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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/08/2025, n. 3214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3214 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa RA NI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3050/2025 R.G., promossa con ricorso ritualmente notificato da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6
rappresentati e difesi dagli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca Silvestri, domicilio eletto presso lo studio dei difensori e il loro domicilio digitale,
ricorrenti contro
e Controparte_1 Controparte_2
rappresentate e difese dai prof. avv.ti Roberto Pessi, Giuseppe Sigillò Massara e Raffaele
Fabozzi, domicilio eletto in Milano, corso Monforte n. 15,
resistenti
OGGETTO: retribuzione;
assorbimento superminimo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio e per sentir dichiarare la non assorbibilità Controparte_1 Controparte_2
del superminimo riconosciuto e ottenere la ricostituzione della predetta voce retributiva nonchè il pagamento delle differenze retributive maturate in ragione della predetta non
Par assorbibilità (dalla fino al giugno 2024 e dalla dal luglio 2024). CP_2
I ricorrenti hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti domande:
Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e,
quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale”
operati dalla in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018; in conseguenza e Controparte_1
per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2
ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché condannare la al pagamento di tutte le somme Controparte_1
indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al giugno 2024 compreso e condannare la al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal luglio Controparte_2
2024, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla Firmato Da: LUCA
RI Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#:
STUDIO LEGALE CIRILLO RI 38 maturazione dei singoli crediti C.F._1
all'effettivo saldo;
la quantificazione di tutte le precedenti somme sarà oggetto di separato giudizio;
2) In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operato dalla in danno dei Controparte_1
ricorrenti, con conseguente riduzione della retribuzione lorda mensile, in occasione dell'introduzione dell'elemento Elemento Retributivo Separato a partire da luglio 2018 e, in conseguenza e per l'effetto, condannare la resistente alla ricostituzione della Controparte_2
predetta voce nella misura corrispondente agli assorbimenti e/o riduzioni operate, con conseguente condanna delle resistenti e al ricalcolo degli Controparte_2 Controparte_1
istituti di retribuzione diretta ed indiretta, nessuno escluso compreso il TFR, con decorrenza dal
1° luglio 2018 e condanna della resistente al pagamento delle differenze Controparte_1
retributive da luglio 2018 a giugno 2024 compreso, e della resistente al Controparte_2
pagamento delle differenze retributive per il periodo da luglio 2024 in poi, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
la
2 quantificazione di tutte le precedenti somme sarà oggetto di separato giudizio;
3) Condannare le resistenti in solido al pagamento delle spese e compensi ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma
2 DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie,
IVA, CPA e rimborso del C.U. di €118,50 versato, come per legge”.
Si sono costituite ritualmente le due società convenute, con il patrocinio dei medesimi difensori, contrastando, con ampie difese, le pretese avversarie di cui hanno chiesto il rigetto.
Fallita la conciliazione, la causa, di natura documentale e vertente su questione di diritto, è stata discussa e decisa con modalità da remoto.
Ciò posto, si afferma in ricorso che tutti i ricorrenti hanno lavorato alle dipendenze di con le seguenti diverse date di assunzione: CP_1
in data 12.11.1990, Parte_1
in data 24.8.1988, Parte_2
in data 26.2.1990, Parte_3
in data 13.11.1989, Parte_4
in data 27.3.1991, Parte_5
in data 13.12.1994. Parte_6
Tutti i ricorrenti sono in seguito transitati presso per effetto di cessione Controparte_2
di ramo d'azienda dal 1° luglio 2024 e sono tuttora formalmente dipendenti di detta società, inquadrati
TORTA nel 7° livello;
, e ora nel 6° livello;
Parte_2 Pt_3 Pt_4
nel 5° livello. Pt_5 Parte_6
Tutti i ricorrenti godevano di un superminimo individuale di diverso importo e ricevuto in date diverse, come risultante anche dalle buste paga in atti che, a far data dal febbraio 2018, è stato unilateralmente assorbito dalla convenuta in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017;
3 accordo che, nelle more del rinnovo del CCNL del 01 febbraio 2013, ha stabilito aumenti contrattuali ai dipendenti della (doc. 2 in atti 02. Accordo di CP_1 CP_1
rinnovo nov.2017.pdf);
In particolare, nel gennaio 2018, i ricorrenti avevano maturato i seguenti superminimi,
mai assorbiti in occasione dei numerosi precedenti aumenti contrattuali:
- €220,00 mensili (quanto al superminimo di €220,00 lo stesso è stato Parte_1
concesso già dal 1° dicembre 2008, come da lettera allegata, ed è sempre rimasto in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
- €479,12 mensili (quanto al superminimo di lire 200.000 Parte_2
(€103,29) lo stesso è stato concesso già dal 1° agosto 2001, come da lettera allegata,
quanto invece quanto invece al superminimo di lire 1.600 (€0,83) lo stesso è stato concesso già dal dicembre 2001, come dimostrato dalle buste paga dei mesi di agosto
2001 e dicembre 2001 allegate, ancora quanto all'ulteriore superminimo di €115,00, lo stesso è stato concesso già dal 1° dicembre 2009, come da lettera allegata, ancora quanto all'ulteriore superminimo di €130,00, lo stesso è stato concesso già dal mese di dicembre
2012, come dimostrato dalle allegate buste paga dei mesi di novembre e dicembre 2012,
infine quanto all'ulteriore superminimo di €130,00, lo stesso è stato concesso già dal 1°
dicembre 2013, come da lettera allegata, e tutti i superminimi sono sempre rimasti in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
- €100,00 mensili (quanto al superminimo di €100,00 lo stesso è Parte_3
stato concesso già dal 1° ottobre 2006, come da lettera allegata, ed è sempre rimasto in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
- €350,00 mensili (quanto al superminimo di €170,00, lo stesso è stato Parte_4
concesso già dal 1° ottobre 2007, come da lettera allegata, quanto invece al superminimo di €180,00 è stato concesso già dal 1° dicembre 2010, come da lettera allegata, ed entrambi i superminimi sono sempre rimasti in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018);
4 - €213,29 mensili (quanto al superminimo di lire 200.000 Parte_5
(€103,29), lo stesso è stato concesso già dal 1° agosto 2001, come da lettera allegata,
mentre l'ulteriore superminimo di €110,00 è stato concesso già dal 1° dicembre 2012,
come da lettera allegata, ed entrambi i superminimi sono sempre rimasti in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018);
- €167,07 mensili (quanto al superminimo di €0,83, lo stesso Parte_6
è già documentato nella busta paga del mese di ottobre 2002 allegata, mentre l'ulteriore superminimo di €51,24 è stato concesso già dal 1° novembre 2002, come dimostrato dalle allegate buste paga dei mesi di ottobre e novembre 2002, quanto infine all'ulteriore superminimo di €115,00 lo stesso è stato concesso già dal 1° dicembre 2013, come da lettera allegata, e tutti i superminimi sono sempre rimasti in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa).
In occasione del suddetto accordo di programma del 23 novembre 2017 la convenuta non aveva manifestato alle parti sociali alcuna volontà di procedere, per la prima volta nella sua storia, ad assorbire in quota parte i superminimi in godimento del personale dipendente.
L'unica volontà manifesta è stata quella di aumentare le retribuzioni del personale dipendente.
, d'altronde, non aveva mai assorbito i superminimi in occasione degli aumenti CP_1
contrattuali anche quando era CP_3
I primi ed unici assorbimenti dei superminimi si erano dunque registrati in corrispondenza del pagamento degli aumenti dei minimi tabellari e dell'ERS previsti dall'accordo di rinnovo del 23.11.2017.
Par A seguito del rinnovo contrattuale del 2018, e dell'erogazione dei relativi aumenti,
ha, per la prima volta dopo molti anni di mancato assorbimento, ridotto parzialmente gli importi corrisposti ai ricorrenti a titolo di superminimo.
5 Inoltre, sempre nel 2018 è stato introdotto, con accordo sindacale, un nuovo “elemento retributivo separato” (ERS), a fronte della cui erogazione la società ha parimenti ridotto il superminimo dei ricorrenti, e ciò malgrado si trattasse di un emolumento di natura non omogenea.
Con la busta paga di febbraio 2018, è stato riconosciuto ai dipendenti della convenuta l'aumento contrattuale previsto dall'accordo del novembre 2017; in tale occasione, i ricorrenti (al pari di tutti i loro colleghi che godevano di superminimi contrattuali)
hanno riscontrato una decurtazione del loro superminimo, di entità corrispondente all'incremento dei minimi contrattuali.
A seguito del rinnovo del CCNL del 2020 non vi erano stati ulteriori assorbimenti, così
come espressamente previsto in sede di stipulazione dello stesso.
Avverso gli assorbimenti operati nel 2018 avevano infatti preso posizione le OO.SS.,
contestando fermamente il comportamento aziendale. Ciò in quanto la società
convenuta non aveva mai anticipato, anche in sede di contrattazione, l'intenzione di procedere all'assorbimento dei superminimi.
Le OO.SS. non avevano quindi motivo di ritenere che la convenuta avrebbe modificato il proprio comportamento, reiterato per decenni, e ciò malgrado già in passato la società
avesse conosciuto momenti di crisi e di difficoltà economiche, e proceduto per questo anche a significative riduzioni del personale.
Reputano i ricorrenti che l'assorbimento applicato sia da ritenersi illegittimo con conseguente loro diritto alla ricostituzione dell'importo percepito fino al mese di gennaio 2018 e condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive non erogate.
Così delineata la fattispecie, sulla nota vicenda, la Sezione Lavoro del Tribunale di
Milano (compreso chi scrive: ex multis, sent. n. 1098/2021, confermata dalla Corte
d'Appello Milano con sent. n. 146/2022 est. Vitali) e la locale Corte hanno già avuto modo di pronunciarsi con frequenza e in modo univoco.
