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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/12/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 598/2025, avente per oggetto “assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, promossa
DA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) - con il patrocinio degli Avv.ti SABINO SERNIA e CELESTE LISO C.F._2
parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dai Funzionari, Dott. ANTONIO ALI' e Dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto il presente giudizio, chiedendo l'attribuzione della cd. Carta docente o di
[...]
analogo beneficio, a fronte del servizio prestato in qualità di docenti a tempo determinato negli anni di seguito indicati, in mancanza di riconoscimento nell'anno in cui sono state svolte le supplenze:
- a.s. 2022/2023 e 2023/2024; Parte_1
- a.s. 2023/2024. Parte_2
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il Controparte_1
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dei ricorsi poiché infondati in fatto e in
[...]
diritto, e, con riguardo alla docente ha rilevato la carenza del requisito Pt_2
1 dell'attualità del servizio e l'infondatezza, non solo della domanda di adempimento, ma anche di quella risarcitoria, in mancanza di prova.
La causa è stata istruita per via documentale.
Fissato il termine ex art. 127 ter c.p.c. del 16.12.2025 in sostituzione d'udienza, parte ricorrente ha depositato note scritte con le quali, oltre a riportarsi al proprio atto introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, ha prodotto copia del contratto di lavoro relativo all'a.s. 2025/2026, per la docente ed ha insistito nella domanda risarcitoria Pt_1
per la docente non essendo più la stessa inserita nel sistema scolastico Pt_2
2. Le ricorrenti rivendicano -per gli anni scolastici passati, in cui hanno prestato servizio a tempo determinato- il diritto di ottenere l'importo della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, introdotta dall'art. 1, co. 121, della L. 107/2015.
2.1. Sotto il profilo della disciplina applicabile alla fattispecie, occorre considerare che l'art. 1, co. 121, della L. 107/2015, nella sua formulazione originaria ha introdotto la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (…) dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico.
Il D.P.C.M. del 23.09.2015, avente ad oggetto le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, aveva identificato la platea dei destinatari della Carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova.
In data 28.11.2016 è stato adottato un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che ha ribadito come tra i destinatari della Carta rientrassero i “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Successivamente, il D.L. 69/2023, all'art. 15, come modificato dalla legge di conversione n.
103/2023, ha previsto che “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
2 docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma
121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante”.
La L. 207/2024, con l'art. 1, co. 572-574, che ha modificato il comma 121 dell'art. 1 L.
107/2015, ha inoltre esteso, non più solo per il 2023, bensì in via strutturale, la Carta del docente ai supplenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, ne ha rideterminato l'ammontare, stabilendo che, in luogo dei precedenti € 500,00 in somma fissa, lo stesso sia determinato annualmente, con decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di €
500,00. Infine, con D.L. 127/2025 convertito in legge 164/2025, la norma è stata modificata con il riconoscimento del diritto in via generale al docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, al docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonchè al personale educativo. La carta del docente pertanto è stata estesa anche ai supplenti annuali con contratto fino al 30 giugno ed al personale educativo in servizio.
3. Le modifiche normative hanno fatto seguito ai principi sanciti nel tempo dalla giurisprudenza eurounitaria ed interna, in particolare da:
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 (che così ha statuito: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”);
- il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con la sentenza n. 1842 del 16.3.2022 (che ha opportunamente definito il sistema di formazione delineato dalla normativa censurata come un sistema “a doppia trazione”, ovvero “quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è
3 obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con
l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”; quindi rilevando che un tale sistema
“collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”);
- la Corte di Cassazione, la quale, dapprima, ha ritenuto di estendere il beneficio di cui all'art. 1, co. 121, L. 107/2015 al personale educativo, incluso dal C.C.N.L., “nell'area professionale del personale docente” (n. 32104 del 31.10.2022, conf. n. 9984/2024) e successivamente, chiamata a pronunciarsi ex art. 363 bis c.p.c., con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, prendendo anch'essa le mosse dalla normativa nazionale e dal principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine, ha dettato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”; CP_1
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
4 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”;
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
3.1. In particolare, con riferimento al primo di detti principi, la Corte di Cassazione, reputando di dover limitare la propria cognizione alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, ha rilevato come la L. 124/1999, all'art. 4, co. 1 (che fa riferimento ai “posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico”, c.d. vacanza su organico di diritto) e comma
2 (cha fa riferimento ai “posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”; c.d. vacanza su organico di fatto) contenga un esplicito richiamo all'annualità, tale da permettere il riconoscimento,
5 anche ai docenti assunti in forza dei contratti regolati da tale norma, il beneficio della Carta elettronica.
