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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4656 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 4015 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2018 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 5804 pubblicata il 12 giugno 2018 e notificata il
18 giugno 2018, avente a oggetto responsabilità ex artt. 2043, 2048 e 2051 cc e vertente tra
(cf , (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (cf e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(cf , in proprio e in qualità di Eredi Parte_4 C.F._4
e prossimi congiunti di rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1
NO SS (cf ), elettivamente domiciliati in Napoli, C.F._5
Via Cervantes, 55/5 nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_1
appellanti
1 e
(cf , rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1 C.F._6
PP HI (cf ) e FO HI (cf C.F._7
, elettivamente domiciliato in Napoli, Via Caserta al Bravo, C.F._8
118, nello studio legale Vella, giusta mandato alle liti a margine della comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
- ; Email_2 Email_3
appellato
e
(p. iva già Controparte_2 P.IVA_1 [...]
in persona dell'Amministratore, , Controparte_3 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. DA RA (cf e C.F._9 dal Prof. Avv. PP Della MO ( ), elettivamente C.F._10 domiciliata in Napoli, Via Monteoliveto, 5, nello studio dell'Avv. DA
RA, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec - Email_4
E
.salerno. ); Email_5 CP_4
appellata
nonché
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._11
DA RA (cf e dal Prof. Avv. PP Della C.F._9
MO ( ), elettivamente domiciliato in Napoli, Via C.F._10
Monteoliveto, 5, nello studio dell'Avv. DA RA, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
- Email_4
.salerno.it); Email_5 CP_4
appellato
nonché
(cf e (cf Controparte_5 C.F._12 CP_6
, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio, C.F._13
2 minore all'epoca dei fatti, , rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Controparte_7
SS (cf ), elettivamente domiciliati in Napoli, Via C.F._14
Cervantes, 55/5, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_7
appellati
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi ai precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli Eredi convenivano in giudizio, a diverso titolo di Persona_1 responsabilità, e , esercenti la potestà genitoriale Controparte_5 CP_6 sull'allora minore , , titolare e gestore dell'Albergo Controparte_7 CP_2
“Luce”, Luce di LU IL e IA NZ snc e AS UC, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del loro congiunto, avvenuto in data 20 agosto 2011 in Amalfi, il quale, mentre si trovava per strada, veniva colpito al capo da una persiana in legno massiccio staccatasi da una finestra del secondo piano dell'albergo rimasti vani gli interventi di CP_2 rianimazione degli operatori del 118 intervenuti sul luogo.
Il distacco della persiana era avvenuto allorquando , Persona_2 all'epoca di 16 anni, si alzava dallo scalino del balcone della camera d'albergo, nella quale si trovava da solo, e urtava la base dell'anta superiore semiaperta, determinandone la fuoriuscita dai cardini e la caduta, di modo che l'anta, dopo aver urtato contro la ringhiera del balcone rovinava al suolo colpendo il Per_1 alla testa e provocandone la morte.
All'esito del processo, il Tribunale rigettava la domanda richiamando, quanto alla posizione del minore, le indagini penali che avevano condotto all'archiviazione del procedimento sulla scorta del fatto che l'evento prodottosi era del tutto imprevedibile, giacché il aveva urtato in maniera Parte_5 involontaria e non particolarmente violenta contro l'infisso che, risultava
3 montato correttamente e idoneo all'uso, non potendo ravvisarsi alcuna condotta violatrice della regola di cautela obiettiva ed esigibile, che sostanzierebbe la dimensione della colpa, dovendo, quindi, escludersi, a carico del minore comportamenti impropri, inusuali e colpevolmente imprudenti o negligenti.
Il , difatti, dalla posizione seduta sul pavimento del balcone Persona_2 della camera, nel naturale movimento di alzarsi in piedi per rientrare nella camera, urtava con la spalla all'altezza del collo la base dell'anta superiore dell'infisso, posizionata alle sue spalle, che, in conseguenza dell'urto, fuoriusciva dal perno superiore e ruotando su sé stessa, dopo aver urtato la ringhiera, cadeva al di sotto colpendo il che in quel momento si trovava sotto il Persona_1 balcone.
La domanda formulata nei confronti dei genitori, per culpa in vigilando, veniva, anch'essa, respinta poiché, trattandosi di minore prossimo alla maggiore età, doveva farsi riferimento alla culpa in educando piuttosto che a quella in vigilando e il e la avevano fornito la prova liberatoria di cui all'art. CP_5 CP_6
2048 cc, ultimo comma, giacché risultava dimostrato che il minore fosse stato proficuamente studente del Liceo Scientifico, fosse stato campione italiano di arti marziali, fosse impegnato sotto il profilo sociale, partecipando attivamente alla vita parrocchiale. Tanto comprovava che i genitori avevano impartito al figlio una corretta educazione, idonea a consentirgli di sviluppare una personalità equilibrata, osservando una condotta razionale di vita nel migliore dei modi. Il giorno dell'evento i genitori erano da poco usciti dalla camera di albergo, ove si trovavano per trascorre una breve vacanza e non vi erano addebiti da potergli muovere.
Quanto alle posizioni della e del , gestore dell'albergo, CP_2 CP_2 il giudice ne escludeva la responsabilità poiché, come emerso dalle consulenze svolte nel corso del procedimento penale, durante i lavori di ristrutturazione, essi si erano rivolti per l'installazione della persiana a ditta specializzata che aveva provveduto a norma di legge, né poteva loro rimproverarsi di non aver avvisato il minore di manovrare le persiane con cautela poiché queste apparivano montate a regola d'arte, essi ignoravano che potessero cadere in strada, non avendo alcuna prescrizione al riguardo e ignorando se fossero stati o meno installati dispositivi antisfilamento, che peraltro non erano imposti dalla normativa poiché la
4 disposizione EN 13659.2004, vigente in Europa, imponeva unicamente prescrizione atte a evitare lo scardinamento delle persiane e non il suo sfilamento.
Analogamente, nessuna responsabilità poteva ravvisarsi in capo al , il CP_1 quale aveva installato gli infissi, poiché il Consulente d'ufficio, in sede penale, aveva accertato la mancanza di carenze strutturali della persiana, il loro montaggio conforme alle prescrizioni della casa costruttrice, la precisione e puntualità delle manutenzioni, l'alta qualità delle cerniere e dei cardini, precisando che nessun cardine era stato rinvenuto rotto, avendo solo riscontrato che il cardine superiore era graffiato. Il Tribunale respingeva, come detto, la domanda e compensava tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione notificato a mezzo ufficiale giudiziario il 17 luglio 2018, gli proponevano appello avverso la sentenza, invocandone Parte_6
l'integrale riforma.
Con comparsa depositata il 22 novembre 2018 si costituiva in giudizio CP_1
eccependo, con riferimento alla sua posizione, l'inammissibilità dell'appello
[...] per violazione del divieto di nova di cui all'art. 345 cpc e, nel merito, ne chiedeva il rigetto.
Con comparse sostanzialmente identiche, depositate rispettivamente in data
11 e 12 novembre, si costituivano la , il quale, in particolare, Controparte_8 reiterava l'eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva, entrambi invocavano, il rigetto dell'appello.
Infine, con comparsa del 13 dicembre 2018 si costituivano in giudizio CP_5
e eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello
[...] CP_6 per difetto di specificità dei motivi e, nel merito, ne chiedevano il rigetto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, la trattazione del processo subiva rinvio per assenza del relatore nonché carico del ruolo e, all'udienza del 14 giugno 2022 svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte riservava la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. L'appellante e gli appellati depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
La Corte, con ordinanza del 13 gennaio 2023, riteneva opportuno richiedere Per_ chiarimenti al perito già nominato dalla Procura della Repubblica,
5 nominandolo consulente tecnico. L'ausiliario non accettava l'incarico Per_4 per incompatibilità con la propria funzione di pubblico dipendente e, in sostituzione, veniva nominato l'Ing. il quale, pur avendo dato Persona_5 corso alle operazioni peritali, nonostante i reiterati inviti e diffide della Corte, non provvedeva all'invio alle parti della bozza di consulenza.
Con provvedimento del 27 novembre 2024, la Corte, ritenuto che in atti vi fossero, in ogni caso, sufficienti elementi per la decisione, revocava l'incarico al ctu e rinviava il processo per le conclusioni.
All'udienza del 25 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, per la quale le parti depositavano note di trattazione, la Corte tratteneva nuovamente la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Gli appellanti e gli appellati depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dei e è, per alcuni profili, fondata poiché il gravame contiene CP_5 CP_6 deduzioni che, in buona parte, non tengono conto dell'effettivo contenuto decisorio del provvedimento impugnato ma si risolvono, piuttosto, in affermazioni astratte di principi giuridici ovvero nella riproposizione delle difese di primo grado. Ciò nonostante, è possibile ravvisare nell'impugnazione un sufficiente nucleo minimo di argomentazioni critiche che ne consentono l'esame.
Infondata è, invece, l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, propugnata dalla difesa del sulla scorta della considerazione che questi, CP_2 convenuto in proprio, non sia il proprietario o il gestore dell'attività “Residenza
Luce” ma semplicemente un socio della La questione attiene, difatti, CP_2 non alla legittimazione bensì alla titolarità passiva del rapporto, vagliata espressamente dal Tribunale che ne ha ritenuto la sussistenza in capo al il CP_2 quale si era inizialmente dichiarato ai Carabinieri proprietario e gestore, e, come risultava dalla visura camerale, era munito di poteri di rappresentanza e amministrazione della società, risultando, quindi non semplice socio ma rappresentante e amministratore della Il capo della sentenza non è stato CP_2 ritualmente impugnato con appello incidentale e sul punto si è, dunque, formato il giudicato.
La difesa degli formula cinque motivi di gravame così rubricati: Parte_6
6 1) Erronea applicazione della legge (art. 116 cpc e 651 cpp) in ordine all'efficacia delle risultanze penali nel presente giudizio;
2) Erronea valutazione della responsabilità del minore e per Controparte_7 esso dei genitori e nella produzione degli eventi Controparte_5 CP_6 lesivi che hanno colpito gli attori (artt. 2043 - 2048 cc);
3) Erronea valutazione della responsabilità dei coniugi e Controparte_5 CP_6
nella produzione degli eventi mortali che hanno colpito gli attori (artt. 2047
[...]
- 2048 cc);
4) Erronea e omessa valutazione della responsabilità dei convenuti CP_2
e nella produzione degli eventi che hanno causato CP_2 CP_1 il decesso di art. 2051 cc); Persona_1
5) Error juris e vizio di motivazione in ordine all'individuazione delle condotte idonee da tenersi nel caso di specie.
Con primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il primo giudice, nel respingere la domanda, sarebbe partito dalla premessa che i fatti oggetto di giudizio erano stati accertati nell'ambito dei procedimenti penali a carico del minore e degli altri convenuti, ritenendo CP_5 di condividere le conclusioni di tali procedimenti che hanno escluso qualsiasi responsabilità penale. L'accertamento dei fatti in sede penale è legato ai parametri soggettivi inderogabili del dolo, colpa o preterintenzione ma in sede civile la responsabilità può anche prescindere dall'elemento volitivo potendo sussistere - come nella specie - una ipotesi di responsabilità oggettiva.
Il primo giudice avrebbe erroneamente attribuito piena efficacia probatoria alle risultanze emerse dai procedimenti penali senza tenere conto che questi si erano conclusi con decreto di archiviazione, dunque, al di fuori dell'ipotesi di sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 651 cpp, privi di efficacia di giudicato, con la conseguenza che il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione
Analoghe critiche vengono riproposte con il quinto e ultimo motivo di impugnazione, che può, quindi, essere trattato congiuntamente, col quale gli
7 appellanti ribadiscono che il Tribunale, aderendo pedissequamente alle conclusioni della ctu svolta in sede penale e alle motivazioni della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, avrebbe omesso qualsiasi valutazione sulla responsabilità civile, senza operare una dovuta autonoma rivalutazione del fatto in contestazione.
Argomenta la difesa appellante che il fatto non sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore bensì da ascrivere alle condotte dei convenuti omissive, negligenti e imprudenti, che hanno concorso alla produzione dell'evento lesivo, con responsabilità solidale di tutti i soggetti.
Il primo giudice avrebbe errato nel disattendere le richieste istruttorie ritualmente formulate dagli originari attori e avrebbe, invece, dovuto disporre ctu per accertare la responsabilità civile, che ha profili diversi da quella penale.
Gli appellanti concludono, quindi, per l'accoglimento dell'originaria domanda, insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati con memorie ex art. 183 cpc, disponendo, ove ritenuto necessario, nuova ctu.
Entrambi i motivi sono in parte inammissibili, per la loro evidente genericità,
e, comunque, infondati.