6 Si valuta, dunque, che non vi sia motivo per non dare continuità al consolidato indirizzo giurisprudenziale, qui richiamato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118
disp. att. c.p.c.: “…i ricorrenti sono dipendenti di , nota società operante nel settore CP_1
della telefonia con circa 50.000 dipendenti in Italia cui applica il CCNL Telecomunicazioni.
Il 23 novembre 2017 le OO.SS., maggiormente rappresentative e l'Assotelecomunicazioni,
Par associazione datoriale cui aderisce , concludevano un accordo titolato “Ipotesi di programma per il rinnovo del CCNL TLC”. In tale accordo era previsto, da un lato, che a far data dal mese di luglio 2018 sarebbero scattati degli aumenti della retribuzione base;
dall'altro, che sarebbe stato riconosciuto a ciascun dipendente un nuovo elemento retributivo mensile, denominato E.R.S.
(Elemento Retributivo Separato) di importo variabile in base al livello di inquadramento.
Inoltre, nello stesso accordo, si prevedeva espressamente che l'E.R.S. doveva ritenersi “escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi,
comprensivo degli stessi”.
Quindi, gli importi in questione non incidevano sugli istituti contrattuali e sul TFR.
Tuttavia, a far data da luglio 2018, nulla veniva riconosciuto ai ricorrenti, in quanto, a fronte dell'aumento della retribuzione base, veniva effettuato l'assorbimento del superminimo individuale;
lo stesso avveniva con l' CP_4
, costituitasi ritualmente in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità della domanda
[...]
rispetto all'ERS
Ciò in quanto, nel caso di specie, con l'Accordo sindacale 23 novembre 2017, le parti avevano legittimamente concordato di “espungere” dalla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR
detto Elemento Retributivo Separato e di quantificare il medesimo già considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta di origine legale e collettiva, risultando comprensivo degli stessi.
Di conseguenza i ricorrenti non avevano subìto alcuna riduzione del trattamento economico complessivo erogato, ma solo una diversa quantificazione delle voci che compongono la loro
7 retribuzione, la cui sommatoria, complessivamente, restituisce il medesimo valore percepito prima dell'assorbimento del superminimo.
ha altresì eccepito il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e dell'onere CP_1
probatorio a carico dei ricorrenti.
La società ha affermato di riconoscere unilateralmente a ciascun lavoratore degli incrementi retributivi di importi diversificati a titolo di superminimo ad personam individuale, assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello.
I suddetti incrementi retributivi non venivano riconosciuti in quanto connessi alle “mansioni svolte” ed alle “capacità dimostrate” dai lavoratori, essendo pacifica la facoltà della stessa società
di assorbire tali voci economiche.
Mai era intervenuto alcun accordo tra le parti volto ad attribuire natura “non assorbibile” ai superminimi in questione.
In data 23 novembre 2017, e le OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano CP_5
nazionale, avevano sottoscritto un apposito accordo, stabilendo, a decorrere dal 1° luglio 2018,
alcuni incrementi retributivi.
Con decorrenza dal 1° febbraio 2018, la società aveva quindi proceduto al parziale assorbimento del superminimo erogato a ciascun ricorrente a fronte dell'aumento della retribuzione di base.
A decorrere dal 1° luglio 2018, veniva riconosciuto a ciascun dipendente, l'E.R.S.
Tale importo, differenziato per livello di inquadramento, aveva le seguenti caratteristiche: veniva proporzionato alla percentuale part – time;
era corrisposto per 13 mensilità, era escluso dalla base del calcolo del TFR, era comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta,
era considerato ai fini del computo di tutte le indennità a carico di enti di legge quali INPS,
INAIL, ecc.; era utile alla determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso;
in caso di assenze non retribuite sarebbe stato ridotto per quote orarie, con le medesime metodologie della retribuzione lorda mese;
che quindi, per tali ragioni, il superminimo individuale corrisposto ai ricorrenti veniva assorbito legittimamente e parzialmente in misura pari alla somma corrisposta.
8 Nelle prime udienze di trattazione, veniva dato atto che i signori e Parte_8 Parte_9
avevano proceduto a conciliare la lite, con conseguente estinzione del procedimento
[...]
nei loro confronti.
Quanto alle restanti parti ricorrenti, fallita la conciliazione e previa acquisizione dell'esito di procedimento pendente in materia avanti la Corte d'Appelli di Milano, la causa veniva discussa e decisa da remoto, con termine alle parti per il deposito di note difensive.
Ciò posto, non è contestato in causa che tutti i ricorrenti fruiscano del trattamento economico denominato superminimo.
Come risultante dalle dettagliate tabelle inserite nel ricorso, ognuno di loro, fin dalla assegnazione del medesimo superminimo, mai ha subito alcuna decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento.