Secondo la Corte, infatti, “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento” (punto 7.7), con la conclusione che “a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n.
124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena e tale conclusione è, come si è detto, sufficiente per quanto necessario alla definizione del giudizio da cui è scaturito il rinvio pregiudiziale” (punto 10).
Ciò posto, la sentenza in commento, partendo dal presupposto che la norma istitutrice della
Carta docente ha previsto una “obbligazione sui generis”, certamente di natura non retributiva, ha qualificato la “domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente” come azione di adempimento, esperibile “anche rispetto a periodi pregressi” (punto 15), in presenza del persistere “degli interessi a fondamento dell'obbligazione «di scopo»”.
La Corte, richiamando le argomentazioni già spese sul carattere continuativo del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento del corpo docente, ha pertanto ritenuto sussistente il presupposto per l'esercizio del diritto/dovere di formazione mediante attribuzione della Carta docente in tutti i casi in cui il richiedente non sia ancora fuoriuscito dal sistema scolastico, il che si traduce, per il personale precario, nella permanenza in servizio o nelle graduatorie.
In assenza di tali condizioni, a detta dei giudici di legittimità, residua lo strumento risarcitorio, con il quale il docente può ottenere un ristoro, anche in via equitativa e nei limiti dell'importo della Carta (salvo prova del maggior danno), dei “possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chance formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità”
(punto 18.1).
Le due azioni -come si legge in sentenza- oltre che per i presupposti, differiscono anche per la disciplina della prescrizione, che è quinquennale e decorrente dall'inizio del rapporto contrattuale (ovvero dal momento in cui il diritto può essere fatto valere) per l'azione di
6 adempimento, mentre è decennale e decorrente “dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità” per l'azione risarcitoria (punto 20.1).
3.2. Partendo dalla premessa che, nel procedimento speciale ex art. 363 bis c.p.c., non possano essere risolte questioni che non siano rilevanti ai fini della definizione del giudizio di merito, la
Corte ha escluso di dover esaminare ulteriori questioni ed in particolare le seguenti: se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione;
se sia possibile assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
se sia rilevante il numero di “ore” svolte.
4. Facendo applicazione dei principi sopra richiamati, non vi sono ragioni per negare il diritto previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 alla ricorrente he ha documentato i Pt_1
contratti in relazione ai quali chiede il riconoscimento della carta docente (cfr. doc. 1, ricorso), nonché l'attualità del servizio, come risultante dal documento prodotto unitamente alle note depositate il 15.12.2025 (v. contratto per l'a.s. 2025/2026).
4.1. Sotto il profilo temporale della durata delle supplenze, infatti, non emergono criticità sul piano della comparabilità tra la posizione della ricorrente e quella dei docenti di ruolo, in quanto dai contratti prodotti in atti risulta chiaramente che gli stessi rientrano tra quelli disciplinati dall'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999 (ovvero, tutti decorrenti da una data non successiva al 31 dicembre fino al 30 giugno o al 31 agosto).
Come premesso, il D.L. 69/2023, all'art. 15, ha disposto per l'anno 2023 (questo essendo, peraltro, un dato temporale ambiguo, non chiaramente riferibile all'anno scolastico, ma piuttosto all'anno civile) il riconoscimento della carta elettronica anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante; riconoscimento che è stato esteso in via strutturale a tale categoria di supplenti dalla legge di bilancio 2025, mentre la successiva legge 164/2025 ha riconosciuto il diritto in via generale al docente con contratto di supplenza annuale su posto
7 vacante e disponibile, al docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonchè al personale educativo.
Non appare ravvisabile una plausibile ragione per un diverso trattamento delle analoghe supplenze svolte negli anni precedenti (o successivi) e, in ogni caso, delle supplenze fino al termine delle lezioni (come confermato dalla CGUE con la recente sentenza del 3.7.2025, resa nella causa C-268/2024).