Il primo giudice, infatti, non ha posto a base della decisione i decreti di archiviazione dei due procedimenti penali per omicidio colposo aperti, rispettivamente, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario ma ha, invece, puntualmente esaminato e valutato tutto il materiale probatorio, in parte coincidente, prodotto sia dagli attori che dai convenuti, costituito - quanto alla ricostruzione degli eventi - dagli accertamenti svolti nel corso delle indagini preliminari, richiamando in sentenza le considerazioni svolte dal Pubblico
Ministero in sede di richiesta di archiviazione, senza per questo omettere di valutare specificatamente gli elementi di prova (come ben si evince dalla motivazione sopra richiamata), come emergevano dalle relazioni dei Carabinieri
e dalle consulenze tecniche, elementi analizzati con puntualità, dei quali il
Tribunale ha dato atto in sentenza per pervenire alla ricostruzione del fatto e, successivamente, alla valutazione delle responsabilità.
Le indagini effettuate dai Carabinieri vengono ampiamente richiamate e
8 riportate in sentenza (pag. 9), così come l'esito delle ctu (pag. 12), e utilizzate in via del tutto autonoma per pervenire alla decisione, che, in punto di accertamento della colpa, coincide con le considerazioni dell'inquirente e del GIP. Si affronterà oltre la questione del profilo di responsabilità oggettiva in capo al custode, rispetto alla quale sono, in effetti, necessarie alcune precisazioni.
La richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, già articolati con memorie ex art. 183 cpc, è inammissibile per due ordini di ragioni. In primis, l'istanza non è stata ritualmente reiterata al momento della precisazione delle conclusioni, avendo il difensore rassegnato le proprie conclusioni con espresso richiamo a quelle formulate nell'atto introduttivo, del quale chiedeva l'accoglimento, con conseguente decadenza (verbali di udienza del 30 gennaio e 13 marzo 2018).
Anche ove il detto profilo di inammissibilità fosse superabile, la richiesta è del tutto generica, non avendo l'appellante censurato le ragioni del mancato accoglimento delle istanze istruttorie né dedotto la loro rilevanza ai fini della decisione. La richiesta di disporre ctu “per accertare la responsabilità civile” è del tutto generica e inammissibile, non contenendo alcuna indicazione di indagini tecnica da svolgere diversa o ulteriore rispetto a quelle già effettuate nel corso delle indagini penali, prodotte a fini probatori proprio dalla difesa degli originari attori, consulenze che appaiono sufficientemente complete e puntuali e non sono state oggetto di contestazione quanto al contenuto tecnico, neanche nel presente grado di appello.
Le doglianze vanno, quindi, disattese.
Con secondo motivo di gravame la difesa appellante censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto l'assenza di comportamento imperito da parte del Parte_5 nonché l'assenza di prova di responsabilità in capo ai genitori di culpa in
[...] vigilando o in educando.
Il Tribunale richiamando in sentenza il provvedimento di archiviazione, nel quale veniva evidenziata l'assoluta imprevedibilità dell'evento e, quindi,
l'irrilevanza penale della condotta, utilizzerebbe nuovamente concetti tipici del processo penale quali il dolo eventuale e la colpa cosciente (evento non prevedibile né prospettabile), estranei e irrilevanti nel giudizio civile di responsabilità.
9 Nel caso di specie invece sussisterebbero gli elementi per attribuire al minore una responsabilità ex art. 2043 cc, per aver violato col suo comportamento il principio del neminem laedere. Non potrebbe dubitarsi, difatti, che i movimenti innaturali del minore, quali sedersi per terra, alzarsi ripetutamente, gli spostamenti repentini in piccoli spazi di pochi centimetri quadrati, abbiano determinato la fuoriuscita dell'anta, evento che non si sarebbe verificato con l'osservanza delle prescrizioni previste per l'inserimento del dispositivo di antisfilamento, ovvero se la persiana fosse stata completamente chiusa o completamente aperta, ma soprattutto non fosse stata colpita violentemente dal
. L'affermazione del Tribunale secondo la quale il minore avrebbe appena CP_5 sfiorato la persiana senza una particolare violenza non sarebbe condivisibile con riguardo alla ricostruzione dell'incidente operata dai ccttuu, i quali avrebbero evidenziato che l'anta non sarebbe precipitata immediatamente ma sarebbe rimasta in bilico per pochi attimi, retta solo dal cardine inferiore che sotto il notevole peso di 50 kg si sarebbe spezzato determinandone la caduta. L'anta fu, evidentemente, colpita dal minore con particolare violenza e un comportamento più attento del minore, e per lui dei suoi genitori, avrebbe sicuramente impedito l'evento.
Con terzo motivo di impugnazione, che può essere trattato unitamente al precedente, gli appellanti si dolgono che il Tribunale, ritenuto che il decesso del fosse da ascrivere al caso fortuito, escludeva qualsiasi responsabilità dei Per_1 genitori del minore , censurando il ragionamento del primo Parte_5 giudice laddove ha affermato che, approssimandosi il minore alla maggiore età, doveva tenersi eventualmente conto della culpa in educando e non già di quella in vigilando. Ciò in quanto non sarebbe comprensibile il parametro al quale fare riferimento per escludere che venga meno l'obbligo di sorveglianza da parte dei genitori, creando, in tal modo, una fascia temporale all'interno della quale ogni danno commesso da minore rimarrebbe impunito.
Era, invece, provato che il giorno dell'evento il minore nella “frenesia” della ricerca di campo telefonico, ometteva di aprire del tutto la finestra, non inserendo il dispositivo antisfilamento e colpiva violentemente con la spalla la persiana determinandone prima lo sfilamento dal cardine superiore e poi il distacco del cardine inferiore, con conseguente caduta in strada dell'anta che colpiva
10 mortalmente il Gli eventi cagionati dal minore vanno addebitati ai Per_1 genitori ex artt. 2047 e 2048 cc poiché la loro responsabilità è incontestabile e documentalmente provata. Le presunzioni relative che farebbero venire meno la responsabilità sono inesistenti e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che questa può venire meno solo se i genitori dimostrino che il fatto non è riconducibile a culpa in vigilando o educando. Le carenze educative del minore emergerebbero per tabulas.
Entrambe le doglianze presentano profili di inammissibilità per la genericità delle argomentazioni ma risultano, anch'esse, infondate.
