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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15093 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1948/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1948 ruolo generale dell'anno 2021, e rimessa per la decisione al collegio con ordinanza del 14/04/2025, vertente
TRA
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore , elettivamente domiciliata in Roma, Via Donatello n. 75, presso lo Parte_2 studio legale dell'Avv. Alberto Costantini, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di citazione
Attrice
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
Convenuto
E
Controparte_2
ER AM contumace
E
Controparte_3
ER AM – contumace
Pag. 1 a 10 OGGETTO: subappalto opere pubbliche
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice:
In via principale:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, condannare l' in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro-tempore, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
16.559,51 oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, per le ragioni
e la causale di cui al § 2 della parte in diritto dell'atto di citazione, così come ulteriormente illustrate nei successivi scritti, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
In via subordinata
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, condannare l' in persona del Rettore, legale Controparte_5 rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla Parte_1 per le ragioni e la causale di cui al § 3 della parte in diritto dell'atto di citazione, così come ulteriormente illustrate nei successivi scritti, in misura pari ad € 16.559,51, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari di causa”;
Per il convenuto:
“IN VIA PRINCIPALE
- Preliminarmente, dichiarare la domanda attorea inammissibile per difetto di legittimazione attiva della e, in ogni caso, improcedibile e/o improseguibile per le Parte_1 ragioni ulteriori esposte in narrativa;
- ove non accolta l'eccezione di improcedibilità e/o improseguibilità dell'azione, sospendere il giudizio ex art 295 c.p.c. per le ragioni esposte, in particolare in ragione della pendenza della domanda di insinuazione al passivo della procedura di amministrazione controllata Manital
s.p.a. ;
- nel merito, ritenere e dichiarare non provata e comunque infondata per tutte le ragioni esposte in narrativa la pretesa di parte attrice, conseguentemente rigettandola condannando la Pa alla restituzione in favore dell' della somma di euro 7.305,56 Parte_1
Pag. 2 a 10 indebitamente introitata in adempimento del preteso, ma insussistente obbligo di pagamento diretto in favore del subappaltatore;
IN SUBORDINE disporre la chiamata in causa della in amministrazione straordinaria, in persona CP_6 degli Amministratori Straordinari e della , disponendo il differimento Controparte_2 dell'udienza ai sensi dell'art 269 c.p.c. nel rispetto dei termini di legge al fine di sentir accogliere le seguenti ulteriori conclusioni:
- dichiarare con efficacia di giudicato anche nei confronti di amministrazione Parte_4 straordinaria e l'inefficacia della cessione del credito nei Controparte_2 confronti della e, per l'effetto, condannare Parte_1 Controparte_7 alla restituzione, in favore di o, in
[...] Parte_5 favore della della somma pari ad euro 16.559,51; assicurando Parte_1
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito da parte dell'
[...]
SUBORDINE- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle predette superiori Parte_6 eccezioni dichiarare la nullità del contratto di cessione del credito stipulato inter partes per contrasto con le norme imperative nel senso esposto in narrativa e, conseguentemente, previo Pa accertamento del diritto dell' alla restituzione della somma pari ad euro 16.559,51 condannare alla restituzione della predetta somma in favore della Controparte_2
in amministrazione straordinaria o, in subordine, in favore della CP_6 [...]
Controparte_8
- riconoscere la responsabilità aggravata dell'attore e conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. ovvero, in alternativa, quantomeno all'indennizzo ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
- Con vittoria delle spese di lite”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la agiva in giudizio Parte_1 avverso l' deducendo: Controparte_1
- che con convenzione quadro denominata “Facility management 3” del 14/12/2012
Consip s.p.a. avrebbe assegnato a servizi d facilty management degli Controparte_3 immobili in uso alle pubbliche amministrazioni;
- che l'appaltatrice avrebbe a sua volta subappaltato all'odierna attrice il servizio di manutenzione degli impianti elevatori ed il relativo presidio manutentivo presso gli Pa immobili di proprietà dell;
- che essa attrice avrebbe regolarmente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte
Pag. 3 a 10 maturando il diritto al pagamento del compenso pattuito, pari ad € 23.865,07 al netto dell'IVA;
- che nel corso dell'esecuzione del rapporto l'appaltatrice sarebbe stata a lungo inadempiente e successivamente sarebbe stata sottoposta all'amministrazione straordinaria, rimanendo debitrice delle somme non ancora corrisposte;
- che, pur all'esito di alcuni pagamenti parziali diretti effettuati dalla stazione appaltante, essa attrice sarebbe rimasta creditrice del residuo importo pari ad € 16.559,51;
- che nel caso di specie sussisterebbe l'obbligo della stazione appaltante di saldare direttamente alla subappaltatrice le fatture rimaste insolute, deponendo in tal senso l'art. 118 Dlgs. 163/2006 e l'art. 13 co.2 l. 180/2011;
- che, in via subordinata, quand'anche si escludesse l'ammissibilità dell'azione contrattuale diretta del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, quest'ultima sarebbe in ogni caso responsabile a titolo risarcitorio per non aver sospeso i pagamenti in favore dell'appaltatrice in concomitanza con l'inadempimento di quest'ultima nei confronti della subappaltatrice, come previsto dall'art. 118 D.lgs
163/2016.