5. Occorre considerare altresì che la domanda principale formulata dalla ricorrente è volta al riconoscimento del suo diritto di ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui di cui alla
Carta elettronica, con conseguente condanna del MINISTERO convenuto a riconoscere in favore della stessa il riferito bonus per gli anni scolastici azionati, sicché trattasi di domanda di adempimento nei confronti del datore di lavoro. Adempimento a cui il MINISTERO può essere condannato, solo in presenza di tutti i presupposti, previsti e disciplinati dalla L. 107/2015 e dal
D.P.C.M. del 28.11.2016 (nella parte in cui non deve essere disapplicato), tra cui la vigenza del rapporto (come desumibile dal secondo comma dell'art. 3 del D.P.C.M. citato, ove si legge che
“la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”), in mancanza della quale, come statuito dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza, non si potrebbe che prospettare una domanda risarcitoria per gli anni pregressi.
Del resto, affinché vi possa essere un'effettiva equiparazione tra le due tipologie di docenti (al fine di evitare una discriminazione “al contrario” in danno dei lavoratori a tempo indeterminato), la fruizione del beneficio deve avvenire nel rispetto dei medesimi vincoli di legge e ciò è realizzabile solamente tramite l'assegnazione materiale della carta docenti (o di altro strumento equivalente), il cui impiego sia soggetto al vincolo di destinazione imposto dal legislatore (v. art. 1, co. 121, L. 107/2015).
5.1. Concludendo, la domanda di adempimento svolta dal ricorrente erita di essere Pt_1
accolta, avendo essa dato prova di avere prestato servizio, in qualità di docente presso l'Amministrazione convenuta e di avere svolto supplenze relative agli anni scolastici indicati in ricorso in una situazione di piena comparabilità con i docenti di ruolo.
Per tale ragione, tenuto conto del nuovo disposto dell'art. 1, co. 121, L. 107/2015, il va condannato -come premesso- non al pagamento della somma corrispondente CP_1
8 al bonus annuo previsto dalla normativa de qua, ma -considerata la particolare natura di tale elargizione che, per legge, “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” (v. art. 1, co. 121, L. 107/2015)- all'assegnazione alla ricorrente della Carta elettronica del docente, con accredito dell'importo corrispondente alla domanda azionata.
6. Non possono, invece, trovare accoglimento le domande svolte dalla ricorrente Pt_2
La difesa attorea nelle note del 15.12.2025 ha allegato che la docente non è attualmente inserita nel sistema scolastico, come tra l'altro rilevato dal convenuto nella propria CP_1
memoria difensiva.
Facendo applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione, sopra richiamati, la domanda di adempimento svolta in via principale deve pertanto essere rigettata. Correttamente ha concluso, altresì, per l'accoglimento della domanda risarcitoria, la quale Pt_2
tuttavia non può essere anch'essa accolta. Sotto questo profilo, infatti, né il ricorso né le note del 15.12.2025 hanno prospettato alcunché sul piano assertivo (nulla essendo stato dedotto al fine della configurazione della specifica causa petendi, salvo un laconico riferimento anche al titolo risarcitorio), o sul piano probatorio (nulla essendo stato allegato al fine della prospettazione e quantificazione del danno, sia pure in via equitativa), sicché anche la domanda risarcitoria appare infondata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e il convenuto va condannato alla CP_1
rifusione delle stesse in favore della parte ricorrente, da liquidarsi in base al valore della sola domanda accolta, tenendo conto della serialità dell'azione e del fatto che la causa è stata trattata e discussa in un'unica udienza, con le modalità della trattazione scritta (nelle cui note la difesa attorea si è limitata a dedurre e documentare l'attualità del servizio della docente a Pt_1
ribadire le conclusioni del ricorso).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
e nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od Controparte_1
assorbita, condanna
9 il ad assegnare alla ricorrente Controparte_1
a Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui Parte_1
all'art. 1, co. 121, L. 107/2015, o altro strumento equivalente, accreditandovi per l'a.s.