Quanto alla ricostruzione dei fatti, correttamente il Tribunale ha escluso la ravvisabilità di condotte imprudenti, negligenti e imperite in capo al minore, il quale, come risulta chiaramente dagli accertamenti dei Carabinieri, rafforzate dalle indagini tecniche dei ctu, si trovava semplicemente seduto sulla soglia del balcone della camera d'albergo (comportamento che, di per sé, non è connotato da abnormità tale che una persona sensata non lo adotterebbe) e, nell'effettuare il normale e naturale movimento di passare alla posizione eretta, urtava con la parte laterale del collo (e non come statuito dal Tribunale con la spalla) la base della persiana superiore, che non gli era visibile poiché posta alle sue spalle (la porta-finestra di accesso al balcone era dotata di persiane a quattro ante, due superiori e due inferiori), in tal modo involontariamente imprimendo una leva sufficiente a determinarne lo sfilamento repentino dai cardini. Le contestazioni della difesa appellante afferenti a comportamenti “innaturali” da parte del minore ovvero a spostamenti repentini e ancora alla particolare violenza dell'urto trovano smentita negli elementi probatori, tenuto conto che, nell'immediatezza del fatto,
i Carabinieri accertarono e documentarono fotograficamente, insieme con il medico legale intervenuto, che presentava nella parte laterale Controparte_7 sinistra del collo sotto la nuca “una piccola zona di arrossamento di circa tre centimetri di lunghezza” (v. verbale di sopralluogo del 20/08/2011) e, inoltre, in sede di consulenza veniva accertato che, a differenza di quanto sostenuto nel presente appello, l'anta superiore dell'infisso aveva un peso di 18 kg e che per sfilarla dai cardini era necessaria e sufficiente una forza inferiore a 20 kg. Inoltre, le consulenze hanno definitivamente escluso che il cardine si sia spaccato, come originariamente ipotizzato dai Carabinieri i quali avevano rinvenuto parte dei
11 dispositivi della cerniera in strada, a seguito della caduta, con ciò ulteriormente escludendo una particolare violenza nell'impatto tra il collo del minore e l'anta.
Si deve, quindi concludere, a conferma della sentenza gravata, che il CP_7 abbia prodotto l'evento - di sfilamento della persiana dal cardine - in
[...] maniera del tutto involontaria, senza imprudenza o negligenza, tenendo una condotta non palesemente in contrasto con le norme di sicurezza dettate dalla ragione o dall'esperienza né con grave disattenzione o dimenticanza, in definitiva, dunque, non ascrivibile al concetto di colpa, che ha carattere sostanzialmente unitario sia in ambito civile che in ambito penale, divergendo, piuttosto, i criteri di valutazione, soggettivi e concreti sul piano penale, oggettivi ed astratti su quello civile.
Il riferimento al caso fortuito al quale attribuire il decesso del operato Per_1 dal Tribunale in sentenza (laddove, tra l'altro, le parole “caso fortuito” vengono dal primo giudice virgolettate), appare una considerazione del tutto atecnica, tenuto conto della ricostruzione della vicenda sopra rammentata, e va più correttamente inteso nel senso di un evento determinato sì da un'azione umana ma che, analogamente agli eventi naturali, si poneva del tutto al di fuori del potere di controllo del soggetto.
Quanto alla responsabilità dei genitori, che è l'unico titolo sul quale si fonda l'azione degli nei confronti dei e , la decisione del Parte_6 CP_5 CP_6 primo giudice è conforme ai consolidati principi che regolano la materia.
L'incapacità legale di agire stabilita per il minore di diciotto anni non corrisponde, difatti, a una effettiva e totale incapacità del minore di intendere e di volere, ossia di rendersi conto delle conseguenze giuridiche dei propri atti.
L'incapace legale può avere la capacità naturale di intendere e di volere, e può averla in diversa misura a seconda dell'età e in rapporto alla diversa natura o al diverso contenuto dell'atto.
L'ordinamento giuridico, con riguardo agli atti illeciti commessi dai minori, pone una presunzione assoluta di non imputabilità con riguardo ai minori infraquattordicenni (art. 97 cp) e la necessità di valutare, nella fascia dai 14 ai 18 anni, caso per caso, la sussistenza della capacità di intendere e di volere del minore stesso (art. 98 cp).
12 In armonia con la disciplina sopra richiamata, l'art. 2046 cc, per quanto qui interessa, dispone che non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso.
L'applicazione in sede civile della disciplina prevista dall'art. 2048 cc o di quella ex art. 2047 cc dipende dal riconoscimento in capo al minore della capacità naturale, ossia della capacità di intendere e volere al momento del fatto.
Si tratta di fattispecie non assimilabili che non concorrono tra loro, giacché il coordinamento tra la previsione normativa sulla responsabilità dei sorveglianti
(articolo 2047 cc) e quella sulla responsabilità dei genitori (articolo 2048 cc) va inteso nel senso che quest'ultima trova applicazione nell'ipotesi di fatto illecito compiuto da minori capaci di intendere e di volere (e dunque già responsabili in proprio), mentre la prima trova applicazione nell'ipotesi di fatto illecito compiuto da persone (siano esse minorenni o maggiorenni) incapaci di intendere e di volere, e dunque esenti da responsabilità in proprio, in quanto non imputabili ex articolo 2046 cc.
Non vi è alcuna “fascia temporale all'interno della quale ogni danno commesso da minore rimarrebbe impunito” giacché la responsabilità del minore ex art. 2043 cc concorre con quella dei genitori ex art. 2048 cc e, anche nell'ipotesi di danno cagionato dall'incapace di intendere e volere, l'art. 2047 cc II comma, proprio al fine di evitare il crearsi di situazioni inique nelle quali il danno ingiusto rimane senza ristoro, prevede che “Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità”.
L'età del all'epoca dei fatti, 16 anni, e l'assenza di qualsiasi Parte_5 patologia, infermità o ritardo nello sviluppo psico-motorio (positivamente esclusa dal comprovato normale percorso scolastico e di vita), portano, quindi, a escludere, nel caso concreto, che la fattispecie dedotta in giudizio sia sussumibile all'art. 2047 cc.
Quanto alla dedotta responsabilità dei genitori del ai sensi dell'art. CP_5
2048 cc, per un profilo, l'esclusione di colpa e responsabilità in capo al minore, nei termini accertati dal Tribunale che vanno qui confermati, è di per sé
13 sufficiente a escludere qualsiasi responsabilità dei genitori, mancando del tutto il presupposto del danno cagionato da fatto illecito. Ma anche diversamente opinando, i rilievi mossi dagli appellanti sono del tutto insufficienti a incrinare il ragionamento logico giuridico del primo giudice. Sotto il profilo della vigilanza, in considerazione dell'età del ragazzo, non si versa certamente in una ipotesi omissiva poiché nulla avrebbero potuto o dovuto fare i genitori seppur presenti all'interno della stanza al momento del fatto, quando il figlio si è semplicemente alzato in piedi né, nel mese di agosto in località di mare e assolata, tenere le persiane parzialmente accostate è azione che possa qualificarsi come abnorme, mentre, sotto il profilo dell'educazione, al di là dell'apodittica affermazione che non fosse stata fornita la prova liberatoria, nessuna concreta censura è stata mossa alla sentenza nella parte in cui dà atto (pag. 11) degli elementi dai quali desumere che i genitori avevano impartito al figlio un'educazione sufficiente a impostare una corretta vita di relazione, quali il proficuo percorso scolastico, gli impegni sportivi e sociali, indicativi di una personalità equilibrata e di una condotta razionale. A ciò si aggiunga che anche il comportamento tenuto dal successivamente all'infausto evento è significativo della maturità Parte_5
e senso di responsabilità del ragazzo all'epoca dei fatti, giacché risulta pacificamente dagli atti (relazione dei Carabinieri) che questi, avvedutosi del ferimento del colpito dalla persiana, si attivò immediatamente per Per_1 chiedere aiuto.
