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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/01/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24787/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO MILANO
SEZIONE V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Margherita Monte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24787/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANCHETTA RICCARDO Controparte_1 P.IVA_1 MARIA e dell'avv. OLIVIERI MONICA ( ) VIA FRANCESCO DE C.F._1
SANCTIS, 33 20141 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA F. DE SANCTIS, 33 20141
MILANO presso il difensore avv. ZANCHETTA RICCARDO MARIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANCHETTA Controparte_2 P.IVA_2 RICCARDO MARIA e dell'avv. OLIVIERI MONICA ( ) VIA FRANCESCO C.F._1
DE SANCTIS, 33 20141 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA F. DE SANCTIS, 33 20141
MILANO presso il difensore avv. ZANCHETTA RICCARDO MARIA
ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASAROTTI MATTIA , CP_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS, 11 BORGOMANERO presso il difensore avv.
CASAROTTI MATTIA
CONVENUTA e CHIAMANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SINDICO Controparte_4 P.IVA_4
DOMENICOelettivamente domiciliato in CORSO CAIROLI, 2 10123 TORINO presso il difensore avv. SINDICO DOMENICO
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati per via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel presente giudizio e hanno convenuto dinnanzi al Tribunale Controparte_1 Controparte_2 di Milano quale mandataria di una costituenda ATI “poi costituitasi fra e CP_3 CP_3 CP_4 pagina 1 di 17 CP_
, per ottenere il pagamento dei corrispettivi per l'attività in senso lato di progettazione, relativa ad un'opera da realizzarsi a favore del . A fondamento delle domande le attrici hanno Controparte_5 allegato, in sintesi, che in data 14.4.2016 società di servizi energetici (E.S.Co.)- aveva Controparte_4 manifestato al la disponibilità ad effettuare uno studio di fattibilità per il contenimento Controparte_5 del consumo energetico mediante l'efficientamento della pubblica illuminazione, l'impiego di energie rinnovabili e per il restauro di LL SI di proprietà del al termine dello studio il CP_5 CP_5 avrebbe potuto valutare la convenienza di realizzare le opere in proprio o a mezzo di Project Financing. In data 10 maggio 2016 il aveva comunicato l'accoglimento della richiesta di presentazione di uno CP_5 studio di fattibilità. In data 25 maggio 2016 aveva formalizzato l'incarico alle società Controparte_4 attrici, relativo alla realizzazione del predetto studio di fattibilità; in base all'incarico si presumeva un intervento con stima dei lavori pari ad 3.000.000 di euro e si pattuiva il seguente corrispettivo: nel caso in cui avesse deciso di operare come soggetto promotore, l'importo pari al 1,8% calcolato CP_4 sull'importo di riferimento stimato (euro 3.000.000) e il credito sarebbe diventato liquido all'assunzione della qualifica di promotore, nel caso in cui ad fossero stati assegnati i lavori a seguito di gara, CP_4
l'importo ulteriore pari al 3,2%, comprensivo di quanto dovuto per la progettazione architettonica di LL
SI, escluse le competenze per la successiva progettazione, lasciata a incarichi specifici. Per la necessità di reperire per la iniziativa una società edile, aveva individuato con la quale CP_4 CP_3 venivano svolti numerosi incontri e approfondimenti per la realizzazione dei rilevamenti, dello studio di fattibilità, del piano finanziario, della bozza di convenzione, trasmessi per conoscenza ed approfondimento in bozza al Comune di in data 22.12.2016. Definito il quadro dei lavori, in data 23 marzo 2017 CP_5
per reciproca memoria, aveva riportato a e ad quanto pattuito in Controparte_1 CP_3 CP_4 un incontro plenario in data 22.3.2017, specificando gli importi di riferimento, aggiornati ad euro
4.235.000,00: si richiamava quindi l'incarico del 25 maggio 2016 e si calcolava l'importo di euro 76.230,00, pari al 1,8% dell'importo di riferimento, quale dovuto per le attività già svolte;
in caso di aggiudicazione sarebbe stato calcolato il 3.2% sull'ammontare del fotovoltaico (42.720,00 euro su 1.335.000,00 di lavori) e il 3,2% sull'ammontare di LL SI (91.200,00 euro su 2.800.000,00), specificando che questa somma sarebbe stata ricompresa nelle attività di progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica riferite alla fase preliminare, definitiva ed esecutiva di LL SI per le quali erano stati pattuiti complessivi euro
165.000. In data 27 marzo 2017 aveva risposto di voler agire in Raggruppamento CP_3
Temporaneo di Imprese in qualità di mandataria, e un istituto di credito quali mandanti, CP_4 precisando che i vari elaborati di progetto dovevano essere firmati di;
successivamente era CP_1 stato costituito il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa. In data 6 aprile 2017, a seguito di un incontro fra il (sindaco e segretario generale) e i soggetti a vario titolo interessati all'intervento, Controparte_5 aveva scritto al Comune, a e , che era stato deciso un progetto CP_4 CP_3 Controparte_2 pagina 2 di 17 di partenariato pubblico-privato (PPP) realizzato da un raggruppamento formato da Banca, società di costruzioni, società di servizi energetici, “chiedendo espressa conferma all'Amministrazione comunale per procedere quanto prima in tal senso”; il nella persona del dirigente del settore servizi territoriali, CP_5 in data 11 aprile 2017 aveva riscontrato la precedente comunicazione e confermato “sentito il sindaco … di procedere per quanto in oggetto alla presentazione di progetto di PPP realizzato da un RTI composto da Banca, Azienda di
Costruzione ed E.S.Co.”, chiedendo “nel contempo e rilevato il poco tempo disponibile, d'inviare la relativa documentazione non appena predisposta al fine della valutazione di competenza” (doc. 8)”. Le attrici hanno dedotto che tale comunicazione “era la conferma della nomina a promotore” e che “per riscontrare con immediatezza la richiesta del all'invio della documentazione, in data 13.4.17, chiedeva, CP_5 CP_3 quale mandataria designata, ad e ad (nella persona di un elenco di CP_4 CP_1 Parte_1 documenti da trasmettere al e chiedeva, in particolare, “all'arch. in qualità di progettista da CP_5 Pt_1 noi designato di verificare in dettaglio tale elenco e comunicare quali dei documenti di sua competenza sono già pronti allo stato attuale e quali sono invece ancora da redigere”, confermando di intendere la nota comunale di cui al doc. 8 quale “autorizzazione” alla presentazione della proposta (doc. 9)”. Diventata capogruppo dell'ATI, aveva dichiarato di aver designato il progettista, di essere la sola responsabile CP_3 ed aveva commissionato personalmente il progetto preliminare;
le attrici hanno dedotto che era la CP_3 promotrice della proposta da formalizzare al e, in qualità di mandataria, responsabile delle CP_5 obbligazioni assunte dall In data 28.4.17 aveva visionato quanto predisposto dall'arch. CP_6 CP_3 Pt_1 per quanto di competenza di Area Studio e e dichiarato “che va bene”, chiedendo nel Controparte_2 contempo ad di trasmettere quanto di sua competenza. In data 3 maggio 2017 aveva CP_4 CP_3 richiesto il progetto preliminare, realizzato dall'arch. per;
le attrici hanno affermato che Pt_1 CP_1 tale progettazione preliminare era successiva alla fase prodromica alla indicazione del soggetto promotore e così “si era passati dalla fase remunerata al 1,8% a quella regolata da ulteriore incarico (in parte come premio di risultato, in parte per la progettazione)”. A seguito d'innumerevoli comunicazioni di CP_3
“per migliorare, approfondire, precisare, limare la fase progettuale successiva”, il Project era stato ufficialmente presentato in data 6.6.17, prot. 001536, come di poteva evincere dalla comunicazione in data
8 giugno 2017 del “in persona del geom. , dirigente del servizio lavori pubblici”, il quale CP_5 CP_7
Contr chiedeva alcuni chiarimenti, immediatamente forniti da quale capogruppo dell' Le attrici CP_3 hanno allegato che, mutata l'Amministrazione Comunale il Project non ebbe seguito. Sulla base di queste premesse le attrici hanno formulato nei confronti della convenuta le seguenti conclusioni: “1. CP_3
ACCERTARE E DICHIARARE che e sono creditrici in via solidale tra Controparte_1 Controparte_2 loro, nei confronti di della somma di euro 76.230,00, a fronte delle prestazioni rese di cui alla narrativa della CP_3 citazione, o alla somma che sarà meglio vista, oltre a quanto in appresso 2. ACCERTARE E DICHIARARE che
e sono creditrici, in via solidale tra loro, nei confronti di della Controparte_1 Controparte_2 CP_3 pagina 3 di 17 ulteriore somma di euro 105.025,87 o, in subordine, euro 55.000,00 a fronte della redazione del progetto preliminare meglio descritto nella narrativa della citazione, alla somma che sarà meglio vista, 3. CONDANNARE al CP_3 pagamento di quanto sopra accertato a mente delle domande sub 1 e 2, a beneficio delle attrici, creditrici solidali, oltre a interessi dalla data della notificazione della citazione al saldo effettivo In subordine rispetto alla domanda 2: 4. ferma la domanda sub 1, ACCERTARE E DICHIARARE che è creditrice nei confronti di della Controparte_1 CP_3 ulteriore somma di euro 105.025,87 o, in subordine, euro 55.000,00 a fronte della redazione del progetto preliminare meglio descritto nella narrativa della citazione, alla somma che sarà meglio vista 5. CONDANNARE al pagamento CP_3 della somma di euro 76.230,00, o a quella che sarà meglio vista a seguito dell'accertamento richiesto sub 1, a beneficio delle attrici, creditrici solidali, oltre a interessi dalla data della notificazione della citazione al saldo effettivo 6.
CONDANNARE l pagamento in favore di della somma di euro 105.025,87 o, in CP_3 Controparte_1 subordine, euro 55.000,00, o a quella che sarà meglio vista a seguito dell'accertamento richiesto sub 4, oltre a interessi dalla data della notificazione della citazione al saldo effettivo”.
Si è costituita eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, CP_3 essendo competente il Tribunale di Novara. Nel merito la convenuta ha contestato le domande delle attrici, replicando in sintesi quanto segue. All'inizio dell'anno 2017 aveva proposto a Controparte_4 una collaborazione finalizzata alla presentazione di una proposta di partenariato pubblico CP_3 privato (P.P.P.) al Comune di , avente quale scopo l'efficientamento energetico di alcuni edifici CP_5 comunali, la pubblica illuminazione e la ristrutturazione di LL SI al fine di trasferirvi il municipio. La volontà del di comprendere nella proposta anche la ristrutturazione di LL SI aveva indotto CP_5
a richiedere a di partecipare congiuntamente all'operazione, con Controparte_4 CP_3 conseguente necessità di avviare i rapporti di collaborazione per individuare il soggetto finanziatore
(istituto bancario) ed i progettisti;
da informazioni assunte per il tramite di Banca Iccrea, era CP_3 venuta a conoscenza dell'incapacità della promotrice di autofinanziare l'operazione in quanto il fatturato annuo di era del tutto insufficiente per ottenere un finanziamento per un'operazione dalla CP_4 stessa stimata del valore di circa € 3.500.000,00. La convenuta ha affermato che - e non Controparte_4
– “aveva concluso un accordo (rectius, una lettera di intenti) con e CP_3 Controparte_1 [...] per la consulenza promozionale svolta da queste ultime per la proposta del P.P.P.” ed Controparte_2 aveva confermato a che la progettazione relativa alla ristrutturazione di LL Controparte_4 CP_3
SI era già stata disciplinata direttamente con le attrici, anche quanto alle spese;
non aveva CP_3 sottoscritto tale lettera d'intenti del 25 maggio 2016, né il successivo accordo con i consulenti di
[...]
(oggetto della comunicazione in data 23 marzo 2017), al quale era rimasta del tutto CP_4 CP_3 estranea. La convenuta ha allegato che nella comunicazione del 23.03.2017 a firma Controparte_1 quest'ultima aveva precisato che “alla nomina del soggetto promotore da parte del verrà riconosciuto dal CP_5 soggetto promotore stesso alle società la quota pari all'1,8% sull'ammontare di € Parte_2 pagina 4 di 17 4.235.000,00 corrispondenti a € 76.230,00 (oltre c.i. e IVA)”. “All'aggiudicazione della gara con esito positivo verrà riconosciuto, sempre dal soggetto promotore, ad la restante quota pattuita...”; la Parte_2 convenuta ha eccepito che “nessuna delle due condizioni previste per far sorgere il diritto al pagamento in capo ai progettisti si sono di fatto verificate non avendo avuto seguito il project” e che “nessuna richiesta può pertanto essere indirizzata a che non riveste certo la qualifica di promotore e in ogni CP_3 caso non ha mai sottoscritto alcun accordo con le controparti”. La convenuta ha allegato che si era poi proceduto a predisporre vari documenti tecnici, amministrativi e finanziari occorrenti per la presentazione dell'offerta, così come previsto dalla normativa vigente e che tale adempimento era stato, peraltro, svolto
“in maniera inadeguata ed approssimativa dai consulenti/progettisti di e di Controparte_1 [...]
che non hanno tenuto conto delle precisazioni fornite dall'istituto bancario”; per quanto Controparte_2 riguarda i rapporti tra e in data 15.05.2017 le parti avevano provveduto “alla loro CP_4 CP_3 regolamentazione mediante la sottoscrizione di apposita scrittura” in data 26 maggio 2017, “salvo poi vedere naufragare tutto a seguito dell'insediamento della nuova amministrazione comunale, che non ha dato seguito alla proposta di P.P.P.”. La convenuta ha altresì affermato: “Non solo è prassi costante che per queste tipologie di proposte di P.P.P. il compenso per le prestazioni rese da ognuno dei soggetti istituto CP_3 CP_4 bancario, progettisti) è legato all'auspicato buon esito della proposta avanzata - nel caso in esame assente - ma non vi è alcun contratto che impegni al pagamento delle somme richieste. In virtù della lettera d'intenti sottoscritta da CP_3 [...]
da una parte, e dall'altra, tenuta al pagamento, a tutto voler concedere, sarà Pt_2 Controparte_2 CP_4 eventualmente solo quest'ultima, quale soggetto promotore (doc. 1). Non certo . La convenuta ha contestato CP_3 altresì il quantum debeatur allegato dalle attrici. Per l'eventualità dell'accoglimento anche solo parziale delle domande delle attrice, previa autorizzazione alla chiamata in causa, la convenuta ha dedotto che tenuta al pagamento è esclusivamente in virtù sia degli accordi presi con e Controparte_4 Controparte_1
“da cui emerge chiaramente il ruolo di promotore svolto dall'odierna terza Controparte_2 chiamata”, sia in conseguenza del fatto che la scrittura intercorsa tra ed in data CP_3 Controparte_4
26.05.2017 “si è risolta di diritto non avendo le parti ottenuto l'affidamento dei lavori”, come previsto dall'art. 13 della scrittura.