Si costituiva la convenuta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della domanda di parte attrice per difetto di legittimazione attiva dell'attrice, non essendo questa legittimata ad esercitare un'azione diretta nei confronti della committente.
Un ulteriore motivo di inammissibilità della domanda sarebbe consistito nella duplicazione della stessa, essendosi la stessa attrice insinuata al passivo dell'Amministrazione straordinaria della per lo stesso credito fatto valere in questa sede. CP_3
Nel merito, eccepiva l'insussistenza di un obbligo di pagamento diretto da parte della stazione appaltante, atteso che l'art. 118 Dlgs 163/2006, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, prevedeva la mera facoltà della stazione appaltante di effettuare pagamenti direttamente al subappaltatore, rimettendo al bando di gara la regolamentazione dei pagamenti relativi ad opere o attività compiuti da quest'ultimo.
Nel caso di specie la lex specialis disciplinante il rapporto intercorrente tra stazione appaltante ed appaltatore si limitava a prevedere il solo obbligo di quest'ultimo di
“trasmettere all'Amministrazione Contraente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate”.
Sempre stando alle allegazioni della convenuta, l'azione diretta da parte del subappaltatore
Pag. 4 a 10 non sarebbe consentita nemmeno alla luce di quanto previsto dall'art. 13 della l. 180/2011, non avendo detta disposizione natura giuridica di norma imperativa idonea ad integrare la lex specialis disciplinante il rapporto e ad introdurre un obbligo di pagamento diretto della stazione appaltante nei confronti del subappaltatore.
Altrettanto infondata sarebbe la domanda tesa ad ottenere la condanna al risarcimento del danno, mancando nel caso di specie l'allegazione di una condotta antigiuridica e del danno evento.
In via gradata, ove pure si ipotizzasse un obbligo di pagamento diretto, lo stesso non potrebbe in ogni caso ritenersi attuale, potendo detto obbligo trovare applicazione – ove previsto dalla legge o dal contratto – soltanto nel caso in cui l'appaltatrice sia ancora in bonis ed il rapporto sia ancora in corso d'opera.
Pur ritenendo assorbenti le deduzioni che precedono, la convenuta eccepiva che in ogni caso la domanda attorea sarebbe infondata per difetto della titolarità giuridica della situazione soggettiva dal lato attivo, atteso che i crediti fatti valere in questa sede sarebbero stati ceduti dalla alla , alla quale il committente avrebbe anche CP_3 Controparte_2 corrisposto le somme in questa sede pretese dall'attrice. Pertanto, la convenuta veniva autorizzata a chiamare in causa e ueste Controparte_9 Controparte_2 ultime pur avendo ricevuto la notifica dell'atto di citazione, omettevano di costituirsi.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, le quali precisavano le rispettive conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti.
Seguiva la rimessione della causa al Collegio per la decisione con ordinanza del 14/04/2025.
Le domande di parte attrice vanno integralmente respinte per le ragioni di seguito esposte.
L'azione proposta dalla si pone nel solco di analoghe iniziative Parte_1 intraprese dalla medesima società dinanzi a questo Tribunale in relazione ad altri rapporti di subappalto intercorsi nell'ambito di commesse rese dalla medesima appaltatrice CP_3 in favore di altre Pubbliche Amministrazioni.
In particolare, la domanda principale, tesa ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento diretto del saldo residuo relativo alle opere svolte in esecuzione del subappalto, si fonda su presupposti ed allegazioni del tutto sovrapponibili a quelle dedotte dalla stessa ell'ambito del giudizio n.r.g. 7461/2021. Parte_1
Il primo grado di detto giudizio è stato definito dalla sentenza emessa in data 04/03/2025 a mezzo della quale questo Tribunale ha escluso la titolarità in capo alla subappaltatrice di
Pag. 5 a 10 un'azione diretta nei confronti del committente.
Ciò sulla base del condivisibile assunto secondo il quale “il subappalto costituisce un contratto autonomo dal contratto di appalto e, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 1676 c.c., non ricorrente nella fattispecie, il subappaltatore è privo di azione diretta nei confronti del committente per far valere le pretese nascenti dal contratto in applicazione delle regole generali di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., a norma del quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge, e di cui all'art. 1292 c.c., per il quale la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio presuppone una specifica previsione della legge o del titolo. […] Nel caso in esame, l'art. 118, 3° comma, del d.l.vo n. 163/2006, nel testo vigente all'epoca dei fatti, prevedeva che “Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento”. Dunque, non essendo previsto il pagamento diretto nel bando di gara
o nel contratto, nel caso di inadempienza dell'appaltatore l'unico rimedio è la sospensione dei pagamenti da parte della stazione appaltante, mentre non è obbligatorio il pagamento diretto nel caso in cui lo stesso non sia contrattualmente stabilito, come nel caso di specie, in cui non risulta alcuna previsione, al riguardo, né nel bando di gara, né nei contratti di subappalto”.
