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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 186/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4613/2023 depositato il 19/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1441/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 04/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032L00295/2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032L00295/2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032L00295/2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Guardia di finanza di Siracusa - all'esito di verifiche sugli enti “no profit” con qualifica di Onlus – redigeva pvc nel quale venivano evidenziate una serie di “incongruenze” a carico della Medical Emergence soc.
(cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia delle entrate - con Avviso di accertamento n. TY7032L00295/2022 (artt. 40 e 41 bis Dpr 600/73,
54 del Dpr 633/72 e 25 del D. Lgs.446/97) accertava maggiori pretese come in atti (cfr. Avviso di accertamento – fascicolo processuale).
La Società_1 impugnava il provvedimento in parola dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva l'Agenzia delle entrate la quale contro deduceva.
Il primo Giudice con sentenza n. 1441/05/2023 rigettava il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società_1 ha impugnato la citata sentenza - per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti)
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto chiedendo il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il primo Giudice ha compiutamente esaminato le diverse questioni involte nel giudizio: la sentenza è stata ampiamente motivata argomentando il percorso logico – giuridico che lo ha indotto a formulare la propria decisione (cfr. sentenza di I grado in atti).
2.- L'Agenzia ha elaborato un provvedimento con il quale ha posto in essere un “esame critico” delle risultanze del pvc di contestazione del 10.07.2018 (cfr. documentazione in atti).
Ha inoltre “preso atto” della “conciliazione sindacale” con la quale la Società ha “regolarizzato” la posizione fiscale e contributiva dei nove “soci volontari” risultati “lavoratori in nero” con le relative conseguenze di natura tributaria (cfr. documentazione in atti).
“La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'Agenzia non è obbligata a fare risultare, nelle motivazioni dell'avviso di accertamento, le osservazioni del contribuente e le ragioni per cui non siano state accolte
(Cass. Civ. 41444/2021).
Pertanto, deve ritenersi “valido” l'accertamento che non motivi sulle osservazioni effettuate dal contribuente ai sensi dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 (Cass. 21408/2017).
3.- La Guardia di Finanza non ha contestato la “mancanza di firma” sulla scheda carburante bensì la
“mancata indicazione dei chilometri” iniziali e finali.
La giurisprudenza di vertice (Ordinanza n. 22941 del 21 ottobre 2020) ha ritenuto (in breve) che la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa, è subordinata al rispetto, nelle schede carburante, dei requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al Dpr n.
444 del 1997 compresa l'indicazione chilometrica, necessaria a fini antielusivi, non surrogabile da altri documenti (di segno analogo: Cassazione 24409/016).
4.- I Militari e l'Agenzia delle entrate (in momenti successivi) hanno rilevato irregolarità formali: la Società ha utilizzato “lavoratori volontari” in misura superiore a quanto previsto dallo statuto, ha erogato compensi in misura superiore al “rimborso spese”.
I c.d. “soci volontari” venivano utilizzati per lo svolgimento dell'attività con modalità “irregolari”.
Le verifiche bancarie (conto Banca_1 n. 000101950296) hanno fatto emergere operazioni di prelevamento di liquidità (euro 166.788,00) sia denaro contante che “Bancomat” sulle quali non sono state fornite adeguate
“giustificazioni” in violazione del divieto di distribuzione degli utili (art. 10 Legge n. 460/97 c. 1 lett. d).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la Società_1 alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in euro 2.500,00 (duemila500/00) oltre accessori.
Palermo, 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI NN
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4613/2023 depositato il 19/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1441/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 04/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032L00295/2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032L00295/2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032L00295/2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Guardia di finanza di Siracusa - all'esito di verifiche sugli enti “no profit” con qualifica di Onlus – redigeva pvc nel quale venivano evidenziate una serie di “incongruenze” a carico della Medical Emergence soc.
(cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia delle entrate - con Avviso di accertamento n. TY7032L00295/2022 (artt. 40 e 41 bis Dpr 600/73,
54 del Dpr 633/72 e 25 del D. Lgs.446/97) accertava maggiori pretese come in atti (cfr. Avviso di accertamento – fascicolo processuale).
La Società_1 impugnava il provvedimento in parola dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva l'Agenzia delle entrate la quale contro deduceva.
Il primo Giudice con sentenza n. 1441/05/2023 rigettava il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società_1 ha impugnato la citata sentenza - per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti)
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto chiedendo il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il primo Giudice ha compiutamente esaminato le diverse questioni involte nel giudizio: la sentenza è stata ampiamente motivata argomentando il percorso logico – giuridico che lo ha indotto a formulare la propria decisione (cfr. sentenza di I grado in atti).
2.- L'Agenzia ha elaborato un provvedimento con il quale ha posto in essere un “esame critico” delle risultanze del pvc di contestazione del 10.07.2018 (cfr. documentazione in atti).
Ha inoltre “preso atto” della “conciliazione sindacale” con la quale la Società ha “regolarizzato” la posizione fiscale e contributiva dei nove “soci volontari” risultati “lavoratori in nero” con le relative conseguenze di natura tributaria (cfr. documentazione in atti).
“La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'Agenzia non è obbligata a fare risultare, nelle motivazioni dell'avviso di accertamento, le osservazioni del contribuente e le ragioni per cui non siano state accolte
(Cass. Civ. 41444/2021).
Pertanto, deve ritenersi “valido” l'accertamento che non motivi sulle osservazioni effettuate dal contribuente ai sensi dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 (Cass. 21408/2017).
3.- La Guardia di Finanza non ha contestato la “mancanza di firma” sulla scheda carburante bensì la
“mancata indicazione dei chilometri” iniziali e finali.
La giurisprudenza di vertice (Ordinanza n. 22941 del 21 ottobre 2020) ha ritenuto (in breve) che la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa, è subordinata al rispetto, nelle schede carburante, dei requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al Dpr n.
444 del 1997 compresa l'indicazione chilometrica, necessaria a fini antielusivi, non surrogabile da altri documenti (di segno analogo: Cassazione 24409/016).
4.- I Militari e l'Agenzia delle entrate (in momenti successivi) hanno rilevato irregolarità formali: la Società ha utilizzato “lavoratori volontari” in misura superiore a quanto previsto dallo statuto, ha erogato compensi in misura superiore al “rimborso spese”.
I c.d. “soci volontari” venivano utilizzati per lo svolgimento dell'attività con modalità “irregolari”.
Le verifiche bancarie (conto Banca_1 n. 000101950296) hanno fatto emergere operazioni di prelevamento di liquidità (euro 166.788,00) sia denaro contante che “Bancomat” sulle quali non sono state fornite adeguate
“giustificazioni” in violazione del divieto di distribuzione degli utili (art. 10 Legge n. 460/97 c. 1 lett. d).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la Società_1 alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in euro 2.500,00 (duemila500/00) oltre accessori.
Palermo, 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI NN