Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 207/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
composto dai magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente- Relatore dott. Graziuso Simona Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 207/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marinella Parte_1 C.F._1
Grillo,
RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alfredo Controparte_1 C.F._2
Zicarelli, RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/01/2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio nel Comune di Corigliano-Rossano in data 03/09/2009, trascritto nei registri dell'ufficio di stato civile del Comune di Rossano con atto n. 34, parte II, serie A, anno 2009, con e che dalla loro unione erano nati a Corigliano Calabro i due figli Controparte_1
pagina 1 di 7
che anche l'automobile “Fiat 500”, di proprietà della è stata integralmente CP_1
acquistata dal con contratto di finanziamento;
che il svolge attività di lavoro Parte_1 Parte_1 autonomo in proprio, mentre la risulta abilitata all'esercizio della professione CP_1
forense.
Tanto premesso, domandava all'intestato Tribunale: Parte_1
“Voglia il Tribunale Adito contrariis reiectis: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, sig.ri e , autorizzandoli a vivere separatamente;
2) Parte_1 Controparte_1
Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e , secondo il seguente Per_2 Per_1 calendario a) a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita di scuola sino alle ore 22.30 della domenica ovvero dalla ore 10.00 del sabato alle ore 22.30 della domenica;
b) due giorni infrasettimanali, in MERCOLEDI' ed il VENERDI', dall'uscita di scuola sino alle ore 16.00 del giorno successivo, con pernotto dei minori presso l'abitazione paterna;
c) 15 giorni consecutivi o non consecutivi durante le vacanze estive;
d) durante le vacanze natalizie, i figli minori trascorreranno con il padre ad anni alterni le festività dal 23 al 29 dicembre oppure dal
30 dicembre al 6 gennaio;
e) durante le vacanze pasquali i bambini trascorreranno con il padre tre giorni consecutivi, alternando con la madre il giorno di Pasqua e di Pasquetta, ad anni alterni;
f) per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale con la madre;
3)
Porre a carico di un assegno mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento Parte_1
per entrambi i figli (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre le spese straordinarie nella misura del
50%”.
In data 06/06/2022 si costituiva in giudizio associandosi alla domanda Controparte_1 di separazione e contestando per il resto l'avversa difesa. La resistente rappresentava, in particolare, che i rapporti tra i coniugi erano sempre stati sereni fino a quando, nel mese di aprile 2021, la apprendeva di essere stata tradita dal marito e questi, messo alle CP_1
strette, ammetteva di essersi innamorato di una giovane professionista e di avere intenzione pagina 2 di 7 di iniziare una nuova vita con lei, tanto che in data 23/05/2021 il abbandonava il Parte_1
tetto coniugale. Quanto alla situazione patrimoniale e reddituale, la resistente deduceva di aver sempre lavorato con il marito nell'ambito della sua attività d'impresa e di essere poi stata licenziata ingiustamente, e di avere quindi esperito il tentativo di conciliazione per tutelare i propri diritti di lavoratrice nelle sedi competenti;
che, ad ogni modo, i figli minori hanno sinora vissuto potendo disporre di una cifra ben più consistente di Euro 500,00 mensili, e che pertanto hanno diritto a tutto quanto necessario per la loro crescita e per il mantenimento delle abitudini e dello stile di vita. Quanto alla casa coniugale, la resistente esponeva che i denari occorsi per l'acquisto ed il mobilio erano stati parzialmente donati ai coniugi dai genitori della medesima per l'importo di Euro 60.000,00, mentre per la restante CP_1 parte del prezzo dell'immobile, pari ad ulteriori Euro 40.000,00, veniva stipulato un contratto di mutuo, le cui rate mensili venivano addebitate su un conto corrente cointestato ai coniugi la cui provvista era regolarmente fornita dalla sola CP_1
Tutto quanto premesso, domandava all'intestato Tribunale: Controparte_1
“Voglia (…):
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, per fatto addebitabile al IG.
