TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 04/05/2026, n. 168
TAR
Sentenza breve 4 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Natura dell'istanza

    Il Tribunale ha ritenuto che l'istanza della ricorrente non sollecitasse l'esercizio di un'attività provvedimentale specifica, ma riguardasse un'attività materiale e organizzativa, configurandosi come una lamentela circa l'asserita carenza di controlli. Pertanto, non sussisteva un obbligo di provvedere con atto espresso.

  • Rigettato
    Natura della richiesta di accesso

    Il Tribunale ha ritenuto l'istanza inammissibile per due motivi: 1) l'oggetto della richiesta erano semplici informazioni su attività materiali e organizzative non trasfuse in specifici documenti amministrativi, mentre l'accesso è consentito solo a documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della L. 241/1990; 2) l'istanza configurava un inammissibile tentativo di controllo generalizzato dell'attività dell'ente locale.

  • Improcedibile
    Tardività dell'impugnazione

    Il Tribunale ha dichiarato l'irricevibilità del ricorso per tardività, poiché la notifica del ricorso è avvenuta ben oltre il termine di 60 giorni previsto per l'impugnazione degli atti pianificatori. La ricorrente era inoltre già consapevole della lesione sin dall'adozione degli atti, come dimostrato da precedenti comunicazioni. Eventuali sopravvenienze di fatto non riaprono i termini decadenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 04/05/2026, n. 168
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 168
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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