Con la comparsa conclusionale la parte attrice ha preso posizione sulle argomentazioni spese da questo Tribunale nella sentenza appena citata ribadendo che il diritto al pagamento diretto si fonderebbe, nel caso di specie, sul dettato normativo offerto dall'art. 13 co.2 della legge
180/2011 (oggi abrogato dal D.Lgs. 56/2017), il quale prevedeva che “Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici […] la pubblica amministrazione e le autorità competenti provvedono a: […] evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento”.
Detta disposizione normativa, sopravvenuta all'art. 118 Dlgs. 163/2006 (nella sua formulazione applicabile al caso di specie ratione temporis) si porrebbe, stando alle
Pag. 6 a 10 allegazioni dell'attrice, in “rapporto di genus a species, secondo il quale l'art. 13 derogava parzialmente all'art. 118 sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo: sul piano soggettivo perché il citato art. 13, comma 2, si applicava, lo si ripete, ai soli subappaltatori che fossero qualificabili come micro, come piccole o come medie imprese, e non a tutte le altre imprese di dimensioni maggiori, alle quali restava applicabile la disciplina generale dettata dall'art. 118; sul piano oggettivo perché l'art. 13, comma 2, disciplinava solo uno dei tanti aspetti del subappalto, ossia quello del pagamento di talune categorie di subappaltatori, ma lasciava salvo ed impregiudicato il ben più ampio ordito normativo delineato dall'art. 118 del d.lgs. n.
163/2006 e s.m.i.” (cfr. comparsa conclusionale pag. 6).
Pertanto, sempre stando alle considerazioni spese dall'attrice in comparsa conclusionale, avrebbe errato questo Tribunale ad escludere la legittimazione dell'attrice all'esercizio di un'azione diretta sulla base del presupposto che detta norma fosse “una mera norma generale circa l'organizzazione ed il comportamento della P.A. nei rapporti con le imprese in materia di appalto, ma non stabiliva direttamente alcuna deroga alla disciplina dei loro rapporti contrattuali: in particolare, non stabiliva alcun diritto di credito dei subappaltatori direttamente nei confronti della P.A. appaltante” (cfr. comparsa conclusionale pag. 4).
Le valutazioni operate dall'attrice in sede di comparsa conclusionale non possono essere condivise, ritenendo il Tribunale di dover dare continuità a detto orientamento, specie ove si consideri che il principio di diritto su cui lo stesso si fonda è stato di recente avallato dalla
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8070/2025 del 27/03/2025 nella cui motivazione è dato leggere che, “per quanto riguarda, poi, il disposto dell'art. 13 L. n. 180 del
2011, risulta evidente che, […], la disposizione richiamata non introduce un diritto del piccolo o medio imprenditore, che sia un subappaltatore, ad ottenere il pagamento diretto dalla stazione appaltante, trattandosi di norma di azione rivolta alla Pubblica Amministrazione. Questa Corte, con orientamento condiviso dal Collegio, ha di recente precisato che l'articolo appena richiamato si è limitato a prevedere espressamente le modalità operative del pagamento mediante bonifico bancario, nella sola ipotesi in cui la stazione appaltante, nell'esercizio della facoltà di scelta tra il pagamento diretto del subappaltatore ovvero quello indiretto attraverso
l'appaltatore, abbia già optato per il pagamento diretto del subappaltatore, senza assumere una portata modificativa e innovativa della disciplina degli appalti prevista dal D.Lgs. n. 163 del
2006 (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21525 del 31/07/2024)”.
Resta da esaminare la domanda subordinata, con la quale l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno,
Pag. 7 a 10 asseritamente scaturente dalla violazione dell'obbligo di sospendere i pagamenti in caso di omessa documentazione da parte dell'appaltatore del tempestivo e regolare saldo dei crediti maturati dal subappaltatore.
Anche detta domanda era stata proposta nell'ambito del parallelo giudizio iscritto al n.r.g.
7461/2021, all'esito del quale anch'essa era stata rigettata sulla base della seguente motivazione: “sebbene, […], la norma di cui all'art. 118 co. III, D. Lgs. 163/2006 consentiva alla stazione appaltante di far inserire nel bando di gara, in alternativa al pagamento diretto in favore del subappaltatore, lo specifico obbligo dell'appaltatore di trasmetterle le fatture quietanzate dei pagamenti effettuati al subappaltatore e, in difetto, di sospendere il pagamento dovuto all'appaltatore, l'applicazione di tale previsione non può prescindere – come opinato dalle Sezioni Unite nella citata sent. n. 5685 del 02/03/2020 e come meglio precisato nella successiva pronuncia n. 24472 del 10/09/2021 - dal riscontro della pendenza del contratto di appalto. Qualora infatti sia sopravvenuto il fallimento dell'appaltatore, il contratto - come non appare escluso nella fattispecie - si sia sciolto e il curatore (ovvero il commissario dell'amministrazione straordinaria) intenda incassare il credito dall'appaltante pubblico, non trova più applicazione l'originaria regola dell'appalto (per cui il subappaltatore va pagato e in prededuzione), operando la prevalente disciplina comune della concorsualità, posto che
l'appalto non è più pendente. Il meccanismo delineato dall'art. 118, co.3 d.lgs. n. 163 del 2006, ove permette alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore, va perciò riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con una impresa in bonis. E tale circostanza non appare essersi verificata nel caso di specie […]”.
