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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/10/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Causa n. 6385 /2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Undicesima Sezione Stranieri
Riunito nella Camera di consiglio del 10.10.2025 in composizione collegiale, nelle persone di:
IC ER Presidente
OL OZ OS Giudice rel.
Enzo Bucarelli Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa avente ad oggetto: impugnazione avverso il diniego del Questore di
GENOVA dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” promossa da:
- in atti generalizzato - Avv. CAMPAGNA PAOLO Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di diniego emesso in data 10.06.2024 dal Questore di Genova a seguito di istanza di riconoscimento della protezione speciale formalizzata dal ricorrente in questura in data 17.04.2023.
Il Questore ha rifiutato la domanda di protezione speciale sul presupposto che la
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Torino/sez. Genova ha ritenuto non sussistenti elementi fondanti il permesso di soggiorno per protezione speciale, esprimendo due pareri contrari (il 28.11.23 ed il
22.4.24, senza riportarne in sintesi i motivi), il secondo dei quali a riscontro delle note
Pagina 1 di 15 del ricorrente a seguito dell'avviso del primo ex art. 10 bis legge 241/90 il 23.5.23,
ritenuta la natura obbligatoria e vincolante della decisione della C.T. ed avendo ritenuto di non avere alcuna possibilità di valutazione discrezionale in ordine al rilascio di un permesso di soggiorno, esclusi comunque elementi valutabili ai sensi dell'art. 5/comma 5 TUI..
La Commissione - con il parere del 28.11.23 - ha basato la propria valutazione negativa sui documenti allegati, sommariamente descritti (cfr.” Permesso di soggiorno;
istanza rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale;
allegato integrativo ad istanza;
prenotazione appuntamento;
comunicazione di ospitalità ed doc. ospitante;
passaporto albanese
ril. 30/09/2015; promessa di assunzione;
doc. proponente ed impresa”) e - senza aver collocato con precisione l'epoca della manifestazione di volontà del richiedente - ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art.19 comma 1 e 1.1 TUI per non essere emersi elementi da cui potesse dedursi che il richiedente, in caso di rimpatrio, potesse essere a rischio di persecuzione per motivi di razza, sesso, identità di genere, lingua,
cittadinanza, religione, opinione politica, condizioni personali o sociali, ovvero potesse rischiare di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti.
Ha poi ritenuto assenti motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale potesse determinare il rischio di violazione del diritto al rispetto alla vita privata o familiare di cui all'art. 8 CEDU - considerati i periodi terzo e quarto del comma 1.1 art. 19 cit. - attesa l'assenza di elementi attestanti la presenza di effettivi e significativi legami familiari in Italia e l'assenza di un effettivo inserimento sociale, tenuto conto della breve durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'esistenza di legami familiari culturali e sociali con il paese di origine, valutata, la presenza asserita in Italia
di zii e cugini, non integrante una violazione di tale diritto in caso di rimpatrio,
considerato il profilo personale di persona adulta priva di elementi di vulnerabilità.
Con il secondo parere negativo del 22.4.24, la Commissione ha basato la propria valutazione sulle osservazioni di cui alla memoria integrativa del ricorrente, avendo ritenuto che non costituisse -di per sé- un elemento sufficiente a rivedere in senso opposto la precedente decisione.
Pagina 2 di 15 In particolare, ha ritenuto che, nella stessa memoria, fossero stati ribaditi elementi già
noti perché presentati nella istanza originaria - quali la presenza in Italia da circa 4-5
anni, il lavoro in nero come muratore con la possibilità di assunzione e la presenza di alcuni parenti (zii, cugini e sorelle) soggiornanti di lungo periodo che abiterebbero a
RO ON e Pisa. La Commissione ha quindi ribadito che tutti questi elementi,
come già spiegato nel precedente parere, non fossero sufficienti ad integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, avendo considerato che i lavori irregolari, con la mera promessa di regolarizzazione, non potessero essere considerati indici di avvenuta integrazione socio-lavorativa sul territorio al punto da configurare- una espulsione - la violazione del diritto al rispetto della vita privata,
avendo considerato che la presenza sul territorio nazionale si è protratta in maniera irregolare almeno fino alla presentazione della domanda nel 2023,avendo ancora valutato i legami familiari in Italia non sufficienti ad integrare una violazione del diritto al rispetto della vita familiare per un soggetto adulto e privo di vulnerabilità in assenza di un rapporto di convivenza con i parenti più stretti, evidenziando che le sorelle abitano in altre regioni mentre il cugino è parente di grado distante, non avendo infine neppure allegato idonea documentazione atta a comprovare l'identità delle persone menzionate come parenti e neppure la regolarità del loro soggiorno, né la sussistenza del rapporto di parentela. Infine ha evidenziato che nessuna documentazione è stata allegata neppure con riferimento all'identità dell'innominata ragazza cittadina italiana con cui sarebbe attualmente fidanzato.
Il ricorso si fonda - in fatto - sull'essere, il richiedente, cittadino albanese giunto in
Italia da circa 7 anni (ndr., dunque dal 2017 circa, essendo il ricorso del 2024) - ospite di un cugino lato materno a Genova senza costi per lo Stato- perché nel proprio Paese
non aveva possibilità di lavoro, di crescita ed affermazione sociale, avendo in Albania
soltanto i genitori, mentre le tre sorelle sono soggiornanti di lungo periodo in Italia,
rispettivamente a RO, ON e Pisa, sposate con figli;
sull'aver iniziato subito a lavorare come muratore, sebbene irregolare e precario guadagnando circa 2000 euro al mese “in nero”; sull'avere rapporti sociali e di amicizia con coetanei cittadini italiani,
Pagina 3 di 15 essendo anche fidanzato con una ragazza cittadina italiana (ndr., non generalizzata) e con la quale, una volta regolarizzato in Italia, avrebbe intenzione di “mettere su famiglia” e sull'essersi prenotato tramite il servizio “prenotafacile” in data 30.01.2023
ottenendo l'appuntamento del 17.04.2023.
