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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/07/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
n. 357/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 357/2025, posta in deliberazione all'udienza del giorno 24 giugno 2025 e promossa da:
– CF - nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Pietro a Maida alla Via Cavour n. 172, elettivamente domiciliato in Filadelfia, Via Gemelli n. 7, presso lo studio dell'avv. BARTUCCA ANTONELLA – CF - che lo rappresenta e difende C.F._2 giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente-
CONTRO
– CF - nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._3
a San Pietro a Maida alla via Cavour nr 172, elettivamente domiciliata in Via F. Nicotera 88046 Lamezia
Terme, presso lo studio dell'avv. LARUSSA ANTONIO – CF - che la rappresenta e C.F._4 difende giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: filiazione naturale - regolamento dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 26/03/2025, il sig. chiedeva al Parte_1
Tribunale adito di disciplinare i rapporti tra i genitori e la figlia minorenne con le seguenti modalità: “1) affidare congiuntamente la minore ad entrambi i genitori;
2) disporre che la minore dovrà avere residenza nella regione Calabria, per consentire una serena crescita della medesima con la presenza di entrambi i genitori;
3) disporre che il padre potrà vedere la figlia due volte a settimana, mercoledì e venerdì, dalle ore
19.00 alle ore 21,00, compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché adottare i
1 provvedimenti provvisori ed indifferibili in ordine alla minore;
4) impegni della minore;
5) disporre che la figlia starà, nei fine settimana, alternativamente, con il padre o con la madre;
6) disporre che il padre avrà facoltà di chiamare e video chiamare la minore a mezzo del cellulare della sig.ra gni giorno in CP_1 orari da concordare con la a medesima;
7) disporre che durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con il padre - ad anni alterni - il Natale o il Capodanno nonché, sempre una settimana a Natale o una settimana tra Capodanno e l'Epifania ; 8) disporre che durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre 15 giorni a luglio o ad agosto, secondo le ferie d ciascun genitore, previa comunicazione con anticipo;
9) disporre che ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre o il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo;
10) il sig. verserà per il mantenimento della bambina un assegno mensile di € 200,00; 11) Parte_1 disporre le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori al 50%; 12) con vittoria di spese”.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che: “I sigg.ri e ell'anno 2021 Parte_1 CP_1 hanno intrapreso un rapporto di convivenza fino al gennaio 2025; in data 20-04-2023 in Bolzano è nata la loro figlia minore da circa tre mesi la convivenza di fatto si è interrotta per volontà Persona_1 della sig.ra he ha lasciato l'abitazione comune sita in San Pietro a Maida alla via Cavour, per CP_1 trasferirsi presso l'abitazione della propria madre, sita nel comune di Maida la sig.ra a portato CP_1 con sè la figlia minore che solo saltuariamente ha potuto vedere il proprio padre;
da ultimo ogni Per_1 qualvolta il sig. chiama la sig.ra per poter parlare con la propria figlia ciò gli Parte_1 CP_1 viene negato immotivatamente;
la circostanza che la minore non abbia frequentazioni con il proprio padre ha ripercussioni negative sulla bambina che è molto affezionata al genitore;
inoltre va rilevato che, fin dal momento dell'allontanamento dalla casa di comune convivenza, la minore non frequenta la scuola Per_1 materna, con notevole pregiudizio sulla regolare e serena crescita della minore;
il sig. , Parte_1 svolge la professione di autista alle dipendenze della società decorrere dall'inizio del mese di marzo CP_2
2025 (vedi in tal senso, testualmente, il ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale contestava tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto;
in particolare, assumeva che il sig. era da sempre stato un tipo violento ed irascibile, Parte_1 che non si era mai occupato della famiglia e che aveva sempre speso i suoi soldi (e quelli della resistente) per l'acquisto di attrezzature da lavoro a lui confacenti. Inoltre, riferiva di un episodio di violenza così descritto:
“il ricorrente colpiva il lampadario con un pugno e, poiché io ero accanto a lui con la bambina in braccio, la colpiva con una testata alla mia testa, attingendomi alla parte sinistra della mia testa, incurante della presenza di ed in ultimo ribaltava il tavolo e le sedie con un pugno”, per cui era stato necessario recarsi al pronto Per_1 soccorso dell'ospedale di Lamezia Terme, dove le veniva diagnosticato un trauma cranico non commotivo con stato ansioso reattivo ed una prognosi di 10 giorni (vedi referto medico in atti). Dopo tale vicenda, la ricorrente e sua figlia si erano trasferite a casa della di lei madre.