Anche tale argomentazione è stata sottoposta a revisione critica da parte dell'attrice, la quale, sempre con la comparsa conclusionale, ha precisato che “la domanda di risarcimento del danno formulata da in via subordinata non involge la questione se, una volta “fallita” Pt_1
Pa
, avrebbe dovuto ipoteticamente trattenere le somme non pagate a CP_3
anziché versarle alla procedura concorsuale di , bensì se, avendo Pt_1 CP_3 ripetutamente pagato quest'ultima senza aver effettuato le dovute verifiche sui pagamenti ai subappaltatori ben prima dell'assoggettamento di ad amministrazione CP_3 straordinaria, abbia o no violato una norma di legge e se, nel caso di risposta affermativa, per effetto di tale violazione abbia subito un danno risarcibile” (cfr. comparsa Pt_1 conclusionale pag. 12).
Ciò posto, osserva il Tribunale che, anche alla luce di tali deduzioni, la domanda va comunque rigettata per difetto di prova di un nesso di causalità, che la stessa parte attrice – consapevole
Pag. 8 a 10 delle criticità a tal proposito sussistenti – appare ipotizzare come sostanzialmente configurabile in re ipsa, atteso che la scelta della stazione appaltante di non sospendere i pagamenti avrebbe automaticamente vanificato la posizione di vantaggio volutamente attribuita ai subappaltatori rispetto agli altri creditori chirografari dell'appaltatrice, “che, a differenza dei subappaltatori, l'appaltatore potrebbe “tranquillamente” non pagare senza risentire alcun pregiudizio in termini di esigibilità dei suoi crediti verso il committente” (cfr. comparsa conclusionale pag. 14).
In altri termini, stando alle argomentazioni dell'attrice, il nesso di causalità tra la condotta illecita della stazione appaltante (in ipotesi consistita nella mancata sospensione dei pagamenti) ed il danno conseguenza (in ipotesi consistito nella definitiva perdita di ogni possibilità di veder soddisfatto il proprio credito dopo l'apertura del fallimento) sarebbe indirettamente desumibile dal fatto che qualora i pagamenti fossero stati effettivamente sospesi l'appaltatrice si sarebbe verosimilmente determinata a regolarizzare la propria posizione nei confronti dei subappaltatori, all'evidente fine di “sbloccare” i pagamenti successivi da parte della stazione appaltante.
Il giudizio controfattuale prospettato dall'attrice, tuttavia, si fonda su una presunzione priva di qualsivoglia riscontro probatorio, la quale, peraltro, è stata già esclusa – in termini più o meno espliciti – dalla stessa Suprema Corte di Cassazione su pronunce rese proprio in tema di responsabilità risarcitoria della stazione appaltante per omessa sospensione dei pagamenti all'appaltatrice (cfr. in tal senso Cass. Civ. 6314/2019; Cass. Civ. 18893/2020, entrambe in motivazione).
In particolare, appare condivisibile il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella parte in cui è stato fatto rilevare che, anche con riferimento a tale fattispecie, “il nesso causale tra l'omissione lamentata e il danno, in termini di probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, [deve] compiersi mediante un giudizio controfattuale e secondo uno standard di certezza probabilistica” (cfr. Cass. Civ. 18893/2020 in motivazione).
Ebbene, al netto delle mere presunzioni addotte dall'attrice a fondamento delle proprie allegazioni, non risulta dedotta né provata alcuna circostanza tale da fondare un giudizio controfattuale sulla base della quale ritenere, quantomeno probabile, che ove la stazione appaltante avesse sospeso i propri pagamenti nei confronti dell'appaltatrice in concomitanza con gli inadempimenti di quest'ultima verso la subappaltatrice, quest'ultima avrebbe ricevuto il dalla il pagamento di quanto dovuto in epoca antecedente all'apertura della CP_3 procedura concorsuale.
Pag. 9 a 10 In conseguenza del rigetto delle domande di parte attrice, restano assorbite le domande proposte dalla convenuta nei confronti delle terze chiamate, rimaste contumaci.
Deve essere infine rigettata la domanda formulata dal convenuto di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma 1 o 3 c.p.c., non ravvisandosi nella condotta processuale di quest'ultima i presupposti di cui all'articolo citato (mala fede o colpa grave o abuso dello strumento processuale).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. rigetta le domande formulate dall'attrice Parte_1
II. dichiara assorbite le domande formulate dal convenuto Controparte_10
(già ) nei confronti della terza
[...] Controparte_11 chiamata Parte_7
III. rigetta la domanda formulata dal convenuto di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma 1 o 3 c.p.c.;
IV. condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell' , liquidate in euro 4.237,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali, IVA e CPA come per legge;
V. nulla sulle spese nei rapporti tra le parti costituite e le terze rimaste contumaci.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 21/10/2025.
Il Giudice rel.