A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa, si è costituita la quale in sintesi ha Controparte_4 esposto: di aver concordato con le società attrici la decisione di presentare il progetto in questione presso il comune di e - una volta ottenuto il primo riscontro positivo- di aver sottoscritto con CP_5 quest'ultime nel maggio 2016 una “lettera di intenti” contenente: 1) il primo riscontro positivo allo studio di fattibilità; 2) una prima quantificazione dei lavori da effettuarsi per un valore complessivo di €
3.000.000,00; 3) l'interesse di di agire come soggetto promotore;
4) il riconoscimento da parte di CP_4 CP_4
– nel caso in cui avesse deciso di agire come soggetto promotore - delle “competenze professionali, comprensive di spese, afferenti alla fase preliminare con la predisposizione di specifici rilevamenti nonché pagina 5 di 17 la formulazione di un quadro finanziario preliminare, la somma complessiva pari all'1,8% calcolato sull'importo di riferimento stimato”; 5) la previsione che, nel caso di assegnazione ad della gara, la CP_4 stessa avrebbe riconosciuto una ulteriore somma complessiva pari al 3,2% sull'importo di riferimento stimato, comprendente, inoltre, gli eventuali elaborati di progetto architettonico relativi alla predisposizione degli interventi di recupero di LL SI;
6) la specifica che “le successive competenze per la progettazione esecutiva riferite al restauro della LL SI ed altre prestazioni di servizio” sarebbero state “oggetto di specifico mandato e accordo prestazionale”. La terza chiamata ha allegato inoltre di aver partecipato, su mandato del comune di , al Bando FREE (fondo regionale per l'efficienza energetica), con la presentazione CP_5 del progetto di riqualificazione energetica di e di essere stata ammessa alla graduatoria Parte_3 ottenendo un'agevolazione per € 931.218,69, di avere, pertanto, contattato per la ristrutturazione CP_3 di motivo per il quale era stata proposta a quest'ultima un'ATI. Il 23 marzo 2017 le società Parte_3 attrici avevano inviavano ad e comunicazione contenente il riepilogo dei lavori da seguire e le CP_4 CP_3 quote dovute dal soggetto promotore ad Area e tale “Nota Conteggio” era stata accettata da CP_2
con email in pari data nella quale specificava che avrebbe agito quale “mandataria dell'ATI che CP_3 avrebbe formulato la proposta al , precisando che la stessa si sarebbe assunta la Controparte_5 CP_3 responsabilità di individuazione del progettista degli elaborati consistenti la proposta, confermando poi l'incarico ad ”. La presentazione della proposta di P.P.P. al Comune di era avvenuta CP_1 CP_5 solo in data 6 giugno 2017 – a ridosso del cambio di amministrazione - a causa della “mala” condotta di che avrebbe rallentato tutta la fase propedeutica alla presentazione della documentazione richiesta CP_3 al di;
“qualora il Progetto PPP fosse stato presentato completo e nei termini, il raggruppamento ATI, nel CP_5 CP_5 quale risultava soggetto promotore e mandatario, avrebbe ottenuto l'incarico da parte del Comune di ”. La CP_3 CP_5 terza chiamata ha allegato di avere subito perdite economiche ingenti da qualificarsi come danno da perdita di chance, date “le prove relative all'elevata probabilità che il avrebbe conferito l'incarico Controparte_5 al Raggruppamento ATI”, tenuto conto del finanziamento di parte del Progetto da parte della Regione
Lombardia e della la divulgazione da parte del Sindaco del Comune della volontà di realizzare il CP_5 progetto proposto da La terza chiamata ha aggiunto, quale voce di danno, “le competenze CP_4 che ha espressamente riconosciuto in favore di (cfr. al doc. 7) ossia: “i) Euro 15.000,00 CP_3 CP_4 per la progettazione da parte di dell'impianto fotovoltaico;
ii) Euro 10.000,00 per la CP_4 progettazione, sempre da parte di del relamping, ossia per la sostituzione dell'illuminazione del CP_4
Comune di ” e altri costi sostenuti da . La terza chiamata ha pertanto formulato le seguenti CP_5 CP_4 conclusioni: “In via riconvenzionale: - condannare al pagamento in favore di della somma di Euro CP_3 CP_4
250.765,00 di cui: i) Euro 208.000,00 per utile non conseguito per il mancato conferimento dell'incarico da parte del
a causa della condotta di (c.d. danno da perdita di chance) secondo i calcoli di cui al punto 1.7 in Controparte_5 CP_3 narrativa;
ii) Euro 25.000,00 per competenze di progettazione di riconosciute da (cfr. doc. 7); iii) CP_4 CP_3 pagina 6 di 17 Euro 315,00 quale somma versata per l'attivazione della fideiussione (cfr. doc. 8); iv) ed Euro 17.450,00 per costi sostenuti da per la presentazione del Bando FREE (cfr. docc. 9 e 10); in subordine - condannare al CP_4 CP_3 pagamento in favore di della somma che verrà ritenuta opportuna alla luce delle allegazioni e produzioni in atti CP_4
In via principale e nel merito: - dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande ex adverso rassegnate nei confronti di
assolvendo nel miglior modo la convenuta terza chiamata;
In via subordinata - limitare l'eventuale condanna CP_4 di al pagamento delle somme richieste dalle attrici alla quota del 30% concordata con nella costituzione CP_4 CP_3 dell'ATI. Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA come per legge”.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 183, comma 6, cpc;
le attrici nella memoria n. 1 hanno ribadito le allegazioni già esposte ed hanno precisato le conclusioni, integrandole con la seguente domanda conseguente alla difesa della terza chiamata: “
7. ferme le domande già proposte, CONDANNARE la convenuta e la terza chiamata al pagamento delle somme di cui alle domande già svolte nella misura del 70% quanto a e del 30% CP_3 quanto a . CP_4
Il primo Giudice, dr. Andrea Manlio Borrelli, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni sulla base degli atti e documenti;
la causa è stata assunta in decisione dalla Giudice che è subentrata nel ruolo, dr.ssa Orietta Stefania Miccichè, la quale ha rimesso la causa in istruttoria per una CTU, espletata dall'Arch.
a seguito della scopertura del ruolo della dr.ssa Miccichè, la causa è stata rinviata dalla Persona_1
e riassegnata all'attuale Giudice che, dopo la precisazione delle Controparte_8 conclusioni, l'ha assunta in decisione.
All'esito della CTU le attrici hanno così precisato le conclusioni: “
1. ACCERTARE E DICHIARARE che
e sono creditrici, in via solidale tra loro, nei confronti di della Controparte_1 Controparte_2 CP_3 somma di euro 76.230,00, a fronte delle prestazioni rese di cui alla narrativa della citazione (prima fase di parcellazione), o alla somma che sarà meglio vista, oltre a quanto in appresso;
2. ACCERTARE E DICHIARARE che CP_1
e sono creditrici, in via solidale tra loro, nei confronti di visti gli esiti della
[...] Controparte_2 CP_3
CTU, della ulteriore somma di euro 59.482,85 o, in subordine, euro 52.550,84 a fronte della redazione del progetto preliminare meglio descritto nella narrativa della citazione, o alla somma che sarà meglio vista, e conseguentemente 3.
CONDANNARE al pagamento di quanto sopra accertato a mente delle domande sub 1 e 2, a beneficio delle CP_3 attrici, creditrici solidali, oltre a interessi dalla data della notificazione della citazione al saldo effettivo in subordine rispetto alla domanda 2: 4.ferma la domanda sub 1, ACCERTARE E DICHIARARE che la sola è Controparte_1 creditrice nei confronti di visti gli esiti della CTU della ulteriore somma di euro 59.482,85 o, in subordine, euro CP_3
52.550,84 a fronte della redazione del progetto preliminare meglio descritto nella narrativa della citazione, o alla somma che sarà meglio vista e conseguentemente 5.CONDANNARE al pagamento della somma di euro 76.230,00, o a CP_3 quella che sarà meglio vista a seguito dell'accertamento richiesto sub 1, a beneficio di entrambe le attrici, creditrici solidali, oltre
a interessi dalla data della notificazione della citazione al saldo effettivo 6.CONDANNARE al pagamento in CP_3 favore di della ulteriore somma di euro 59.482,85 o, in subordine, euro 52.550,84 a fronte della redazione Controparte_1 pagina 7 di 17 del progetto preliminare meglio descritto nella narrativa della citazione, o alla somma che sarà meglio vista a seguito dell'accertamento richiesto sub 4, oltre a interessi dalla data della notificazione della citazione al saldo effettivo in ulteriore subordine 7. ferme le domande già proposte, CONDANNARE la convenuta e la terza chiamata al pagamento delle somme di cui alle domande già svolte nella misura del 70% quanto a e del 30% quanto a . CP_3 CP_4
In via preliminare, dev'essere respinta l'eccezione d'incompetenza per territorio formulata dalla convenuta con riferimento alla contestazione del forum destinatae solutionis, sotto il profilo dell'asserita non liquidità del credito fatto valere delle attrici secondo i principi enunciati nella sentenza n. 17989/2016 delle Sezioni
Unite. Va considerato, infatti, che la prima domanda proposta dalle attrici attiene al pagamento della somma di € 76.230,00 quantificata nell'accordo del 23 marzo 2017 e, pertanto, dalle attrici viene allegato un credito liquido ai fini dell'art. 20 c.p.c.- 1182 comma III, c.c.
1)- Nel merito il Giudice osserva che sulla base dei documenti ed all'esito della CTU risulta provato quanto segue.
In data 14 aprile 2016 società che si occupa di riqualificazione energetica (E.S.Co., Energy CP_4
Service Company)- ha inviato al Comune di una lettera al fine di manifestare la propria disponibilità CP_5 ad effettuare uno “studio di fattibilità per il contenimento del consumo energetico, mediante l'efficientamento della pubblica illuminazione, l'impiego di energie rinnovabili e per il restauro di LL
SI”, tenendo conto delle opportunità fornite dalla normativa all'epoca vigente sul risparmio energetico negli edifici pubblici;
al termine dello studio di fattibilità il avrebbe potuto valutare la convenienza CP_5
a realizzare le opere direttamente oppure in Project Financing, con in qualità di soggetto CP_4 promotore (v. doc. 1 attrici).
In data 10 maggio 2016 il geom. del Settore Servizio Lavori Pubblici del Comune in CP_9 risposta alla nota del 14 aprile 2016, protocollata in data 18 aprile 2016, ha comunicato ad CP_4
“l'accoglimento della richiesta di presentazione di uno studio di fattibilità per il contenimento del consumo mediante l'efficientamento della pubblica illuminazione, l'impiego di energie rinnovabili e per il restauro di
LL SI di proprietà del comunale, al fine di valutare la convenienza di realizzazione anche attraverso lo strumento giuridico della “Finanza di progetto” o Project Financing, di cui all'art. 183, comma 15, del
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50.” (doc. 2).
In data 25 maggio 2016 in persona della legale rappresentante dr.ssa Controparte_4 CP_10 [...]
in persona dell'amministratore unico dott. Arch. e in CP_1 CP_11 Controparte_2 persona del legale rappresentante dott. Ing. hanno stipulato una “lettera di intenti” (doc. 3 Persona_2 attrici).
Dalla lettera d'intenti si desume che aveva inviato al la manifestazione di CP_4 CP_5 disponibilità oggetto della lettera in data 14.4.2016 “sulla base delle elaborazioni rese disponibili” dalle stesse attuali attrici: (società che svolge attività di studio della fattibilità per interventi di CP_1 pagina 8 di 17 trasformazione valorizzativa e di riqualificazione anche con l'impiego di nuove tecnologie migliorative nei termini ambientali e di risparmio energetico) e (società che partecipa ad iniziative nel Controparte_2 predetto settore affiancando nelle fasi di specifica competenza tecnico-giuridica- CP_1 amministrativa).