In conclusione, i motivi vanno respinti.
Con quarto motivo di doglianza, infine, la difesa appellante censura la decisione nella parte in cui esclude la responsabilità della del e del CP_2 CP_2
, lamentando che il Tribunale, richiamando l'esito della ctu svolta nel CP_1 procedimento penale, dalla quale era emerso che i lavori di installazione degli infissi erano stati affidati a ditta specializzata che li aveva eseguiti a regola d'arte, nuovamente sovrapponeva la responsabilità penale a quella civile.
Il ctu, in realtà, pur confermando che non vi erano state violazioni di legge, aveva consigliato di sostituire le persiane con altre dotate di dispositivo antisfilamento, in ragione dell'uso da parte di persone diverse per età, cultura, educazione, ecc…, onde evitare il pericolo di altri incidenti.
14 La detta affermazione smentirebbe il corollario al quale è giunto il Tribunale escludendo la responsabilità dell'albergo e dell'installatore.
L'affermazione del Tribunale che non potesse rimproverarsi al gestore l'omessa informativa sull'uso delle persiane (perché i responsabili non conoscevano le istruzioni e perché le persiane era montate a regola d'arte) sarebbe illogica e contraddittoria nonché fondata su asserzioni personali. La contraddizione risiederebbe nella circostanza che il primo giudice avrebbe parimenti ritenuto non responsabile il minore anche in ragione del fatto che gli ospiti dell'albergo non erano stati preventivamente informati sull'uso delle persiane, ignorato anche dai gestori dell'albergo, informazioni che, però, avrebbero dovuto essere conosciute e trasmesse dall'installatore, anch'egli ritenuto non responsabile. Proprio la mancanza di informazione era, invece, alla base degli eventi che avevano condotto al decesso del Per_1
Il primo giudice aveva omesso di rilevare che il titolo di responsabilità secondo il quale dovevano rispondere il gestore e l'albergo andava ascritto all'art. 2051 cc, dunque, sussistendo nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso,
l'onere di provare che il detto evento andava ascritto a un fattore estraneo, riducendo la cosa a mero strumento del fatto, incombeva sul custode, che non vi aveva ottemperato.
In capo al dovrebbe, poi, ravvisarsi responsabilità ex art. 2043 cc per CP_1 non aver acquisito e trasmesso al proprietario e gestore le informazioni per utilizzare in sicurezza quelle particolari persiane, dotate di dispositivo antisfilamento che si inseriva solo quando le stesse erano completamente aperte o completamente chiuse.
È opportuno affrontare prioritariamente i profili di censura inerenti alla responsabilità del , installatore degli infissi. CP_1
La difesa dell'appellato ha eccepito la novità, e, dunque, l'inammissibilità per violazione del disposto dell'art. 345 cpc, del profilo dedotto con riguardo alla omissione di informazioni al proprietario e/o al gestore per utilizzare in sicurezza quella tipologia di persiane, questione, appunto, del tutto nuova in fatto poiché con l'atto introduttivo del primo grado al era stato addebitato CP_1 unicamente di aver installato ovvero aver consentito l'installazione degli infissi.
15 L'eccezione è fondata giacché gli originari attori hanno convenuto in giudizio il deducendo espressamente (e unicamente) che si potesse “…ipotizzare CP_1 una responsabilità ex art. 2043 cc anche per chi ha installato ovvero consentito che venissero installati ed utilizzati gli infissi in questione )”, CP_1 senza che, entro il termine nel quale si cristallizza il thema decidendum, venisse addebitata, in punto di fatto, alcuna diversa condotta a carico dell'odierno appellato. L'indagine in grado di appello non può estendersi a questioni non precedentemente allegate e non sottoposte al contraddittorio delle parti, con la conseguenza che il gravame nei confronti di va inesorabilmente CP_1 respinto. In ogni caso, anche ove si volesse entrare nel merito della questione,
l'assenza di una normativa che imponesse di dotare le persiane di dispositivi anti- sfilamento condurrebbe, in ogni caso, a escludere obblighi informativi in capo al
. CP_1
Per ciò che attiene alla responsabilità del proprietario e gestore della struttura alberghiera non vi è dubbio che essa vada ascritta alla fattispecie disciplinata dall'art. 2051 cc, versandosi in evidente ipotesi di danno cagionato da cose in custodia, pur non espressamente richiamata dal Tribunale in sentenza. Quanto al fondamento della detta responsabilità, l'articolo 2051 cc, prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l'esistenza di un rapporto di custodia;
del tutto irrilevante, per contro, è accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa.
Non di meno, appare evidente che, nel caso di specie, la responsabilità del custode non possa che essere esclusa in ragione della prova positiva del ricorrere del “caso fortuito”, ossia un evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile, che attiene non a un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno stesso e che può essere individuato anche nel fatto di un terzo.
Il caso fortuito può, difatti, essere costituito da eventi che si inseriscono, spezzandola, nell'ordinaria serie causale che prende le mosse dall'esistenza della cosa custodita, eventi che possono consistere pure in condotte di terzi o del danneggiato stesso, che però devono essere “non conoscibili né eliminabili con immediatezza”. Il che significa che pure l'azione di un soggetto terzo non è di per sé sufficiente a immutare l'ordinario dinamismo causale discendente dalla cosa custodita introducendo l'elemento eccezionale tradizionalmente definito caso
16 fortuito, bensì significa che detta azione, oltre ad avere un'astratta idoneità causale, deve anche essere concretamente dotata di caratteristiche tali da sussumerla nel concetto di fortuito, quali sono, appunto, la non conoscibilità/non prevedibilità. Invero, se sussiste una condotta di terzi prevedibile materialmente attinente a una cosa oggetto di custodia, la prevenzione e/o l'eliminazione della sua conseguenza pregiudizievole rientrano, direttamente e propriamente, nell'attività di custodia, che, ragionando invece al contrario, verrebbe ad essere
“svuotata” in quanto esonerata appunto da una ordinaria vigilanza della cosa, vale a dire una vigilanza atta a percepire e a comprendere non solo quel che è già accaduto (manutenzione in senso stretto) ma altresì quel che è prevedibile
(manutenzione in senso lato, ovvero prevenzione), (Cass. civ. Sez. VI – 3,
Ordinanza del 23.01.2019, n. 1725).