Il ricorrente, lamenta quindi – in diritto - la violazione dell' art.19 TUI e dell'art.8
CEDU avendo in Italia quasi tutti i principali affetti e dunque la lesione del suo diritto alla vita privata e familiare. Invoca in particolare (cfr. ricorso pagg.5-11) l'applicazione dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), trattandosi di normativa finalizzata a difendere l'individuo da ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri. Rileva che l'ingerenza può
essere prevista dalla legge ovvero motivata da una delle esigenze imperative di carattere generale di cui al secondo comma dell'art. 8, che, all'impegno di carattere negativo degli Stati parti contraenti, si aggiungono gli obblighi positivi di adottare misure atte a garantire il rispetto effettivo della vita familiare e della vita privata, che il confine tra obblighi positivi e negativi posti a carico degli Stati contraenti, ai sensi dell'art. 8, non si presta ad una definizione precisa ma i principi applicabili sono,
comunque, assimilabili. Aggiunge che nell'adempiere ad entrambi gli obblighi
(positivo e negativo), lo Stato deve trovare un giusto equilibrio tra i concorrenti interessi generali e dei singoli, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è
conferito. Inoltre, la procedura decisionale prevista deve essere “equa” e tale da garantire il dovuto rispetto degli interessi tutelati dall'articolo 8 esistendo in particolare, «un principio di proporzionalità tra la misura [contestata] e lo scopo perseguito». Richiama altresì giurisprudenza della Grande Camera della Corte di
Strasburgo relativa ad un diniego di un (ndr., diverso rispetto a quello in esame)
permesso di soggiorno per “motivi familiari” e della Corte Edu a proposito di un (ndr.,
diverso rispetto a quello in esame) caso per mancato versamento di assegni familiari ad un cittadino extra-UE titolare di PDS per “motivi di lavoro”. Dedica ampio spazio ad illustrare la nozione di “vita privata” e di “vita familiare” elaborata dalla Corte di
Strasburgo elencando varia casistica, tuttavia estranea a quella in esame, in gran parte
Pagina 4 di 15 riguardante questioni connesse alla filiazione, ai rapporti tra coniugi, tra genitori e figli,
sulla maternità surrogata, sui rapporti nonni-nipoti ecc. (a mero titolo esemplificativo;
espulsione di soggetto con familiari sul T.N., cambiamento di nome e cognome di persone fisiche, rispetto del diritto alla libertà di espressione e di stampa, diritto di filiazione biologica, diritto del figlio di conoscere le proprie origini).
Conclude insistendo nel riconoscimento del diritto ad un permesso di soggiorno per protezione speciale.
A riscontro della domanda, oltre agli atti della fase amministrativa (provvedimento impugnato, pareri CT del 28.11.23 e del 22.4.24, memoria ex art.10bis legge 241/90), il ricorrente produce i seguenti atti: copia parziale di passaporto scaduto il 29.9.25; copia stampa ricevuta di prenotazione della domanda di protezione (ndr., con Qrcode non più leggibile perché scaduto, ma, a suo tempo, decodificato dalla giudice relatrice e risultato essere in data 30.1.23); memoria allegata alla domanda di p.speciale con allegato “integrativo all'istanza di Prot.Speciale”compilato a mano non datato (ndr.,
dal quale si evince che il ricorrente è in Italia da circa 4 anni-dunque dal 2019 anziché
2017 - ospite di un cugino a Genova-Prà, che lavora in nero come muratore, che ha ricevuto una proposta a t.ind., che parla italiano a livello medio, che ha fatto ritorno in
Albania – dove ha i genitori - ad agosto del 2022 per le vacanze); copia ricevuta presentazione domanda di protezione speciale datata 17.4.23; copie di tre permessi di soggiorno in Italia di nata il [...] (per motivi familiari scaduto il Persona_1
26.9.25, ril. Questura RO il 17.9.21 con un figlio), di nata il [...] Persona_2
(per motivi familiari scadente il 17.10.25, ril. Questura Pisa il 23.9.22 con un figlio) e di nata il [...] (carta di soggiorno permanente scadente il 3.12.32, Persona_3
ril. Questura ON il 3.12.22 ); proposta lavoro con relativa visura.
Non sono invece a PCT gli ulteriori atti indicati in indice e neppure documentazione a riscontro sulla natura del legame tra le tre donne albanesi, di cui agli allegati PDS, ed il ricorrente.
Con note del 9.7.24 - a riscontro della richiesta di chiarimenti della giudice designata
- la Difesa sostiene che il ricorrente è entrato in Italia il 24.10.18 (ndr., rettificando
Pagina 5 di 15 nuovamente rispetto al 2017 ed al 2019), via mare dalla frontiera di Bari spostandosi subito a Salerno ospite di un cugino materno, Sig. e dove si è fermato Persona_4
circa 4 mesi per poi recarsi a Genova, presso il cugino (fratello di , Persona_5 Per_4
che lo sta ancora ospitando oltre a procuragli occasioni di lavoro come la proposta del
18.6.24 della EDILQUATTRO SRLS della quale è socio;
che il ricorrente è figlio di
, sorella di padre di mentre le signore Persona_6 Per_7 Persona_5 [...]
, sono sorelle “germane” del ricorrente e la sig.ra Per_1 Persona_8 Persona_3
è sorella gemella dello stesso ricorrente;
che il ricorrente è fidanzato ufficialmente con la sig.ra (nata a [...] il [...] e residente a [...]
Cordanieri 3B/17).
Contestualmente sono pervenuti a PCT i seguenti ulteriori documenti: copia parziale
PDS per assistenza minori scaduto il 19.4.24 di copia parziale patente Persona_4
guida di ril.15.7.22; copia parziale passaporto di rilasciato in Persona_4 Persona_4
Albania il 5.1.22; copia atto di compravendita del 19.10.22 dell'immobile del sig.
copia autocertificazione di sul legame parentale con il Persona_5 Persona_5
ricorrente, con allegata carta di identità e PDS per lavoro subordinato scaduto il
25.2.24; copia carta identità di (nato il [...]) e codice fiscale;
copia 3 Per_7
autocertificazioni delle Signore e sul Persona_1 Persona_8 Persona_3
legame con il ricorrente;
copia documento identità di Parte_1 Persona_9
nata a [...] il [...].
Acquisite informative in via sommaria e preliminare, con decreto inaudita altera
parte del 10.07.2024, la giudice designata dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato fissando udienza.
Nelle more, con nota del 2.10.24, il ricorrente deposita ancora: copia certificato, in albanese tradotto ed autenticato, dello “stato di famiglia” del 31.7.24 di capo Per_10
famiglia , figli e figlia: (nato il [...]), Per_11 Per_7 Per_12 Per_13
e (nata il [...]); copia certificato, in albanese tradotto ed autenticato, Persona_14
dello “stato di famiglia” del 18.7.24 di – capo famiglia Pt_1 Parte_2
(coniuge nata il [...]), figlie e figlio: (nata [...]) Persona_15 Parte_3
Pagina 6 di 15 (nata [...]), e (nati il 10.8.99); copia Parte_4 Parte_5 Parte_1
certificato in albanese non autenticato dello “stato di famiglia” – capo famiglia Per_7
(nato il [...]), figlie, figli e nipote: (nato il [...]),
[...] Persona_4 Persona_5
(nato il [...]), e Persona_16 Per_17 Persona_18
Nelle more del giudizio (il 22.10.24), si costituisce parte convenuta contestando il merito della domanda, aderendo alle considerazioni della Commissione e richiamando la normativa di riferimento.