Nella lettera di intenti del 25 maggio 2016 si dava atto, infatti, che Parte_2
“hanno da tempo avviato uno studio di fattibilità proposto all'Amministrazione Comunale di CP_5 relativo ad un programma di efficientamento energetico finalizzato alla realizzazione di interventi di pubblica utilità, mediante lo strumento della finanza di progetto;
a seguito di ripetuti incontri e verifiche di approfondimento presso gli uffici comunali, supportati dalle elaborazioni preliminari, detto studio è stato favorevolmente accolto quale ipotesi di programma operativo;
sulla base delle elaborazioni rese disponibili la società si è dichiarata interessata ad assumere il ruolo di soggetto promotore dell'iniziativa, CP_4 come da proposta espressa nella lettera in data 14.04.2016 indirizzata all'Amministrazione Comunale”.
Nella lettera d'intenti si dava atto, inoltre, che “nell'ipotesi progettuale verificata in sede comunale” erano stati esaminati i termini operativi mediante Project Financing e che gli interventi in progetto erano previsti
“nella stima dei lavori pari ad euro 3.000.000 (importo presunto)”.
Sulla base di tali premesse, nella lettera d'intenti del 25 maggio 2016 stipulata fra Parte_2 [...] attuali attrici- da una parte e da dall'altra, “in preparazione della formalizzazione CP_12 CP_4 dello studio di fattibilità complessivo, correlato da quadro economico operativo” sono stati pattuiti “oneri” economici a carico di in favore di “nel caso di decisione di
CP_4 Parte_2 di operare come soggetto promotore, subordinata alla valutazione positiva da parte della stessa del piano
CP_4 finanziario”: I- nel caso in cui avesse deciso di operare come soggetto promotore, la stessa
CP_4 avrebbe riconosciuto ad “quali competenze professionali, comprensive Parte_2 di spese, afferenti alla fase preliminare con la predisposizione di specifici rilevamenti nonché la formulazione di un quadro finanziario preliminare, la somma complessiva pari all'1,8% calcolato sull'importo di riferimento stimato” pari di € 3.000.000,00, importo che sarebbe stato “liquidato alla data della definizione formale di quale soggetto promotore”; II- nel caso di assegnazione della gara ad
CP_4 [...]
la stessa avrebbe riconosciuto ad “una ulteriore somma CP_4 Parte_2 complessiva pari al 3,2%”, comprendente anche “gli eventuali elaborati di progetto architettonico relativi alla predisposizione degli interventi di recupero di LL SI”; III- nel caso di “prosieguo operativo”, le successive competenze per la progettazione esecutiva riferite al restauro della LL SI ed altre prestazioni di servizio”, sarebbero state oggetto “di specifico mandato e accordo prestazionale”.
Con dichiarazione in data 18 ottobre 2016 il Sindaco di ha conferito ad mandato con CP_5 CP_4 rappresentanza per la gestione, tramite il Sistema Agevolazioni, della domanda di richiesta del “contributo
FREE- Fondo Regionale per l'Efficienza Energetica”; in data 26 ottobre 2016 ha presentato CP_4 pagina 9 di 17 la domanda alla Regione Lombardia per il progetto di riqualificazione energetica di LL SI;
in data 20 febbraio 2017 la Regione Lombardia ha pubblicato la graduatoria delle richieste di agevolazione al Bando
FREE, ammettendo il con un'agevolazione per Euro 931.218,69 (doc.
2-4 terza Controparte_5 chiamata).
Secondo le concordi allegazioni della convenuta e della terza chiamata, all'inizio del 2017 Controparte_4 ha proposto a (società edile) una collaborazione finalizzata alla presentazione di una proposta CP_3 di partenariato pubblico privato (P.P.P.) al Comune , avente quale scopo l'efficientamento CP_5 energetico di alcuni edifici comunali, la pubblica illuminazione e la ristrutturazione di LL SI.
A seguito del coinvolgimento di nella presentazione al Comune della proposta di PPP, l'accordo CP_3 oggetto della lettera d'intenti del 25 maggio 2016 stipulata da , ed CP_1 Controparte_2 [...]
risulta superato dal successivo accordo fra tutte le società interessate alla proposta di Partenariato, CP_4 attualmente in causa, come si evince dalla relazione in data 23 marzo 2017 di indirizzata a CP_1 ed CP_3 CP_4
In tale relazione si fa riferimento all'incontro del 22 marzo 2017 alla presenza del dott. per e CP_13 CP_3 della dr.ssa per “entrambi nella qualità di soggetto promotore”, dell'Arch. CP_10 CP_4 CP_14
e dell'Ing. per “in qualità sia di ideatori dell'iniziativa di efficientamento energetico
[...] Per_2 Controparte_2 finalizzato alla realizzazione di interventi di pubblica utilità mediante lo strumento della finanza di progetto, sia come struttura tecnica di riferimento per i rilevamenti a suo tempo effettuati, nonché per il previsto restauro di LL SI” (doc. 5 attrici).
Nella relazione di Area Studio sull'incontro del 22 marzo 2017 viene riportato “per reciproca memoria, quanto di seguito definito e confermato”:
“Con riferimento agli accordi sottoscritti in data 25 maggio 2016 con la società alla nomina del CP_4 soggetto promotore da parte del Comune verrà riconosciuto dal soggetto promotore stesso alle società CP_1
e la quote pari all'1,8% sull'ammontare di Euro 4.235.000,00 corrispondenti € Controparte_2
76.230,00 (oltre c.i. e IVA). All'aggiudicazione della gara con esito positivo verrà riconosciuto, sempre dal soggetto promotore, ad la restante quota pattuita nel 3,2% che, secondo quanto Parte_2 concordato, verrà così suddivisa: importo pari al 3.2% riferito a € 1.335.000,00 per totali € 42.720,00 (oltre c.i. e IVA); importo pari al 3.2% riferito all'importo dei lavori per LL SI pari a € 2.800.000,00 e corrispondenti a € 91.200,00 (oltre c.i. e IVA) quale parte delle competenze per l'incarico relativo alla progettazione architettonica strutturale e impiantistica riferite alle fasi preliminare definitiva ed esecutiva per il restauro di LL SI” a nuova sede comunale, concordate complessivamente in euro 165.000,00
(oltre c.i. e IVA).
L'accordo del 23 marzo 2017 s'inserisce, dunque, nell'ambito dell'iniziativa degli operatori economici privati- le società attuali attrici (anche quali ideatori dell'iniziativa), la convenuta e la terza chiamata CP_3 pagina 10 di 17 interessati a proporre all'Amministrazione Comunale un progetto per la valorizzazione del CP_4 patrimonio pubblico con lo strumento del “contratto di partenariato pubblico privato», soggetto alla disciplina dell'art. 3 lett. eee)- art. 183, comma 15 e 16 D. Legisl. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici all'epoca vigente).
Tale quadro normativo di riferimento è richiamato sin dalla risposta in data 10 maggio 2016 del geom.
, responsabile del Settore Servizio Lavori Pubblici del Comune alla nota del 14 aprile 2016 CP_9 di (doc. 2 attrici) ed è ribadito anche nello studio di fattibilità trasmesso al da CP_4 CP_5 [...] in data 22 dicembre 2016 (doc. 4 attrice). CP_4
L'accordo riassunto nella relazione del 23 marzo 2017 risulta accettato anche da considerato che il CP_3 dott. con e-mail del 27 marzo 2017 (doc. 5 convenuta), non ha contestato le pattuizioni riportate CP_13 nella relazione del 23 marzo 2017 di , ma si è limitato chiedere che “la relazione venga CP_1 parzialmente modificata, eliminando la parte relativa all'illuminazione pubblica” e a precisare: “i riferimenti normativi, giuridici ed amministrativi, saranno poi inseriti da banca e impresa in quella che sarà la formale proposta da presentare in Comune, sottoscritta dall'ATI composta da in qualità di mandataria e CP_3 soggetto realizzatore insieme ai mandanti soggetto realizzatore ed alla banca in qualità di CP_4 soggetto finanziatore. Il progettista sarà indicato da e firmerà gli elaborati progettuali consistenti CP_3 nella proposta”.
In merito a questo accordo è fondata l'eccezione della convenuta secondo cui le società attrici non possono far valere il diritto al corrispettivo per l'attività progettuale svolta da , allegata alla presentazione CP_1 della proposta di P.P.P., dato il mancato avveramento delle condizioni previste per far sorgere il diritto al pagamento in capo ai progettisti, non avendo avuto seguito il project.
In effetti, già nella lettera d'intenti del 25 maggio 2016 la liquidazione della somma complessiva pari all'1,8% calcolata sull'importo stimato pari di € 3.000.000,00 era condizionata “alla data della definizione formale di quale soggetto promotore” e nel successivo accordo del 23 marzo 2017 il diritto al CP_4 corrispettivo di € 76.230,00 era subordinato alla condizione della “nomina del soggetto promotore da parte del , la restante quota alla condizione della gara con esito positivo. CP_5
Dai documenti risulta che non si è verificata neppure la prima condizione alla quale era subordinato il diritto delle società attrici ai corrispettivi, vale a dire la “nomina del soggetto promotore da parte del
Comune”.
In particolare si deve escludere che dalla comunicazione in data 11 aprile 2017 del dirigente del Settore
Servizi Territoriali del Comune, inviata alla dr.ssa per al dott. per CP_10 CP_4 CP_13 CP_3 all'Ing. Sardi per Technical Consulting (doc. 8), si possa desumere la conferma della nomina a promotore di come asserito dalle attrici. CP_3
pagina 11 di 17 In questa email in data 11 aprile 2017 il responsabile del Settore Servizi Territoriali, a seguito dell'incontro in data 6 aprile 2017 ha comunicato- “sentito il sindaco”- “di procedere per quanto in oggetto alla presentazione di progetto di PPP realizzato da un RTI composto da Banca, Azienda di Costruzione ed
E.S.Co.”, chiedendo “nel contempo e rilevato il poco tempo disponibile, d'inviare la relativa documentazione non appena predisposta al fine della valutazione di competenza” (doc. 8 attrici).
Risulta, quindi, che a tale data non era stata ancora presentata dagli interessati quella proposta di Progetto di P.P.P. con relativi allegati tecnici ed amministrativi, che avrebbe potuto dar inizio alla procedura formale di Partenariato secondo le fasi previste art. 183, comma 15 e 16 D. Legisl. n. 50/2016, tra cui la fase dell'esame da parte dell'Amministrazione delle offerte pervenute nei termini indicati nel bando preliminare di gara e la conseguente “nomina del promotore” di cui al comma 10 dell'art. 183 cit.
Quanto alla necessità di costituire il RTI, espressa nella riunione in data 6 aprile 2017, il Giudice osserva che, a norma dell'art. 48 D. legisl. n. 50/2016, commi 12 e 13, “ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario” e il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.
La “scrittura privata” fra ed datata 26 maggio 2017, sottoscritta da CP_3 CP_4 CP_4 prodotta dalla convenuta sub 16, non si può pertanto qualificare come l'atto costitutivo del RTI previsto nella riunione del 6 aprile 2017 col Sindaco;
tale scrittura è priva dei requisiti formali di cui all'art. 48 Cit. in quanto manca delle sottoscrizioni autenticate e, peraltro, ad essa è rimasta estranea la Banca finanziatrice.
Questa scrittura documenta solo un accordo interno fra ed nelle cui premesse si fa CP_3 CP_4 riferimento a IC Bancaimpresa spa come “soggetto finanziatore” e all'intesa fra ed CP_3 [...]
- “in caso di accettazione da parte del Committente della proposta” di attivazione del Partenariato Pubblico CP_4
Privato- di “partecipare congiuntamente in qualità di soggetti realizzatori e manutentori alla successiva gara d'appalto provvedendo, per tal caso, ad impegnarsi a costituire un'ATI temporanea d'impresa tra le stesse e con
IC Bancaimpresa spa in qualità di soggetto finanziatore mandante, con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza a . CP_3
Va aggiunto che è fondata anche l'affermazione della convenuta secondo cui l'accordo del 26 maggio 2017 si è comunque risolto in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13, punto 1 (“qualora l'affidamento sia definitivamente aggiudicato ad altro concorrente, una volta esaurito l'eventuale contenzioso nei confronti del committente”); è pacifico, infatti, che la proposta di P.P.P. presentata da in data 6 giugno 2017 non ha avuto seguito dopo il cambiamento dell'Amministrazione Comunale CP_3 conseguente alle elezioni amministrative del giugno 2017.
Dalla successiva email in data 8 giugno 2017 del responsabile del Settore, indirizzata fra gli altri al dott. per si desume che la proposta di P.P.P. protocollata in data 6 giugno 2017, è stata ricevuta CP_13 CP_3 pagina 12 di 17 con gli allegati (doc. 18 convenuta); tale proposta non è stata tuttavia portata in valutazione dinnanzi alla nuova Giunta comunale.
Circa i motivi per i quali il procedimento amministrativo non ha avuto seguito dopo la presentazione proposta di P.P.P. protocollata in data 6 giugno 2017, dall'email del 23 ottobre 2017 della dr.ssa di CP_10 inviata al dott. di si evince che secondo le informazioni dei tecnici del CP_4 CP_13 CP_3
“ne avrebbero nuovamente parlato in giunta”, erano “interessati”, ma il processo era “molto CP_5 lento”, avevano “una priorità sull'impianto di climatizzazione degli edifici” (doc. 22B convenuta pagina 89 del documento nel fascicolo telematico). Nell'email la dr.ssa commenta con il dott. “Al CP_10 CP_13 momento non abbiamo altre armi se non quella di continuare ad illustrare il progetto alla giunta e all'opposizione. I tecnici del
Comune sembrano molto convinti, ma il processo è lento. Conto sulla vostra capacità di convincimento con la Banca.
Soprattutto perché se siamo arrivati in ritardo (il ci aveva detto chiaramente la data limite che avremmo dovuto CP_5 rispettare per essere nominati promotori) è in buona parte merito della Banca”.