La resistente concludeva – dunque – nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la richiesta di affido condiviso e di imposizione della residenza della minore in Calabria e disporre, nella misura ritenuta di giustizia il diritto di visita dello SCICCHITANO nei confronti della piccola Disporre un Per_1 mantenimento di € 350,00 al mese con spese straordinarie al 50%” (vedi comparsa costitutiva in atti).
2 Con note di trattazione scritta depositate in cancelleria per l'udienza del 24 giugno 2025, entrambe le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e rassegnavano le conclusioni ivi contenute.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e, all'esito della predetta udienza - tenutasi in forma cartolare, lette le note conclusive di trattazione scritta rispettivamente depositate dalle parti, ma entrambe in data 23 giugno 2025, e preso atto del parere espresso dal PM in data 14 aprile 2025 - il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente pronuncia concerne, anzitutto, l'affidamento della figlia minore oltre la Per_1 regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario-figlia minore ed il mantenimento dello stesso.
Per quanto concerne il regime di affidamento della figlia minore giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza.
Alla regola dell'affidamento condiviso può, invero, derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater
c.c.).
In altre parole, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Detto questo, in merito all'affidamento di non essendo emersi nel corso del giudizio profili di specifica Per_1 inidoneità o di oggettivo impedimento dei genitori tali da giustificare l'affidamento della figlia minore ad uno di essi in via esclusiva, può essere senz'altro disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione.
Specificatamente, a sostegno dell'inidoneità del ricorrente, non sono stati allegati sufficienti fatti di violenza domestica in considerazione dell'unicità dell'episodio, della impossibilità di verificare l'esito processuale del procedimento penale (se esistente) e del fatto che lo stesso referto medico in atti, evidenzia l'esistenza un trauma cranico, non commotivo, di origine ignota, che non può e non deve essere necessariamente ascritto alla – pretesa
- testata che la resistente denuncia essere avvenuta e lamenta aver subito nella data indicata.
Per di più, oltre a questo singolo episodio, non si è evidenziata alcuna condotta riprovevole del genitore nei confronti della figlia minore, non si ha notizia alcuna circa gli esiti di detto procedimento penale, allo stesso episodio non ne sono seguiti altri e l'invito delle Forze dell'Ordine a rivolgersi ad un centro antiviolenza territoriale non ha avito riscontro.
3 In ogni caso la collocazione abitativa del minore sarà sempre presso il domicilio materno, avendo issuto Per_1 insieme alla madre sin dal momento della cessazione della convivenza dei genitori;
ciò anche in virtù del mancato contrasto tra le parti e stante la tenera età del minore, anche in considerazione della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai compiti e alle esigenze di cura della figlia.
2. Con riferimento al regime degli incontri padre-figli, occorre ricordare che l'art. 337 ter, cod. civ., sancisce il principio generalissimo in base al quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi
e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Questo è il principio posto alla base di ogni provvedimento relativo ai figli minori ed è sulla scorta di detto principio che vi è stata un'evoluzione della giurisprudenza, che ha mostrato ampie aperture in tal senso, partendo dal presupposto che il padre è in grado, tanto quanto la madre, di accudire il figlio anche in tenera età, eliminando gradualmente quel pregiudizio secondo cui il padre non potesse prendersi cura del figlio troppo piccolo.
Deve, infatti - in via principale - essere salvaguardato il diritto alla bigenitorialità “inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole” a tutela del minore.
Pertanto, stante la mancata specifica contestazione della resistente sul punto e tenuto conto della disponibilità del ricorrente, il Collegio ritiene di poter recepire parzialmente il piano genitoriale allegato dal sig.