2024/2025 l'importo di € 1.000,00; rigetta le domande svolte da Parte_2
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 260,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 23 dicembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 598/2025, avente per oggetto “assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, promossa
DA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) - con il patrocinio degli Avv.ti SABINO SERNIA e CELESTE LISO C.F._2
parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dai Funzionari, Dott. ANTONIO ALI' e Dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto il presente giudizio, chiedendo l'attribuzione della cd. Carta docente o di
[...]
analogo beneficio, a fronte del servizio prestato in qualità di docenti a tempo determinato negli anni di seguito indicati, in mancanza di riconoscimento nell'anno in cui sono state svolte le supplenze:
- a.s. 2022/2023 e 2023/2024; Parte_1
- a.s. 2023/2024. Parte_2
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il Controparte_1
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dei ricorsi poiché infondati in fatto e in
[...]
diritto, e, con riguardo alla docente ha rilevato la carenza del requisito Pt_2
1 dell'attualità del servizio e l'infondatezza, non solo della domanda di adempimento, ma anche di quella risarcitoria, in mancanza di prova.
La causa è stata istruita per via documentale.
Fissato il termine ex art. 127 ter c.p.c. del 16.12.2025 in sostituzione d'udienza, parte ricorrente ha depositato note scritte con le quali, oltre a riportarsi al proprio atto introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, ha prodotto copia del contratto di lavoro relativo all'a.s. 2025/2026, per la docente ed ha insistito nella domanda risarcitoria Pt_1
per la docente non essendo più la stessa inserita nel sistema scolastico Pt_2
2. Le ricorrenti rivendicano -per gli anni scolastici passati, in cui hanno prestato servizio a tempo determinato- il diritto di ottenere l'importo della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, introdotta dall'art. 1, co. 121, della L. 107/2015.
2.1. Sotto il profilo della disciplina applicabile alla fattispecie, occorre considerare che l'art. 1, co. 121, della L. 107/2015, nella sua formulazione originaria ha introdotto la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (…) dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico.
Il D.P.C.M. del 23.09.2015, avente ad oggetto le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, aveva identificato la platea dei destinatari della Carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova.
In data 28.11.2016 è stato adottato un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che ha ribadito come tra i destinatari della Carta rientrassero i “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Successivamente, il D.L. 69/2023, all'art. 15, come modificato dalla legge di conversione n.
103/2023, ha previsto che “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
2 docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma
121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante”.
La L. 207/2024, con l'art. 1, co. 572-574, che ha modificato il comma 121 dell'art. 1 L.
107/2015, ha inoltre esteso, non più solo per il 2023, bensì in via strutturale, la Carta del docente ai supplenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, ne ha rideterminato l'ammontare, stabilendo che, in luogo dei precedenti € 500,00 in somma fissa, lo stesso sia determinato annualmente, con decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di €
500,00. Infine, con D.L. 127/2025 convertito in legge 164/2025, la norma è stata modificata con il riconoscimento del diritto in via generale al docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, al docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonchè al personale educativo. La carta del docente pertanto è stata estesa anche ai supplenti annuali con contratto fino al 30 giugno ed al personale educativo in servizio.
3. Le modifiche normative hanno fatto seguito ai principi sanciti nel tempo dalla giurisprudenza eurounitaria ed interna, in particolare da:
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 (che così ha statuito: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”);
- il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con la sentenza n. 1842 del 16.3.2022 (che ha opportunamente definito il sistema di formazione delineato dalla normativa censurata come un sistema “a doppia trazione”, ovvero “quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è
3 obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con
l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”; quindi rilevando che un tale sistema
“collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”);
- la Corte di Cassazione, la quale, dapprima, ha ritenuto di estendere il beneficio di cui all'art. 1, co. 121, L. 107/2015 al personale educativo, incluso dal C.C.N.L., “nell'area professionale del personale docente” (n. 32104 del 31.10.2022, conf. n. 9984/2024) e successivamente, chiamata a pronunciarsi ex art. 363 bis c.p.c., con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, prendendo anch'essa le mosse dalla normativa nazionale e dal principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine, ha dettato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”; CP_1
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
4 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”;
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
3.1. In particolare, con riferimento al primo di detti principi, la Corte di Cassazione, reputando di dover limitare la propria cognizione alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, ha rilevato come la L. 124/1999, all'art. 4, co. 1 (che fa riferimento ai “posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico”, c.d. vacanza su organico di diritto) e comma
2 (cha fa riferimento ai “posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”; c.d. vacanza su organico di fatto) contenga un esplicito richiamo all'annualità, tale da permettere il riconoscimento,
5 anche ai docenti assunti in forza dei contratti regolati da tale norma, il beneficio della Carta elettronica.