In definitiva, dall'email del 23 ottobre 2017 della dr.ssa di al dott. di CP_10 CP_4 CP_13 CP_3 emerge che dopo la presentazione della proposta di Partenariato in data 6 giugno 2017, l'iter amministrativo non stato coltivato in quanto, da informazioni dei tecnici comunali, risultava che per la nuova Giunta erano prioritari altri obiettivi di pubblica utilità rispetto al Progetto di P.P.P. oggetto della proposta del 6 giugno 2017 presentata da con gli allegati tecnici ed amministrativi. CP_3
2)- Per quanto finora esposto sub 1, si deve escludere il diritto delle società attrici a pretendere dalla convenuta e, in subordine, dalla terza chiamata “pro quota”, un compenso CP_3 CP_4 professionale in base all'accordo del 23 marzo 2017, considerato che non si è verificata neppure la prima condizione, alla quale era subordinato il diritto delle società attrici al corrispettivo di euro 76.230,00
(richiesto per la “prima fase di parcellazione”), vale a dire la “nomina del soggetto promotore da parte del nell'ambito della procedura di Partenariato Pubblico Privato oggetto della proposta presentata in CP_5 data 6 giugno 2017. Anche nella precedente lettera d'intenti del 25 maggio 2016 la liquidazione delle competenze professionali “afferenti alla fase preliminare” era subordinata “alla data della definizione formale di quale soggetto promotore”. CP_4
Le attrici hanno ribadito, tuttavia, il diritto al compenso per l'attività progettuale allegata alla proposta di
P.P.P. protocollata in data 6 giugno 2017.
Al riguardo le attrici hanno argomentato nell'ultima comparsa conclusionale: “non vi sono dubbi che per le prestazioni rese sulla scorta del primo incarico sino alla presentazione del PPP, sia stato pattuito un compenso di euro
76.230,00 (vedi la percentuale di cui al doc. 3, aggiornate con i conteggi, incontestati, di cui al doc. 5) per la redazione del progetto preliminare, redatto ai sensi degli art. 17 e ss. DPR 207/10, commissionato espressamente da (doc. 13) ad CP_3
per il quale non è stato previsto un compenso specifico, essendo ricompreso nei 165.000 di cui a tutta la CP_1 progettazione suppliscono vari criteri: # le tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016, previsto dal D.Lgs 50/2016, che pagina 13 di 17 richiama il D.M. 143 del 31 ottobre 2013, per la progettazione delle opere pubbliche, che prevedono - per gli elaborati realizzati da (vedasi email 26 maggio 2017 sub doc. 15 e docc. 19 e ss.) relativi a LL SI un CP_1 CP_3 compenso pari ad euro 74.250,38 (come da calcolo sub 18a) - per gli elaborati realizzati da (vedasi email 26 CP_1 maggio 2017 sub doc. 15 e docc. 19 e ss.) relativi alla illuminazione del un compenso pari ad euro CP_3 CP_5
30.775,49 (come da calcolo sub 18b) per complessive 105.025,87 euro # la proporzione tra le tre fasi per le quali era stato pattuito un compenso di euro 165.000 e quella realizzata, e cioè la progettazione preliminare, che porta a una liquidazione di euro 165.000/3 = 55.000,00 Che un compenso sia dovuto non vi sono dubbi: la terza fase non prevede alcuna condizione per la sua maturazione;
si prevede un incarico e l'incarico è stato effettuato e adempiuto. L'incarico ha una doppia valenza: prova che la condizione di cui alla prima fase si è avverata ed è fonte del diritto al compenso (incondizionato) per la terza fase, da limitarsi alla parte realizzata (progettazione preliminare)”. Nella memoria di replica ex art. 190 cpc le attrici hanno in sintesi ribadito: “Di sicuro è che ha commesso ad la progettazione preliminare, facente parte della terza CP_3 CP_1
Contr fase delle prestazioni attoree (nostro doc. 13). E avrebbe potuto farlo solo nella sua qualità di mandatario dell
Progettazione che è stata eseguita da (docc. da 15 a 29), per il compenso poi determinato dal CTU”. CP_1
Il Giudice osserva che tutta la documentazione tecnica prodotta dalle attrici da n. 15 a n. 29 è stata elaborata in data antecedente la proposta al Comune protocollata il 6 giugno 2017 e in funzione del progetto da presentare con la proposta di Partenariato Pubblico Privato.
Anche nell'email in data 3 maggio 2017 di ad e all'Arch. per Area Studio, CP_3 CP_4 Pt_1 prodotta dalle attrici sub 13, non si fa riferimento ad un autonomo incarico professionale per un progetto preliminare che ovvero potessero utilizzare al di fuori della pratica amministrativa in CP_3 CP_4 questione.
La CTU Arch. ha risposto al quesito volto ad accertare “sulla base della Persona_1 documentazione in atti se Area ha eseguito le attività elencate nell'allegato alla email 13.4.2017 di CP_1
(doc. 9 attrici) ed in particolare gli elaborati elencati da D01 a A06”; ha rilevato che il documento CP_3
n. 9 “è risultato essere una sola elencazione generica di elaborati e relazioni, che parte convenuta riteneva CP_ che e avrebbero dovuto predisporre, per poi consentire alla stessa di CP_4 CP_16 CP_3 trasmetterli all'Amministrazione Comunale nel progetto di Studio di fattibilità per l'implementamento energetico del ”. Controparte_5
La CTU ha risposto, inoltre, al quesito “descriva l'opera eseguita da e ne precisi la CP_1 complessità”, osservando che: “Le relazioni e gli allegati elaborati progettuali e di rilievo dello stato di fatto predisposti dallo Studio Area, sono finalizzati alla presentazione di uno Studio di fattibilità al Comune di
, da porsi eventualmente a base di gara;
in particolare, nelle relazioni tecnico-illustrative CP_5
CP_ dell'intervento di recupero dell'edificio LL SI, evidenziava che questa era da tempo disabitata…”; la CTU ha valutato l'attività progettuale svolta da alla stregua del D.P.R. n. 207/2010, CP_1 richiamato dal D.Lgs. 50/2016 all'art. 216, osservando che l'attività è “complessa, anche se non completa, pagina 14 di 17 con riferimento alle specifiche attività richieste dal Regolamento e corrispondenti alle richieste di cui al doc.
9 di parte convenuta”.
Anche le verifiche effettuate dalla CTU sull'attività di documentata dalle attrici portano, CP_1 quindi, a ritenere che gli elaborati progettuali rientrassero nell'oggetto della lettera d'intesa del 25 maggio
2017 e nel successivo accordo del 23 marzo 2017 e che non potessero avere utilità per o per CP_3 [...] al di fuori della procedura di P.P.P., interrotta senza quella “nomina del soggetto promotore da CP_4 parte del che era prevista come condizione per il diritto delle attrici al corrispettivo nell'accordo CP_5 del 23 marzo 2017, come pure nell'accordo 25 maggio 2016.
Tali accordi sono stati conclusi dalle parti nell'ambito della collaborazione fra operatori economici nata dall'iniziativa di;
a queste società nella lettera di intenti del 25 maggio Parte_2
2016 viene riconosciuta l'attività già svolta per lo studio di fattibilità del progetto e nell'accordo del 23 marzo 2017 viene loro espressamente attribuito il ruolo di “ideatori dell'iniziativa”.
In base a questi specifici accordi negoziali sul corrispettivo- spettante alle attrici solo nell'eventualità della
“nomina del soggetto promotore da parte del - gravava sulle stesse il rischio d'impresa CP_5
d'impegnarsi inutilmente in un'attività progettuale preparatoria rispetto alla fase della “nomina del soggetto promotore da parte del , prodromica alla fase anch'essa eventuale del bando di gara del CP_5 CP_5 sul progetto del promotore da approvarsi secondo la procedura dell'art. 183 D.Lgs. 50/2016 sulla Finanza di Progetto.
A fronte di questi specifici accordi negoziali non può essere riconosciuto, pertanto, alle società attrici neppure un compenso liquidato a norma dell'art. 2233 c.c. in base a parametri di legge.
Per questi motivi
vanno respinte tutte le domande delle attrici di condanna della convenuta e, in subordine, della terza chiamata “pro quota”, a pagare un corrispettivo per l'attività progettuale svolta da in CP_1 adempimento degli accordi del 25 maggio 2016 e del 23 marzo 2017, per la ragione più liquida che impone il rigetto di tali domande (Cass. Ordinanza n. 693 del 09/01/2024, Cass. n. 11458/2018, Sezioni Unite
Sentenza n. 9936/2014) .
Ne consegue il rigetto della domanda formulata solo in subordine dalla convenuta, di condanna della terza chiamata “a pagare direttamente alle attrici quanto eventualmente accertato in corso di causa a titolo di Controparte_4 corrispettivo o comunque dichiarare tenuta la medesima a manlevare e tenere indenne nella misura corrispondente CP_3 all'entità della condanna da corrispondersi o corrisposta alle attrici”.
3)- Dev'essere respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla terza chiamata nei Controparte_4 confronti della convenuta di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione della CP_3 pratica amministrativa, indicati in complessivi Euro 250.765,00.
La terza chiamata allega che, pur essendo dimostrato che il progetto di riqualificazione energetica del
Comune di non è stato approvato a causa dell'intervenuta elezione di una nuova giunta comunale, CP_5 pagina 15 di 17 “dall'altra parte ha sempre rappresentato che tale evento avrebbe comportato il naufragio del CP_4 progetto, ragione per cui ha sollecitato più volte affinché inviasse la documentazione al Comune CP_3 prima delle elezioni”.
In realtà, risulta in particolare dall'email del 23 ottobre 2017 inviata dalla dr.ssa legale CP_10 rappresentante della stessa al dott. di che secondo le informazioni rese da CP_4 CP_13 CP_3 tecnici del Comune, “ne avrebbero nuovamente parlato in giunta” ed erano “interessati”, ma il processo era “molto lento”, avevano “una priorità sull'impianto di climatizzazione degli edifici” (doc. 22B convenuta pagina 89 del documento nel fascicolo telematico); nell'email la dr.ssa commenta con il dott. CP_10 CP_13
“Al momento non abbiamo altre armi se non quella di continuare ad illustrare il progetto alla giunta e all'opposizione. I tecnici del Comune sembrano molto convinti, ma il processo è lento. Conto sulla vostra capacità di convincimento con la Banca.
Soprattutto perché se siamo arrivati in ritardo (il ci aveva detto chiaramente la data limite che avremmo dovuto CP_5 rispettare per essere nominati promotori) e in buona parte merito della Banca”.
La fitta corrispondenza intercorsa tra IC Bancaimpresa, e fra il 30 gennaio CP_4 CP_3
2017 e il 23 ottobre 2017 è stata prodotta dalla convenuta (doc. 22); da essa si desume la complessità della documentazione, tecnica ed amministrativa, che la Banca quale soggetto finanziatore- parte del costituendo
RTI- riteneva dovesse essere allegata alla proposta del Progetto di P.P.P. secondo la procedura dell'art. 183
D. legisl. n. 50/2016. Anche dalla CTU emerge la complessità del Progetto proposto dagli operatori economici privati rispetto a tale normativa, tenuto conto del fatto che le società, attualmente in causa, avevano distinti compiti e ruoli.
Nell'ambito di questa complessa operazione congiunta fra operatori privati- comprendente l'impegno finanziario della Banca- avviata da con la dichiarazione di disponibilità presentata al Comune CP_4 in data 14 aprile 2016 e conclusa infruttuosamente dopo la presentazione della proposta in data 6 giugno
2017, non risultano documentati ritardi dovuti alla condotta di che possano aver pregiudicato una CP_3 concreta chance delle parti di pervenire anche solo alla nomina del promotore da parte dell'Amministrazione comunale prima del suo rinnovo nel giugno del 2017.
Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale, anche subordinata, proposta dalla terza chiamata nei confronti della convenuta.
4)- A norma dell'art. 91 cpc, le società attrici devono essere condannate a pagare le spese processuali a in base al valore indeterminato della causa, aumentato il compenso medio per la fase istruttoria e CP_3 la fase decisionale per la rimessione della causa in istruttoria ai fini della CTU;
per il principio di causazione unitamente a quello di soccombenza ex art. 91 cpc (Cass. Ordinanza n. 31889/20199), le attrici devono pagare anche le spese processuali della terza chiamata con compenso ridotto in quanto parte CP_17 dell'attività difensiva svolta dalla terza chiamata ha riguardato l'infondata domanda riconvenzionale pagina 16 di 17 proposta contro la convenuta;
per il principio della soccombenza le attrici devono pagare le spese della
CTU già liquidate.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
I- respinge tutte le domande proposte anche in via subordinata da e Controparte_1 Controparte_2 nei confronti di e di
[...] CP_3 Controparte_4
II- per l'effetto respinge la domanda proposta in via subordinata da nei confronti di CP_3 CP_4
[...
III- respinge tutte le domande anche subordinate proposte da nei confronti di Controparte_4 CP_3
IV- condanna e a pagare a le spese processuali che Controparte_1 Controparte_2 CP_3 liquida in base ai parametri del DM n. 55\2014 in € 19.000,00 per compenso oltre il rimborso del 15% ex art. 2, CPA ed IVA se dovuta, a pagare ad le spese processuali che liquida in € 9.000,00 per Controparte_4 compenso oltre il rimborso del 15% ex art. 2, CPA ed IVA se dovuta ed altresì a pagare le spese della CTU già liquidate.
Milano, in data 19 gennaio 2025.