Dott. Stefano Iannaccone
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 10 a 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1948 ruolo generale dell'anno 2021, e rimessa per la decisione al collegio con ordinanza del 14/04/2025, vertente
TRA
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore , elettivamente domiciliata in Roma, Via Donatello n. 75, presso lo Parte_2 studio legale dell'Avv. Alberto Costantini, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di citazione
Attrice
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
Convenuto
E
Controparte_2
ER AM contumace
E
Controparte_3
ER AM – contumace
Pag. 1 a 10 OGGETTO: subappalto opere pubbliche
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice:
In via principale:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, condannare l' in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro-tempore, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
16.559,51 oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, per le ragioni
e la causale di cui al § 2 della parte in diritto dell'atto di citazione, così come ulteriormente illustrate nei successivi scritti, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
In via subordinata
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, condannare l' in persona del Rettore, legale Controparte_5 rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla Parte_1 per le ragioni e la causale di cui al § 3 della parte in diritto dell'atto di citazione, così come ulteriormente illustrate nei successivi scritti, in misura pari ad € 16.559,51, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari di causa”;
Per il convenuto:
“IN VIA PRINCIPALE
- Preliminarmente, dichiarare la domanda attorea inammissibile per difetto di legittimazione attiva della e, in ogni caso, improcedibile e/o improseguibile per le Parte_1 ragioni ulteriori esposte in narrativa;
- ove non accolta l'eccezione di improcedibilità e/o improseguibilità dell'azione, sospendere il giudizio ex art 295 c.p.c. per le ragioni esposte, in particolare in ragione della pendenza della domanda di insinuazione al passivo della procedura di amministrazione controllata Manital
s.p.a. ;
- nel merito, ritenere e dichiarare non provata e comunque infondata per tutte le ragioni esposte in narrativa la pretesa di parte attrice, conseguentemente rigettandola condannando la Pa alla restituzione in favore dell' della somma di euro 7.305,56 Parte_1
Pag. 2 a 10 indebitamente introitata in adempimento del preteso, ma insussistente obbligo di pagamento diretto in favore del subappaltatore;
IN SUBORDINE disporre la chiamata in causa della in amministrazione straordinaria, in persona CP_6 degli Amministratori Straordinari e della , disponendo il differimento Controparte_2 dell'udienza ai sensi dell'art 269 c.p.c. nel rispetto dei termini di legge al fine di sentir accogliere le seguenti ulteriori conclusioni:
- dichiarare con efficacia di giudicato anche nei confronti di amministrazione Parte_4 straordinaria e l'inefficacia della cessione del credito nei Controparte_2 confronti della e, per l'effetto, condannare Parte_1 Controparte_7 alla restituzione, in favore di o, in
[...] Parte_5 favore della della somma pari ad euro 16.559,51; assicurando Parte_1
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito da parte dell'
[...]
SUBORDINE- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle predette superiori Parte_6 eccezioni dichiarare la nullità del contratto di cessione del credito stipulato inter partes per contrasto con le norme imperative nel senso esposto in narrativa e, conseguentemente, previo Pa accertamento del diritto dell' alla restituzione della somma pari ad euro 16.559,51 condannare alla restituzione della predetta somma in favore della Controparte_2
in amministrazione straordinaria o, in subordine, in favore della CP_6 [...]
Controparte_8
- riconoscere la responsabilità aggravata dell'attore e conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. ovvero, in alternativa, quantomeno all'indennizzo ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
- Con vittoria delle spese di lite”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la agiva in giudizio Parte_1 avverso l' deducendo: Controparte_1
- che con convenzione quadro denominata “Facility management 3” del 14/12/2012
Consip s.p.a. avrebbe assegnato a servizi d facilty management degli Controparte_3 immobili in uso alle pubbliche amministrazioni;
- che l'appaltatrice avrebbe a sua volta subappaltato all'odierna attrice il servizio di manutenzione degli impianti elevatori ed il relativo presidio manutentivo presso gli Pa immobili di proprietà dell;
- che essa attrice avrebbe regolarmente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte
Pag. 3 a 10 maturando il diritto al pagamento del compenso pattuito, pari ad € 23.865,07 al netto dell'IVA;
- che nel corso dell'esecuzione del rapporto l'appaltatrice sarebbe stata a lungo inadempiente e successivamente sarebbe stata sottoposta all'amministrazione straordinaria, rimanendo debitrice delle somme non ancora corrisposte;
- che, pur all'esito di alcuni pagamenti parziali diretti effettuati dalla stazione appaltante, essa attrice sarebbe rimasta creditrice del residuo importo pari ad € 16.559,51;
- che nel caso di specie sussisterebbe l'obbligo della stazione appaltante di saldare direttamente alla subappaltatrice le fatture rimaste insolute, deponendo in tal senso l'art. 118 Dlgs. 163/2006 e l'art. 13 co.2 l. 180/2011;
- che, in via subordinata, quand'anche si escludesse l'ammissibilità dell'azione contrattuale diretta del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, quest'ultima sarebbe in ogni caso responsabile a titolo risarcitorio per non aver sospeso i pagamenti in favore dell'appaltatrice in concomitanza con l'inadempimento di quest'ultima nei confronti della subappaltatrice, come previsto dall'art. 118 D.lgs
163/2016.