Anzi, alcuni dei ricorrenti, nel corso degli anni, hanno visto crescere l'importo del proprio superminimo grazie a nuove assegnazioni, da parte della convenuta, di ulteriori somme a detto titolo.
Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando ogni ricorrente, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si è visto decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto.
Non solo.
A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta in busta l'ERS, sulla base di un CP_1
accordo sindacale firmato in data 23.11.2017, i ricorrenti si sono visti decurtare dal superminimo un importo esattamente uguale alla somma derivante dall'aumento retributivo e dall'importo dell'ERS.
Così delineata la fattispecie, previo rilievo della pacifica infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento all'E.R.S, si osserva che, per quanto attiene alla censura di mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte dei ricorrenti,
risultano invece prodotte in causa, per tutti loro, le lettere di assegnazione del superminimo e/o i
9 contratti di assunzione e/o le sole buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno la titolarità del superminimo.
Con specifico riferimento alle buste paga, va richiamata la recente pronuncia di legittimità n.
13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già tracciato da Cass. n. 18169/2019,
ha ribadito che le tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria.
Si rammenta che il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale.
Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione.
Nel caso di specie è pacifico in causa che il superminimo è stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro, non risultando individuato e riconosciuto dal contratto collettivo, e tacitamente accettato dai lavoratori.
In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi;
peraltro, ferma restando la diversa questione dell'assorbimento, di cui si dirà oltre, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale;
viceversa, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (cfr. art. 2077 c.c.).
Si concorda con l'assunto per cui può considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal
10 passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte.
Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711;
Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643;
Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689).
Grava sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (ex multis: Cass. 8 agosto 2012, n.
14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643).
Sotto tale profilo, si reputa che la documentazione attorea versata in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo ai ricorrenti ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo (in taluni casi, anche per 18 anni), a partire dalla prima assegnazione.
Tale pacifica circostanza, a parere di chi scrive, dimostra la volontà della società, sino all'Accordo
del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento.
Trattasi di un comportamento più che concludente, come riconosciuto anche da svariate pronunce e recenti della Corte d'Appello di Milano (n. 1986/2018; n, 1610/2018; n. 966/2018).
Venendo ora all'E.R.S., per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, ne è stata riconosciuta l'erogazione con decorrenza dal luglio 2018 e con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente.
11 Sempre dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso riparametrato, nel suo ammontare, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore.
Come si evince dalle buste paga e dai prospetti di ogni ricorrente, con la busta paga di luglio la convenuta ha apportato una decurtazione del superminimo di importo pari alla somma tra l'aumento contrattuale e l'ERS. Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS
Con decorrenza 11 luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi,
comprensivo degli stessi».
L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR,
sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell'ERS proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all'E.R.S. che già
include gli istituti diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti nonché nella determinazione del TFR.
Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione,
avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal
12 gennaio 2018 (a fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo.
Il ricorso può quindi trovare accoglimento, dovendo il superminimo goduto dai ricorrenti essere dichiarato non assorbibile, con condanna della società al pagamento, in favore dei lavoratori,
delle somme illegittimamente detratte dal febbraio 2018…Il tutto oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo” (sent. n. 1098/2021, conf. n. 1668/2022; Corte
d'Appello Milano n. 411/2024).
Ancora più recentemente, in relazione a controversie identiche, appartenenti al medesimo “filone”, si riscontrano le pronunce n. 4782/2024 dott.ssa e n. Per_1
5407/2024 dott. . Per_2
Applicando i citati principi al caso concreto, che perfettamente si attaglia agli stessi,
deve essere dichiarato non assorbibile il superminimo riconosciuto ai ricorrenti, con conseguente condanna delle società convenute – in solido sino al 30 giugno 2024 - al pagamento, in favore dei singoli lavoratori, delle somme loro illegittimamente detratte dal febbraio 2018 e dal luglio 2018, con quantificazione riservata a separato giudizio,
oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità dell'assorbimento della voce denominata in busta paga “ individuale” operata da in danno dei CP_6 Controparte_1
ricorrenti a decorrere da febbraio 2018;
2) condanna - in solido con sino al 30 giugno Controparte_2 Controparte_1
13 3) condanna – in solido con sino al 30 giugno Controparte_2 Controparte_1
2024 - al pagamento delle differenze retributive, dirette, indirette e differite maturate dai ricorrenti in conseguenza dell'illegittimo assorbimento del superminimo operato a decorrere da febbraio 2018; il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c., dal deposito del ricorso, sulle somme via via rivalutate;
4) condanna in solido le società resistenti al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate in complessivi euro 5.118,50 di cui euro 118,50 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA; con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 08/07/2025
Il giudice
RA NI
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 - alla ricostituzione, in favore dei ricorrenti, dei superminimi individuali (voce
“Sovraminimo individuale”) con ripristino degli importi illegittimamente assorbiti a decorrere da febbraio 2018;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa RA NI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3050/2025 R.G., promossa con ricorso ritualmente notificato da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6
rappresentati e difesi dagli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca Silvestri, domicilio eletto presso lo studio dei difensori e il loro domicilio digitale,
ricorrenti contro
e Controparte_1 Controparte_2
rappresentate e difese dai prof. avv.ti Roberto Pessi, Giuseppe Sigillò Massara e Raffaele
Fabozzi, domicilio eletto in Milano, corso Monforte n. 15,
resistenti
OGGETTO: retribuzione;
assorbimento superminimo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio e per sentir dichiarare la non assorbibilità Controparte_1 Controparte_2
del superminimo riconosciuto e ottenere la ricostituzione della predetta voce retributiva nonchè il pagamento delle differenze retributive maturate in ragione della predetta non
Par assorbibilità (dalla fino al giugno 2024 e dalla dal luglio 2024). CP_2
I ricorrenti hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti domande:
Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e,
quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale”
operati dalla in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018; in conseguenza e Controparte_1
per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2
ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché condannare la al pagamento di tutte le somme Controparte_1
indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al giugno 2024 compreso e condannare la al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal luglio Controparte_2
2024, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla Firmato Da: LUCA
RI Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#:
STUDIO LEGALE CIRILLO RI 38 maturazione dei singoli crediti C.F._1
all'effettivo saldo;
la quantificazione di tutte le precedenti somme sarà oggetto di separato giudizio;
2) In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operato dalla in danno dei Controparte_1
ricorrenti, con conseguente riduzione della retribuzione lorda mensile, in occasione dell'introduzione dell'elemento Elemento Retributivo Separato a partire da luglio 2018 e, in conseguenza e per l'effetto, condannare la resistente alla ricostituzione della Controparte_2
predetta voce nella misura corrispondente agli assorbimenti e/o riduzioni operate, con conseguente condanna delle resistenti e al ricalcolo degli Controparte_2 Controparte_1
istituti di retribuzione diretta ed indiretta, nessuno escluso compreso il TFR, con decorrenza dal
1° luglio 2018 e condanna della resistente al pagamento delle differenze Controparte_1
retributive da luglio 2018 a giugno 2024 compreso, e della resistente al Controparte_2
pagamento delle differenze retributive per il periodo da luglio 2024 in poi, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
la
2 quantificazione di tutte le precedenti somme sarà oggetto di separato giudizio;
3) Condannare le resistenti in solido al pagamento delle spese e compensi ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma
2 DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie,
IVA, CPA e rimborso del C.U. di €118,50 versato, come per legge”.
Si sono costituite ritualmente le due società convenute, con il patrocinio dei medesimi difensori, contrastando, con ampie difese, le pretese avversarie di cui hanno chiesto il rigetto.
Fallita la conciliazione, la causa, di natura documentale e vertente su questione di diritto, è stata discussa e decisa con modalità da remoto.
Ciò posto, si afferma in ricorso che tutti i ricorrenti hanno lavorato alle dipendenze di con le seguenti diverse date di assunzione: CP_1
in data 12.11.1990, Parte_1
in data 24.8.1988, Parte_2
in data 26.2.1990, Parte_3
in data 13.11.1989, Parte_4
in data 27.3.1991, Parte_5
in data 13.12.1994. Parte_6
Tutti i ricorrenti sono in seguito transitati presso per effetto di cessione Controparte_2
di ramo d'azienda dal 1° luglio 2024 e sono tuttora formalmente dipendenti di detta società, inquadrati
TORTA nel 7° livello;
, e ora nel 6° livello;
Parte_2 Pt_3 Pt_4
nel 5° livello. Pt_5 Parte_6
Tutti i ricorrenti godevano di un superminimo individuale di diverso importo e ricevuto in date diverse, come risultante anche dalle buste paga in atti che, a far data dal febbraio 2018, è stato unilateralmente assorbito dalla convenuta in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017;
3 accordo che, nelle more del rinnovo del CCNL del 01 febbraio 2013, ha stabilito aumenti contrattuali ai dipendenti della (doc. 2 in atti 02. Accordo di CP_1 CP_1