Nel caso concreto si legge, in entrambe le relazioni redatte dai periti Per_6
e che le ante erano correttamente installate, secondo le
[...] Persona_7 istruzioni di montaggio della casa produttrice, allegate in atti. In particolare,
l'Arch. ha rilevato che “Tenendo conto delle dimensioni e del peso Per_6 dell'anta precipitata (600x1730 mm e peso di 18,4 kg), della distanza del filo esterno della persiana al filo esterno della muratura … per il montaggio di quest'anta, occorre installare n. 2 cerniere, una superiore e una inferiore” (pag.
3 relazione prod. I grado AS).
Il perito ha richiamato nella propria relazione le considerazioni Per_4 tecniche dell'Arch. concordandovi, ed entrambi i periti hanno ritenuto Per_6 che le persiane fossero di buona manifattura, sottoposte a corretta manutenzione, idonee a essere installate in una struttura residenziale poiché soddisfacenti i requisiti di legge (normativa EN 1935/2002; EN 14351-1/2002; Marcatura CE per portefinestre e finestre;
Marcatura CE dei serramenti;
UX47-200706
Marcatura CE delle chiusure oscuranti esterne) e le prescrizioni della casa produttrice. Il perito ha specificato che, per il normale utilizzo Per_4 dell'infisso, non è prevista alcuna manovra che possa dar luogo a uno sfilamento involontario verticale dell'anta.
Il consulente, nell'affrontare la questione del corretto uso delle persiane ha rimarcato come le stesse debbano stare sempre in posizione aperta, con ante bloccate, o in posizione chiusa, con ante bloccate, ma tanto al fine di evitare
17 “inevitabili rischi e pericoli per le persone, ad esempio urti, contusioni, tranciature di arti”.
Anche le istruzioni per l'uso e la sicurezza della casa produttrice prevedono, al punto 7): “Non applicare carichi aggiuntivi all'imposta. Non sbattere l'imposta.
In caso di vento chiudere le imposte o vincolare le ante in posizione di apertura
a 180° utilizzando gli appositi fermi. Non impiegare i fermaporta a scatto in zone particolarmente ventose. Non frapporre oggetti nello spazio di apertura.
Pericolo d'infortunio: attenzione agli schiacciamenti. Non forzare i componenti.
In caso di difficoltà di movimentazione accertarsi che non vi siano ostruzioni o disallineamenti nelle parti in movimento visibili”.
Il perito ha concluso ritenendo che, pur in assenza di normativa che imponga l'impiego di dispositivi antisfilamento, gli stessi avrebbero dovuto essere installati, in futuro, al fine di “… evitare seppur remoto l'eventuale ripetersi di un analogo mesto episodio”.
La cautela nell'utilizzo delle persiane, cui fa riferimento la difesa appellante, è, dunque, esclusivamente quella volta a scongiurare pericolo di lesioni agli utilizzatori delle stesse.
La mancanza di informazioni lamentata dagli appellanti, da fornirsi sia da parte del che dell'albergo e dei suoi responsabili, sulle modalità di uso CP_1 delle persiane mai avrebbe potuto comprendere l'evento, definito dal perito
“remoto”, che un gesto assolutamente involontario, e con evidenza eccezionale per le modalità con le quali si è prodotto sopra richiamate – in particolare l'urto accidentale dell'anta con una forza minima (della quale è prova l'assenza di lesioni sull'allora minore) dal basso verso l'alto - determinasse lo sfilamento della persiana da entrambi i cardini.
Neanche la difesa appellante dubita della straordinarietà dell'evento laddove, con memoria di replica, ribadisce che il perito suggerì l'installazione Per_4 di “… un dispositivo anti-sfilamento che avrebbero reso totalmente sicuro quelle finestre e sopportato qualsiasi manovra anomala”, un evento, quindi, inconsueto e, come tale, non prevedibile né prevenibile se non, purtroppo, col senno di poi.
Non può, pertanto, revocarsi in dubbio che, nel caso concreto, l'evento dannoso sia stato determinato da un fatto estraneo alla cosa (fatto del terzo, il
18 quale, per le ragioni esposte, è anch'egli esente da responsabilità), intervenuto in maniera imprevedibile e improvvisa, con conseguente liberazione del custode da responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc, secondo periodo.
L'appello deve essere, pertanto, rigettato.
In ragione della particolare delicatezza della vicenda umana sottesa alla controversia nonché della necessità di integrare la motivazione della sentenza di primo grado, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare totalmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 5804 pubblicata il 12 giugno 2018, proposto da
[...]
, e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 confronti di e , già Controparte_5 CP_6 Controparte_2 [...]
, nonché così Controparte_9 CP_2 CP_1 dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
I quater, TU Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott.ssa Natalia Ceccarelli
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 4015 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2018 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 5804 pubblicata il 12 giugno 2018 e notificata il
18 giugno 2018, avente a oggetto responsabilità ex artt. 2043, 2048 e 2051 cc e vertente tra
(cf , (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (cf e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(cf , in proprio e in qualità di Eredi Parte_4 C.F._4
e prossimi congiunti di rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1
NO SS (cf ), elettivamente domiciliati in Napoli, C.F._5
Via Cervantes, 55/5 nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_1
appellanti
1 e
(cf , rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1 C.F._6
PP HI (cf ) e FO HI (cf C.F._7
, elettivamente domiciliato in Napoli, Via Caserta al Bravo, C.F._8
118, nello studio legale Vella, giusta mandato alle liti a margine della comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
- ; Email_2 Email_3
appellato
e
(p. iva già Controparte_2 P.IVA_1 [...]