Si costituiva la convenuta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della domanda di parte attrice per difetto di legittimazione attiva dell'attrice, non essendo questa legittimata ad esercitare un'azione diretta nei confronti della committente.
Un ulteriore motivo di inammissibilità della domanda sarebbe consistito nella duplicazione della stessa, essendosi la stessa attrice insinuata al passivo dell'Amministrazione straordinaria della per lo stesso credito fatto valere in questa sede. CP_3
Nel merito, eccepiva l'insussistenza di un obbligo di pagamento diretto da parte della stazione appaltante, atteso che l'art. 118 Dlgs 163/2006, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, prevedeva la mera facoltà della stazione appaltante di effettuare pagamenti direttamente al subappaltatore, rimettendo al bando di gara la regolamentazione dei pagamenti relativi ad opere o attività compiuti da quest'ultimo.
Nel caso di specie la lex specialis disciplinante il rapporto intercorrente tra stazione appaltante ed appaltatore si limitava a prevedere il solo obbligo di quest'ultimo di
“trasmettere all'Amministrazione Contraente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate”.
Sempre stando alle allegazioni della convenuta, l'azione diretta da parte del subappaltatore
Pag. 4 a 10 non sarebbe consentita nemmeno alla luce di quanto previsto dall'art. 13 della l. 180/2011, non avendo detta disposizione natura giuridica di norma imperativa idonea ad integrare la lex specialis disciplinante il rapporto e ad introdurre un obbligo di pagamento diretto della stazione appaltante nei confronti del subappaltatore.
Altrettanto infondata sarebbe la domanda tesa ad ottenere la condanna al risarcimento del danno, mancando nel caso di specie l'allegazione di una condotta antigiuridica e del danno evento.
In via gradata, ove pure si ipotizzasse un obbligo di pagamento diretto, lo stesso non potrebbe in ogni caso ritenersi attuale, potendo detto obbligo trovare applicazione – ove previsto dalla legge o dal contratto – soltanto nel caso in cui l'appaltatrice sia ancora in bonis ed il rapporto sia ancora in corso d'opera.
Pur ritenendo assorbenti le deduzioni che precedono, la convenuta eccepiva che in ogni caso la domanda attorea sarebbe infondata per difetto della titolarità giuridica della situazione soggettiva dal lato attivo, atteso che i crediti fatti valere in questa sede sarebbero stati ceduti dalla alla , alla quale il committente avrebbe anche CP_3 Controparte_2 corrisposto le somme in questa sede pretese dall'attrice. Pertanto, la convenuta veniva autorizzata a chiamare in causa e ueste Controparte_9 Controparte_2 ultime pur avendo ricevuto la notifica dell'atto di citazione, omettevano di costituirsi.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, le quali precisavano le rispettive conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti.
Seguiva la rimessione della causa al Collegio per la decisione con ordinanza del 14/04/2025.
Le domande di parte attrice vanno integralmente respinte per le ragioni di seguito esposte.
L'azione proposta dalla si pone nel solco di analoghe iniziative Parte_1 intraprese dalla medesima società dinanzi a questo Tribunale in relazione ad altri rapporti di subappalto intercorsi nell'ambito di commesse rese dalla medesima appaltatrice CP_3 in favore di altre Pubbliche Amministrazioni.
In particolare, la domanda principale, tesa ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento diretto del saldo residuo relativo alle opere svolte in esecuzione del subappalto, si fonda su presupposti ed allegazioni del tutto sovrapponibili a quelle dedotte dalla stessa ell'ambito del giudizio n.r.g. 7461/2021. Parte_1
Il primo grado di detto giudizio è stato definito dalla sentenza emessa in data 04/03/2025 a mezzo della quale questo Tribunale ha escluso la titolarità in capo alla subappaltatrice di
Pag. 5 a 10 un'azione diretta nei confronti del committente.
Ciò sulla base del condivisibile assunto secondo il quale “il subappalto costituisce un contratto autonomo dal contratto di appalto e, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 1676 c.c., non ricorrente nella fattispecie, il subappaltatore è privo di azione diretta nei confronti del committente per far valere le pretese nascenti dal contratto in applicazione delle regole generali di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., a norma del quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge, e di cui all'art. 1292 c.c., per il quale la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio presuppone una specifica previsione della legge o del titolo. […] Nel caso in esame, l'art. 118, 3° comma, del d.l.vo n. 163/2006, nel testo vigente all'epoca dei fatti, prevedeva che “Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento”. Dunque, non essendo previsto il pagamento diretto nel bando di gara
o nel contratto, nel caso di inadempienza dell'appaltatore l'unico rimedio è la sospensione dei pagamenti da parte della stazione appaltante, mentre non è obbligatorio il pagamento diretto nel caso in cui lo stesso non sia contrattualmente stabilito, come nel caso di specie, in cui non risulta alcuna previsione, al riguardo, né nel bando di gara, né nei contratti di subappalto”.