Giudice
Dr.ssa Margherita Monte
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO MILANO
SEZIONE V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Margherita Monte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24787/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANCHETTA RICCARDO Controparte_1 P.IVA_1 MARIA e dell'avv. OLIVIERI MONICA ( ) VIA FRANCESCO DE C.F._1
SANCTIS, 33 20141 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA F. DE SANCTIS, 33 20141
MILANO presso il difensore avv. ZANCHETTA RICCARDO MARIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANCHETTA Controparte_2 P.IVA_2 RICCARDO MARIA e dell'avv. OLIVIERI MONICA ( ) VIA FRANCESCO C.F._1
DE SANCTIS, 33 20141 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA F. DE SANCTIS, 33 20141
MILANO presso il difensore avv. ZANCHETTA RICCARDO MARIA
ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASAROTTI MATTIA , CP_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS, 11 BORGOMANERO presso il difensore avv.
CASAROTTI MATTIA
CONVENUTA e CHIAMANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SINDICO Controparte_4 P.IVA_4
DOMENICOelettivamente domiciliato in CORSO CAIROLI, 2 10123 TORINO presso il difensore avv. SINDICO DOMENICO
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati per via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel presente giudizio e hanno convenuto dinnanzi al Tribunale Controparte_1 Controparte_2 di Milano quale mandataria di una costituenda ATI “poi costituitasi fra e CP_3 CP_3 CP_4 pagina 1 di 17 CP_
, per ottenere il pagamento dei corrispettivi per l'attività in senso lato di progettazione, relativa ad un'opera da realizzarsi a favore del . A fondamento delle domande le attrici hanno Controparte_5 allegato, in sintesi, che in data 14.4.2016 società di servizi energetici (E.S.Co.)- aveva Controparte_4 manifestato al la disponibilità ad effettuare uno studio di fattibilità per il contenimento Controparte_5 del consumo energetico mediante l'efficientamento della pubblica illuminazione, l'impiego di energie rinnovabili e per il restauro di LL SI di proprietà del al termine dello studio il CP_5 CP_5 avrebbe potuto valutare la convenienza di realizzare le opere in proprio o a mezzo di Project Financing. In data 10 maggio 2016 il aveva comunicato l'accoglimento della richiesta di presentazione di uno CP_5 studio di fattibilità. In data 25 maggio 2016 aveva formalizzato l'incarico alle società Controparte_4 attrici, relativo alla realizzazione del predetto studio di fattibilità; in base all'incarico si presumeva un intervento con stima dei lavori pari ad 3.000.000 di euro e si pattuiva il seguente corrispettivo: nel caso in cui avesse deciso di operare come soggetto promotore, l'importo pari al 1,8% calcolato CP_4 sull'importo di riferimento stimato (euro 3.000.000) e il credito sarebbe diventato liquido all'assunzione della qualifica di promotore, nel caso in cui ad fossero stati assegnati i lavori a seguito di gara, CP_4
l'importo ulteriore pari al 3,2%, comprensivo di quanto dovuto per la progettazione architettonica di LL
SI, escluse le competenze per la successiva progettazione, lasciata a incarichi specifici. Per la necessità di reperire per la iniziativa una società edile, aveva individuato con la quale CP_4 CP_3 venivano svolti numerosi incontri e approfondimenti per la realizzazione dei rilevamenti, dello studio di fattibilità, del piano finanziario, della bozza di convenzione, trasmessi per conoscenza ed approfondimento in bozza al Comune di in data 22.12.2016. Definito il quadro dei lavori, in data 23 marzo 2017 CP_5
per reciproca memoria, aveva riportato a e ad quanto pattuito in Controparte_1 CP_3 CP_4 un incontro plenario in data 22.3.2017, specificando gli importi di riferimento, aggiornati ad euro
4.235.000,00: si richiamava quindi l'incarico del 25 maggio 2016 e si calcolava l'importo di euro 76.230,00, pari al 1,8% dell'importo di riferimento, quale dovuto per le attività già svolte;
in caso di aggiudicazione sarebbe stato calcolato il 3.2% sull'ammontare del fotovoltaico (42.720,00 euro su 1.335.000,00 di lavori) e il 3,2% sull'ammontare di LL SI (91.200,00 euro su 2.800.000,00), specificando che questa somma sarebbe stata ricompresa nelle attività di progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica riferite alla fase preliminare, definitiva ed esecutiva di LL SI per le quali erano stati pattuiti complessivi euro
165.000. In data 27 marzo 2017 aveva risposto di voler agire in Raggruppamento CP_3
Temporaneo di Imprese in qualità di mandataria, e un istituto di credito quali mandanti, CP_4 precisando che i vari elaborati di progetto dovevano essere firmati di;
successivamente era CP_1 stato costituito il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa. In data 6 aprile 2017, a seguito di un incontro fra il (sindaco e segretario generale) e i soggetti a vario titolo interessati all'intervento, Controparte_5 aveva scritto al Comune, a e , che era stato deciso un progetto CP_4 CP_3 Controparte_2 pagina 2 di 17 di partenariato pubblico-privato (PPP) realizzato da un raggruppamento formato da Banca, società di costruzioni, società di servizi energetici, “chiedendo espressa conferma all'Amministrazione comunale per procedere quanto prima in tal senso”; il nella persona del dirigente del settore servizi territoriali, CP_5 in data 11 aprile 2017 aveva riscontrato la precedente comunicazione e confermato “sentito il sindaco … di procedere per quanto in oggetto alla presentazione di progetto di PPP realizzato da un RTI composto da Banca, Azienda di
Costruzione ed E.S.Co.”, chiedendo “nel contempo e rilevato il poco tempo disponibile, d'inviare la relativa documentazione non appena predisposta al fine della valutazione di competenza” (doc. 8)”. Le attrici hanno dedotto che tale comunicazione “era la conferma della nomina a promotore” e che “per riscontrare con immediatezza la richiesta del all'invio della documentazione, in data 13.4.17, chiedeva, CP_5 CP_3 quale mandataria designata, ad e ad (nella persona di un elenco di CP_4 CP_1 Parte_1 documenti da trasmettere al e chiedeva, in particolare, “all'arch. in qualità di progettista da CP_5 Pt_1 noi designato di verificare in dettaglio tale elenco e comunicare quali dei documenti di sua competenza sono già pronti allo stato attuale e quali sono invece ancora da redigere”, confermando di intendere la nota comunale di cui al doc. 8 quale “autorizzazione” alla presentazione della proposta (doc. 9)”. Diventata capogruppo dell'ATI, aveva dichiarato di aver designato il progettista, di essere la sola responsabile CP_3 ed aveva commissionato personalmente il progetto preliminare;
le attrici hanno dedotto che era la CP_3 promotrice della proposta da formalizzare al e, in qualità di mandataria, responsabile delle CP_5 obbligazioni assunte dall In data 28.4.17 aveva visionato quanto predisposto dall'arch. CP_6 CP_3 Pt_1 per quanto di competenza di Area Studio e e dichiarato “che va bene”, chiedendo nel Controparte_2 contempo ad di trasmettere quanto di sua competenza. In data 3 maggio 2017 aveva CP_4 CP_3 richiesto il progetto preliminare, realizzato dall'arch. per;
le attrici hanno affermato che Pt_1 CP_1 tale progettazione preliminare era successiva alla fase prodromica alla indicazione del soggetto promotore e così “si era passati dalla fase remunerata al 1,8% a quella regolata da ulteriore incarico (in parte come premio di risultato, in parte per la progettazione)”. A seguito d'innumerevoli comunicazioni di CP_3
“per migliorare, approfondire, precisare, limare la fase progettuale successiva”, il Project era stato ufficialmente presentato in data 6.6.17, prot. 001536, come di poteva evincere dalla comunicazione in data
8 giugno 2017 del “in persona del geom. , dirigente del servizio lavori pubblici”, il quale CP_5 CP_7
Contr chiedeva alcuni chiarimenti, immediatamente forniti da quale capogruppo dell' Le attrici CP_3 hanno allegato che, mutata l'Amministrazione Comunale il Project non ebbe seguito. Sulla base di queste premesse le attrici hanno formulato nei confronti della convenuta le seguenti conclusioni: “1. CP_3
ACCERTARE E DICHIARARE che e sono creditrici in via solidale tra Controparte_1 Controparte_2 loro, nei confronti di della somma di euro 76.230,00, a fronte delle prestazioni rese di cui alla narrativa della CP_3 citazione, o alla somma che sarà meglio vista, oltre a quanto in appresso 2. ACCERTARE E DICHIARARE che
e sono creditrici, in via solidale tra loro, nei confronti di della Controparte_1 Controparte_2 CP_3 pagina 3 di 17 ulteriore somma di euro 105.025,87 o, in subordine, euro 55.000,00 a fronte della redazione del progetto preliminare meglio descritto nella narrativa della citazione, alla somma che sarà meglio vista, 3. CONDANNARE al CP_3 pagamento di quanto sopra accertato a mente delle domande sub 1 e 2, a beneficio delle attrici, creditrici solidali, oltre a interessi dalla data della notificazione della citazione al saldo effettivo In subordine rispetto alla domanda 2: 4. ferma la domanda sub 1, ACCERTARE E DICHIARARE che è creditrice nei confronti di della Controparte_1 CP_3 ulteriore somma di euro 105.025,87 o, in subordine, euro 55.000,00 a fronte della redazione del progetto preliminare meglio descritto nella narrativa della citazione, alla somma che sarà meglio vista 5. CONDANNARE al pagamento CP_3 della somma di euro 76.230,00, o a quella che sarà meglio vista a seguito dell'accertamento richiesto sub 1, a beneficio delle attrici, creditrici solidali, oltre a interessi dalla data della notificazione della citazione al saldo effettivo 6.
CONDANNARE l pagamento in favore di della somma di euro 105.025,87 o, in CP_3 Controparte_1 subordine, euro 55.000,00, o a quella che sarà meglio vista a seguito dell'accertamento richiesto sub 4, oltre a interessi dalla data della notificazione della citazione al saldo effettivo”.
Si è costituita eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, CP_3 essendo competente il Tribunale di Novara. Nel merito la convenuta ha contestato le domande delle attrici, replicando in sintesi quanto segue. All'inizio dell'anno 2017 aveva proposto a Controparte_4 una collaborazione finalizzata alla presentazione di una proposta di partenariato pubblico CP_3 privato (P.P.P.) al Comune di , avente quale scopo l'efficientamento energetico di alcuni edifici CP_5 comunali, la pubblica illuminazione e la ristrutturazione di LL SI al fine di trasferirvi il municipio. La volontà del di comprendere nella proposta anche la ristrutturazione di LL SI aveva indotto CP_5
a richiedere a di partecipare congiuntamente all'operazione, con Controparte_4 CP_3 conseguente necessità di avviare i rapporti di collaborazione per individuare il soggetto finanziatore
(istituto bancario) ed i progettisti;
da informazioni assunte per il tramite di Banca Iccrea, era CP_3 venuta a conoscenza dell'incapacità della promotrice di autofinanziare l'operazione in quanto il fatturato annuo di era del tutto insufficiente per ottenere un finanziamento per un'operazione dalla CP_4 stessa stimata del valore di circa € 3.500.000,00. La convenuta ha affermato che - e non Controparte_4
– “aveva concluso un accordo (rectius, una lettera di intenti) con e CP_3 Controparte_1 [...] per la consulenza promozionale svolta da queste ultime per la proposta del P.P.P.” ed Controparte_2 aveva confermato a che la progettazione relativa alla ristrutturazione di LL Controparte_4 CP_3
SI era già stata disciplinata direttamente con le attrici, anche quanto alle spese;
non aveva CP_3 sottoscritto tale lettera d'intenti del 25 maggio 2016, né il successivo accordo con i consulenti di
[...]
(oggetto della comunicazione in data 23 marzo 2017), al quale era rimasta del tutto CP_4 CP_3 estranea. La convenuta ha allegato che nella comunicazione del 23.03.2017 a firma Controparte_1 quest'ultima aveva precisato che “alla nomina del soggetto promotore da parte del verrà riconosciuto dal CP_5 soggetto promotore stesso alle società la quota pari all'1,8% sull'ammontare di € Parte_2 pagina 4 di 17 4.235.000,00 corrispondenti a € 76.230,00 (oltre c.i. e IVA)”. “All'aggiudicazione della gara con esito positivo verrà riconosciuto, sempre dal soggetto promotore, ad la restante quota pattuita...”; la Parte_2 convenuta ha eccepito che “nessuna delle due condizioni previste per far sorgere il diritto al pagamento in capo ai progettisti si sono di fatto verificate non avendo avuto seguito il project” e che “nessuna richiesta può pertanto essere indirizzata a che non riveste certo la qualifica di promotore e in ogni CP_3 caso non ha mai sottoscritto alcun accordo con le controparti”. La convenuta ha allegato che si era poi proceduto a predisporre vari documenti tecnici, amministrativi e finanziari occorrenti per la presentazione dell'offerta, così come previsto dalla normativa vigente e che tale adempimento era stato, peraltro, svolto
“in maniera inadeguata ed approssimativa dai consulenti/progettisti di e di Controparte_1 [...]
che non hanno tenuto conto delle precisazioni fornite dall'istituto bancario”; per quanto Controparte_2 riguarda i rapporti tra e in data 15.05.2017 le parti avevano provveduto “alla loro CP_4 CP_3 regolamentazione mediante la sottoscrizione di apposita scrittura” in data 26 maggio 2017, “salvo poi vedere naufragare tutto a seguito dell'insediamento della nuova amministrazione comunale, che non ha dato seguito alla proposta di P.P.P.”. La convenuta ha altresì affermato: “Non solo è prassi costante che per queste tipologie di proposte di P.P.P. il compenso per le prestazioni rese da ognuno dei soggetti istituto CP_3 CP_4 bancario, progettisti) è legato all'auspicato buon esito della proposta avanzata - nel caso in esame assente - ma non vi è alcun contratto che impegni al pagamento delle somme richieste. In virtù della lettera d'intenti sottoscritta da CP_3 [...]
da una parte, e dall'altra, tenuta al pagamento, a tutto voler concedere, sarà Pt_2 Controparte_2 CP_4 eventualmente solo quest'ultima, quale soggetto promotore (doc. 1). Non certo . La convenuta ha contestato CP_3 altresì il quantum debeatur allegato dalle attrici. Per l'eventualità dell'accoglimento anche solo parziale delle domande delle attrice, previa autorizzazione alla chiamata in causa, la convenuta ha dedotto che tenuta al pagamento è esclusivamente in virtù sia degli accordi presi con e Controparte_4 Controparte_1
“da cui emerge chiaramente il ruolo di promotore svolto dall'odierna terza Controparte_2 chiamata”, sia in conseguenza del fatto che la scrittura intercorsa tra ed in data CP_3 Controparte_4
26.05.2017 “si è risolta di diritto non avendo le parti ottenuto l'affidamento dei lavori”, come previsto dall'art. 13 della scrittura.