Il evidenzia le discrasie sull'epoca di ingresso stabile in Italia, da due a circa CP_1
7 anni, contestando anche la permanenza da irregolare sul TN senza pagare tasse né
contribuzioni previdenziali rilevando come queste situazioni non sono tutelate dalla normativa invocata, ribandendo che nel corso degli anni sul TN non ha mai convissuto con parenti stretti e neppure ha comprovato attività lavorativa, avendo solo dedotto la sua permanenza per lunghi anni sul TN come irregolare, favorendo anche il comportamento illegittimo degli sconosciuti datori di lavoro, non essendo emersi neppure elementi da cui possa dedursi che il richiedente, in caso di rimpatrio, possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19, C. 1), ovvero rischi di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti. (art. 19, C.
.1.1.).
Il Ministero ritiene poi che gli elementi presupposti della domanda devono preesistere alla stessa, censurando anche la mancata generalizzazione della fidanzata già indicata nella memoria allegata alla domanda del 2023.
Ritiene ancora che la Commissione abbia correttamente ritenuto che non vi fossero le condizioni previste dall'art. 19 TU Imm. per il rilascio del permesso per protezione speciale, non risultando nel Paese di provenienza dell'odierno ricorrente, né il rischio di essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (comma 1), né fondati motivi di ritenere che rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (comma 1.1.),
Pagina 7 di 15 né, ancora – in assenza agli atti di indicatori di vulnerabilità in capo al richiedente e/o di informazioni sui suoi legami familiari in Italia e nel Paese d'origine - il rischio di lesione dell'integrità familiare e/o della vita privata ex art. 8 CEDU, così come previsto al comma 1.1, terzo e quarto periodo, dell'art. 19 del D. Lgs. 286/1998, in considerazione del fatto che l'interessato non ha allegato fattori di vulnerabilità
riconducibili alla sua persona, tali da ritenere sussistente un ragionevole rischio, in caso di rimpatrio, di compromettere i suoi diritti inviolabili a causa della sproporzione esistente nel godimento dei diritti fondamentali tra il contesto di vita italiano e quello del paese d'origine.
Il Ministero ritiene che non vi fosse riscontro documentale sugli asseriti legami familiari evidenziando che nulla si sa della fidanza, le sorelle vivono altrove e lontano e l'ospitalità di un cugino non rileva. Ricorda ancora che anche la Corte EDU
(richiamato precedente n.12738/10 in Jeunesse v. Paesi Bassi) ha sempre ribadito, in merito alla ritenuta violazione dell'art. 8 della CEDU, che “… (ex plurimis pronuncia 7
Per_1 aprile 2009, e altri c. Italia) che la CEDU non garantisce allo straniero il diritto di
entrare o risiedere in un determinato Paese” ; e ancora in ibidem “La ragionevolezza e la
proporzione del bilanciamento richiesto dall'art. 8 della CEDU implicano, secondo la Corte
Per_1 europea (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, e altri c. Italia), la possibilità di valutare
una serie di elementi desumibili dall'attenta osservazione in concreto di ciascun caso.”, perché
l'art. 8 CEDU non garantisce allo straniero un diritto assoluto di entrare o risiedere in un determinato Stato, essendo necessario un bilanciamento degli interessi al fine di valutare la fattispecie concreta tramite elementi di fatto. Infine evidenzia che l'Albania,
oltre ad essere un paese sicuro, ha canali con l'Italia attraverso i quali sono previsti ingressi di cittadini albanesi per motivi di lavoro anche fuori quota.
Alla prima udienza di comparizione in data 23.10.2024, sentite le parti, confermata la sospensione e ritenuta la causa non matura per la decisione, la casa prosegue per l'audizione del ricorrente.
Pagina 8 di 15 Nelle more del giudizio, il ricorrente presenta ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. per la mancata attuazione del provvedimento cautelare, procedimento che si estingue per mancata comparizione delle parti.
Nelle more del giudizio, con nota del 10.9.25, la Difesa del ricorrente deposita copia di denuncia del 23.5.25 di variazione Ditta “HY Costruzioni di JE HY – ditta individuale costituita il 18.5.23 – per inserimento del ricorrente come soggetto assicurato, collaboratore familiare artigiano, dal 24.5.25 e riscontro invio ad CP_2
Nel merito, sentito all'udienza del 1.10.25 parlando e comprendendo bene l'italiano, nel rispondere alla domande della giudice, il ricorrente riferisce di:
➢ aver fatto il passaporto esibito in udienza (rilasciato il 11.8.25 da Autorità in
Albania) quando è tornato in Albania per le ferie ad agosto 2025
➢ essere venuto in Italia, per restare, nel 2018, senza permesso e vivendo a
Genova dal cugino essendo tornato in Albania per vedere la famiglia Per_5
solo 10 giorni per poi tornare in Italia, sempre a Genova, fino ad agosto del 2025
quanto è nuovamente tornato in Albania
➢ vivere a Genova -Prà via Ratto 8/7 - sempre con il cugino (ndr., viene Per_20
dato atto che lo ha accompagnato, dichiarandosi disponibile ad essere sentito),
essendo loro due e contribuendo alle spese di tutto
➢ non voler tornare perché non vede futuro in Albania dove non riesce a trovare lavoro mentre in Italia si è creato il suo futuro, ha cugini ed amici, avendo scelto di venire proprio in Italia, ed in particolare a Genova - anziché ON, RO,
Pisa - perché a Genova aveva il cugino che lo ha preso in casa mentre le sorelle hanno mariti e figli e la loro vita
➢ essere in contatto solo con i genitori che stanno bene, sono a casa perché non trovano lavoro ma hanno la terra e gli animali e si mantengono
➢ aver sempre fatto il muratore, prima in nero, ora come aggiunto familiare (ndr.,
collaboratore familiare di impresa individuale artigiana), guadagnando circa
2.000 euro al mese in contanti, in cantieri privati ma non solo e dappertutto ma sempre in Liguria (rasatura, imbianchino, insomma un po' tutto;
dalle 8 alle 17)
Pagina 9 di 15 ➢ avere a Genova amici ed una fidanzata di nome di 25 anni, cittadina Per_9
italiana con la quale ha una relazione da circa 1 anno (ndr., dal 2024, anziché
dal 2023, quando ha presentato la sua domanda) che ha presentato ai genitori nell'estate
➢ avere atteso così tanti anni (ndr. oltre 4 anni) prima di regolarizzarsi sul TN,
perché non aveva mai avuto problemi (ndr., aggiunge che forse erano anche gli anni del covid), lavorava e la sera stava a casa, avendo provato a regolarizzarsi senza riuscirvi con i flussi (ndr., viene sentito il cugino che lo ha Per_5
accompagnato all'udienza restando fuori dall'aula, che dichiara:
2-3 volte sempre tramite sua senza mai riuscirvi).
All'esito, parte ricorrente – assente parte convenuta – ha insistito per l'accoglimento del ricorso richiamando tutte le difese in atti.
Tutto ciò premesso
OSSERVA
L'attuale situazione del ricorrente consente il riconoscimento del diritto richiesto.
Invero, il ricorrente ha pacificamente manifestato la sua intenzione di chiedere la protezione speciale in data 30 gennaio 2023, prima dell'entrata in vigore del DL 23/2023
ma oltre 4 anni dopo essere giunto in Italia ed essersi stabilito presso il cugino a
Genova.
Le ragioni di tali grave ritardo non sono state giustificate dal ricorrente che, nel corso dell'udienza, si è limitato a dichiarare di non aver mai avuto problemi perché erano anche gli anni del covid (ndr., durato tuttavia solo alcuni mesi), lavorava e la sera stava a casa (ndr., per poi raccontare invece di relazioni sociali ed amicali costruite sul territorio), trattandosi di affermazioni che, oltre a non giustificare la scelta di restare sul territorio irregolarmente (senza tutele ma anche senza dichiarare alcunché al fisco italiano), non è compatibile con il buon livello di scolarizzazione del ricorrente e con la presenza sul T.N. di una comunità familiare regolare sul territorio da anni ed a suo supporto che, infatti, aveva provato a regolarizzarlo con i decreti “flussi” senza riuscirvi.
Pagina 10 di 15 Ciò chiarito, sulla protezione speciale, ratione temporis (non rilevando la novella di cui al D.L. 20/23, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, applicabile solo alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore ovvero dall'11.03.2023), si osserva, innanzitutto, che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130
(convertito nella legge 173/2020), ha modificato la disciplina delle protezioni “minori”
e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o
la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o
accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in
grassetto le parti aggiunte): “
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa
rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora
ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si
tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio
nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di
ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951,
resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione
di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli
familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata
Pagina 11 di 15 del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari,
culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la
Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n.
113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale,
rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Precisato quanto sopra in diritto, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale e professionale nel territorio italiano valutato dal
Collegio come effettivo.
Il ricorrente - a prescindere dalla natura del recente legame con la cittadina italiana con la quale non convive, restando prevalenti i legami con i genitori rimasti in Albania – ha comunque dedotto e documentato l'acquisizione di una piena autonomia dal punto di vista economico, abitativo e lavorativo.
Ha infatti dimostrato di avere avuto, appena ottenuto il codice fiscale a dicembre 2024
(cfr. ricorso ex art. 669 duodecies di novembre 2024 nel quale si lamenta il mancato rilascio del CF e successiva nota del Ministero allegata nel sub-procedimento cautelare), una regolare occupazione lavorativa in modo stabile e continuativo nel settore edile nell'azienda individuale artigiana del cugino che lo ospita dal suo arrivo e con il quale convive, contribuendo a tutte le spese per la casa, di proprietà dello stesso cugino, ed a quelle di mantenimento, percependo un reddito- seppure non documentato - di circa 2.000 euro mensili.
Ha inoltre documentato di aver avuto -da subito- una regolare collocazione abitativa in autonomia, presso il cugino, non avendo mai avuto bisogno di ricorrere al circuito
Pagina 12 di 15 dell'accoglienza governativa. In udienza sono state inoltre verificate le competenze linguistiche del tutto adeguate.
Da ultimo, il livello reddituale riferito è tale da avergli consentito di adire l'autorità
giudiziaria senza aver bisogno di chiedere l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Dalla disamina delle dichiarazioni sulle retribuzioni mensili si evince una capacità
economica idonea e compatibile con la costruzione di un percorso dignitoso ed in autonomia, godendo anche del supporto di familiari, da anni regolari sul territorio come documentato da ultimo in giudizio con le note del 2.10.24.
Ad oggi, le prospettive di crescita e stabilizzazione in Italia sono concrete e testimoniate anche da un comportamento conforme, non avendo precedenti penali e neppure segnalazioni di polizia. Il percorso di integrazione descritto, qualora bruscamente interrotto, realizzerebbe certamente un vulnus al suo diritto alla vita privata.
In tale situazione, tenuto conto dell'effettivo percorso di integrazione ed anche della seppur recente relazione con una cittadina italiana, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Il percorso descritto verrebbe indubbiamente vanificato in caso di rientro forzato in Albania da dove è assente da oltre 6 anni e dove ha più solo i genitori avendo tutte le sorelle regolari in Italia da diversi anni, seppur per conto loro ed in altre città.
In tale situazione – personale - il rimpatrio del ricorrente costituirebbe pertanto una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98 secondo e terzo periodo, specie se parametrata allo sforzo inclusivo profuso ed alla presenza di diversi familiari oltre a legami affettivi ed amicali in Italia.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia che non ha pendenze né precedenti penali né di polizia - dà diritto ad ottenere il permesso di
Pagina 13 di 15 soggiorno per protezione speciale. Non sono neppure allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, il Questore dovrà
rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7/commi 2 e 3, DL 20/23, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto stesso, continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà
rilasciato sarà convertibile alla scadenza in P.D.S. per motivi di lavoro.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
Le spese di giudizio. Essendo stato necessario procedere ad adeguata istruttoria documentale ed orale anche e soprattutto in ragione della ingiustificata permanenza irregolare sul TN per oltre 4 anni e della mancata ed ingiustificata documentazione sui redditi percepiti, con anche documentazione sulla natura dei dedotti legami familiari solo al termine dell'istruttoria giudiziale, pur a fronte dell'accoglimento della domanda, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese processuali, considerato che la domanda viene accolta sulla base dell'istruttoria documentale ed orale che è stato necessario svolgere in giudizio e grazie alla quale è stato possibile riscontrare il complessivo percorso inclusivo nel corso degli anni e maturato sostanzialmente nell'ultimo periodo sulla base di elementi che erano assenti o, comunque, non sufficienti a configurare i presupposti della domanda al momento della decisione impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
• dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2., primo periodo TUI -
Pagina 14 di 15 convertibile alla scadenza in permesso per lavoro - in favore del richiedente nato in [...] il [...]. Parte_1
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Inviato per la controfirma il 13 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(OL OZ OS) (IC ER)
Pagina 15 di 15
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Undicesima Sezione Stranieri
Riunito nella Camera di consiglio del 10.10.2025 in composizione collegiale, nelle persone di:
IC ER Presidente
OL OZ OS Giudice rel.