Secondo la Corte, infatti, “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento” (punto 7.7), con la conclusione che “a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n.
124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena e tale conclusione è, come si è detto, sufficiente per quanto necessario alla definizione del giudizio da cui è scaturito il rinvio pregiudiziale” (punto 10).
Ciò posto, la sentenza in commento, partendo dal presupposto che la norma istitutrice della
Carta docente ha previsto una “obbligazione sui generis”, certamente di natura non retributiva, ha qualificato la “domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente” come azione di adempimento, esperibile “anche rispetto a periodi pregressi” (punto 15), in presenza del persistere “degli interessi a fondamento dell'obbligazione «di scopo»”.
La Corte, richiamando le argomentazioni già spese sul carattere continuativo del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento del corpo docente, ha pertanto ritenuto sussistente il presupposto per l'esercizio del diritto/dovere di formazione mediante attribuzione della Carta docente in tutti i casi in cui il richiedente non sia ancora fuoriuscito dal sistema scolastico, il che si traduce, per il personale precario, nella permanenza in servizio o nelle graduatorie.
In assenza di tali condizioni, a detta dei giudici di legittimità, residua lo strumento risarcitorio, con il quale il docente può ottenere un ristoro, anche in via equitativa e nei limiti dell'importo della Carta (salvo prova del maggior danno), dei “possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chance formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità”
(punto 18.1).
Le due azioni -come si legge in sentenza- oltre che per i presupposti, differiscono anche per la disciplina della prescrizione, che è quinquennale e decorrente dall'inizio del rapporto contrattuale (ovvero dal momento in cui il diritto può essere fatto valere) per l'azione di
6 adempimento, mentre è decennale e decorrente “dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità” per l'azione risarcitoria (punto 20.1).
3.2. Partendo dalla premessa che, nel procedimento speciale ex art. 363 bis c.p.c., non possano essere risolte questioni che non siano rilevanti ai fini della definizione del giudizio di merito, la
Corte ha escluso di dover esaminare ulteriori questioni ed in particolare le seguenti: se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione;
se sia possibile assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
se sia rilevante il numero di “ore” svolte.
4. Facendo applicazione dei principi sopra richiamati, non vi sono ragioni per negare il diritto previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 alla ricorrente he ha documentato i Pt_1
contratti in relazione ai quali chiede il riconoscimento della carta docente (cfr. doc. 1, ricorso), nonché l'attualità del servizio, come risultante dal documento prodotto unitamente alle note depositate il 15.12.2025 (v. contratto per l'a.s. 2025/2026).
4.1. Sotto il profilo temporale della durata delle supplenze, infatti, non emergono criticità sul piano della comparabilità tra la posizione della ricorrente e quella dei docenti di ruolo, in quanto dai contratti prodotti in atti risulta chiaramente che gli stessi rientrano tra quelli disciplinati dall'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999 (ovvero, tutti decorrenti da una data non successiva al 31 dicembre fino al 30 giugno o al 31 agosto).
Come premesso, il D.L. 69/2023, all'art. 15, ha disposto per l'anno 2023 (questo essendo, peraltro, un dato temporale ambiguo, non chiaramente riferibile all'anno scolastico, ma piuttosto all'anno civile) il riconoscimento della carta elettronica anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante; riconoscimento che è stato esteso in via strutturale a tale categoria di supplenti dalla legge di bilancio 2025, mentre la successiva legge 164/2025 ha riconosciuto il diritto in via generale al docente con contratto di supplenza annuale su posto
7 vacante e disponibile, al docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonchè al personale educativo.
Non appare ravvisabile una plausibile ragione per un diverso trattamento delle analoghe supplenze svolte negli anni precedenti (o successivi) e, in ogni caso, delle supplenze fino al termine delle lezioni (come confermato dalla CGUE con la recente sentenza del 3.7.2025, resa nella causa C-268/2024).