nella parte in cui esso prevede: Parte_1
- il padre potrà vedere la figlia due volte a settimana, mercoledì e venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 21,00, compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché con gli impegni della minore e del padre;
- la figlia starà, o il sabato o la domenica, alternativamente, con il padre dalle ore 10:00 alle ore 21:00; il padre avrà facoltà di chiamare e video chiamare la minore a mezzo del cellulare della sig.ra o su altro eventualmente acquistato appositamente - ogni giorno in orari da concordare CP_1 con la medesima;
- durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con il padre ad anni alterni, il Natale (negli anni pari)
o il Capodanno (negli anni dispari) dalle ore 10:00 alle ore 22:00, nonché, alternativamente, e sempre nella stessa fascia oraria, le altre festività come da calendario (a titolo esemplificativo: Pasqua,
Pasquetta, Santo Stefano, Vigilia di Natale o Capodanno ecc.);
- durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre 15 giorni a luglio o ad agosto, secondo le ferie di ciascun genitore, previa comunicazione con anticipo, senza TT, con possibilità per il padre di prelevare la figlia, ogni giorno per i quindici giorni, dalle ore 10:00 alle ore 20:00;
- Rispetto alla frequenza scolastica: il padre si occuperà di portare/andare a prendere la figlia nei giorni di propria competenza;
- Rispetto agli impegni ludico/sportivi: il padre si occuperà di portare/andare a prendere la figlia nei
4 giorni di propria competenza (vedi allegato in atti).
Quanto al TT (che, come si è visto, va negato;
n.d.r.) va innanzitutto rilevato che nessuna norma indica un limite di età a partire dal quale esso si possa prevedere e possa essere riconosciuto al genitore non collocatario.
Un dato normativo però esiste nel codice civile ed è costituito dall'art. 337 ter, il quale sancisce il principio in base al quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Questo è il principio posto alla base di ogni provvedimento relativo ai figli minori ed è sulla scorta di detto principio che vi è stata un'evoluzione della giurisprudenza, che ha mostrato ampie aperture in tal senso, partendo dal presupposto che il padre è in grado, tanto quanto la madre, di accudire il figlio anche in tenera età, eliminando gradualmente quel pregiudizio secondo cui il padre non potesse prendersi cura del figlio troppo piccolo.
Particolare pregio, in tal senso, merita l'Ordinanza n. 16125/2020 della Corte di Cassazione, la quale, riconoscendo il diritto del padre di trascorrere almeno una notte alla settimana con il figlio di due anni, ha enunciato un principio-guida secondo cui “la sola tenera età del figlio non giustifica l'esclusione a priori del diritto del bambino di poter pernottare presso il suo papà”; deve, infatti, in via principale essere salvaguardato il diritto alla bigenitorialità (“inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole”) a tutela del minore.
Di conseguenza, il diritto di visita – con relativo pernottamento – dei genitori può subire restrizioni solo nell'interesse del minore, ovvero solo quando al minore possa derivare un reale pregiudizio.
La madre – dunque – è tenuta a dimostrare che trascorrere una notte presso l'abitazione paterna possa pregiudicare il minore, non limitandosi – quindi - a ribadire semplicisticamente l'inadeguatezza del genitore e la sua incapacità di prendersi cura di un bambino molto piccolo.
Ciò posto, nel caso in esame, ritiene questo Collegio di dover escludere il TT presso l'abitazione paterna, fino al terzo anno di età della minore infatti, seppur il ricorrente abbia affermato di avere un buon Per_1 rapporto con la stessa, ha anche ammesso che gli incontri padre-figlia, dal momento della cessazione della convivenza dei genitori, sono stati esigui;
pertanto, nel rispetto del regime di visita anzidetto si può certamente affermare che, fino al terzo anno della minore, i rapporti padre-figlia saranno da considerarsi regolari e congrui per poter garantire il TT presso il padre con serenità.
In ogni caso, per completezza espositiva, e in un'ottica di esortazione, si rammenta alle parti che l'art. 473-bis,
39 c.p.c. statuisce: “In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di
5 ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della
[...]
Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al CP_3 risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore”.
I tempi e le modalità di frequentazione padre-figlio sopraindicati potranno essere – comunque - modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di collaborazione tra le stesse tenuto conto, comunque, delle esigenze personali della minore e dei suoi preminenti interessi.
3. Con riguardo - poi - alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del ricorrente - quale genitore non collocatario - l'assegno di mantenimento mensile per la figlia minore Per_1
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento della figlia minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Nel caso de quo, in assenza di qualsivoglia documentazione reddituale delle parti e tenuto conto delle dichiarazioni del ricorrente “il sig. , svolge la professione di autista. alle dipendenze della Parte_1 società a decorrere dall'inizio del mese di marzo 2025”, dimostrando, pertanto, di possedere – seppur CP_2 da poco – non simboliche possibilità economiche, appare equo determinare in € 250,00 al mese (misura intermedia tra quelle richieste dalle parti) il contributo mensile che dovrà versare Parte_1 alla ricorrente per il sostentamento della figlia minore con decorrenza dal mese successivo alla Per_1 pubblicazione della presente sentenza e rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT.