Enzo Bucarelli Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa avente ad oggetto: impugnazione avverso il diniego del Questore di
GENOVA dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” promossa da:
- in atti generalizzato - Avv. CAMPAGNA PAOLO Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di diniego emesso in data 10.06.2024 dal Questore di Genova a seguito di istanza di riconoscimento della protezione speciale formalizzata dal ricorrente in questura in data 17.04.2023.
Il Questore ha rifiutato la domanda di protezione speciale sul presupposto che la
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Torino/sez. Genova ha ritenuto non sussistenti elementi fondanti il permesso di soggiorno per protezione speciale, esprimendo due pareri contrari (il 28.11.23 ed il
22.4.24, senza riportarne in sintesi i motivi), il secondo dei quali a riscontro delle note
Pagina 1 di 15 del ricorrente a seguito dell'avviso del primo ex art. 10 bis legge 241/90 il 23.5.23,
ritenuta la natura obbligatoria e vincolante della decisione della C.T. ed avendo ritenuto di non avere alcuna possibilità di valutazione discrezionale in ordine al rilascio di un permesso di soggiorno, esclusi comunque elementi valutabili ai sensi dell'art. 5/comma 5 TUI..
La Commissione - con il parere del 28.11.23 - ha basato la propria valutazione negativa sui documenti allegati, sommariamente descritti (cfr.” Permesso di soggiorno;
istanza rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale;
allegato integrativo ad istanza;
prenotazione appuntamento;
comunicazione di ospitalità ed doc. ospitante;
passaporto albanese
ril. 30/09/2015; promessa di assunzione;
doc. proponente ed impresa”) e - senza aver collocato con precisione l'epoca della manifestazione di volontà del richiedente - ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art.19 comma 1 e 1.1 TUI per non essere emersi elementi da cui potesse dedursi che il richiedente, in caso di rimpatrio, potesse essere a rischio di persecuzione per motivi di razza, sesso, identità di genere, lingua,
cittadinanza, religione, opinione politica, condizioni personali o sociali, ovvero potesse rischiare di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti.
Ha poi ritenuto assenti motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale potesse determinare il rischio di violazione del diritto al rispetto alla vita privata o familiare di cui all'art. 8 CEDU - considerati i periodi terzo e quarto del comma 1.1 art. 19 cit. - attesa l'assenza di elementi attestanti la presenza di effettivi e significativi legami familiari in Italia e l'assenza di un effettivo inserimento sociale, tenuto conto della breve durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'esistenza di legami familiari culturali e sociali con il paese di origine, valutata, la presenza asserita in Italia
di zii e cugini, non integrante una violazione di tale diritto in caso di rimpatrio,
considerato il profilo personale di persona adulta priva di elementi di vulnerabilità.
Con il secondo parere negativo del 22.4.24, la Commissione ha basato la propria valutazione sulle osservazioni di cui alla memoria integrativa del ricorrente, avendo ritenuto che non costituisse -di per sé- un elemento sufficiente a rivedere in senso opposto la precedente decisione.
Pagina 2 di 15 In particolare, ha ritenuto che, nella stessa memoria, fossero stati ribaditi elementi già
noti perché presentati nella istanza originaria - quali la presenza in Italia da circa 4-5
anni, il lavoro in nero come muratore con la possibilità di assunzione e la presenza di alcuni parenti (zii, cugini e sorelle) soggiornanti di lungo periodo che abiterebbero a
RO ON e Pisa. La Commissione ha quindi ribadito che tutti questi elementi,
come già spiegato nel precedente parere, non fossero sufficienti ad integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, avendo considerato che i lavori irregolari, con la mera promessa di regolarizzazione, non potessero essere considerati indici di avvenuta integrazione socio-lavorativa sul territorio al punto da configurare- una espulsione - la violazione del diritto al rispetto della vita privata,
avendo considerato che la presenza sul territorio nazionale si è protratta in maniera irregolare almeno fino alla presentazione della domanda nel 2023,avendo ancora valutato i legami familiari in Italia non sufficienti ad integrare una violazione del diritto al rispetto della vita familiare per un soggetto adulto e privo di vulnerabilità in assenza di un rapporto di convivenza con i parenti più stretti, evidenziando che le sorelle abitano in altre regioni mentre il cugino è parente di grado distante, non avendo infine neppure allegato idonea documentazione atta a comprovare l'identità delle persone menzionate come parenti e neppure la regolarità del loro soggiorno, né la sussistenza del rapporto di parentela. Infine ha evidenziato che nessuna documentazione è stata allegata neppure con riferimento all'identità dell'innominata ragazza cittadina italiana con cui sarebbe attualmente fidanzato.
Il ricorso si fonda - in fatto - sull'essere, il richiedente, cittadino albanese giunto in
Italia da circa 7 anni (ndr., dunque dal 2017 circa, essendo il ricorso del 2024) - ospite di un cugino lato materno a Genova senza costi per lo Stato- perché nel proprio Paese
non aveva possibilità di lavoro, di crescita ed affermazione sociale, avendo in Albania
soltanto i genitori, mentre le tre sorelle sono soggiornanti di lungo periodo in Italia,
rispettivamente a RO, ON e Pisa, sposate con figli;
sull'aver iniziato subito a lavorare come muratore, sebbene irregolare e precario guadagnando circa 2000 euro al mese “in nero”; sull'avere rapporti sociali e di amicizia con coetanei cittadini italiani,
Pagina 3 di 15 essendo anche fidanzato con una ragazza cittadina italiana (ndr., non generalizzata) e con la quale, una volta regolarizzato in Italia, avrebbe intenzione di “mettere su famiglia” e sull'essersi prenotato tramite il servizio “prenotafacile” in data 30.01.2023
ottenendo l'appuntamento del 17.04.2023.
Il ricorrente, lamenta quindi – in diritto - la violazione dell' art.19 TUI e dell'art.8
CEDU avendo in Italia quasi tutti i principali affetti e dunque la lesione del suo diritto alla vita privata e familiare. Invoca in particolare (cfr. ricorso pagg.5-11) l'applicazione dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), trattandosi di normativa finalizzata a difendere l'individuo da ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri. Rileva che l'ingerenza può
essere prevista dalla legge ovvero motivata da una delle esigenze imperative di carattere generale di cui al secondo comma dell'art. 8, che, all'impegno di carattere negativo degli Stati parti contraenti, si aggiungono gli obblighi positivi di adottare misure atte a garantire il rispetto effettivo della vita familiare e della vita privata, che il confine tra obblighi positivi e negativi posti a carico degli Stati contraenti, ai sensi dell'art. 8, non si presta ad una definizione precisa ma i principi applicabili sono,
comunque, assimilabili. Aggiunge che nell'adempiere ad entrambi gli obblighi
(positivo e negativo), lo Stato deve trovare un giusto equilibrio tra i concorrenti interessi generali e dei singoli, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è
conferito. Inoltre, la procedura decisionale prevista deve essere “equa” e tale da garantire il dovuto rispetto degli interessi tutelati dall'articolo 8 esistendo in particolare, «un principio di proporzionalità tra la misura [contestata] e lo scopo perseguito». Richiama altresì giurisprudenza della Grande Camera della Corte di
Strasburgo relativa ad un diniego di un (ndr., diverso rispetto a quello in esame)
permesso di soggiorno per “motivi familiari” e della Corte Edu a proposito di un (ndr.,
diverso rispetto a quello in esame) caso per mancato versamento di assegni familiari ad un cittadino extra-UE titolare di PDS per “motivi di lavoro”. Dedica ampio spazio ad illustrare la nozione di “vita privata” e di “vita familiare” elaborata dalla Corte di
Strasburgo elencando varia casistica, tuttavia estranea a quella in esame, in gran parte
Pagina 4 di 15 riguardante questioni connesse alla filiazione, ai rapporti tra coniugi, tra genitori e figli,
sulla maternità surrogata, sui rapporti nonni-nipoti ecc. (a mero titolo esemplificativo;
espulsione di soggetto con familiari sul T.N., cambiamento di nome e cognome di persone fisiche, rispetto del diritto alla libertà di espressione e di stampa, diritto di filiazione biologica, diritto del figlio di conoscere le proprie origini).
Conclude insistendo nel riconoscimento del diritto ad un permesso di soggiorno per protezione speciale.
A riscontro della domanda, oltre agli atti della fase amministrativa (provvedimento impugnato, pareri CT del 28.11.23 e del 22.4.24, memoria ex art.10bis legge 241/90), il ricorrente produce i seguenti atti: copia parziale di passaporto scaduto il 29.9.25; copia stampa ricevuta di prenotazione della domanda di protezione (ndr., con Qrcode non più leggibile perché scaduto, ma, a suo tempo, decodificato dalla giudice relatrice e risultato essere in data 30.1.23); memoria allegata alla domanda di p.speciale con allegato “integrativo all'istanza di Prot.Speciale”compilato a mano non datato (ndr.,
dal quale si evince che il ricorrente è in Italia da circa 4 anni-dunque dal 2019 anziché
2017 - ospite di un cugino a Genova-Prà, che lavora in nero come muratore, che ha ricevuto una proposta a t.ind., che parla italiano a livello medio, che ha fatto ritorno in
Albania – dove ha i genitori - ad agosto del 2022 per le vacanze); copia ricevuta presentazione domanda di protezione speciale datata 17.4.23; copie di tre permessi di soggiorno in Italia di nata il [...] (per motivi familiari scaduto il Persona_1
26.9.25, ril. Questura RO il 17.9.21 con un figlio), di nata il [...] Persona_2
(per motivi familiari scadente il 17.10.25, ril. Questura Pisa il 23.9.22 con un figlio) e di nata il [...] (carta di soggiorno permanente scadente il 3.12.32, Persona_3
ril. Questura ON il 3.12.22 ); proposta lavoro con relativa visura.
Non sono invece a PCT gli ulteriori atti indicati in indice e neppure documentazione a riscontro sulla natura del legame tra le tre donne albanesi, di cui agli allegati PDS, ed il ricorrente.
Con note del 9.7.24 - a riscontro della richiesta di chiarimenti della giudice designata
- la Difesa sostiene che il ricorrente è entrato in Italia il 24.10.18 (ndr., rettificando
Pagina 5 di 15 nuovamente rispetto al 2017 ed al 2019), via mare dalla frontiera di Bari spostandosi subito a Salerno ospite di un cugino materno, Sig. e dove si è fermato Persona_4
circa 4 mesi per poi recarsi a Genova, presso il cugino (fratello di , Persona_5 Per_4
che lo sta ancora ospitando oltre a procuragli occasioni di lavoro come la proposta del
18.6.24 della EDILQUATTRO SRLS della quale è socio;
che il ricorrente è figlio di
, sorella di padre di mentre le signore Persona_6 Per_7 Persona_5 [...]
, sono sorelle “germane” del ricorrente e la sig.ra Per_1 Persona_8 Persona_3
è sorella gemella dello stesso ricorrente;
che il ricorrente è fidanzato ufficialmente con la sig.ra (nata a [...] il [...] e residente a [...]
Cordanieri 3B/17).
Contestualmente sono pervenuti a PCT i seguenti ulteriori documenti: copia parziale
PDS per assistenza minori scaduto il 19.4.24 di copia parziale patente Persona_4
guida di ril.15.7.22; copia parziale passaporto di rilasciato in Persona_4 Persona_4
Albania il 5.1.22; copia atto di compravendita del 19.10.22 dell'immobile del sig.
copia autocertificazione di sul legame parentale con il Persona_5 Persona_5
ricorrente, con allegata carta di identità e PDS per lavoro subordinato scaduto il
25.2.24; copia carta identità di (nato il [...]) e codice fiscale;
copia 3 Per_7
autocertificazioni delle Signore e sul Persona_1 Persona_8 Persona_3
legame con il ricorrente;
copia documento identità di Parte_1 Persona_9
nata a [...] il [...].
Acquisite informative in via sommaria e preliminare, con decreto inaudita altera
parte del 10.07.2024, la giudice designata dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato fissando udienza.
Nelle more, con nota del 2.10.24, il ricorrente deposita ancora: copia certificato, in albanese tradotto ed autenticato, dello “stato di famiglia” del 31.7.24 di capo Per_10
famiglia , figli e figlia: (nato il [...]), Per_11 Per_7 Per_12 Per_13
e (nata il [...]); copia certificato, in albanese tradotto ed autenticato, Persona_14
dello “stato di famiglia” del 18.7.24 di – capo famiglia Pt_1 Parte_2
(coniuge nata il [...]), figlie e figlio: (nata [...]) Persona_15 Parte_3
Pagina 6 di 15 (nata [...]), e (nati il 10.8.99); copia Parte_4 Parte_5 Parte_1
certificato in albanese non autenticato dello “stato di famiglia” – capo famiglia Per_7
(nato il [...]), figlie, figli e nipote: (nato il [...]),
[...] Persona_4 Persona_5
(nato il [...]), e Persona_16 Per_17 Persona_18
Nelle more del giudizio (il 22.10.24), si costituisce parte convenuta contestando il merito della domanda, aderendo alle considerazioni della Commissione e richiamando la normativa di riferimento.
Il evidenzia le discrasie sull'epoca di ingresso stabile in Italia, da due a circa CP_1
7 anni, contestando anche la permanenza da irregolare sul TN senza pagare tasse né
contribuzioni previdenziali rilevando come queste situazioni non sono tutelate dalla normativa invocata, ribandendo che nel corso degli anni sul TN non ha mai convissuto con parenti stretti e neppure ha comprovato attività lavorativa, avendo solo dedotto la sua permanenza per lunghi anni sul TN come irregolare, favorendo anche il comportamento illegittimo degli sconosciuti datori di lavoro, non essendo emersi neppure elementi da cui possa dedursi che il richiedente, in caso di rimpatrio, possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19, C. 1), ovvero rischi di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti. (art. 19, C.
.1.1.).
Il Ministero ritiene poi che gli elementi presupposti della domanda devono preesistere alla stessa, censurando anche la mancata generalizzazione della fidanzata già indicata nella memoria allegata alla domanda del 2023.
Ritiene ancora che la Commissione abbia correttamente ritenuto che non vi fossero le condizioni previste dall'art. 19 TU Imm. per il rilascio del permesso per protezione speciale, non risultando nel Paese di provenienza dell'odierno ricorrente, né il rischio di essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (comma 1), né fondati motivi di ritenere che rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (comma 1.1.),
Pagina 7 di 15 né, ancora – in assenza agli atti di indicatori di vulnerabilità in capo al richiedente e/o di informazioni sui suoi legami familiari in Italia e nel Paese d'origine - il rischio di lesione dell'integrità familiare e/o della vita privata ex art. 8 CEDU, così come previsto al comma 1.1, terzo e quarto periodo, dell'art. 19 del D. Lgs. 286/1998, in considerazione del fatto che l'interessato non ha allegato fattori di vulnerabilità
riconducibili alla sua persona, tali da ritenere sussistente un ragionevole rischio, in caso di rimpatrio, di compromettere i suoi diritti inviolabili a causa della sproporzione esistente nel godimento dei diritti fondamentali tra il contesto di vita italiano e quello del paese d'origine.
Il Ministero ritiene che non vi fosse riscontro documentale sugli asseriti legami familiari evidenziando che nulla si sa della fidanza, le sorelle vivono altrove e lontano e l'ospitalità di un cugino non rileva. Ricorda ancora che anche la Corte EDU
(richiamato precedente n.12738/10 in Jeunesse v. Paesi Bassi) ha sempre ribadito, in merito alla ritenuta violazione dell'art. 8 della CEDU, che “… (ex plurimis pronuncia 7
Per_1 aprile 2009, e altri c. Italia) che la CEDU non garantisce allo straniero il diritto di
entrare o risiedere in un determinato Paese” ; e ancora in ibidem “La ragionevolezza e la
proporzione del bilanciamento richiesto dall'art. 8 della CEDU implicano, secondo la Corte
Per_1 europea (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, e altri c. Italia), la possibilità di valutare
una serie di elementi desumibili dall'attenta osservazione in concreto di ciascun caso.”, perché
l'art. 8 CEDU non garantisce allo straniero un diritto assoluto di entrare o risiedere in un determinato Stato, essendo necessario un bilanciamento degli interessi al fine di valutare la fattispecie concreta tramite elementi di fatto. Infine evidenzia che l'Albania,
oltre ad essere un paese sicuro, ha canali con l'Italia attraverso i quali sono previsti ingressi di cittadini albanesi per motivi di lavoro anche fuori quota.
Alla prima udienza di comparizione in data 23.10.2024, sentite le parti, confermata la sospensione e ritenuta la causa non matura per la decisione, la casa prosegue per l'audizione del ricorrente.
Pagina 8 di 15 Nelle more del giudizio, il ricorrente presenta ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. per la mancata attuazione del provvedimento cautelare, procedimento che si estingue per mancata comparizione delle parti.
Nelle more del giudizio, con nota del 10.9.25, la Difesa del ricorrente deposita copia di denuncia del 23.5.25 di variazione Ditta “HY Costruzioni di JE HY – ditta individuale costituita il 18.5.23 – per inserimento del ricorrente come soggetto assicurato, collaboratore familiare artigiano, dal 24.5.25 e riscontro invio ad CP_2
Nel merito, sentito all'udienza del 1.10.25 parlando e comprendendo bene l'italiano, nel rispondere alla domande della giudice, il ricorrente riferisce di:
➢ aver fatto il passaporto esibito in udienza (rilasciato il 11.8.25 da Autorità in
Albania) quando è tornato in Albania per le ferie ad agosto 2025
➢ essere venuto in Italia, per restare, nel 2018, senza permesso e vivendo a
Genova dal cugino essendo tornato in Albania per vedere la famiglia Per_5
solo 10 giorni per poi tornare in Italia, sempre a Genova, fino ad agosto del 2025
quanto è nuovamente tornato in Albania
➢ vivere a Genova -Prà via Ratto 8/7 - sempre con il cugino (ndr., viene Per_20
dato atto che lo ha accompagnato, dichiarandosi disponibile ad essere sentito),
essendo loro due e contribuendo alle spese di tutto
➢ non voler tornare perché non vede futuro in Albania dove non riesce a trovare lavoro mentre in Italia si è creato il suo futuro, ha cugini ed amici, avendo scelto di venire proprio in Italia, ed in particolare a Genova - anziché ON, RO,
Pisa - perché a Genova aveva il cugino che lo ha preso in casa mentre le sorelle hanno mariti e figli e la loro vita
➢ essere in contatto solo con i genitori che stanno bene, sono a casa perché non trovano lavoro ma hanno la terra e gli animali e si mantengono
➢ aver sempre fatto il muratore, prima in nero, ora come aggiunto familiare (ndr.,
collaboratore familiare di impresa individuale artigiana), guadagnando circa
2.000 euro al mese in contanti, in cantieri privati ma non solo e dappertutto ma sempre in Liguria (rasatura, imbianchino, insomma un po' tutto;
dalle 8 alle 17)
Pagina 9 di 15 ➢ avere a Genova amici ed una fidanzata di nome di 25 anni, cittadina Per_9
italiana con la quale ha una relazione da circa 1 anno (ndr., dal 2024, anziché
dal 2023, quando ha presentato la sua domanda) che ha presentato ai genitori nell'estate
➢ avere atteso così tanti anni (ndr. oltre 4 anni) prima di regolarizzarsi sul TN,
perché non aveva mai avuto problemi (ndr., aggiunge che forse erano anche gli anni del covid), lavorava e la sera stava a casa, avendo provato a regolarizzarsi senza riuscirvi con i flussi (ndr., viene sentito il cugino che lo ha Per_5
accompagnato all'udienza restando fuori dall'aula, che dichiara:
2-3 volte sempre tramite sua senza mai riuscirvi).
