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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Wanda Romanò - Giudice
3) dott. Pietro Caré - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1398/2025 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione, rimessa al Collegio all'udienza del 30.9.2025, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio;
tra
, nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Jessica Tassone del Foro di Locri, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura allegata al ricorso, ricorrente e
, nato a [...] il [...], e residente in [...]dello CP_1
IO (Cz) alla Via Tommaso Campanella n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosa Mancuso del Foro di Catanzaro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura allegata al ricorso, ricorrente nonchè P.M. in sede interventore ex Lege
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.9.2025; visto del PM del 24.9.2025.
Fatto e diritto 1. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 30.8.2025, Parte_1 e hanno congiuntamente richiesto la regolamentazione dell'esercizio della CP_1 responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , nato a [...] l'[...], Per_1 nell'ambito di un rapporto di convivenza more uxorio successivamente cessato. In particolare, gli istanti hanno premesso:
- di avere instaurato una relazione affettiva sfociata in una convivenza a partire dall'anno 2021 e nella nascita di un figlio nell'anno 2022:
- che, in costanza di convivenza la famiglia ha avuto residenza abituale sino al mese di gennaio 2025 in Davoli, al viale Cassiodoro n. 227, in un immobile di proprietà esclusiva dei genitori della e, successivamente, in Santa Caterina dello IO, via Pt_1 Tommaso Campanella n. 11, in un'abitazione di proprietà famiglia CP_1
1 - che la è al momento disoccupata e percepisce l'assegno di inclusione mentre Pt_1 è titolare di un'attività di ristorazione in Santa Caterina dello IO;
CP_1 ed hanno chiesto al Tribunale – conformemente all'accordo fra esse raggiunto - di voler stabilire le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento:
1) Affidamento della prole Il minore verrà affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Davoli M.na al viale Cassiodoro n. 227;
2) Iscrizione scolastica Il minore sarà iscritto presso l'Istituto Comprensivo Statale di Davoli Marina, revocando l'iscrizione alla scuola dell'infanzia in precedenza effettuata presso l'Istituto Paritario
“ ” di Santa Caterina dello Jonio. CP_1
3) Diritto di visita del padre E' diritto del padre tenere con sé settimanalmente il minore dalle ore 10.00 della domenica e sino al martedì mattina alle ore 9.00 allorquando lo riaccompagnerà presso la scuola dell'infanzia di Davoli Marina ove la madre lo ritirerà in orario di uscita, garantendo così il padre la frequenza dell'asilo nei giorni di lunedì e martedì mattina (laddove non sia periodo scolastico il minore verrà riaccompagnato presso la casa materna). Il padre potrà altresì tenere con sé il minore nel giorno del giovedì dall'uscita dell'asilo e fino alle 21.30 entro il cui orario lo ricondurrà presso la madre (laddove non sia periodo scolastico il minore verrà prelevato dalla casa materna tra le ore 15:30 e le 16:00). 4) Festività e vacanze Fino al compimento degli anni 6, in considerazione della tenera età del minore, nei cui primi anni di crescita affettiva e personologica occorre garantire la continuità affettiva e la stabilità emotiva dello stesso, assicurandogli di vivere con entrambi i genitori il momento delle festività e delle ricorrenze importanti, la prole trascorrerà con il padre ad anni alterni il giorno di Natale o della Vigilia, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, mezza giornata della festa del Papà e del compleanno di quest'ultimo, mezza giornata del proprio compleanno (pranzo o cena). Dal compimento dei 6 anni il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore, i seguenti periodi: - Natale: dal 23 al 30 dicembre alle ore 21.30 con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio alle 21.30 con l'altro; – Pasqua: il minore trascorrerà metà delle festività con ciascun genitore, alternando la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; - mezza giornata della festa del Papà e del compleanno di quest'ultimo, mezza giornata del proprio compleanno (pranzo o cena). Per le vacanze estive sin dal presente accordo e, quindi con decorrenza estate 2026, ciascun genitore concorderà con l'altro, entro il 31 maggio di ciascun anno, un periodo di giorni 15 non consecutivi da fruirsi nei mesi di giugno (dalla fine dell'anno scolastico), luglio e agosto. 5) Rapporti familiari e comunicazioni Nei periodi di permanenza del minore presso l'uno o l'altro genitore, saranno garantiti i contatti telefonici nel pieno rispetto degli orari di riposo, gioco e routine quotidiana del minore.
2 L'utilizzo della videochiamata sarà garantito in orario pomeridiano e/o ante cena, il tutto in maniera ponderata senza invadere eccessivamente tempi e spazi altrui. Le parti concordano che è onere dei genitori tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti al figlio, che entrambi conservano il diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenze e si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del minore;
6) Obblighi economici ed assegno unico In ordine all'assegno di mantenimento, è fatto obbligo al padre di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura di € 300,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo ricarica su carta ricaricabile all'uopo destinata, avente IBAN: [...]. Detta somma è quantificata tenendo conto che al Renda verrà riconosciuto il 50% dell'assegno unico, lasciando la percezione di € 100,50 al 50% in capo alla , da Pt_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) Spese straordinarie Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori, in base alle seguenti linee guida: Tabella per le spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. Tabella per le spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. Tabella per le spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. Tabella per le spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
3 c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria. Tabella per le spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). Tabella per le spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 8) Altre disposizioni patrimoniali Le parti concordano che la somma di € 1.225,00 (milleduecentoventicinque/00) relativa alle spese di asilo nido anticipate dal Renda e refuse da alla , CP_2 Pt_1 beneficiaria del Bonus asilo nido, vengano dalla stessa restituite, pertanto il per CP_1 n. 12 mensilità verserà la somma di 200,00 a titolo di mantenimento per il figlio minore in luogo delle € 300,00 concordate, trattenendo per sé la somma di € 100,00 Per_1 a concorrenza della predetta somma. Le parti si dichiarano entrambi soddisfatte delle predette condizioni che accettano e dichiarano di non aver nulla altro a pretendere l'uno dall'altro.
2. Tutto ciò premesso, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto fra le parti e, ritenuto che esso non contrasti con l'interesse della prole minore, procede a rendere esecutive le condizioni di affidamento e mantenimento sopra riportate, conformi a quelle contenute nel ricorso introduttivo. Il carattere congiunto del ricorso esclude la soccombenza e la conseguente necessità di statuizione sulle spese di lite, comunque oggetto di espressa rinuncia delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile indicata in epigrafe, così provvede:
- l'esercizio della responsabilità genitoriale di e nei Parte_1 CP_1 confronti del figlio , è regolato secondo le condizioni riportate in Persona_2 motivazione;
- nulla sulle spese. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 5.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Pietro Caré dott.ssa Francesca Garofalo
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