Inoltre, le spese straordinarie per la figlia minore (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese
6 per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4. Quanto all'ulteriore richiesta del ricorrente di “disporre che la minore dovrà avere residenza nella regione
Calabria per consentire una serena crescita della medesima con la presenza di entrambi i genitori”, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
Deve, infatti, rilevarsi come con riferimento alla materia della separazione personale dei coniugi (e del divorzio)
l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, in tal modo escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 303 c.p.c. soggette a riti diversi, con l'effetto che deve ritenersi esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di separazione giudiziale con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento delle somme, cause soggette invece al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass. 22.10.2004, n. 20628;
7 Cass. 30.10.2004, n. 17404; v. anche Trib. Milano 26.07.2005: “Nel procedimento di separazione, caratterizzato da un rito speciale, è esclusa la possibilità di inserire domande riguardanti beni in comunione, ovvero la restituzione di somme, vale a dire domande soggetto al rito codicistico ordinario, in quanto si tratta di domande non legate da un vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla causa di separazione”).
Segue il rigetto della domanda avanzata dal ricorrente e sopra meglio specificata, anche per la sua assoluta genericità che trasformerebbe illegittimamente una norma dettata nell'interesse della prole minore in un limite atipico – come tale vietato, in quanto di stretta interpretazione – alla libertà di locomozione, ad imitazione impropria di una misura non custodiale non consentita.
5. Poiché nessuna delle parti ha visto pienamente accolte le proprie domande, e dunque sussiste una soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., oltre che in considerazione della natura della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- AFFIDA la figlia minore d entrambi i genitori, collocandola presso il domicilio materno, con Per_1 esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, e regola le frequentazioni tra padre e figlia come in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
l'assegno mensile di € 250,00 (ducentocinquanta,00), quale contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia minore entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione periodica Per_1 alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
- PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, necessarie per la figlia Per_1
- DICHIARA inammissibile la domanda avanzata dal ricorrente di “disporre che la minore dovrà avere residenza nella regione Calabria”;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 01/07/2025
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 357/2025, posta in deliberazione all'udienza del giorno 24 giugno 2025 e promossa da:
– CF - nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Pietro a Maida alla Via Cavour n. 172, elettivamente domiciliato in Filadelfia, Via Gemelli n. 7, presso lo studio dell'avv. BARTUCCA ANTONELLA – CF - che lo rappresenta e difende C.F._2 giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente-
CONTRO
– CF - nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._3
a San Pietro a Maida alla via Cavour nr 172, elettivamente domiciliata in Via F. Nicotera 88046 Lamezia
Terme, presso lo studio dell'avv. LARUSSA ANTONIO – CF - che la rappresenta e C.F._4 difende giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: filiazione naturale - regolamento dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 26/03/2025, il sig. chiedeva al Parte_1
Tribunale adito di disciplinare i rapporti tra i genitori e la figlia minorenne con le seguenti modalità: “1) affidare congiuntamente la minore ad entrambi i genitori;
2) disporre che la minore dovrà avere residenza nella regione Calabria, per consentire una serena crescita della medesima con la presenza di entrambi i genitori;
3) disporre che il padre potrà vedere la figlia due volte a settimana, mercoledì e venerdì, dalle ore
19.00 alle ore 21,00, compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché adottare i
1 provvedimenti provvisori ed indifferibili in ordine alla minore;
4) impegni della minore;
5) disporre che la figlia starà, nei fine settimana, alternativamente, con il padre o con la madre;
6) disporre che il padre avrà facoltà di chiamare e video chiamare la minore a mezzo del cellulare della sig.ra gni giorno in CP_1 orari da concordare con la a medesima;
7) disporre che durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con il padre - ad anni alterni - il Natale o il Capodanno nonché, sempre una settimana a Natale o una settimana tra Capodanno e l'Epifania ; 8) disporre che durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre 15 giorni a luglio o ad agosto, secondo le ferie d ciascun genitore, previa comunicazione con anticipo;