Con la comparsa conclusionale la parte attrice ha preso posizione sulle argomentazioni spese da questo Tribunale nella sentenza appena citata ribadendo che il diritto al pagamento diretto si fonderebbe, nel caso di specie, sul dettato normativo offerto dall'art. 13 co.2 della legge
180/2011 (oggi abrogato dal D.Lgs. 56/2017), il quale prevedeva che “Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici […] la pubblica amministrazione e le autorità competenti provvedono a: […] evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento”.
Detta disposizione normativa, sopravvenuta all'art. 118 Dlgs. 163/2006 (nella sua formulazione applicabile al caso di specie ratione temporis) si porrebbe, stando alle
Pag. 6 a 10 allegazioni dell'attrice, in “rapporto di genus a species, secondo il quale l'art. 13 derogava parzialmente all'art. 118 sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo: sul piano soggettivo perché il citato art. 13, comma 2, si applicava, lo si ripete, ai soli subappaltatori che fossero qualificabili come micro, come piccole o come medie imprese, e non a tutte le altre imprese di dimensioni maggiori, alle quali restava applicabile la disciplina generale dettata dall'art. 118; sul piano oggettivo perché l'art. 13, comma 2, disciplinava solo uno dei tanti aspetti del subappalto, ossia quello del pagamento di talune categorie di subappaltatori, ma lasciava salvo ed impregiudicato il ben più ampio ordito normativo delineato dall'art. 118 del d.lgs. n.
163/2006 e s.m.i.” (cfr. comparsa conclusionale pag. 6).
Pertanto, sempre stando alle considerazioni spese dall'attrice in comparsa conclusionale, avrebbe errato questo Tribunale ad escludere la legittimazione dell'attrice all'esercizio di un'azione diretta sulla base del presupposto che detta norma fosse “una mera norma generale circa l'organizzazione ed il comportamento della P.A. nei rapporti con le imprese in materia di appalto, ma non stabiliva direttamente alcuna deroga alla disciplina dei loro rapporti contrattuali: in particolare, non stabiliva alcun diritto di credito dei subappaltatori direttamente nei confronti della P.A. appaltante” (cfr. comparsa conclusionale pag. 4).
Le valutazioni operate dall'attrice in sede di comparsa conclusionale non possono essere condivise, ritenendo il Tribunale di dover dare continuità a detto orientamento, specie ove si consideri che il principio di diritto su cui lo stesso si fonda è stato di recente avallato dalla
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8070/2025 del 27/03/2025 nella cui motivazione è dato leggere che, “per quanto riguarda, poi, il disposto dell'art. 13 L. n. 180 del
2011, risulta evidente che, […], la disposizione richiamata non introduce un diritto del piccolo o medio imprenditore, che sia un subappaltatore, ad ottenere il pagamento diretto dalla stazione appaltante, trattandosi di norma di azione rivolta alla Pubblica Amministrazione. Questa Corte, con orientamento condiviso dal Collegio, ha di recente precisato che l'articolo appena richiamato si è limitato a prevedere espressamente le modalità operative del pagamento mediante bonifico bancario, nella sola ipotesi in cui la stazione appaltante, nell'esercizio della facoltà di scelta tra il pagamento diretto del subappaltatore ovvero quello indiretto attraverso
l'appaltatore, abbia già optato per il pagamento diretto del subappaltatore, senza assumere una portata modificativa e innovativa della disciplina degli appalti prevista dal D.Lgs. n. 163 del
2006 (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21525 del 31/07/2024)”.
Resta da esaminare la domanda subordinata, con la quale l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno,
Pag. 7 a 10 asseritamente scaturente dalla violazione dell'obbligo di sospendere i pagamenti in caso di omessa documentazione da parte dell'appaltatore del tempestivo e regolare saldo dei crediti maturati dal subappaltatore.
Anche detta domanda era stata proposta nell'ambito del parallelo giudizio iscritto al n.r.g.
7461/2021, all'esito del quale anch'essa era stata rigettata sulla base della seguente motivazione: “sebbene, […], la norma di cui all'art. 118 co. III, D. Lgs. 163/2006 consentiva alla stazione appaltante di far inserire nel bando di gara, in alternativa al pagamento diretto in favore del subappaltatore, lo specifico obbligo dell'appaltatore di trasmetterle le fatture quietanzate dei pagamenti effettuati al subappaltatore e, in difetto, di sospendere il pagamento dovuto all'appaltatore, l'applicazione di tale previsione non può prescindere – come opinato dalle Sezioni Unite nella citata sent. n. 5685 del 02/03/2020 e come meglio precisato nella successiva pronuncia n. 24472 del 10/09/2021 - dal riscontro della pendenza del contratto di appalto. Qualora infatti sia sopravvenuto il fallimento dell'appaltatore, il contratto - come non appare escluso nella fattispecie - si sia sciolto e il curatore (ovvero il commissario dell'amministrazione straordinaria) intenda incassare il credito dall'appaltante pubblico, non trova più applicazione l'originaria regola dell'appalto (per cui il subappaltatore va pagato e in prededuzione), operando la prevalente disciplina comune della concorsualità, posto che
l'appalto non è più pendente. Il meccanismo delineato dall'art. 118, co.3 d.lgs. n. 163 del 2006, ove permette alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore, va perciò riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con una impresa in bonis. E tale circostanza non appare essersi verificata nel caso di specie […]”.