, autorizzando i coniugi a vivere separati;
2. Disporre l'affidamento condiviso, Parte_1
in ogni caso con collocazione presso la madre;
3. Ordinare al IG. di Parte_1 spostare immediatamente la propria residenza dall'immobile della moglie, in quanto lo abbandonava già oltre un anno fa, ma presso i Competenti Uffici Comunali non ha ancora inoltrato apposita istanza;
4. quanto alla regolamentazione del diritto di visita, si chiede regolamentarlo secondo le seguenti modalità: a) il padre, a fine settimana alternati, preleverà
i figli all'uscita da scuola del venerdì (o dalla casa materna in periodi in cui non vanno a scuola) sino alle ore 21:30 della domenica, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
b) durante la settimana, il padre potrà prelevare i figli il mercoledì all'uscita di scuola
(o dalla casa materna in periodi in cui la scuola è chiusa) e riaccompagnarli presso la abitazione materna alle ore 21.30 dello stesso giorno;
c) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno con la madre la sera del 24 sino alle ore 12 del 25 (quanto li verrà a prendere il papà per trascorrervi la giornata del 25) e con il padre la sera del 31 sino alle ore 12 dell'1 (quanto li riaccompagnerà a casa della madre), invertendo la scelta l'anno successivo;
nonché il padre trascorrerà con i minori 3 giorni dal 2 al 5 gennaio;
d) nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre o il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; e) nel periodo delle vacanze estive, dalla chiusura delle scuole alla riapertura, i figli trascorreranno, ad anni alterni, o i primi dieci giorni di luglio o i primi dieci pagina 3 di 7 giorni di agosto;
5. porre a carico del IG. un assegno mensile di euro Parte_1
1.000,00 a titolo di contributo nel mantenimento per entrambi i figli (500,00 euro per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, la danza di e le lezioni di scherma di Per_1
, nonché tutte le spese mediche (importi da rivalutare annualmente secondo gli Per_2
indici ISTAT);
6. porre a carico del IG. un assegno mensile di euro 500,00 a Parte_1
titolo di assegno personale per la IG.ra , per come specificato nel presente Controparte_1
atto (importi da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT);
7. in subordine, qualora, al momento, il Tribunale non voglia disporre per l'assegno di euro 500,00 alla moglie, porre a carico del IG. un assegno mensile di euro 1500,00 a titolo di mantenimento Parte_1
per entrambi i figli (750,00 euro per figlio) oltre 50% delle spese indicate al punto precedente
(importi da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT);
8. Accertare e Dichiarare che vi
è un conto corrente intestato al solo , ma contenente somme accantonate da Parte_1
entrambi i coniugi per eventuali future necessità dei minori (circa 7000,00 euro) e, pertanto, ordinare al IG. di corrisponderne la metà alla IG.ra ;
9. In Parte_1 Controparte_1
ogni caso con vittoria di spese competenze di giudizio da liquidare tenendo conto che la
IG.ra ha inoltrato domanda di ammissione al patrocinio a Spese dello Controparte_1
Stato”.
All'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 14/06/2022, con ordinanza emessa a verbale, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi e a vivere Parte_1 CP_1 separatamente, disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, assegnava la casa coniugale alla resistente e disponeva altresì a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere l'assegno mensile di Euro
1.400,00, di cui Euro 600,00 quale contributo al mantenimento della moglie ed Euro 800,00 quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Avverso la predetta ordinanza presidenziale veniva proposto reclamo alla Corte d'Appello di Catanzaro in data 06/07/2022, esitato con provvedimento di accoglimento parziale n. cron. 2658 del
17/10/2022, il quale riduceva a 500,00 Euro mensili l'assegno di mantenimento posto a carico di in favore di confermando per il resto l'ordinanza impugnata. Parte_1 CP_1
All'udienza del 08/01/2025 il Giudice ha esperito il tentativo di conciliazione, con esito positivo, e le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, di seguito riportato: “a) Affido condiviso dei minori con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre;
b) il padre potrà vedere e tenere con sé i minori (n. Persona_3
21/11/2012) e (n. 01/11/2015): - ogni settimana, il martedì e il giovedì Persona_4
pagina 4 di 7 dalle ore 14.30 - ovvero dal termine dell'orario scolastico nei periodi di frequentazione scolastica - fino alle ore 19.00, prelevandoli dall'abitazione presso la madre ovvero da scuola,
