Art. 52. Prove d'esame 1. Le prove d'esame per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto consistono in una prova scritta ed in una prova orale.
2. La prova scritta, della durata di otto ore, consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, finalizzato a verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla nuova qualifica dirigenziale.
3. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle seguenti materie:
a) diritto penale;
b) diritto processuale penale;
c) diritto amministrativo;
d) elementi di diritto dell'Unione europea;
e) legislazione di pubblica sicurezza;
f) elementi di contabilita' di Stato;
g) lingua straniera. La conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo dalla lingua scelta dal candidato all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
4. Nel corso della prova orale e' accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta.
6. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.
7. La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
2. La prova scritta, della durata di otto ore, consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, finalizzato a verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla nuova qualifica dirigenziale.
3. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle seguenti materie:
a) diritto penale;
b) diritto processuale penale;
c) diritto amministrativo;
d) elementi di diritto dell'Unione europea;
e) legislazione di pubblica sicurezza;
f) elementi di contabilita' di Stato;
g) lingua straniera. La conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo dalla lingua scelta dal candidato all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
4. Nel corso della prova orale e' accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta.
6. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.
7. La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.