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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/12/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 14147/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 14147/2024, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 03.12.2024 da:
, con l'avv. TICOZZI MARCO, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con gli avv.ti FANTI MICHELA e ERMOLAO NICOLA, come da Parte_2
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Tribunale, si
chiede di rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione
personale delle parti in presenza preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi
riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per 2
acquisirne il parere, le parti, congiuntamente, con il presente atto formulano anche
richiesta di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Tutto
ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e difese,
CHIEDONO
all'adito Tribunale di Padova che, decorso il termine di legge, che sia:
- disposta l'udienza in presenza delle parti alla luce del contenuto delle condizioni di
divorzio;
- pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
contratto tra i signori e , ordinando l'annotazione al competente Ufficio Parte_1 Pt_2
dello Stato Civile alle seguenti
CONDIZIONI
1. Condizioni economiche
Ai sensi di quanto previsto dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 5, n. 8, il sig.
riconosce alla signora per riequilibrare l'assetto patrimoniale della Parte_1 Parte_2
famiglia e comunque a titolo di mantenimento una tantum la quota dell'immobile sito in
Casalserugo, via Leonina n. 4, con conseguente rinuncia all'assegno divorzile.
In particolare, il sig. si impegna, con la sottoscrizione del presente Parte_1
accordo, a trasferire alla sig.ra , che si impegna con la sottoscrizione del Parte_2
presente accordo ad accettare, la quota di 1/2 del diritto di piena proprietà dell'immobile
sito in Casalserugo (PD), via Leonina n. 4 con relative quote delle pertinenze (tra cui
giardino e cortile ad uso esclusivo) e parti comuni avanti al Notaio da scegliersi a cura e
spese del sig. così catastalmente identificato al N.C.E.U. con i seguenti dati: Parte_1 3
Foglio 11, mapp. 233, sub. 9, cat. A/2, cl. 1, vani 9,00. r.c. 766,94 (cfr. docc. 03 e 04)
Detto trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione della
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti convengono che il trasferimento immobiliare, che si impegnano nella presente
sede a stipulare nei termini indicati, avvenga senza versamento di corrispettivo alcuno e al
solo fine di dare definizione a tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici sorti in
costanza di matrimonio.
Il sig. dichiara di aver acquistato la citata quota di 1/2 del bene dalla Parte_1
signora a seguito di donazione con atto pubblico del 06.12.2013 avanti il Parte_2
Notaio dott. del distretto di Padova (rep. 264.199 racc. 38.655). Si Persona_1
specifica che nell'atto pubblico (doc. 09) sono stati indicati i dati catastali (Part. 233, sub.
6, cat. A/3, cl. 1 vani 5, r.c. 309,87) antecedenti alla pratica di ampliamento del
15.01.2015 Pratica n. PD0004933 in atti dal 15.01.2015 (n. 3750.1/2015)
I coniugi chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale di cui sopra l'esenzione da
ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale
n. 154/1999. Le spese notarili o comunque necessarie ai fini della cessione resteranno a
carico del sig. (trascrizione atto ogni ulteriore spesa nessuna esclusa Parte_1
inerente il passaggio di proprietà). Tutti gli arredi e corredi presenti nella casa
rimarranno di proprietà della signora e, dunque, il sig. rinuncia a Pt_2 Parte_1
qualsiasi pretesa riguardo ad essi. Le parti dichiarano che, una volta dato seguito a
quanto previsto al punto 1 delle condizioni economiche ossia al trasferimento immobiliare
da parte del sig. a favore della signora , non hanno più nulla a pretendere Parte_1 Pt_2
l'una dall'altra e di aver regolato i propri rapporti patrimoniali e rinunciano a
qualsivoglia ulteriore pretesa economica.” 4
Per il P.M.: “Visto.”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario, in regime di separazione dei beni, in data 26.08.1995 a Casalserugo (PD),
trascritto nel relativo Registro, parte II, serie A, atto n. 14, anno 1995; dall'unione coniugale non sono nati figli.
Le parti, in data 03.12.2024, hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 14.01.2025, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la Sentenza
n. 113/2025, pubblicata il 28.01.2025, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 16.09.2025, le parti dinnanzi al giudice delegato hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rassegnato condizioni congiunte con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2,
lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi in trattazione scritta, del 14.01.2025.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Con riferimento al punto 1 delle rassegnate conclusioni, inerente al riconoscimento di 5
una tantum a titolo di assegno divorzile da parte del sig. alla sig.ra Parte_1 Pt_2
si rileva che alla luce dell'età dei coniugi e dei loro redditi, va riconosciuta l'equità
[...]
dell'accordo inerente all'impegno da parte del sig. a trasferire, senza versamento Parte_1
di corrispettivo alcuno, alla sig.ra la quota di ½ del diritto di proprietà dell'immobile Pt_2
sito a Casalserugo (PD), via Leonina n. 4, il cui valore dichiarato dalle parti, con note integrative congiunte del 28.10.2025, è di € 85.000,00, acquistato da quest'ultimo, a seguito di donazione del coniuge, giusto atto pubblico del 06.12.2013, a titolo di liquidazione una tantum, ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L. 898/1970, a definitiva tacitazione degli obblighi contributivi.
Attesa la natura del giudizio, spese interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto in data 26.08.1995 a Casalserugo (PD) e trascritto nel registro Parte_2
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 14, parte II, serie A, anno 1995;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
3) dichiara l'equità dell'accordo di cui al punto 1 delle rassegnate conclusioni con cui il si impegna a trasferire la quota di ½ del diritto di proprietà dell'immobile Parte_1
sito in Casalserugo (PD), via Leonina n. 4 (valore dichiarato della suindicata quota €
85.000,00) a , a titolo di una tantum ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L. Parte_2
898/1970;
4) spese interamente compensate.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 12.11.25 Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
6
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 14147/2024, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 03.12.2024 da:
, con l'avv. TICOZZI MARCO, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con gli avv.ti FANTI MICHELA e ERMOLAO NICOLA, come da Parte_2
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Tribunale, si
chiede di rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione
personale delle parti in presenza preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi
riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per 2
acquisirne il parere, le parti, congiuntamente, con il presente atto formulano anche
richiesta di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Tutto
ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e difese,
CHIEDONO
all'adito Tribunale di Padova che, decorso il termine di legge, che sia:
- disposta l'udienza in presenza delle parti alla luce del contenuto delle condizioni di
divorzio;
- pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
contratto tra i signori e , ordinando l'annotazione al competente Ufficio Parte_1 Pt_2
dello Stato Civile alle seguenti
CONDIZIONI
1. Condizioni economiche
Ai sensi di quanto previsto dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 5, n. 8, il sig.
riconosce alla signora per riequilibrare l'assetto patrimoniale della Parte_1 Parte_2
famiglia e comunque a titolo di mantenimento una tantum la quota dell'immobile sito in
Casalserugo, via Leonina n. 4, con conseguente rinuncia all'assegno divorzile.
In particolare, il sig. si impegna, con la sottoscrizione del presente Parte_1
accordo, a trasferire alla sig.ra , che si impegna con la sottoscrizione del Parte_2
presente accordo ad accettare, la quota di 1/2 del diritto di piena proprietà dell'immobile
sito in Casalserugo (PD), via Leonina n. 4 con relative quote delle pertinenze (tra cui
giardino e cortile ad uso esclusivo) e parti comuni avanti al Notaio da scegliersi a cura e
spese del sig. così catastalmente identificato al N.C.E.U. con i seguenti dati: Parte_1 3
Foglio 11, mapp. 233, sub. 9, cat. A/2, cl. 1, vani 9,00. r.c. 766,94 (cfr. docc. 03 e 04)
Detto trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione della
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti convengono che il trasferimento immobiliare, che si impegnano nella presente
sede a stipulare nei termini indicati, avvenga senza versamento di corrispettivo alcuno e al
solo fine di dare definizione a tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici sorti in
costanza di matrimonio.