rinnovo nov.2017.pdf);
In particolare, nel gennaio 2018, i ricorrenti avevano maturato i seguenti superminimi,
mai assorbiti in occasione dei numerosi precedenti aumenti contrattuali:
- €220,00 mensili (quanto al superminimo di €220,00 lo stesso è stato Parte_1
concesso già dal 1° dicembre 2008, come da lettera allegata, ed è sempre rimasto in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
- €479,12 mensili (quanto al superminimo di lire 200.000 Parte_2
(€103,29) lo stesso è stato concesso già dal 1° agosto 2001, come da lettera allegata,
quanto invece quanto invece al superminimo di lire 1.600 (€0,83) lo stesso è stato concesso già dal dicembre 2001, come dimostrato dalle buste paga dei mesi di agosto
2001 e dicembre 2001 allegate, ancora quanto all'ulteriore superminimo di €115,00, lo stesso è stato concesso già dal 1° dicembre 2009, come da lettera allegata, ancora quanto all'ulteriore superminimo di €130,00, lo stesso è stato concesso già dal mese di dicembre
2012, come dimostrato dalle allegate buste paga dei mesi di novembre e dicembre 2012,
infine quanto all'ulteriore superminimo di €130,00, lo stesso è stato concesso già dal 1°
dicembre 2013, come da lettera allegata, e tutti i superminimi sono sempre rimasti in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
- €100,00 mensili (quanto al superminimo di €100,00 lo stesso è Parte_3
stato concesso già dal 1° ottobre 2006, come da lettera allegata, ed è sempre rimasto in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
- €350,00 mensili (quanto al superminimo di €170,00, lo stesso è stato Parte_4
concesso già dal 1° ottobre 2007, come da lettera allegata, quanto invece al superminimo di €180,00 è stato concesso già dal 1° dicembre 2010, come da lettera allegata, ed entrambi i superminimi sono sempre rimasti in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018);
4 - €213,29 mensili (quanto al superminimo di lire 200.000 Parte_5
(€103,29), lo stesso è stato concesso già dal 1° agosto 2001, come da lettera allegata,
mentre l'ulteriore superminimo di €110,00 è stato concesso già dal 1° dicembre 2012,
come da lettera allegata, ed entrambi i superminimi sono sempre rimasti in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018);
- €167,07 mensili (quanto al superminimo di €0,83, lo stesso Parte_6
è già documentato nella busta paga del mese di ottobre 2002 allegata, mentre l'ulteriore superminimo di €51,24 è stato concesso già dal 1° novembre 2002, come dimostrato dalle allegate buste paga dei mesi di ottobre e novembre 2002, quanto infine all'ulteriore superminimo di €115,00 lo stesso è stato concesso già dal 1° dicembre 2013, come da lettera allegata, e tutti i superminimi sono sempre rimasti in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa).
In occasione del suddetto accordo di programma del 23 novembre 2017 la convenuta non aveva manifestato alle parti sociali alcuna volontà di procedere, per la prima volta nella sua storia, ad assorbire in quota parte i superminimi in godimento del personale dipendente.
L'unica volontà manifesta è stata quella di aumentare le retribuzioni del personale dipendente.
, d'altronde, non aveva mai assorbito i superminimi in occasione degli aumenti CP_1
contrattuali anche quando era CP_3
I primi ed unici assorbimenti dei superminimi si erano dunque registrati in corrispondenza del pagamento degli aumenti dei minimi tabellari e dell'ERS previsti dall'accordo di rinnovo del 23.11.2017.
Par A seguito del rinnovo contrattuale del 2018, e dell'erogazione dei relativi aumenti,
ha, per la prima volta dopo molti anni di mancato assorbimento, ridotto parzialmente gli importi corrisposti ai ricorrenti a titolo di superminimo.
5 Inoltre, sempre nel 2018 è stato introdotto, con accordo sindacale, un nuovo “elemento retributivo separato” (ERS), a fronte della cui erogazione la società ha parimenti ridotto il superminimo dei ricorrenti, e ciò malgrado si trattasse di un emolumento di natura non omogenea.
Con la busta paga di febbraio 2018, è stato riconosciuto ai dipendenti della convenuta l'aumento contrattuale previsto dall'accordo del novembre 2017; in tale occasione, i ricorrenti (al pari di tutti i loro colleghi che godevano di superminimi contrattuali)
hanno riscontrato una decurtazione del loro superminimo, di entità corrispondente all'incremento dei minimi contrattuali.
A seguito del rinnovo del CCNL del 2020 non vi erano stati ulteriori assorbimenti, così
come espressamente previsto in sede di stipulazione dello stesso.
Avverso gli assorbimenti operati nel 2018 avevano infatti preso posizione le OO.SS.,
contestando fermamente il comportamento aziendale. Ciò in quanto la società
convenuta non aveva mai anticipato, anche in sede di contrattazione, l'intenzione di procedere all'assorbimento dei superminimi.
Le OO.SS. non avevano quindi motivo di ritenere che la convenuta avrebbe modificato il proprio comportamento, reiterato per decenni, e ciò malgrado già in passato la società
avesse conosciuto momenti di crisi e di difficoltà economiche, e proceduto per questo anche a significative riduzioni del personale.
Reputano i ricorrenti che l'assorbimento applicato sia da ritenersi illegittimo con conseguente loro diritto alla ricostituzione dell'importo percepito fino al mese di gennaio 2018 e condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive non erogate.
Così delineata la fattispecie, sulla nota vicenda, la Sezione Lavoro del Tribunale di
Milano (compreso chi scrive: ex multis, sent. n. 1098/2021, confermata dalla Corte
d'Appello Milano con sent. n. 146/2022 est. Vitali) e la locale Corte hanno già avuto modo di pronunciarsi con frequenza e in modo univoco.
6 Si valuta, dunque, che non vi sia motivo per non dare continuità al consolidato indirizzo giurisprudenziale, qui richiamato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118
disp. att. c.p.c.: “…i ricorrenti sono dipendenti di , nota società operante nel settore CP_1
della telefonia con circa 50.000 dipendenti in Italia cui applica il CCNL Telecomunicazioni.
Il 23 novembre 2017 le OO.SS., maggiormente rappresentative e l'Assotelecomunicazioni,
Par associazione datoriale cui aderisce , concludevano un accordo titolato “Ipotesi di programma per il rinnovo del CCNL TLC”. In tale accordo era previsto, da un lato, che a far data dal mese di luglio 2018 sarebbero scattati degli aumenti della retribuzione base;
dall'altro, che sarebbe stato riconosciuto a ciascun dipendente un nuovo elemento retributivo mensile, denominato E.R.S.
(Elemento Retributivo Separato) di importo variabile in base al livello di inquadramento.
Inoltre, nello stesso accordo, si prevedeva espressamente che l'E.R.S. doveva ritenersi “escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi,
comprensivo degli stessi”.
Quindi, gli importi in questione non incidevano sugli istituti contrattuali e sul TFR.
Tuttavia, a far data da luglio 2018, nulla veniva riconosciuto ai ricorrenti, in quanto, a fronte dell'aumento della retribuzione base, veniva effettuato l'assorbimento del superminimo individuale;
lo stesso avveniva con l' CP_4
, costituitasi ritualmente in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità della domanda
[...]
rispetto all'ERS
Ciò in quanto, nel caso di specie, con l'Accordo sindacale 23 novembre 2017, le parti avevano legittimamente concordato di “espungere” dalla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR
detto Elemento Retributivo Separato e di quantificare il medesimo già considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta di origine legale e collettiva, risultando comprensivo degli stessi.
Di conseguenza i ricorrenti non avevano subìto alcuna riduzione del trattamento economico complessivo erogato, ma solo una diversa quantificazione delle voci che compongono la loro
7 retribuzione, la cui sommatoria, complessivamente, restituisce il medesimo valore percepito prima dell'assorbimento del superminimo.
ha altresì eccepito il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e dell'onere CP_1
probatorio a carico dei ricorrenti.
La società ha affermato di riconoscere unilateralmente a ciascun lavoratore degli incrementi retributivi di importi diversificati a titolo di superminimo ad personam individuale, assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello.
I suddetti incrementi retributivi non venivano riconosciuti in quanto connessi alle “mansioni svolte” ed alle “capacità dimostrate” dai lavoratori, essendo pacifica la facoltà della stessa società
di assorbire tali voci economiche.
Mai era intervenuto alcun accordo tra le parti volto ad attribuire natura “non assorbibile” ai superminimi in questione.
In data 23 novembre 2017, e le OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano CP_5
nazionale, avevano sottoscritto un apposito accordo, stabilendo, a decorrere dal 1° luglio 2018,
alcuni incrementi retributivi.
Con decorrenza dal 1° febbraio 2018, la società aveva quindi proceduto al parziale assorbimento del superminimo erogato a ciascun ricorrente a fronte dell'aumento della retribuzione di base.
A decorrere dal 1° luglio 2018, veniva riconosciuto a ciascun dipendente, l'E.R.S.
Tale importo, differenziato per livello di inquadramento, aveva le seguenti caratteristiche: veniva proporzionato alla percentuale part – time;
era corrisposto per 13 mensilità, era escluso dalla base del calcolo del TFR, era comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta,
era considerato ai fini del computo di tutte le indennità a carico di enti di legge quali INPS,
INAIL, ecc.; era utile alla determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso;
in caso di assenze non retribuite sarebbe stato ridotto per quote orarie, con le medesime metodologie della retribuzione lorda mese;
che quindi, per tali ragioni, il superminimo individuale corrisposto ai ricorrenti veniva assorbito legittimamente e parzialmente in misura pari alla somma corrisposta.
8 Nelle prime udienze di trattazione, veniva dato atto che i signori e Parte_8 Parte_9
avevano proceduto a conciliare la lite, con conseguente estinzione del procedimento
[...]
nei loro confronti.
Quanto alle restanti parti ricorrenti, fallita la conciliazione e previa acquisizione dell'esito di procedimento pendente in materia avanti la Corte d'Appelli di Milano, la causa veniva discussa e decisa da remoto, con termine alle parti per il deposito di note difensive.
Ciò posto, non è contestato in causa che tutti i ricorrenti fruiscano del trattamento economico denominato superminimo.
Come risultante dalle dettagliate tabelle inserite nel ricorso, ognuno di loro, fin dalla assegnazione del medesimo superminimo, mai ha subito alcuna decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento.
Anzi, alcuni dei ricorrenti, nel corso degli anni, hanno visto crescere l'importo del proprio superminimo grazie a nuove assegnazioni, da parte della convenuta, di ulteriori somme a detto titolo.
Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando ogni ricorrente, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si è visto decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto.
Non solo.
A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta in busta l'ERS, sulla base di un CP_1
accordo sindacale firmato in data 23.11.2017, i ricorrenti si sono visti decurtare dal superminimo un importo esattamente uguale alla somma derivante dall'aumento retributivo e dall'importo dell'ERS.
Così delineata la fattispecie, previo rilievo della pacifica infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento all'E.R.S, si osserva che, per quanto attiene alla censura di mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte dei ricorrenti,
risultano invece prodotte in causa, per tutti loro, le lettere di assegnazione del superminimo e/o i
9 contratti di assunzione e/o le sole buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno la titolarità del superminimo.
Con specifico riferimento alle buste paga, va richiamata la recente pronuncia di legittimità n.
13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già tracciato da Cass. n. 18169/2019,
ha ribadito che le tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria.
Si rammenta che il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale.
Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione.
Nel caso di specie è pacifico in causa che il superminimo è stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro, non risultando individuato e riconosciuto dal contratto collettivo, e tacitamente accettato dai lavoratori.
In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi;
peraltro, ferma restando la diversa questione dell'assorbimento, di cui si dirà oltre, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale;
viceversa, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (cfr. art. 2077 c.c.).
Si concorda con l'assunto per cui può considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal
10 passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte.
Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711;
Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643;
Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689).
Grava sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (ex multis: Cass. 8 agosto 2012, n.
14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643).
Sotto tale profilo, si reputa che la documentazione attorea versata in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo ai ricorrenti ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo (in taluni casi, anche per 18 anni), a partire dalla prima assegnazione.
Tale pacifica circostanza, a parere di chi scrive, dimostra la volontà della società, sino all'Accordo
del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento.
Trattasi di un comportamento più che concludente, come riconosciuto anche da svariate pronunce e recenti della Corte d'Appello di Milano (n. 1986/2018; n, 1610/2018; n. 966/2018).
Venendo ora all'E.R.S., per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, ne è stata riconosciuta l'erogazione con decorrenza dal luglio 2018 e con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente.
11 Sempre dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso riparametrato, nel suo ammontare, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore.
Come si evince dalle buste paga e dai prospetti di ogni ricorrente, con la busta paga di luglio la convenuta ha apportato una decurtazione del superminimo di importo pari alla somma tra l'aumento contrattuale e l'ERS. Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS
Con decorrenza 11 luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi,
comprensivo degli stessi».
L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR,
sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell'ERS proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all'E.R.S. che già
include gli istituti diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti nonché nella determinazione del TFR.
Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione,
avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal
12 gennaio 2018 (a fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo.
Il ricorso può quindi trovare accoglimento, dovendo il superminimo goduto dai ricorrenti essere dichiarato non assorbibile, con condanna della società al pagamento, in favore dei lavoratori,
delle somme illegittimamente detratte dal febbraio 2018…Il tutto oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo” (sent. n. 1098/2021, conf. n. 1668/2022; Corte
d'Appello Milano n. 411/2024).
Ancora più recentemente, in relazione a controversie identiche, appartenenti al medesimo “filone”, si riscontrano le pronunce n. 4782/2024 dott.ssa e n. Per_1
5407/2024 dott. . Per_2
Applicando i citati principi al caso concreto, che perfettamente si attaglia agli stessi,
deve essere dichiarato non assorbibile il superminimo riconosciuto ai ricorrenti, con conseguente condanna delle società convenute – in solido sino al 30 giugno 2024 - al pagamento, in favore dei singoli lavoratori, delle somme loro illegittimamente detratte dal febbraio 2018 e dal luglio 2018, con quantificazione riservata a separato giudizio,
oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità dell'assorbimento della voce denominata in busta paga “ individuale” operata da in danno dei CP_6 Controparte_1
ricorrenti a decorrere da febbraio 2018;
2) condanna - in solido con sino al 30 giugno Controparte_2 Controparte_1
13 3) condanna – in solido con sino al 30 giugno Controparte_2 Controparte_1
2024 - al pagamento delle differenze retributive, dirette, indirette e differite maturate dai ricorrenti in conseguenza dell'illegittimo assorbimento del superminimo operato a decorrere da febbraio 2018; il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c., dal deposito del ricorso, sulle somme via via rivalutate;
4) condanna in solido le società resistenti al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate in complessivi euro 5.118,50 di cui euro 118,50 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA; con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 08/07/2025
Il giudice
RA NI
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2024 - alla ricostituzione, in favore dei ricorrenti, dei superminimi individuali (voce
“Sovraminimo individuale”) con ripristino degli importi illegittimamente assorbiti a decorrere da febbraio 2018;