Art. 21. ((I proprietari di fabbricati di civile abitazione nonche' di fabbricati adibiti ad esercizio artigianale o commerciale, che sia necessario espropriare per la attuazione dei programmi di trasferimento, hanno facolta' di chiedere, entro tre mesi dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato e comunque non oltre l'epoca del pagamento dell'indennita', in luogo dell'indennita' stessa, i benefici previsti a favore dei terremotati dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dalla legge 29 luglio 1968, n. 858 e dalla presente legge))
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17 febbraio 1970
17 febbraio 1970
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1 agosto 1971
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