A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa, si è costituita la quale in sintesi ha Controparte_4 esposto: di aver concordato con le società attrici la decisione di presentare il progetto in questione presso il comune di e - una volta ottenuto il primo riscontro positivo- di aver sottoscritto con CP_5 quest'ultime nel maggio 2016 una “lettera di intenti” contenente: 1) il primo riscontro positivo allo studio di fattibilità; 2) una prima quantificazione dei lavori da effettuarsi per un valore complessivo di €
3.000.000,00; 3) l'interesse di di agire come soggetto promotore;
4) il riconoscimento da parte di CP_4 CP_4
– nel caso in cui avesse deciso di agire come soggetto promotore - delle “competenze professionali, comprensive di spese, afferenti alla fase preliminare con la predisposizione di specifici rilevamenti nonché pagina 5 di 17 la formulazione di un quadro finanziario preliminare, la somma complessiva pari all'1,8% calcolato sull'importo di riferimento stimato”; 5) la previsione che, nel caso di assegnazione ad della gara, la CP_4 stessa avrebbe riconosciuto una ulteriore somma complessiva pari al 3,2% sull'importo di riferimento stimato, comprendente, inoltre, gli eventuali elaborati di progetto architettonico relativi alla predisposizione degli interventi di recupero di LL SI;
6) la specifica che “le successive competenze per la progettazione esecutiva riferite al restauro della LL SI ed altre prestazioni di servizio” sarebbero state “oggetto di specifico mandato e accordo prestazionale”. La terza chiamata ha allegato inoltre di aver partecipato, su mandato del comune di , al Bando FREE (fondo regionale per l'efficienza energetica), con la presentazione CP_5 del progetto di riqualificazione energetica di e di essere stata ammessa alla graduatoria Parte_3 ottenendo un'agevolazione per € 931.218,69, di avere, pertanto, contattato per la ristrutturazione CP_3 di motivo per il quale era stata proposta a quest'ultima un'ATI. Il 23 marzo 2017 le società Parte_3 attrici avevano inviavano ad e comunicazione contenente il riepilogo dei lavori da seguire e le CP_4 CP_3 quote dovute dal soggetto promotore ad Area e tale “Nota Conteggio” era stata accettata da CP_2
con email in pari data nella quale specificava che avrebbe agito quale “mandataria dell'ATI che CP_3 avrebbe formulato la proposta al , precisando che la stessa si sarebbe assunta la Controparte_5 CP_3 responsabilità di individuazione del progettista degli elaborati consistenti la proposta, confermando poi l'incarico ad ”. La presentazione della proposta di P.P.P. al Comune di era avvenuta CP_1 CP_5 solo in data 6 giugno 2017 – a ridosso del cambio di amministrazione - a causa della “mala” condotta di che avrebbe rallentato tutta la fase propedeutica alla presentazione della documentazione richiesta CP_3 al di;
“qualora il Progetto PPP fosse stato presentato completo e nei termini, il raggruppamento ATI, nel CP_5 CP_5 quale risultava soggetto promotore e mandatario, avrebbe ottenuto l'incarico da parte del Comune di ”. La CP_3 CP_5 terza chiamata ha allegato di avere subito perdite economiche ingenti da qualificarsi come danno da perdita di chance, date “le prove relative all'elevata probabilità che il avrebbe conferito l'incarico Controparte_5 al Raggruppamento ATI”, tenuto conto del finanziamento di parte del Progetto da parte della Regione
Lombardia e della la divulgazione da parte del Sindaco del Comune della volontà di realizzare il CP_5 progetto proposto da La terza chiamata ha aggiunto, quale voce di danno, “le competenze CP_4 che ha espressamente riconosciuto in favore di (cfr. al doc. 7) ossia: “i) Euro 15.000,00 CP_3 CP_4 per la progettazione da parte di dell'impianto fotovoltaico;
ii) Euro 10.000,00 per la CP_4 progettazione, sempre da parte di del relamping, ossia per la sostituzione dell'illuminazione del CP_4
Comune di ” e altri costi sostenuti da . La terza chiamata ha pertanto formulato le seguenti CP_5 CP_4 conclusioni: “In via riconvenzionale: - condannare al pagamento in favore di della somma di Euro CP_3 CP_4
250.765,00 di cui: i) Euro 208.000,00 per utile non conseguito per il mancato conferimento dell'incarico da parte del
a causa della condotta di (c.d. danno da perdita di chance) secondo i calcoli di cui al punto 1.7 in Controparte_5 CP_3 narrativa;
ii) Euro 25.000,00 per competenze di progettazione di riconosciute da (cfr. doc. 7); iii) CP_4 CP_3 pagina 6 di 17 Euro 315,00 quale somma versata per l'attivazione della fideiussione (cfr. doc. 8); iv) ed Euro 17.450,00 per costi sostenuti da per la presentazione del Bando FREE (cfr. docc. 9 e 10); in subordine - condannare al CP_4 CP_3 pagamento in favore di della somma che verrà ritenuta opportuna alla luce delle allegazioni e produzioni in atti CP_4
In via principale e nel merito: - dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande ex adverso rassegnate nei confronti di
assolvendo nel miglior modo la convenuta terza chiamata;
In via subordinata - limitare l'eventuale condanna CP_4 di al pagamento delle somme richieste dalle attrici alla quota del 30% concordata con nella costituzione CP_4 CP_3 dell'ATI. Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA come per legge”.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 183, comma 6, cpc;
le attrici nella memoria n. 1 hanno ribadito le allegazioni già esposte ed hanno precisato le conclusioni, integrandole con la seguente domanda conseguente alla difesa della terza chiamata: “
7. ferme le domande già proposte, CONDANNARE la convenuta e la terza chiamata al pagamento delle somme di cui alle domande già svolte nella misura del 70% quanto a e del 30% CP_3 quanto a . CP_4
Il primo Giudice, dr. Andrea Manlio Borrelli, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni sulla base degli atti e documenti;
la causa è stata assunta in decisione dalla Giudice che è subentrata nel ruolo, dr.ssa Orietta Stefania Miccichè, la quale ha rimesso la causa in istruttoria per una CTU, espletata dall'Arch.
a seguito della scopertura del ruolo della dr.ssa Miccichè, la causa è stata rinviata dalla Persona_1
e riassegnata all'attuale Giudice che, dopo la precisazione delle Controparte_8 conclusioni, l'ha assunta in decisione.
All'esito della CTU le attrici hanno così precisato le conclusioni: “
1. ACCERTARE E DICHIARARE che
e sono creditrici, in via solidale tra loro, nei confronti di della Controparte_1 Controparte_2 CP_3 somma di euro 76.230,00, a fronte delle prestazioni rese di cui alla narrativa della citazione (prima fase di parcellazione), o alla somma che sarà meglio vista, oltre a quanto in appresso;
2. ACCERTARE E DICHIARARE che CP_1
e sono creditrici, in via solidale tra loro, nei confronti di visti gli esiti della
[...] Controparte_2 CP_3
CTU, della ulteriore somma di euro 59.482,85 o, in subordine, euro 52.550,84 a fronte della redazione del progetto preliminare meglio descritto nella narrativa della citazione, o alla somma che sarà meglio vista, e conseguentemente 3.
CONDANNARE al pagamento di quanto sopra accertato a mente delle domande sub 1 e 2, a beneficio delle CP_3 attrici, creditrici solidali, oltre a interessi dalla data della notificazione della citazione al saldo effettivo in subordine rispetto alla domanda 2: 4.ferma la domanda sub 1, ACCERTARE E DICHIARARE che la sola è Controparte_1 creditrice nei confronti di visti gli esiti della CTU della ulteriore somma di euro 59.482,85 o, in subordine, euro CP_3
52.550,84 a fronte della redazione del progetto preliminare meglio descritto nella narrativa della citazione, o alla somma che sarà meglio vista e conseguentemente 5.CONDANNARE al pagamento della somma di euro 76.230,00, o a CP_3 quella che sarà meglio vista a seguito dell'accertamento richiesto sub 1, a beneficio di entrambe le attrici, creditrici solidali, oltre
a interessi dalla data della notificazione della citazione al saldo effettivo 6.CONDANNARE al pagamento in CP_3 favore di della ulteriore somma di euro 59.482,85 o, in subordine, euro 52.550,84 a fronte della redazione Controparte_1 pagina 7 di 17 del progetto preliminare meglio descritto nella narrativa della citazione, o alla somma che sarà meglio vista a seguito dell'accertamento richiesto sub 4, oltre a interessi dalla data della notificazione della citazione al saldo effettivo in ulteriore subordine 7. ferme le domande già proposte, CONDANNARE la convenuta e la terza chiamata al pagamento delle somme di cui alle domande già svolte nella misura del 70% quanto a e del 30% quanto a . CP_3 CP_4
In via preliminare, dev'essere respinta l'eccezione d'incompetenza per territorio formulata dalla convenuta con riferimento alla contestazione del forum destinatae solutionis, sotto il profilo dell'asserita non liquidità del credito fatto valere delle attrici secondo i principi enunciati nella sentenza n. 17989/2016 delle Sezioni
Unite. Va considerato, infatti, che la prima domanda proposta dalle attrici attiene al pagamento della somma di € 76.230,00 quantificata nell'accordo del 23 marzo 2017 e, pertanto, dalle attrici viene allegato un credito liquido ai fini dell'art. 20 c.p.c.- 1182 comma III, c.c.
1)- Nel merito il Giudice osserva che sulla base dei documenti ed all'esito della CTU risulta provato quanto segue.
In data 14 aprile 2016 società che si occupa di riqualificazione energetica (E.S.Co., Energy CP_4
Service Company)- ha inviato al Comune di una lettera al fine di manifestare la propria disponibilità CP_5 ad effettuare uno “studio di fattibilità per il contenimento del consumo energetico, mediante l'efficientamento della pubblica illuminazione, l'impiego di energie rinnovabili e per il restauro di LL
SI”, tenendo conto delle opportunità fornite dalla normativa all'epoca vigente sul risparmio energetico negli edifici pubblici;
al termine dello studio di fattibilità il avrebbe potuto valutare la convenienza CP_5
a realizzare le opere direttamente oppure in Project Financing, con in qualità di soggetto CP_4 promotore (v. doc. 1 attrici).
In data 10 maggio 2016 il geom. del Settore Servizio Lavori Pubblici del Comune in CP_9 risposta alla nota del 14 aprile 2016, protocollata in data 18 aprile 2016, ha comunicato ad CP_4
“l'accoglimento della richiesta di presentazione di uno studio di fattibilità per il contenimento del consumo mediante l'efficientamento della pubblica illuminazione, l'impiego di energie rinnovabili e per il restauro di
LL SI di proprietà del comunale, al fine di valutare la convenienza di realizzazione anche attraverso lo strumento giuridico della “Finanza di progetto” o Project Financing, di cui all'art. 183, comma 15, del
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50.” (doc. 2).
In data 25 maggio 2016 in persona della legale rappresentante dr.ssa Controparte_4 CP_10 [...]
in persona dell'amministratore unico dott. Arch. e in CP_1 CP_11 Controparte_2 persona del legale rappresentante dott. Ing. hanno stipulato una “lettera di intenti” (doc. 3 Persona_2 attrici).
Dalla lettera d'intenti si desume che aveva inviato al la manifestazione di CP_4 CP_5 disponibilità oggetto della lettera in data 14.4.2016 “sulla base delle elaborazioni rese disponibili” dalle stesse attuali attrici: (società che svolge attività di studio della fattibilità per interventi di CP_1 pagina 8 di 17 trasformazione valorizzativa e di riqualificazione anche con l'impiego di nuove tecnologie migliorative nei termini ambientali e di risparmio energetico) e (società che partecipa ad iniziative nel Controparte_2 predetto settore affiancando nelle fasi di specifica competenza tecnico-giuridica- CP_1 amministrativa).
Nella lettera di intenti del 25 maggio 2016 si dava atto, infatti, che Parte_2
“hanno da tempo avviato uno studio di fattibilità proposto all'Amministrazione Comunale di CP_5 relativo ad un programma di efficientamento energetico finalizzato alla realizzazione di interventi di pubblica utilità, mediante lo strumento della finanza di progetto;
a seguito di ripetuti incontri e verifiche di approfondimento presso gli uffici comunali, supportati dalle elaborazioni preliminari, detto studio è stato favorevolmente accolto quale ipotesi di programma operativo;
sulla base delle elaborazioni rese disponibili la società si è dichiarata interessata ad assumere il ruolo di soggetto promotore dell'iniziativa, CP_4 come da proposta espressa nella lettera in data 14.04.2016 indirizzata all'Amministrazione Comunale”.
Nella lettera d'intenti si dava atto, inoltre, che “nell'ipotesi progettuale verificata in sede comunale” erano stati esaminati i termini operativi mediante Project Financing e che gli interventi in progetto erano previsti
“nella stima dei lavori pari ad euro 3.000.000 (importo presunto)”.
Sulla base di tali premesse, nella lettera d'intenti del 25 maggio 2016 stipulata fra Parte_2 [...] attuali attrici- da una parte e da dall'altra, “in preparazione della formalizzazione CP_12 CP_4 dello studio di fattibilità complessivo, correlato da quadro economico operativo” sono stati pattuiti “oneri” economici a carico di in favore di “nel caso di decisione di
CP_4 Parte_2 di operare come soggetto promotore, subordinata alla valutazione positiva da parte della stessa del piano
CP_4 finanziario”: I- nel caso in cui avesse deciso di operare come soggetto promotore, la stessa
CP_4 avrebbe riconosciuto ad “quali competenze professionali, comprensive Parte_2 di spese, afferenti alla fase preliminare con la predisposizione di specifici rilevamenti nonché la formulazione di un quadro finanziario preliminare, la somma complessiva pari all'1,8% calcolato sull'importo di riferimento stimato” pari di € 3.000.000,00, importo che sarebbe stato “liquidato alla data della definizione formale di quale soggetto promotore”; II- nel caso di assegnazione della gara ad
CP_4 [...]
la stessa avrebbe riconosciuto ad “una ulteriore somma CP_4 Parte_2 complessiva pari al 3,2%”, comprendente anche “gli eventuali elaborati di progetto architettonico relativi alla predisposizione degli interventi di recupero di LL SI”; III- nel caso di “prosieguo operativo”, le successive competenze per la progettazione esecutiva riferite al restauro della LL SI ed altre prestazioni di servizio”, sarebbero state oggetto “di specifico mandato e accordo prestazionale”.
Con dichiarazione in data 18 ottobre 2016 il Sindaco di ha conferito ad mandato con CP_5 CP_4 rappresentanza per la gestione, tramite il Sistema Agevolazioni, della domanda di richiesta del “contributo
FREE- Fondo Regionale per l'Efficienza Energetica”; in data 26 ottobre 2016 ha presentato CP_4 pagina 9 di 17 la domanda alla Regione Lombardia per il progetto di riqualificazione energetica di LL SI;
in data 20 febbraio 2017 la Regione Lombardia ha pubblicato la graduatoria delle richieste di agevolazione al Bando
FREE, ammettendo il con un'agevolazione per Euro 931.218,69 (doc.
2-4 terza Controparte_5 chiamata).
Secondo le concordi allegazioni della convenuta e della terza chiamata, all'inizio del 2017 Controparte_4 ha proposto a (società edile) una collaborazione finalizzata alla presentazione di una proposta CP_3 di partenariato pubblico privato (P.P.P.) al Comune , avente quale scopo l'efficientamento CP_5 energetico di alcuni edifici comunali, la pubblica illuminazione e la ristrutturazione di LL SI.
A seguito del coinvolgimento di nella presentazione al Comune della proposta di PPP, l'accordo CP_3 oggetto della lettera d'intenti del 25 maggio 2016 stipulata da , ed CP_1 Controparte_2 [...]
risulta superato dal successivo accordo fra tutte le società interessate alla proposta di Partenariato, CP_4 attualmente in causa, come si evince dalla relazione in data 23 marzo 2017 di indirizzata a CP_1 ed CP_3 CP_4
In tale relazione si fa riferimento all'incontro del 22 marzo 2017 alla presenza del dott. per e CP_13 CP_3 della dr.ssa per “entrambi nella qualità di soggetto promotore”, dell'Arch. CP_10 CP_4 CP_14
e dell'Ing. per “in qualità sia di ideatori dell'iniziativa di efficientamento energetico
[...] Per_2 Controparte_2 finalizzato alla realizzazione di interventi di pubblica utilità mediante lo strumento della finanza di progetto, sia come struttura tecnica di riferimento per i rilevamenti a suo tempo effettuati, nonché per il previsto restauro di LL SI” (doc. 5 attrici).
Nella relazione di Area Studio sull'incontro del 22 marzo 2017 viene riportato “per reciproca memoria, quanto di seguito definito e confermato”:
“Con riferimento agli accordi sottoscritti in data 25 maggio 2016 con la società alla nomina del CP_4 soggetto promotore da parte del Comune verrà riconosciuto dal soggetto promotore stesso alle società CP_1
e la quote pari all'1,8% sull'ammontare di Euro 4.235.000,00 corrispondenti € Controparte_2
76.230,00 (oltre c.i. e IVA). All'aggiudicazione della gara con esito positivo verrà riconosciuto, sempre dal soggetto promotore, ad la restante quota pattuita nel 3,2% che, secondo quanto Parte_2 concordato, verrà così suddivisa: importo pari al 3.2% riferito a € 1.335.000,00 per totali € 42.720,00 (oltre c.i. e IVA); importo pari al 3.2% riferito all'importo dei lavori per LL SI pari a € 2.800.000,00 e corrispondenti a € 91.200,00 (oltre c.i. e IVA) quale parte delle competenze per l'incarico relativo alla progettazione architettonica strutturale e impiantistica riferite alle fasi preliminare definitiva ed esecutiva per il restauro di LL SI” a nuova sede comunale, concordate complessivamente in euro 165.000,00
(oltre c.i. e IVA).
L'accordo del 23 marzo 2017 s'inserisce, dunque, nell'ambito dell'iniziativa degli operatori economici privati- le società attuali attrici (anche quali ideatori dell'iniziativa), la convenuta e la terza chiamata CP_3 pagina 10 di 17 interessati a proporre all'Amministrazione Comunale un progetto per la valorizzazione del CP_4 patrimonio pubblico con lo strumento del “contratto di partenariato pubblico privato», soggetto alla disciplina dell'art. 3 lett. eee)- art. 183, comma 15 e 16 D. Legisl. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici all'epoca vigente).
Tale quadro normativo di riferimento è richiamato sin dalla risposta in data 10 maggio 2016 del geom.
, responsabile del Settore Servizio Lavori Pubblici del Comune alla nota del 14 aprile 2016 CP_9 di (doc. 2 attrici) ed è ribadito anche nello studio di fattibilità trasmesso al da CP_4 CP_5 [...] in data 22 dicembre 2016 (doc. 4 attrice). CP_4
L'accordo riassunto nella relazione del 23 marzo 2017 risulta accettato anche da considerato che il CP_3 dott. con e-mail del 27 marzo 2017 (doc. 5 convenuta), non ha contestato le pattuizioni riportate CP_13 nella relazione del 23 marzo 2017 di , ma si è limitato chiedere che “la relazione venga CP_1 parzialmente modificata, eliminando la parte relativa all'illuminazione pubblica” e a precisare: “i riferimenti normativi, giuridici ed amministrativi, saranno poi inseriti da banca e impresa in quella che sarà la formale proposta da presentare in Comune, sottoscritta dall'ATI composta da in qualità di mandataria e CP_3 soggetto realizzatore insieme ai mandanti soggetto realizzatore ed alla banca in qualità di CP_4 soggetto finanziatore. Il progettista sarà indicato da e firmerà gli elaborati progettuali consistenti CP_3 nella proposta”.
In merito a questo accordo è fondata l'eccezione della convenuta secondo cui le società attrici non possono far valere il diritto al corrispettivo per l'attività progettuale svolta da , allegata alla presentazione CP_1 della proposta di P.P.P., dato il mancato avveramento delle condizioni previste per far sorgere il diritto al pagamento in capo ai progettisti, non avendo avuto seguito il project.
In effetti, già nella lettera d'intenti del 25 maggio 2016 la liquidazione della somma complessiva pari all'1,8% calcolata sull'importo stimato pari di € 3.000.000,00 era condizionata “alla data della definizione formale di quale soggetto promotore” e nel successivo accordo del 23 marzo 2017 il diritto al CP_4 corrispettivo di € 76.230,00 era subordinato alla condizione della “nomina del soggetto promotore da parte del , la restante quota alla condizione della gara con esito positivo. CP_5
Dai documenti risulta che non si è verificata neppure la prima condizione alla quale era subordinato il diritto delle società attrici ai corrispettivi, vale a dire la “nomina del soggetto promotore da parte del
Comune”.
In particolare si deve escludere che dalla comunicazione in data 11 aprile 2017 del dirigente del Settore
Servizi Territoriali del Comune, inviata alla dr.ssa per al dott. per CP_10 CP_4 CP_13 CP_3 all'Ing. Sardi per Technical Consulting (doc. 8), si possa desumere la conferma della nomina a promotore di come asserito dalle attrici. CP_3
pagina 11 di 17 In questa email in data 11 aprile 2017 il responsabile del Settore Servizi Territoriali, a seguito dell'incontro in data 6 aprile 2017 ha comunicato- “sentito il sindaco”- “di procedere per quanto in oggetto alla presentazione di progetto di PPP realizzato da un RTI composto da Banca, Azienda di Costruzione ed
E.S.Co.”, chiedendo “nel contempo e rilevato il poco tempo disponibile, d'inviare la relativa documentazione non appena predisposta al fine della valutazione di competenza” (doc. 8 attrici).
Risulta, quindi, che a tale data non era stata ancora presentata dagli interessati quella proposta di Progetto di P.P.P. con relativi allegati tecnici ed amministrativi, che avrebbe potuto dar inizio alla procedura formale di Partenariato secondo le fasi previste art. 183, comma 15 e 16 D. Legisl. n. 50/2016, tra cui la fase dell'esame da parte dell'Amministrazione delle offerte pervenute nei termini indicati nel bando preliminare di gara e la conseguente “nomina del promotore” di cui al comma 10 dell'art. 183 cit.
Quanto alla necessità di costituire il RTI, espressa nella riunione in data 6 aprile 2017, il Giudice osserva che, a norma dell'art. 48 D. legisl. n. 50/2016, commi 12 e 13, “ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario” e il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.
La “scrittura privata” fra ed datata 26 maggio 2017, sottoscritta da CP_3 CP_4 CP_4 prodotta dalla convenuta sub 16, non si può pertanto qualificare come l'atto costitutivo del RTI previsto nella riunione del 6 aprile 2017 col Sindaco;
tale scrittura è priva dei requisiti formali di cui all'art. 48 Cit. in quanto manca delle sottoscrizioni autenticate e, peraltro, ad essa è rimasta estranea la Banca finanziatrice.
Questa scrittura documenta solo un accordo interno fra ed nelle cui premesse si fa CP_3 CP_4 riferimento a IC Bancaimpresa spa come “soggetto finanziatore” e all'intesa fra ed CP_3 [...]
- “in caso di accettazione da parte del Committente della proposta” di attivazione del Partenariato Pubblico CP_4
Privato- di “partecipare congiuntamente in qualità di soggetti realizzatori e manutentori alla successiva gara d'appalto provvedendo, per tal caso, ad impegnarsi a costituire un'ATI temporanea d'impresa tra le stesse e con
IC Bancaimpresa spa in qualità di soggetto finanziatore mandante, con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza a . CP_3
Va aggiunto che è fondata anche l'affermazione della convenuta secondo cui l'accordo del 26 maggio 2017 si è comunque risolto in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13, punto 1 (“qualora l'affidamento sia definitivamente aggiudicato ad altro concorrente, una volta esaurito l'eventuale contenzioso nei confronti del committente”); è pacifico, infatti, che la proposta di P.P.P. presentata da in data 6 giugno 2017 non ha avuto seguito dopo il cambiamento dell'Amministrazione Comunale CP_3 conseguente alle elezioni amministrative del giugno 2017.
Dalla successiva email in data 8 giugno 2017 del responsabile del Settore, indirizzata fra gli altri al dott. per si desume che la proposta di P.P.P. protocollata in data 6 giugno 2017, è stata ricevuta CP_13 CP_3 pagina 12 di 17 con gli allegati (doc. 18 convenuta); tale proposta non è stata tuttavia portata in valutazione dinnanzi alla nuova Giunta comunale.
Circa i motivi per i quali il procedimento amministrativo non ha avuto seguito dopo la presentazione proposta di P.P.P. protocollata in data 6 giugno 2017, dall'email del 23 ottobre 2017 della dr.ssa di CP_10 inviata al dott. di si evince che secondo le informazioni dei tecnici del CP_4 CP_13 CP_3
“ne avrebbero nuovamente parlato in giunta”, erano “interessati”, ma il processo era “molto CP_5 lento”, avevano “una priorità sull'impianto di climatizzazione degli edifici” (doc. 22B convenuta pagina 89 del documento nel fascicolo telematico). Nell'email la dr.ssa commenta con il dott. “Al CP_10 CP_13 momento non abbiamo altre armi se non quella di continuare ad illustrare il progetto alla giunta e all'opposizione. I tecnici del
Comune sembrano molto convinti, ma il processo è lento. Conto sulla vostra capacità di convincimento con la Banca.
Soprattutto perché se siamo arrivati in ritardo (il ci aveva detto chiaramente la data limite che avremmo dovuto CP_5 rispettare per essere nominati promotori) è in buona parte merito della Banca”.