in persona dell'Amministratore, , Controparte_3 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. DA RA (cf e C.F._9 dal Prof. Avv. PP Della MO ( ), elettivamente C.F._10 domiciliata in Napoli, Via Monteoliveto, 5, nello studio dell'Avv. DA
RA, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec - Email_4
E
.salerno. ); Email_5 CP_4
appellata
nonché
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._11
DA RA (cf e dal Prof. Avv. PP Della C.F._9
MO ( ), elettivamente domiciliato in Napoli, Via C.F._10
Monteoliveto, 5, nello studio dell'Avv. DA RA, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
- Email_4
.salerno.it); Email_5 CP_4
appellato
nonché
(cf e (cf Controparte_5 C.F._12 CP_6
, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio, C.F._13
2 minore all'epoca dei fatti, , rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Controparte_7
SS (cf ), elettivamente domiciliati in Napoli, Via C.F._14
Cervantes, 55/5, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_7
appellati
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi ai precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli Eredi convenivano in giudizio, a diverso titolo di Persona_1 responsabilità, e , esercenti la potestà genitoriale Controparte_5 CP_6 sull'allora minore , , titolare e gestore dell'Albergo Controparte_7 CP_2
“Luce”, Luce di LU IL e IA NZ snc e AS UC, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del loro congiunto, avvenuto in data 20 agosto 2011 in Amalfi, il quale, mentre si trovava per strada, veniva colpito al capo da una persiana in legno massiccio staccatasi da una finestra del secondo piano dell'albergo rimasti vani gli interventi di CP_2 rianimazione degli operatori del 118 intervenuti sul luogo.
Il distacco della persiana era avvenuto allorquando , Persona_2 all'epoca di 16 anni, si alzava dallo scalino del balcone della camera d'albergo, nella quale si trovava da solo, e urtava la base dell'anta superiore semiaperta, determinandone la fuoriuscita dai cardini e la caduta, di modo che l'anta, dopo aver urtato contro la ringhiera del balcone rovinava al suolo colpendo il Per_1 alla testa e provocandone la morte.
All'esito del processo, il Tribunale rigettava la domanda richiamando, quanto alla posizione del minore, le indagini penali che avevano condotto all'archiviazione del procedimento sulla scorta del fatto che l'evento prodottosi era del tutto imprevedibile, giacché il aveva urtato in maniera Parte_5 involontaria e non particolarmente violenta contro l'infisso che, risultava
3 montato correttamente e idoneo all'uso, non potendo ravvisarsi alcuna condotta violatrice della regola di cautela obiettiva ed esigibile, che sostanzierebbe la dimensione della colpa, dovendo, quindi, escludersi, a carico del minore comportamenti impropri, inusuali e colpevolmente imprudenti o negligenti.
Il , difatti, dalla posizione seduta sul pavimento del balcone Persona_2 della camera, nel naturale movimento di alzarsi in piedi per rientrare nella camera, urtava con la spalla all'altezza del collo la base dell'anta superiore dell'infisso, posizionata alle sue spalle, che, in conseguenza dell'urto, fuoriusciva dal perno superiore e ruotando su sé stessa, dopo aver urtato la ringhiera, cadeva al di sotto colpendo il che in quel momento si trovava sotto il Persona_1 balcone.
La domanda formulata nei confronti dei genitori, per culpa in vigilando, veniva, anch'essa, respinta poiché, trattandosi di minore prossimo alla maggiore età, doveva farsi riferimento alla culpa in educando piuttosto che a quella in vigilando e il e la avevano fornito la prova liberatoria di cui all'art. CP_5 CP_6
2048 cc, ultimo comma, giacché risultava dimostrato che il minore fosse stato proficuamente studente del Liceo Scientifico, fosse stato campione italiano di arti marziali, fosse impegnato sotto il profilo sociale, partecipando attivamente alla vita parrocchiale. Tanto comprovava che i genitori avevano impartito al figlio una corretta educazione, idonea a consentirgli di sviluppare una personalità equilibrata, osservando una condotta razionale di vita nel migliore dei modi. Il giorno dell'evento i genitori erano da poco usciti dalla camera di albergo, ove si trovavano per trascorre una breve vacanza e non vi erano addebiti da potergli muovere.
Quanto alle posizioni della e del , gestore dell'albergo, CP_2 CP_2 il giudice ne escludeva la responsabilità poiché, come emerso dalle consulenze svolte nel corso del procedimento penale, durante i lavori di ristrutturazione, essi si erano rivolti per l'installazione della persiana a ditta specializzata che aveva provveduto a norma di legge, né poteva loro rimproverarsi di non aver avvisato il minore di manovrare le persiane con cautela poiché queste apparivano montate a regola d'arte, essi ignoravano che potessero cadere in strada, non avendo alcuna prescrizione al riguardo e ignorando se fossero stati o meno installati dispositivi antisfilamento, che peraltro non erano imposti dalla normativa poiché la
4 disposizione EN 13659.2004, vigente in Europa, imponeva unicamente prescrizione atte a evitare lo scardinamento delle persiane e non il suo sfilamento.
Analogamente, nessuna responsabilità poteva ravvisarsi in capo al , il CP_1 quale aveva installato gli infissi, poiché il Consulente d'ufficio, in sede penale, aveva accertato la mancanza di carenze strutturali della persiana, il loro montaggio conforme alle prescrizioni della casa costruttrice, la precisione e puntualità delle manutenzioni, l'alta qualità delle cerniere e dei cardini, precisando che nessun cardine era stato rinvenuto rotto, avendo solo riscontrato che il cardine superiore era graffiato. Il Tribunale respingeva, come detto, la domanda e compensava tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione notificato a mezzo ufficiale giudiziario il 17 luglio 2018, gli proponevano appello avverso la sentenza, invocandone Parte_6
l'integrale riforma.
Con comparsa depositata il 22 novembre 2018 si costituiva in giudizio CP_1
eccependo, con riferimento alla sua posizione, l'inammissibilità dell'appello
[...] per violazione del divieto di nova di cui all'art. 345 cpc e, nel merito, ne chiedeva il rigetto.
Con comparse sostanzialmente identiche, depositate rispettivamente in data
11 e 12 novembre, si costituivano la , il quale, in particolare, Controparte_8 reiterava l'eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva, entrambi invocavano, il rigetto dell'appello.
Infine, con comparsa del 13 dicembre 2018 si costituivano in giudizio CP_5
e eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello
[...] CP_6 per difetto di specificità dei motivi e, nel merito, ne chiedevano il rigetto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, la trattazione del processo subiva rinvio per assenza del relatore nonché carico del ruolo e, all'udienza del 14 giugno 2022 svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte riservava la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. L'appellante e gli appellati depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
La Corte, con ordinanza del 13 gennaio 2023, riteneva opportuno richiedere Per_ chiarimenti al perito già nominato dalla Procura della Repubblica,
5 nominandolo consulente tecnico. L'ausiliario non accettava l'incarico Per_4 per incompatibilità con la propria funzione di pubblico dipendente e, in sostituzione, veniva nominato l'Ing. il quale, pur avendo dato Persona_5 corso alle operazioni peritali, nonostante i reiterati inviti e diffide della Corte, non provvedeva all'invio alle parti della bozza di consulenza.
