Art. 4. Mobilita' interna all'amministrazione 1. Sara' cura delle amministrazioni di portare a conoscenza del personale la situazione delle vacanze dei posti di ogni singolo ufficio, verificata in sede di accordo decentrato per amministrazione a livello centrale, distinti per profilo professionale e relativa qualifica funzionale, al fine di mettere in grado il personale interessato di produrre domanda di trasferimento.
2. Gli avvisi di disponibilita' dei posti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale, almeno una volta all'anno.
3. Le amministrazioni provvederanno all'espletamento della formalita' di trasferimento entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso.
4. La graduatoria degli aspiranti sara' formata da una commissione paritetica, composta da rappresentanti dell'amministrazione e da un numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione compreso tra cinque e sette in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per la rappresentanza nei consigli di amministrazione, tenuto conto dei seguenti requisiti: a) condizioni di famiglia; b) eventuali necessita' di studio del dipendente, del coniuge e dei figli; c) servizio gia' prestato in sedi disagiate; d) anzianita' di servizio; e) anzianita' di sede di provenienza; f) motivi di salute.
5. In sede di contrattazione decentrata per amministrazione a livello centrale saranno definiti i punteggi da attribuire a ciascuno dei suddetti requisiti, che saranno recepiti con decreto del Ministro competente da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale.
6. A parita' di punteggio dovranno avere precedenza gli impiegati che provengano da uffici ove si sia costituita una posizione sovrannumeraria rispetto alle piante organiche ridefinite con la procedura indicata nell'art. 2, purche' appartenenti al medesimo profilo professionale.
7. In mancanza di domande o nel caso che quelle prodotte non siano sufficienti a consentire il ripiano del personale negli uffici sottodimensionati, si procedera' di ufficio, gradualmente, per eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ai necessari trasferimenti del personale esuberante che, comunque, dovra' essere destinato ad uffici della stessa provincia o di province limitrofe o della stessa regione tenendo conto anche delle opzioni individuali.
8. A tale scopo la commissione paritetica verifica l'applicazione dei criteri tenendo conto, oltre che dei requisiti indicati nel comma 4, della minore anzianita' di qualifica ed, a parita' di questa, della minore anzianita' di servizio ed, eventualmente, della minore eta'.
9. E' consentito il trasferimento di impiegati di identico profilo per scambio di sede, indipendentemente dalla verifica delle situazioni di esubero di personale, con modalita' da stabilire con accordi decentrati a livello nazionale e previo esame da parte della commissione di cui al comma 4.
10. L'istituto della mobilita' si estende ai segretari comunali con i criteri e le modalita' che saranno stabiliti negli accordi decentrati, sulla base dei principi recati dal presente decreto, ove applicabili, e nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasferimenti.
2. Gli avvisi di disponibilita' dei posti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale, almeno una volta all'anno.
3. Le amministrazioni provvederanno all'espletamento della formalita' di trasferimento entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso.
4. La graduatoria degli aspiranti sara' formata da una commissione paritetica, composta da rappresentanti dell'amministrazione e da un numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione compreso tra cinque e sette in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per la rappresentanza nei consigli di amministrazione, tenuto conto dei seguenti requisiti: a) condizioni di famiglia; b) eventuali necessita' di studio del dipendente, del coniuge e dei figli; c) servizio gia' prestato in sedi disagiate; d) anzianita' di servizio; e) anzianita' di sede di provenienza; f) motivi di salute.
5. In sede di contrattazione decentrata per amministrazione a livello centrale saranno definiti i punteggi da attribuire a ciascuno dei suddetti requisiti, che saranno recepiti con decreto del Ministro competente da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale.
6. A parita' di punteggio dovranno avere precedenza gli impiegati che provengano da uffici ove si sia costituita una posizione sovrannumeraria rispetto alle piante organiche ridefinite con la procedura indicata nell'art. 2, purche' appartenenti al medesimo profilo professionale.
7. In mancanza di domande o nel caso che quelle prodotte non siano sufficienti a consentire il ripiano del personale negli uffici sottodimensionati, si procedera' di ufficio, gradualmente, per eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ai necessari trasferimenti del personale esuberante che, comunque, dovra' essere destinato ad uffici della stessa provincia o di province limitrofe o della stessa regione tenendo conto anche delle opzioni individuali.
8. A tale scopo la commissione paritetica verifica l'applicazione dei criteri tenendo conto, oltre che dei requisiti indicati nel comma 4, della minore anzianita' di qualifica ed, a parita' di questa, della minore anzianita' di servizio ed, eventualmente, della minore eta'.
9. E' consentito il trasferimento di impiegati di identico profilo per scambio di sede, indipendentemente dalla verifica delle situazioni di esubero di personale, con modalita' da stabilire con accordi decentrati a livello nazionale e previo esame da parte della commissione di cui al comma 4.
10. L'istituto della mobilita' si estende ai segretari comunali con i criteri e le modalita' che saranno stabiliti negli accordi decentrati, sulla base dei principi recati dal presente decreto, ove applicabili, e nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasferimenti.