Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00221/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01186/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1186 del 2025, proposto da ME ED DO AS, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 283/24 del Tribunale di Tempio Pausania Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.12.2024 nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l'importo di € 500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 quale contributo alla sua formazione professionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026 il pres. Marco BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che la ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza n. 283/2024, pubblicata il 10 dicembre 2024, resa dal Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Civile – Controversie Lavoro, con la quale è stato dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente condanna del Ministero convenuto ad erogare la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della complessiva somma di euro 2.000,00 sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, stante il divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994;
Considerato che, con nota depositata in atti, la parte ricorrente ha rappresentato che, successivamente alla notificazione e al deposito del ricorso introduttivo, l’Amministrazione resistente ha provveduto, sia pure tardivamente, ad eseguire il dictum giudiziale, procedendo all’accredito delle somme dovute a titolo di “Carta del docente” in favore della ricorrente, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
2.Ritenuto, in ragione di quanto dichiarato dalla ricorrente, che deve darsi atto della cessazione della materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso;
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che debba disporsene il pagamento a carico dell’Amministrazione resistente, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, avendo la P.A. adempiuto al comando giudiziale solo successivamente all’incardinamento della presente causa; rilevato, inoltre, che il contenzioso in materia presenta natura estremamente seriale e che, alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026, il difensore della parte ricorrente ha discusso sei cause aventi contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva connotata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione; ritenuto, pertanto, equo liquidare le spese del presente giudizio in complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 400,00 (euro quattrocento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco BU, Presidente, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
Roberto Montixi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco BU |
IL SEGRETARIO