9) disporre che ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre o il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo;
10) il sig. verserà per il mantenimento della bambina un assegno mensile di € 200,00; 11) Parte_1 disporre le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori al 50%; 12) con vittoria di spese”.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che: “I sigg.ri e ell'anno 2021 Parte_1 CP_1 hanno intrapreso un rapporto di convivenza fino al gennaio 2025; in data 20-04-2023 in Bolzano è nata la loro figlia minore da circa tre mesi la convivenza di fatto si è interrotta per volontà Persona_1 della sig.ra he ha lasciato l'abitazione comune sita in San Pietro a Maida alla via Cavour, per CP_1 trasferirsi presso l'abitazione della propria madre, sita nel comune di Maida la sig.ra a portato CP_1 con sè la figlia minore che solo saltuariamente ha potuto vedere il proprio padre;
da ultimo ogni Per_1 qualvolta il sig. chiama la sig.ra per poter parlare con la propria figlia ciò gli Parte_1 CP_1 viene negato immotivatamente;
la circostanza che la minore non abbia frequentazioni con il proprio padre ha ripercussioni negative sulla bambina che è molto affezionata al genitore;
inoltre va rilevato che, fin dal momento dell'allontanamento dalla casa di comune convivenza, la minore non frequenta la scuola Per_1 materna, con notevole pregiudizio sulla regolare e serena crescita della minore;
il sig. , Parte_1 svolge la professione di autista alle dipendenze della società decorrere dall'inizio del mese di marzo CP_2
2025 (vedi in tal senso, testualmente, il ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale contestava tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto;
in particolare, assumeva che il sig. era da sempre stato un tipo violento ed irascibile, Parte_1 che non si era mai occupato della famiglia e che aveva sempre speso i suoi soldi (e quelli della resistente) per l'acquisto di attrezzature da lavoro a lui confacenti. Inoltre, riferiva di un episodio di violenza così descritto:
“il ricorrente colpiva il lampadario con un pugno e, poiché io ero accanto a lui con la bambina in braccio, la colpiva con una testata alla mia testa, attingendomi alla parte sinistra della mia testa, incurante della presenza di ed in ultimo ribaltava il tavolo e le sedie con un pugno”, per cui era stato necessario recarsi al pronto Per_1 soccorso dell'ospedale di Lamezia Terme, dove le veniva diagnosticato un trauma cranico non commotivo con stato ansioso reattivo ed una prognosi di 10 giorni (vedi referto medico in atti). Dopo tale vicenda, la ricorrente e sua figlia si erano trasferite a casa della di lei madre.
La resistente concludeva – dunque – nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la richiesta di affido condiviso e di imposizione della residenza della minore in Calabria e disporre, nella misura ritenuta di giustizia il diritto di visita dello SCICCHITANO nei confronti della piccola Disporre un Per_1 mantenimento di € 350,00 al mese con spese straordinarie al 50%” (vedi comparsa costitutiva in atti).
2 Con note di trattazione scritta depositate in cancelleria per l'udienza del 24 giugno 2025, entrambe le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e rassegnavano le conclusioni ivi contenute.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e, all'esito della predetta udienza - tenutasi in forma cartolare, lette le note conclusive di trattazione scritta rispettivamente depositate dalle parti, ma entrambe in data 23 giugno 2025, e preso atto del parere espresso dal PM in data 14 aprile 2025 - il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente pronuncia concerne, anzitutto, l'affidamento della figlia minore oltre la Per_1 regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario-figlia minore ed il mantenimento dello stesso.
Per quanto concerne il regime di affidamento della figlia minore giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza.
Alla regola dell'affidamento condiviso può, invero, derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater
c.c.).
In altre parole, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Detto questo, in merito all'affidamento di non essendo emersi nel corso del giudizio profili di specifica Per_1 inidoneità o di oggettivo impedimento dei genitori tali da giustificare l'affidamento della figlia minore ad uno di essi in via esclusiva, può essere senz'altro disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione.
Specificatamente, a sostegno dell'inidoneità del ricorrente, non sono stati allegati sufficienti fatti di violenza domestica in considerazione dell'unicità dell'episodio, della impossibilità di verificare l'esito processuale del procedimento penale (se esistente) e del fatto che lo stesso referto medico in atti, evidenzia l'esistenza un trauma cranico, non commotivo, di origine ignota, che non può e non deve essere necessariamente ascritto alla – pretesa
- testata che la resistente denuncia essere avvenuta e lamenta aver subito nella data indicata.
