CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 874/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 846/2023 depositato il 14/02/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 4 - Sede Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1549/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 29/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M10130004189U GIOCHI-LOTTERIE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante/Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale e la società Ricorrente_2 ('Ricorrente_2) impugnavano la sentenza n. 1549/2022, depositata in data 16.05.2022 della Sezione 6 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, con cui era stato rigettato il ricorso dagli stessi proposto avverso l'avviso di accertamento IU n.
M10130004189U spedito con prot. n.82403 del 07/11/2018, col quale era stato intimato il pagamento della somma di euro 8.958,18 per il recupero dell'Imposta Unica per l'anno 2013, oltre interessi pari a euro 2.069,46 e sanzioni pari a euro 10.749,82. In esito alla costituzione dell'Agenzia delle Accise,
Dogane e Monopoli- Sezione Operativa Territoriale di Messina, questa Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 26/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che la società Ricorrente 2 - nelle more del giudizio-ha depositato telematicamente, in data 2/10/2023, copia della domanda di definizione della controversia tributaria proposta ai sensi dell'1 COMMA 197 DELLA LEGGE N. 197 DEL 29/12/2022, unitamente alla ricevuta di versamento della prima rata, pari ad euro 447,91.
Pertanto s'impone l'adozione della declaratoria di cessazione della materia del contendere nei confronti non solo della società ma anche nei confronti del coobbligato Ricorrente 1 ai sensi dell'art. 1 comma 202 della L. n. 197/2022, secondo cui “La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196".
Ritiene la Corte che debba pertanto essere dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
La statuizione s'impone in applicazione del comma 198 dell'art. 1 della L. 197/2022, secondo cui "Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate".
P.Q.M.
Dichiara estinto il procedimento per intervenuta definizione della lite tributaria, ex legge n 197/2022.
Messina lì 26/1/2026 Il Presidente
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 846/2023 depositato il 14/02/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 4 - Sede Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1549/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 29/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M10130004189U GIOCHI-LOTTERIE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante/Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale e la società Ricorrente_2 ('Ricorrente_2) impugnavano la sentenza n. 1549/2022, depositata in data 16.05.2022 della Sezione 6 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, con cui era stato rigettato il ricorso dagli stessi proposto avverso l'avviso di accertamento IU n.
M10130004189U spedito con prot. n.82403 del 07/11/2018, col quale era stato intimato il pagamento della somma di euro 8.958,18 per il recupero dell'Imposta Unica per l'anno 2013, oltre interessi pari a euro 2.069,46 e sanzioni pari a euro 10.749,82. In esito alla costituzione dell'Agenzia delle Accise,
Dogane e Monopoli- Sezione Operativa Territoriale di Messina, questa Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 26/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che la società Ricorrente 2 - nelle more del giudizio-ha depositato telematicamente, in data 2/10/2023, copia della domanda di definizione della controversia tributaria proposta ai sensi dell'1 COMMA 197 DELLA LEGGE N. 197 DEL 29/12/2022, unitamente alla ricevuta di versamento della prima rata, pari ad euro 447,91.
Pertanto s'impone l'adozione della declaratoria di cessazione della materia del contendere nei confronti non solo della società ma anche nei confronti del coobbligato Ricorrente 1 ai sensi dell'art. 1 comma 202 della L. n. 197/2022, secondo cui “La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196".
Ritiene la Corte che debba pertanto essere dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
La statuizione s'impone in applicazione del comma 198 dell'art. 1 della L. 197/2022, secondo cui "Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate".
P.Q.M.
Dichiara estinto il procedimento per intervenuta definizione della lite tributaria, ex legge n 197/2022.
Messina lì 26/1/2026 Il Presidente