All'esito, parte ricorrente – assente parte convenuta – ha insistito per l'accoglimento del ricorso richiamando tutte le difese in atti.
Tutto ciò premesso
OSSERVA
L'attuale situazione del ricorrente consente il riconoscimento del diritto richiesto.
Invero, il ricorrente ha pacificamente manifestato la sua intenzione di chiedere la protezione speciale in data 30 gennaio 2023, prima dell'entrata in vigore del DL 23/2023
ma oltre 4 anni dopo essere giunto in Italia ed essersi stabilito presso il cugino a
Genova.
Le ragioni di tali grave ritardo non sono state giustificate dal ricorrente che, nel corso dell'udienza, si è limitato a dichiarare di non aver mai avuto problemi perché erano anche gli anni del covid (ndr., durato tuttavia solo alcuni mesi), lavorava e la sera stava a casa (ndr., per poi raccontare invece di relazioni sociali ed amicali costruite sul territorio), trattandosi di affermazioni che, oltre a non giustificare la scelta di restare sul territorio irregolarmente (senza tutele ma anche senza dichiarare alcunché al fisco italiano), non è compatibile con il buon livello di scolarizzazione del ricorrente e con la presenza sul T.N. di una comunità familiare regolare sul territorio da anni ed a suo supporto che, infatti, aveva provato a regolarizzarlo con i decreti “flussi” senza riuscirvi.
Pagina 10 di 15 Ciò chiarito, sulla protezione speciale, ratione temporis (non rilevando la novella di cui al D.L. 20/23, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, applicabile solo alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore ovvero dall'11.03.2023), si osserva, innanzitutto, che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130
(convertito nella legge 173/2020), ha modificato la disciplina delle protezioni “minori”
e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o
la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o
accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in
grassetto le parti aggiunte): “
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa
rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora
ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si
tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio
nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di
ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951,
resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione
di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli
familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata
Pagina 11 di 15 del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari,
culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la
Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n.
113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale,
rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Precisato quanto sopra in diritto, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale e professionale nel territorio italiano valutato dal
Collegio come effettivo.
Il ricorrente - a prescindere dalla natura del recente legame con la cittadina italiana con la quale non convive, restando prevalenti i legami con i genitori rimasti in Albania – ha comunque dedotto e documentato l'acquisizione di una piena autonomia dal punto di vista economico, abitativo e lavorativo.
Ha infatti dimostrato di avere avuto, appena ottenuto il codice fiscale a dicembre 2024
(cfr. ricorso ex art. 669 duodecies di novembre 2024 nel quale si lamenta il mancato rilascio del CF e successiva nota del Ministero allegata nel sub-procedimento cautelare), una regolare occupazione lavorativa in modo stabile e continuativo nel settore edile nell'azienda individuale artigiana del cugino che lo ospita dal suo arrivo e con il quale convive, contribuendo a tutte le spese per la casa, di proprietà dello stesso cugino, ed a quelle di mantenimento, percependo un reddito- seppure non documentato - di circa 2.000 euro mensili.
Ha inoltre documentato di aver avuto -da subito- una regolare collocazione abitativa in autonomia, presso il cugino, non avendo mai avuto bisogno di ricorrere al circuito
Pagina 12 di 15 dell'accoglienza governativa. In udienza sono state inoltre verificate le competenze linguistiche del tutto adeguate.
Da ultimo, il livello reddituale riferito è tale da avergli consentito di adire l'autorità
giudiziaria senza aver bisogno di chiedere l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Dalla disamina delle dichiarazioni sulle retribuzioni mensili si evince una capacità
economica idonea e compatibile con la costruzione di un percorso dignitoso ed in autonomia, godendo anche del supporto di familiari, da anni regolari sul territorio come documentato da ultimo in giudizio con le note del 2.10.24.
Ad oggi, le prospettive di crescita e stabilizzazione in Italia sono concrete e testimoniate anche da un comportamento conforme, non avendo precedenti penali e neppure segnalazioni di polizia. Il percorso di integrazione descritto, qualora bruscamente interrotto, realizzerebbe certamente un vulnus al suo diritto alla vita privata.
In tale situazione, tenuto conto dell'effettivo percorso di integrazione ed anche della seppur recente relazione con una cittadina italiana, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Il percorso descritto verrebbe indubbiamente vanificato in caso di rientro forzato in Albania da dove è assente da oltre 6 anni e dove ha più solo i genitori avendo tutte le sorelle regolari in Italia da diversi anni, seppur per conto loro ed in altre città.
In tale situazione – personale - il rimpatrio del ricorrente costituirebbe pertanto una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98 secondo e terzo periodo, specie se parametrata allo sforzo inclusivo profuso ed alla presenza di diversi familiari oltre a legami affettivi ed amicali in Italia.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia che non ha pendenze né precedenti penali né di polizia - dà diritto ad ottenere il permesso di
Pagina 13 di 15 soggiorno per protezione speciale. Non sono neppure allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, il Questore dovrà
rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7/commi 2 e 3, DL 20/23, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto stesso, continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà
rilasciato sarà convertibile alla scadenza in P.D.S. per motivi di lavoro.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
Le spese di giudizio. Essendo stato necessario procedere ad adeguata istruttoria documentale ed orale anche e soprattutto in ragione della ingiustificata permanenza irregolare sul TN per oltre 4 anni e della mancata ed ingiustificata documentazione sui redditi percepiti, con anche documentazione sulla natura dei dedotti legami familiari solo al termine dell'istruttoria giudiziale, pur a fronte dell'accoglimento della domanda, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese processuali, considerato che la domanda viene accolta sulla base dell'istruttoria documentale ed orale che è stato necessario svolgere in giudizio e grazie alla quale è stato possibile riscontrare il complessivo percorso inclusivo nel corso degli anni e maturato sostanzialmente nell'ultimo periodo sulla base di elementi che erano assenti o, comunque, non sufficienti a configurare i presupposti della domanda al momento della decisione impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
• dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2., primo periodo TUI -
Pagina 14 di 15 convertibile alla scadenza in permesso per lavoro - in favore del richiedente nato in [...] il [...]. Parte_1
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Inviato per la controfirma il 13 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(OL OZ OS) (IC ER)
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