Per di più, oltre a questo singolo episodio, non si è evidenziata alcuna condotta riprovevole del genitore nei confronti della figlia minore, non si ha notizia alcuna circa gli esiti di detto procedimento penale, allo stesso episodio non ne sono seguiti altri e l'invito delle Forze dell'Ordine a rivolgersi ad un centro antiviolenza territoriale non ha avito riscontro.
3 In ogni caso la collocazione abitativa del minore sarà sempre presso il domicilio materno, avendo issuto Per_1 insieme alla madre sin dal momento della cessazione della convivenza dei genitori;
ciò anche in virtù del mancato contrasto tra le parti e stante la tenera età del minore, anche in considerazione della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai compiti e alle esigenze di cura della figlia.
2. Con riferimento al regime degli incontri padre-figli, occorre ricordare che l'art. 337 ter, cod. civ., sancisce il principio generalissimo in base al quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi
e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Questo è il principio posto alla base di ogni provvedimento relativo ai figli minori ed è sulla scorta di detto principio che vi è stata un'evoluzione della giurisprudenza, che ha mostrato ampie aperture in tal senso, partendo dal presupposto che il padre è in grado, tanto quanto la madre, di accudire il figlio anche in tenera età, eliminando gradualmente quel pregiudizio secondo cui il padre non potesse prendersi cura del figlio troppo piccolo.
Deve, infatti - in via principale - essere salvaguardato il diritto alla bigenitorialità “inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole” a tutela del minore.
Pertanto, stante la mancata specifica contestazione della resistente sul punto e tenuto conto della disponibilità del ricorrente, il Collegio ritiene di poter recepire parzialmente il piano genitoriale allegato dal sig.
nella parte in cui esso prevede: Parte_1
- il padre potrà vedere la figlia due volte a settimana, mercoledì e venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 21,00, compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché con gli impegni della minore e del padre;
- la figlia starà, o il sabato o la domenica, alternativamente, con il padre dalle ore 10:00 alle ore 21:00; il padre avrà facoltà di chiamare e video chiamare la minore a mezzo del cellulare della sig.ra o su altro eventualmente acquistato appositamente - ogni giorno in orari da concordare CP_1 con la medesima;
- durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con il padre ad anni alterni, il Natale (negli anni pari)
o il Capodanno (negli anni dispari) dalle ore 10:00 alle ore 22:00, nonché, alternativamente, e sempre nella stessa fascia oraria, le altre festività come da calendario (a titolo esemplificativo: Pasqua,
Pasquetta, Santo Stefano, Vigilia di Natale o Capodanno ecc.);
- durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre 15 giorni a luglio o ad agosto, secondo le ferie di ciascun genitore, previa comunicazione con anticipo, senza TT, con possibilità per il padre di prelevare la figlia, ogni giorno per i quindici giorni, dalle ore 10:00 alle ore 20:00;
- Rispetto alla frequenza scolastica: il padre si occuperà di portare/andare a prendere la figlia nei giorni di propria competenza;
- Rispetto agli impegni ludico/sportivi: il padre si occuperà di portare/andare a prendere la figlia nei
4 giorni di propria competenza (vedi allegato in atti).
Quanto al TT (che, come si è visto, va negato;
n.d.r.) va innanzitutto rilevato che nessuna norma indica un limite di età a partire dal quale esso si possa prevedere e possa essere riconosciuto al genitore non collocatario.
Un dato normativo però esiste nel codice civile ed è costituito dall'art. 337 ter, il quale sancisce il principio in base al quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Questo è il principio posto alla base di ogni provvedimento relativo ai figli minori ed è sulla scorta di detto principio che vi è stata un'evoluzione della giurisprudenza, che ha mostrato ampie aperture in tal senso, partendo dal presupposto che il padre è in grado, tanto quanto la madre, di accudire il figlio anche in tenera età, eliminando gradualmente quel pregiudizio secondo cui il padre non potesse prendersi cura del figlio troppo piccolo.
Particolare pregio, in tal senso, merita l'Ordinanza n. 16125/2020 della Corte di Cassazione, la quale, riconoscendo il diritto del padre di trascorrere almeno una notte alla settimana con il figlio di due anni, ha enunciato un principio-guida secondo cui “la sola tenera età del figlio non giustifica l'esclusione a priori del diritto del bambino di poter pernottare presso il suo papà”; deve, infatti, in via principale essere salvaguardato il diritto alla bigenitorialità (“inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole”) a tutela del minore.
Di conseguenza, il diritto di visita – con relativo pernottamento – dei genitori può subire restrizioni solo nell'interesse del minore, ovvero solo quando al minore possa derivare un reale pregiudizio.
La madre – dunque – è tenuta a dimostrare che trascorrere una notte presso l'abitazione paterna possa pregiudicare il minore, non limitandosi – quindi - a ribadire semplicisticamente l'inadeguatezza del genitore e la sua incapacità di prendersi cura di un bambino molto piccolo.
Ciò posto, nel caso in esame, ritiene questo Collegio di dover escludere il TT presso l'abitazione paterna, fino al terzo anno di età della minore infatti, seppur il ricorrente abbia affermato di avere un buon Per_1 rapporto con la stessa, ha anche ammesso che gli incontri padre-figlia, dal momento della cessazione della convivenza dei genitori, sono stati esigui;
pertanto, nel rispetto del regime di visita anzidetto si può certamente affermare che, fino al terzo anno della minore, i rapporti padre-figlia saranno da considerarsi regolari e congrui per poter garantire il TT presso il padre con serenità.
In ogni caso, per completezza espositiva, e in un'ottica di esortazione, si rammenta alle parti che l'art. 473-bis,
39 c.p.c. statuisce: “In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di
5 ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della
[...]
Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al CP_3 risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore”.
I tempi e le modalità di frequentazione padre-figlio sopraindicati potranno essere – comunque - modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di collaborazione tra le stesse tenuto conto, comunque, delle esigenze personali della minore e dei suoi preminenti interessi.
3. Con riguardo - poi - alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del ricorrente - quale genitore non collocatario - l'assegno di mantenimento mensile per la figlia minore Per_1
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento della figlia minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Nel caso de quo, in assenza di qualsivoglia documentazione reddituale delle parti e tenuto conto delle dichiarazioni del ricorrente “il sig. , svolge la professione di autista. alle dipendenze della Parte_1 società a decorrere dall'inizio del mese di marzo 2025”, dimostrando, pertanto, di possedere – seppur CP_2 da poco – non simboliche possibilità economiche, appare equo determinare in € 250,00 al mese (misura intermedia tra quelle richieste dalle parti) il contributo mensile che dovrà versare Parte_1 alla ricorrente per il sostentamento della figlia minore con decorrenza dal mese successivo alla Per_1 pubblicazione della presente sentenza e rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT.
Inoltre, le spese straordinarie per la figlia minore (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese
6 per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4. Quanto all'ulteriore richiesta del ricorrente di “disporre che la minore dovrà avere residenza nella regione
Calabria per consentire una serena crescita della medesima con la presenza di entrambi i genitori”, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
Deve, infatti, rilevarsi come con riferimento alla materia della separazione personale dei coniugi (e del divorzio)
l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, in tal modo escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 303 c.p.c. soggette a riti diversi, con l'effetto che deve ritenersi esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di separazione giudiziale con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento delle somme, cause soggette invece al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass. 22.10.2004, n. 20628;
7 Cass. 30.10.2004, n. 17404; v. anche Trib. Milano 26.07.2005: “Nel procedimento di separazione, caratterizzato da un rito speciale, è esclusa la possibilità di inserire domande riguardanti beni in comunione, ovvero la restituzione di somme, vale a dire domande soggetto al rito codicistico ordinario, in quanto si tratta di domande non legate da un vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla causa di separazione”).
Segue il rigetto della domanda avanzata dal ricorrente e sopra meglio specificata, anche per la sua assoluta genericità che trasformerebbe illegittimamente una norma dettata nell'interesse della prole minore in un limite atipico – come tale vietato, in quanto di stretta interpretazione – alla libertà di locomozione, ad imitazione impropria di una misura non custodiale non consentita.
5. Poiché nessuna delle parti ha visto pienamente accolte le proprie domande, e dunque sussiste una soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., oltre che in considerazione della natura della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- AFFIDA la figlia minore d entrambi i genitori, collocandola presso il domicilio materno, con Per_1 esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, e regola le frequentazioni tra padre e figlia come in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
l'assegno mensile di € 250,00 (ducentocinquanta,00), quale contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia minore entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione periodica Per_1 alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
- PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, necessarie per la figlia Per_1
- DICHIARA inammissibile la domanda avanzata dal ricorrente di “disporre che la minore dovrà avere residenza nella regione Calabria”;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 01/07/2025
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
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