e riaccompagnandoli all'abitazione della madre ove risiedono (salva la possibilità che i figli minori siano ripresi direttamente dalla madre); - un fine settimana alternato, dalle ore 19.00 di venerdì fino alle ore 8.00 di lunedì mattina, pernottamento compreso, con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina nei periodi di frequentazione scolastica ovvero con riaccompagnamento all'abitazione presso la madre ove risiedono (salva la possibilità che i figli minori siano ripresi direttamente dalla madre); - durante le festività pasquali e natalizie deve essere osservato il criterio dell'alternanza, quindi: nel periodo natalizio i minori potranno trascorrere con il padre almeno 6 giorni, anche non necessariamente continuativi, comprensivi, ad anni alterni, del 24, 25 e 26 dicembre ovvero del 31 dicembre, del 1 e 6 gennaio, dalle ore 10.00 di mattina sino alle ore 20.00 di sera, anche in tal caso il padre potrà prelevare i minori dall'abitazione della madre ovvero da scuola, e dovrà riaccompagnarli presso l'abitazione della madre ove risiedono (salva la possibilità che i figli minori siano ripresi direttamente dalla madre), i giorni in cui i minori staranno col padre dovranno essere concordati entro il 15.11 di ogni anno;
nel periodo pasquale i minori potranno vedere e restare con il padre, secondo la regola dell'alternanza, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.00 di mattina sino alle ore 20.00 di sera, anche in tal caso il padre potrà prelevare i minori dall'abitazione della madre e dovrà riaccompagnarli presso l'abitazione della madre ove risiedono (salva la possibilità che i figli minori siano ripresi direttamente dalla madre); - i minori trascorreranno i giorni dei propri compleanni e onomastici preferibilmente congiuntamente al padre o alla madre, ovvero, in caso di contrasto, sempre seguendo la regola della alternanza, ossia un anno con un genitore e l'anno dopo con l'altro, in tal caso il padre potrà prelevare i minori dalle ore 14.30, ovvero dal termine dell'orario scolastico nei periodi di frequentazione scolastica, fino alle ore 20.00, prelevandoli dall'abitazione della madre ovvero da scuola, e riaccompagnandoli all'abitazione della madre ove risiedono (salva la possibilità che i figli minori siano ripresi direttamente dalla madre);- nel periodo estivo i minori potranno trascorrere con il padre non meno di 15 giorni, anche non necessariamente consecutivi, nel mese di luglio o di agosto, da concordare entro la fine del mese di giugno di ogni anno con la madre e con onere, a carico di entrambi i genitori, di comunicare il luogo dove i minori trascorreranno le vacanze;
- i genitori dovranno garantire in ogni caso contatti telefonici anche quotidiani con l'altro genitore;
- le precedenti modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse dei minori;
c)
pagina 5 di 7 la casa coniugale resta assegnata alla madre;
d) il padre verserà nei confronti dei figli la somma di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
e) La sig.ra rinuncia al mantenimento, ma si conviene tra le parti che CP_1 la stessa tratterrà l'intero importo dell'assegno unico INPS”.
A questo punto, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle condizioni di cui al verbale e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata.
Per costante orientamento giurisprudenziale, le cause che determinano l'impossibilità della prosecuzione della convivenza non si rinvengono, di regola in singoli, specifici e ben definiti fatti o episodi, dovendosi invece, il più delle volte, valutare il comportamento dei coniugi nei loro reciproci e quotidiani rapporti (cfr. Cass.Civ.30 gennaio 1998 n.961). Invero, in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. Civ. 16698/20).
Nel caso di specie deve ritenersi ormai venuta meno l'affectio coniugalis e la communio omnis vitae, attesa la volontà delle parti di addivenire alla separazione, nonché le reciproche accuse mosse dalle stesse in ordine al fallimento del rapporto coniugale.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza addebito, alle condizioni concordemente stabilite dalle parti che appaiono congrue e conformi agli interessi delle parti e della prole.
Spese compensate in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria,
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Corigliano-Rossano, in data 03/09/2009,
[...]
pagina 6 di 7 trascritto nei registri dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune con atto n. 34, parte II, serie A, anno 2009;
- DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e , con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre;
- DISPONE che il diritto di visita del padre sia esercitato in conformità al punto b) dell'accordo riportato in parte motiva;
- DISPONE a carico di l'obbligo di corrispondere, in favore della Parte_1
ricorrente, la somma mensile di Euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, con diritto della madre a trattenere l'intero importo dell'assegno unico INPS;
- ASSEGNA la casa familiare, ubicata in Corigliano-Rossano alla via G. Scorza n. 10, a
Controparte_1
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'ufficiale dello stato civile del Comune di Corigliano-Rossano (CS) per le annotazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Castrovillari il 09.01.25
Il Presidente
Dott.ssa Beatrice Magarò
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