In definitiva, dall'email del 23 ottobre 2017 della dr.ssa di al dott. di CP_10 CP_4 CP_13 CP_3 emerge che dopo la presentazione della proposta di Partenariato in data 6 giugno 2017, l'iter amministrativo non stato coltivato in quanto, da informazioni dei tecnici comunali, risultava che per la nuova Giunta erano prioritari altri obiettivi di pubblica utilità rispetto al Progetto di P.P.P. oggetto della proposta del 6 giugno 2017 presentata da con gli allegati tecnici ed amministrativi. CP_3
2)- Per quanto finora esposto sub 1, si deve escludere il diritto delle società attrici a pretendere dalla convenuta e, in subordine, dalla terza chiamata “pro quota”, un compenso CP_3 CP_4 professionale in base all'accordo del 23 marzo 2017, considerato che non si è verificata neppure la prima condizione, alla quale era subordinato il diritto delle società attrici al corrispettivo di euro 76.230,00
(richiesto per la “prima fase di parcellazione”), vale a dire la “nomina del soggetto promotore da parte del nell'ambito della procedura di Partenariato Pubblico Privato oggetto della proposta presentata in CP_5 data 6 giugno 2017. Anche nella precedente lettera d'intenti del 25 maggio 2016 la liquidazione delle competenze professionali “afferenti alla fase preliminare” era subordinata “alla data della definizione formale di quale soggetto promotore”. CP_4
Le attrici hanno ribadito, tuttavia, il diritto al compenso per l'attività progettuale allegata alla proposta di
P.P.P. protocollata in data 6 giugno 2017.
Al riguardo le attrici hanno argomentato nell'ultima comparsa conclusionale: “non vi sono dubbi che per le prestazioni rese sulla scorta del primo incarico sino alla presentazione del PPP, sia stato pattuito un compenso di euro
76.230,00 (vedi la percentuale di cui al doc. 3, aggiornate con i conteggi, incontestati, di cui al doc. 5) per la redazione del progetto preliminare, redatto ai sensi degli art. 17 e ss. DPR 207/10, commissionato espressamente da (doc. 13) ad CP_3
per il quale non è stato previsto un compenso specifico, essendo ricompreso nei 165.000 di cui a tutta la CP_1 progettazione suppliscono vari criteri: # le tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016, previsto dal D.Lgs 50/2016, che pagina 13 di 17 richiama il D.M. 143 del 31 ottobre 2013, per la progettazione delle opere pubbliche, che prevedono - per gli elaborati realizzati da (vedasi email 26 maggio 2017 sub doc. 15 e docc. 19 e ss.) relativi a LL SI un CP_1 CP_3 compenso pari ad euro 74.250,38 (come da calcolo sub 18a) - per gli elaborati realizzati da (vedasi email 26 CP_1 maggio 2017 sub doc. 15 e docc. 19 e ss.) relativi alla illuminazione del un compenso pari ad euro CP_3 CP_5
30.775,49 (come da calcolo sub 18b) per complessive 105.025,87 euro # la proporzione tra le tre fasi per le quali era stato pattuito un compenso di euro 165.000 e quella realizzata, e cioè la progettazione preliminare, che porta a una liquidazione di euro 165.000/3 = 55.000,00 Che un compenso sia dovuto non vi sono dubbi: la terza fase non prevede alcuna condizione per la sua maturazione;
si prevede un incarico e l'incarico è stato effettuato e adempiuto. L'incarico ha una doppia valenza: prova che la condizione di cui alla prima fase si è avverata ed è fonte del diritto al compenso (incondizionato) per la terza fase, da limitarsi alla parte realizzata (progettazione preliminare)”. Nella memoria di replica ex art. 190 cpc le attrici hanno in sintesi ribadito: “Di sicuro è che ha commesso ad la progettazione preliminare, facente parte della terza CP_3 CP_1
Contr fase delle prestazioni attoree (nostro doc. 13). E avrebbe potuto farlo solo nella sua qualità di mandatario dell
Progettazione che è stata eseguita da (docc. da 15 a 29), per il compenso poi determinato dal CTU”. CP_1
Il Giudice osserva che tutta la documentazione tecnica prodotta dalle attrici da n. 15 a n. 29 è stata elaborata in data antecedente la proposta al Comune protocollata il 6 giugno 2017 e in funzione del progetto da presentare con la proposta di Partenariato Pubblico Privato.
Anche nell'email in data 3 maggio 2017 di ad e all'Arch. per Area Studio, CP_3 CP_4 Pt_1 prodotta dalle attrici sub 13, non si fa riferimento ad un autonomo incarico professionale per un progetto preliminare che ovvero potessero utilizzare al di fuori della pratica amministrativa in CP_3 CP_4 questione.
La CTU Arch. ha risposto al quesito volto ad accertare “sulla base della Persona_1 documentazione in atti se Area ha eseguito le attività elencate nell'allegato alla email 13.4.2017 di CP_1
(doc. 9 attrici) ed in particolare gli elaborati elencati da D01 a A06”; ha rilevato che il documento CP_3
n. 9 “è risultato essere una sola elencazione generica di elaborati e relazioni, che parte convenuta riteneva CP_ che e avrebbero dovuto predisporre, per poi consentire alla stessa di CP_4 CP_16 CP_3 trasmetterli all'Amministrazione Comunale nel progetto di Studio di fattibilità per l'implementamento energetico del ”. Controparte_5
La CTU ha risposto, inoltre, al quesito “descriva l'opera eseguita da e ne precisi la CP_1 complessità”, osservando che: “Le relazioni e gli allegati elaborati progettuali e di rilievo dello stato di fatto predisposti dallo Studio Area, sono finalizzati alla presentazione di uno Studio di fattibilità al Comune di
, da porsi eventualmente a base di gara;
in particolare, nelle relazioni tecnico-illustrative CP_5
CP_ dell'intervento di recupero dell'edificio LL SI, evidenziava che questa era da tempo disabitata…”; la CTU ha valutato l'attività progettuale svolta da alla stregua del D.P.R. n. 207/2010, CP_1 richiamato dal D.Lgs. 50/2016 all'art. 216, osservando che l'attività è “complessa, anche se non completa, pagina 14 di 17 con riferimento alle specifiche attività richieste dal Regolamento e corrispondenti alle richieste di cui al doc.
9 di parte convenuta”.
Anche le verifiche effettuate dalla CTU sull'attività di documentata dalle attrici portano, CP_1 quindi, a ritenere che gli elaborati progettuali rientrassero nell'oggetto della lettera d'intesa del 25 maggio
2017 e nel successivo accordo del 23 marzo 2017 e che non potessero avere utilità per o per CP_3 [...] al di fuori della procedura di P.P.P., interrotta senza quella “nomina del soggetto promotore da CP_4 parte del che era prevista come condizione per il diritto delle attrici al corrispettivo nell'accordo CP_5 del 23 marzo 2017, come pure nell'accordo 25 maggio 2016.
Tali accordi sono stati conclusi dalle parti nell'ambito della collaborazione fra operatori economici nata dall'iniziativa di;
a queste società nella lettera di intenti del 25 maggio Parte_2
2016 viene riconosciuta l'attività già svolta per lo studio di fattibilità del progetto e nell'accordo del 23 marzo 2017 viene loro espressamente attribuito il ruolo di “ideatori dell'iniziativa”.
In base a questi specifici accordi negoziali sul corrispettivo- spettante alle attrici solo nell'eventualità della
“nomina del soggetto promotore da parte del - gravava sulle stesse il rischio d'impresa CP_5
d'impegnarsi inutilmente in un'attività progettuale preparatoria rispetto alla fase della “nomina del soggetto promotore da parte del , prodromica alla fase anch'essa eventuale del bando di gara del CP_5 CP_5 sul progetto del promotore da approvarsi secondo la procedura dell'art. 183 D.Lgs. 50/2016 sulla Finanza di Progetto.
A fronte di questi specifici accordi negoziali non può essere riconosciuto, pertanto, alle società attrici neppure un compenso liquidato a norma dell'art. 2233 c.c. in base a parametri di legge.
Per questi motivi
vanno respinte tutte le domande delle attrici di condanna della convenuta e, in subordine, della terza chiamata “pro quota”, a pagare un corrispettivo per l'attività progettuale svolta da in CP_1 adempimento degli accordi del 25 maggio 2016 e del 23 marzo 2017, per la ragione più liquida che impone il rigetto di tali domande (Cass. Ordinanza n. 693 del 09/01/2024, Cass. n. 11458/2018, Sezioni Unite
Sentenza n. 9936/2014) .
Ne consegue il rigetto della domanda formulata solo in subordine dalla convenuta, di condanna della terza chiamata “a pagare direttamente alle attrici quanto eventualmente accertato in corso di causa a titolo di Controparte_4 corrispettivo o comunque dichiarare tenuta la medesima a manlevare e tenere indenne nella misura corrispondente CP_3 all'entità della condanna da corrispondersi o corrisposta alle attrici”.
3)- Dev'essere respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla terza chiamata nei Controparte_4 confronti della convenuta di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione della CP_3 pratica amministrativa, indicati in complessivi Euro 250.765,00.
La terza chiamata allega che, pur essendo dimostrato che il progetto di riqualificazione energetica del
Comune di non è stato approvato a causa dell'intervenuta elezione di una nuova giunta comunale, CP_5 pagina 15 di 17 “dall'altra parte ha sempre rappresentato che tale evento avrebbe comportato il naufragio del CP_4 progetto, ragione per cui ha sollecitato più volte affinché inviasse la documentazione al Comune CP_3 prima delle elezioni”.
In realtà, risulta in particolare dall'email del 23 ottobre 2017 inviata dalla dr.ssa legale CP_10 rappresentante della stessa al dott. di che secondo le informazioni rese da CP_4 CP_13 CP_3 tecnici del Comune, “ne avrebbero nuovamente parlato in giunta” ed erano “interessati”, ma il processo era “molto lento”, avevano “una priorità sull'impianto di climatizzazione degli edifici” (doc. 22B convenuta pagina 89 del documento nel fascicolo telematico); nell'email la dr.ssa commenta con il dott. CP_10 CP_13
“Al momento non abbiamo altre armi se non quella di continuare ad illustrare il progetto alla giunta e all'opposizione. I tecnici del Comune sembrano molto convinti, ma il processo è lento. Conto sulla vostra capacità di convincimento con la Banca.
Soprattutto perché se siamo arrivati in ritardo (il ci aveva detto chiaramente la data limite che avremmo dovuto CP_5 rispettare per essere nominati promotori) e in buona parte merito della Banca”.
La fitta corrispondenza intercorsa tra IC Bancaimpresa, e fra il 30 gennaio CP_4 CP_3
2017 e il 23 ottobre 2017 è stata prodotta dalla convenuta (doc. 22); da essa si desume la complessità della documentazione, tecnica ed amministrativa, che la Banca quale soggetto finanziatore- parte del costituendo
RTI- riteneva dovesse essere allegata alla proposta del Progetto di P.P.P. secondo la procedura dell'art. 183
D. legisl. n. 50/2016. Anche dalla CTU emerge la complessità del Progetto proposto dagli operatori economici privati rispetto a tale normativa, tenuto conto del fatto che le società, attualmente in causa, avevano distinti compiti e ruoli.
Nell'ambito di questa complessa operazione congiunta fra operatori privati- comprendente l'impegno finanziario della Banca- avviata da con la dichiarazione di disponibilità presentata al Comune CP_4 in data 14 aprile 2016 e conclusa infruttuosamente dopo la presentazione della proposta in data 6 giugno
2017, non risultano documentati ritardi dovuti alla condotta di che possano aver pregiudicato una CP_3 concreta chance delle parti di pervenire anche solo alla nomina del promotore da parte dell'Amministrazione comunale prima del suo rinnovo nel giugno del 2017.
Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale, anche subordinata, proposta dalla terza chiamata nei confronti della convenuta.
4)- A norma dell'art. 91 cpc, le società attrici devono essere condannate a pagare le spese processuali a in base al valore indeterminato della causa, aumentato il compenso medio per la fase istruttoria e CP_3 la fase decisionale per la rimessione della causa in istruttoria ai fini della CTU;
per il principio di causazione unitamente a quello di soccombenza ex art. 91 cpc (Cass. Ordinanza n. 31889/20199), le attrici devono pagare anche le spese processuali della terza chiamata con compenso ridotto in quanto parte CP_17 dell'attività difensiva svolta dalla terza chiamata ha riguardato l'infondata domanda riconvenzionale pagina 16 di 17 proposta contro la convenuta;
per il principio della soccombenza le attrici devono pagare le spese della
CTU già liquidate.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
I- respinge tutte le domande proposte anche in via subordinata da e Controparte_1 Controparte_2 nei confronti di e di
[...] CP_3 Controparte_4
II- per l'effetto respinge la domanda proposta in via subordinata da nei confronti di CP_3 CP_4
[...
III- respinge tutte le domande anche subordinate proposte da nei confronti di Controparte_4 CP_3
IV- condanna e a pagare a le spese processuali che Controparte_1 Controparte_2 CP_3 liquida in base ai parametri del DM n. 55\2014 in € 19.000,00 per compenso oltre il rimborso del 15% ex art. 2, CPA ed IVA se dovuta, a pagare ad le spese processuali che liquida in € 9.000,00 per Controparte_4 compenso oltre il rimborso del 15% ex art. 2, CPA ed IVA se dovuta ed altresì a pagare le spese della CTU già liquidate.
Milano, in data 19 gennaio 2025.
Giudice
Dr.ssa Margherita Monte
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