Il sig. dichiara di aver acquistato la citata quota di 1/2 del bene dalla Parte_1
signora a seguito di donazione con atto pubblico del 06.12.2013 avanti il Parte_2
Notaio dott. del distretto di Padova (rep. 264.199 racc. 38.655). Si Persona_1
specifica che nell'atto pubblico (doc. 09) sono stati indicati i dati catastali (Part. 233, sub.
6, cat. A/3, cl. 1 vani 5, r.c. 309,87) antecedenti alla pratica di ampliamento del
15.01.2015 Pratica n. PD0004933 in atti dal 15.01.2015 (n. 3750.1/2015)
I coniugi chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale di cui sopra l'esenzione da
ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale
n. 154/1999. Le spese notarili o comunque necessarie ai fini della cessione resteranno a
carico del sig. (trascrizione atto ogni ulteriore spesa nessuna esclusa Parte_1
inerente il passaggio di proprietà). Tutti gli arredi e corredi presenti nella casa
rimarranno di proprietà della signora e, dunque, il sig. rinuncia a Pt_2 Parte_1
qualsiasi pretesa riguardo ad essi. Le parti dichiarano che, una volta dato seguito a
quanto previsto al punto 1 delle condizioni economiche ossia al trasferimento immobiliare
da parte del sig. a favore della signora , non hanno più nulla a pretendere Parte_1 Pt_2
l'una dall'altra e di aver regolato i propri rapporti patrimoniali e rinunciano a
qualsivoglia ulteriore pretesa economica.” 4
Per il P.M.: “Visto.”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario, in regime di separazione dei beni, in data 26.08.1995 a Casalserugo (PD),
trascritto nel relativo Registro, parte II, serie A, atto n. 14, anno 1995; dall'unione coniugale non sono nati figli.
Le parti, in data 03.12.2024, hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 14.01.2025, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la Sentenza
n. 113/2025, pubblicata il 28.01.2025, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 16.09.2025, le parti dinnanzi al giudice delegato hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rassegnato condizioni congiunte con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2,
lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi in trattazione scritta, del 14.01.2025.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Con riferimento al punto 1 delle rassegnate conclusioni, inerente al riconoscimento di 5
una tantum a titolo di assegno divorzile da parte del sig. alla sig.ra Parte_1 Pt_2
si rileva che alla luce dell'età dei coniugi e dei loro redditi, va riconosciuta l'equità
[...]
dell'accordo inerente all'impegno da parte del sig. a trasferire, senza versamento Parte_1
di corrispettivo alcuno, alla sig.ra la quota di ½ del diritto di proprietà dell'immobile Pt_2
sito a Casalserugo (PD), via Leonina n. 4, il cui valore dichiarato dalle parti, con note integrative congiunte del 28.10.2025, è di € 85.000,00, acquistato da quest'ultimo, a seguito di donazione del coniuge, giusto atto pubblico del 06.12.2013, a titolo di liquidazione una tantum, ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L. 898/1970, a definitiva tacitazione degli obblighi contributivi.
Attesa la natura del giudizio, spese interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto in data 26.08.1995 a Casalserugo (PD) e trascritto nel registro Parte_2
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 14, parte II, serie A, anno 1995;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
3) dichiara l'equità dell'accordo di cui al punto 1 delle rassegnate conclusioni con cui il si impegna a trasferire la quota di ½ del diritto di proprietà dell'immobile Parte_1
sito in Casalserugo (PD), via Leonina n. 4 (valore dichiarato della suindicata quota €
85.000,00) a , a titolo di una tantum ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L. Parte_2
898/1970;
4) spese interamente compensate.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 12.11.25 Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
6
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari