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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/10/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2116/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON DI TO Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2116/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Cristina Pettenuzzo del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 ottobre 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 5 luglio 2024 , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 con il 4 novembre 2020, che dalla loro unione non sono nati figli, che la loro Controparte_1 separazione era stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza (n. 731/2023) pubblicata il 30 maggio 2023 e che, in seguito all'udienza di comparizione dei coniugi celebrata in quel procedimento di separazione, non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna, né ripristino della loro convivenza, conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile in oggetto senza alcuna disposizione accessoria.
Nel corso dell'udienza tenutasi il 7 ottobre 2025, non comparso né costituitosi in giudizio
, di cui era dichiarata la contumacia, la difesa di parte ricorrente, in quanto Controparte_1 unica parte costituita, ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso e la causa è stata trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va senz'altro accolta la domanda di scioglimento del matrimonio formulata dalla ricorrente.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della suddetta sentenza n. 731/2023, pubblicata il 30 maggio 2023, e sono trascorsi più di dodici mesi dalla celebrazione della precedente udienza presidenziale (dell'anno 2021) senza che essi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza coniugale, per quanto dimostrato dalle univoche allegazioni contenute in ricorso, come peraltro riscontrate dagli atti d'anagrafe.
Per converso, il tempo decorso dalla separazione e l'integrale carenza di elementi indicativi di una plausibile riconciliazione inducono indubbiamente a ritenere che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Parma, il 4 novembre 2020, tra e , come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Controparte_1 Parte_1
Matrimonio del Comune di Parma al N. 202, P. 1, anno 2020.
Nulla, infine, sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto, rimasto contumace.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Parma, il 4 novembre 2020, tra CP_1
e , come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...] Parte_1
Comune di Parma al N. 202, P. 1, anno 2020.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Parma il 9 ottobre 2025
Il Presidente est.
ON DI TO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON DI TO Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2116/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Cristina Pettenuzzo del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 ottobre 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 5 luglio 2024 , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 con il 4 novembre 2020, che dalla loro unione non sono nati figli, che la loro Controparte_1 separazione era stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza (n. 731/2023) pubblicata il 30 maggio 2023 e che, in seguito all'udienza di comparizione dei coniugi celebrata in quel procedimento di separazione, non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna, né ripristino della loro convivenza, conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile in oggetto senza alcuna disposizione accessoria.
Nel corso dell'udienza tenutasi il 7 ottobre 2025, non comparso né costituitosi in giudizio
, di cui era dichiarata la contumacia, la difesa di parte ricorrente, in quanto Controparte_1 unica parte costituita, ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso e la causa è stata trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va senz'altro accolta la domanda di scioglimento del matrimonio formulata dalla ricorrente.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della suddetta sentenza n. 731/2023, pubblicata il 30 maggio 2023, e sono trascorsi più di dodici mesi dalla celebrazione della precedente udienza presidenziale (dell'anno 2021) senza che essi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza coniugale, per quanto dimostrato dalle univoche allegazioni contenute in ricorso, come peraltro riscontrate dagli atti d'anagrafe.
Per converso, il tempo decorso dalla separazione e l'integrale carenza di elementi indicativi di una plausibile riconciliazione inducono indubbiamente a ritenere che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Parma, il 4 novembre 2020, tra e , come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Controparte_1 Parte_1
Matrimonio del Comune di Parma al N. 202, P. 1, anno 2020.
Nulla, infine, sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto, rimasto contumace.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Parma, il 4 novembre 2020, tra CP_1
e , come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...] Parte_1
Comune di Parma al N. 202, P. 1, anno 2020.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Parma il 9 ottobre 2025
Il Presidente est.
ON DI TO