido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età e con diritto all'indennità di frequenza, nonché soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità (L. 104/92 art. 3, comma 1).”.
Contestando le superiori conclusioni, le parti ricorrenti hanno chiesto alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento in capo alla minore dell'indennità di accompagnamento nonché dei requisiti sanitari per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l.
104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 10.2.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla minore le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n.
18/80 e successive modifiche nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, a decorrere dal mese dalla data della domanda amministrativa.
Il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della provvidenza in esame.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “possiamo affermare che la piccola , nata il [...], visitato su Persona_1
domanda del 30-12-2022, riconosciuto
“minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età e con diritto all'indennità di frequenza”, nonché “soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità (L. 104/92 art. 3, comma 1)”.
• In atto è affetta da “sindrome di Dravet”
• La stessa è da considerare: <<minore invalido con difficolt persistenti a svolgere le funzioni ed>
i compiti propri della sua età e con diritto all'indennità di accompagnamento>> nonché soggetto
<<portatore di handicap in situazione gravit art. comma decorrenza dalla>
domanda. Revisione maggio 2030 (maggio duemilatrenta)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Va, pertanto, dichiarato che la minore possiede i requisiti sanitari richiesti per il Persona_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n. 18/80 e successive
2 modifiche, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3
l. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo
CP_ con riguardo a entrambe le fasi del giudizio, vanno poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione Persona_1
dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n. 18/80 e successive modifiche, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza come in parte motiva;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si CP_1 liquidano in complessivi € 3.864,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 11/02/2025
La giudice del lavoro
Chiara UN
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