5. Occorre considerare altresì che la domanda principale formulata dalla ricorrente è volta al riconoscimento del suo diritto di ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui di cui alla
Carta elettronica, con conseguente condanna del MINISTERO convenuto a riconoscere in favore della stessa il riferito bonus per gli anni scolastici azionati, sicché trattasi di domanda di adempimento nei confronti del datore di lavoro. Adempimento a cui il MINISTERO può essere condannato, solo in presenza di tutti i presupposti, previsti e disciplinati dalla L. 107/2015 e dal
D.P.C.M. del 28.11.2016 (nella parte in cui non deve essere disapplicato), tra cui la vigenza del rapporto (come desumibile dal secondo comma dell'art. 3 del D.P.C.M. citato, ove si legge che
“la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”), in mancanza della quale, come statuito dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza, non si potrebbe che prospettare una domanda risarcitoria per gli anni pregressi.
Del resto, affinché vi possa essere un'effettiva equiparazione tra le due tipologie di docenti (al fine di evitare una discriminazione “al contrario” in danno dei lavoratori a tempo indeterminato), la fruizione del beneficio deve avvenire nel rispetto dei medesimi vincoli di legge e ciò è realizzabile solamente tramite l'assegnazione materiale della carta docenti (o di altro strumento equivalente), il cui impiego sia soggetto al vincolo di destinazione imposto dal legislatore (v. art. 1, co. 121, L. 107/2015).
5.1. Concludendo, la domanda di adempimento svolta dal ricorrente erita di essere Pt_1
accolta, avendo essa dato prova di avere prestato servizio, in qualità di docente presso l'Amministrazione convenuta e di avere svolto supplenze relative agli anni scolastici indicati in ricorso in una situazione di piena comparabilità con i docenti di ruolo.
Per tale ragione, tenuto conto del nuovo disposto dell'art. 1, co. 121, L. 107/2015, il va condannato -come premesso- non al pagamento della somma corrispondente CP_1
8 al bonus annuo previsto dalla normativa de qua, ma -considerata la particolare natura di tale elargizione che, per legge, “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” (v. art. 1, co. 121, L. 107/2015)- all'assegnazione alla ricorrente della Carta elettronica del docente, con accredito dell'importo corrispondente alla domanda azionata.
6. Non possono, invece, trovare accoglimento le domande svolte dalla ricorrente Pt_2
La difesa attorea nelle note del 15.12.2025 ha allegato che la docente non è attualmente inserita nel sistema scolastico, come tra l'altro rilevato dal convenuto nella propria CP_1
memoria difensiva.
Facendo applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione, sopra richiamati, la domanda di adempimento svolta in via principale deve pertanto essere rigettata. Correttamente ha concluso, altresì, per l'accoglimento della domanda risarcitoria, la quale Pt_2
tuttavia non può essere anch'essa accolta. Sotto questo profilo, infatti, né il ricorso né le note del 15.12.2025 hanno prospettato alcunché sul piano assertivo (nulla essendo stato dedotto al fine della configurazione della specifica causa petendi, salvo un laconico riferimento anche al titolo risarcitorio), o sul piano probatorio (nulla essendo stato allegato al fine della prospettazione e quantificazione del danno, sia pure in via equitativa), sicché anche la domanda risarcitoria appare infondata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e il convenuto va condannato alla CP_1
rifusione delle stesse in favore della parte ricorrente, da liquidarsi in base al valore della sola domanda accolta, tenendo conto della serialità dell'azione e del fatto che la causa è stata trattata e discussa in un'unica udienza, con le modalità della trattazione scritta (nelle cui note la difesa attorea si è limitata a dedurre e documentare l'attualità del servizio della docente a Pt_1
ribadire le conclusioni del ricorso).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
e nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od Controparte_1
assorbita, condanna
9 il ad assegnare alla ricorrente Controparte_1
a Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui Parte_1
all'art. 1, co. 121, L. 107/2015, o altro strumento equivalente, accreditandovi per l'a.s.
2024/2025 l'importo di € 1.000,00; rigetta le domande svolte da Parte_2
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 260,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 23 dicembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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