Anche tale argomentazione è stata sottoposta a revisione critica da parte dell'attrice, la quale, sempre con la comparsa conclusionale, ha precisato che “la domanda di risarcimento del danno formulata da in via subordinata non involge la questione se, una volta “fallita” Pt_1
Pa
, avrebbe dovuto ipoteticamente trattenere le somme non pagate a CP_3
anziché versarle alla procedura concorsuale di , bensì se, avendo Pt_1 CP_3 ripetutamente pagato quest'ultima senza aver effettuato le dovute verifiche sui pagamenti ai subappaltatori ben prima dell'assoggettamento di ad amministrazione CP_3 straordinaria, abbia o no violato una norma di legge e se, nel caso di risposta affermativa, per effetto di tale violazione abbia subito un danno risarcibile” (cfr. comparsa Pt_1 conclusionale pag. 12).
Ciò posto, osserva il Tribunale che, anche alla luce di tali deduzioni, la domanda va comunque rigettata per difetto di prova di un nesso di causalità, che la stessa parte attrice – consapevole
Pag. 8 a 10 delle criticità a tal proposito sussistenti – appare ipotizzare come sostanzialmente configurabile in re ipsa, atteso che la scelta della stazione appaltante di non sospendere i pagamenti avrebbe automaticamente vanificato la posizione di vantaggio volutamente attribuita ai subappaltatori rispetto agli altri creditori chirografari dell'appaltatrice, “che, a differenza dei subappaltatori, l'appaltatore potrebbe “tranquillamente” non pagare senza risentire alcun pregiudizio in termini di esigibilità dei suoi crediti verso il committente” (cfr. comparsa conclusionale pag. 14).
In altri termini, stando alle argomentazioni dell'attrice, il nesso di causalità tra la condotta illecita della stazione appaltante (in ipotesi consistita nella mancata sospensione dei pagamenti) ed il danno conseguenza (in ipotesi consistito nella definitiva perdita di ogni possibilità di veder soddisfatto il proprio credito dopo l'apertura del fallimento) sarebbe indirettamente desumibile dal fatto che qualora i pagamenti fossero stati effettivamente sospesi l'appaltatrice si sarebbe verosimilmente determinata a regolarizzare la propria posizione nei confronti dei subappaltatori, all'evidente fine di “sbloccare” i pagamenti successivi da parte della stazione appaltante.
Il giudizio controfattuale prospettato dall'attrice, tuttavia, si fonda su una presunzione priva di qualsivoglia riscontro probatorio, la quale, peraltro, è stata già esclusa – in termini più o meno espliciti – dalla stessa Suprema Corte di Cassazione su pronunce rese proprio in tema di responsabilità risarcitoria della stazione appaltante per omessa sospensione dei pagamenti all'appaltatrice (cfr. in tal senso Cass. Civ. 6314/2019; Cass. Civ. 18893/2020, entrambe in motivazione).
In particolare, appare condivisibile il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella parte in cui è stato fatto rilevare che, anche con riferimento a tale fattispecie, “il nesso causale tra l'omissione lamentata e il danno, in termini di probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, [deve] compiersi mediante un giudizio controfattuale e secondo uno standard di certezza probabilistica” (cfr. Cass. Civ. 18893/2020 in motivazione).
Ebbene, al netto delle mere presunzioni addotte dall'attrice a fondamento delle proprie allegazioni, non risulta dedotta né provata alcuna circostanza tale da fondare un giudizio controfattuale sulla base della quale ritenere, quantomeno probabile, che ove la stazione appaltante avesse sospeso i propri pagamenti nei confronti dell'appaltatrice in concomitanza con gli inadempimenti di quest'ultima verso la subappaltatrice, quest'ultima avrebbe ricevuto il dalla il pagamento di quanto dovuto in epoca antecedente all'apertura della CP_3 procedura concorsuale.
Pag. 9 a 10 In conseguenza del rigetto delle domande di parte attrice, restano assorbite le domande proposte dalla convenuta nei confronti delle terze chiamate, rimaste contumaci.
Deve essere infine rigettata la domanda formulata dal convenuto di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma 1 o 3 c.p.c., non ravvisandosi nella condotta processuale di quest'ultima i presupposti di cui all'articolo citato (mala fede o colpa grave o abuso dello strumento processuale).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. rigetta le domande formulate dall'attrice Parte_1
II. dichiara assorbite le domande formulate dal convenuto Controparte_10
(già ) nei confronti della terza
[...] Controparte_11 chiamata Parte_7
III. rigetta la domanda formulata dal convenuto di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma 1 o 3 c.p.c.;
IV. condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell' , liquidate in euro 4.237,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali, IVA e CPA come per legge;
V. nulla sulle spese nei rapporti tra le parti costituite e le terze rimaste contumaci.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 21/10/2025.
Il Giudice rel.
Dott. Stefano Iannaccone
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 10 a 10