Con provvedimento del 27 novembre 2024, la Corte, ritenuto che in atti vi fossero, in ogni caso, sufficienti elementi per la decisione, revocava l'incarico al ctu e rinviava il processo per le conclusioni.
All'udienza del 25 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, per la quale le parti depositavano note di trattazione, la Corte tratteneva nuovamente la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Gli appellanti e gli appellati depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dei e è, per alcuni profili, fondata poiché il gravame contiene CP_5 CP_6 deduzioni che, in buona parte, non tengono conto dell'effettivo contenuto decisorio del provvedimento impugnato ma si risolvono, piuttosto, in affermazioni astratte di principi giuridici ovvero nella riproposizione delle difese di primo grado. Ciò nonostante, è possibile ravvisare nell'impugnazione un sufficiente nucleo minimo di argomentazioni critiche che ne consentono l'esame.
Infondata è, invece, l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, propugnata dalla difesa del sulla scorta della considerazione che questi, CP_2 convenuto in proprio, non sia il proprietario o il gestore dell'attività “Residenza
Luce” ma semplicemente un socio della La questione attiene, difatti, CP_2 non alla legittimazione bensì alla titolarità passiva del rapporto, vagliata espressamente dal Tribunale che ne ha ritenuto la sussistenza in capo al il CP_2 quale si era inizialmente dichiarato ai Carabinieri proprietario e gestore, e, come risultava dalla visura camerale, era munito di poteri di rappresentanza e amministrazione della società, risultando, quindi non semplice socio ma rappresentante e amministratore della Il capo della sentenza non è stato CP_2 ritualmente impugnato con appello incidentale e sul punto si è, dunque, formato il giudicato.
La difesa degli formula cinque motivi di gravame così rubricati: Parte_6
6 1) Erronea applicazione della legge (art. 116 cpc e 651 cpp) in ordine all'efficacia delle risultanze penali nel presente giudizio;
2) Erronea valutazione della responsabilità del minore e per Controparte_7 esso dei genitori e nella produzione degli eventi Controparte_5 CP_6 lesivi che hanno colpito gli attori (artt. 2043 - 2048 cc);
3) Erronea valutazione della responsabilità dei coniugi e Controparte_5 CP_6
nella produzione degli eventi mortali che hanno colpito gli attori (artt. 2047
[...]
- 2048 cc);
4) Erronea e omessa valutazione della responsabilità dei convenuti CP_2
e nella produzione degli eventi che hanno causato CP_2 CP_1 il decesso di art. 2051 cc); Persona_1
5) Error juris e vizio di motivazione in ordine all'individuazione delle condotte idonee da tenersi nel caso di specie.
Con primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il primo giudice, nel respingere la domanda, sarebbe partito dalla premessa che i fatti oggetto di giudizio erano stati accertati nell'ambito dei procedimenti penali a carico del minore e degli altri convenuti, ritenendo CP_5 di condividere le conclusioni di tali procedimenti che hanno escluso qualsiasi responsabilità penale. L'accertamento dei fatti in sede penale è legato ai parametri soggettivi inderogabili del dolo, colpa o preterintenzione ma in sede civile la responsabilità può anche prescindere dall'elemento volitivo potendo sussistere - come nella specie - una ipotesi di responsabilità oggettiva.
Il primo giudice avrebbe erroneamente attribuito piena efficacia probatoria alle risultanze emerse dai procedimenti penali senza tenere conto che questi si erano conclusi con decreto di archiviazione, dunque, al di fuori dell'ipotesi di sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 651 cpp, privi di efficacia di giudicato, con la conseguenza che il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione
Analoghe critiche vengono riproposte con il quinto e ultimo motivo di impugnazione, che può, quindi, essere trattato congiuntamente, col quale gli
7 appellanti ribadiscono che il Tribunale, aderendo pedissequamente alle conclusioni della ctu svolta in sede penale e alle motivazioni della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, avrebbe omesso qualsiasi valutazione sulla responsabilità civile, senza operare una dovuta autonoma rivalutazione del fatto in contestazione.
Argomenta la difesa appellante che il fatto non sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore bensì da ascrivere alle condotte dei convenuti omissive, negligenti e imprudenti, che hanno concorso alla produzione dell'evento lesivo, con responsabilità solidale di tutti i soggetti.
Il primo giudice avrebbe errato nel disattendere le richieste istruttorie ritualmente formulate dagli originari attori e avrebbe, invece, dovuto disporre ctu per accertare la responsabilità civile, che ha profili diversi da quella penale.
Gli appellanti concludono, quindi, per l'accoglimento dell'originaria domanda, insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati con memorie ex art. 183 cpc, disponendo, ove ritenuto necessario, nuova ctu.
Entrambi i motivi sono in parte inammissibili, per la loro evidente genericità,
e, comunque, infondati.
Il primo giudice, infatti, non ha posto a base della decisione i decreti di archiviazione dei due procedimenti penali per omicidio colposo aperti, rispettivamente, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario ma ha, invece, puntualmente esaminato e valutato tutto il materiale probatorio, in parte coincidente, prodotto sia dagli attori che dai convenuti, costituito - quanto alla ricostruzione degli eventi - dagli accertamenti svolti nel corso delle indagini preliminari, richiamando in sentenza le considerazioni svolte dal Pubblico
Ministero in sede di richiesta di archiviazione, senza per questo omettere di valutare specificatamente gli elementi di prova (come ben si evince dalla motivazione sopra richiamata), come emergevano dalle relazioni dei Carabinieri
e dalle consulenze tecniche, elementi analizzati con puntualità, dei quali il
Tribunale ha dato atto in sentenza per pervenire alla ricostruzione del fatto e, successivamente, alla valutazione delle responsabilità.
Le indagini effettuate dai Carabinieri vengono ampiamente richiamate e
8 riportate in sentenza (pag. 9), così come l'esito delle ctu (pag. 12), e utilizzate in via del tutto autonoma per pervenire alla decisione, che, in punto di accertamento della colpa, coincide con le considerazioni dell'inquirente e del GIP. Si affronterà oltre la questione del profilo di responsabilità oggettiva in capo al custode, rispetto alla quale sono, in effetti, necessarie alcune precisazioni.
La richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, già articolati con memorie ex art. 183 cpc, è inammissibile per due ordini di ragioni. In primis, l'istanza non è stata ritualmente reiterata al momento della precisazione delle conclusioni, avendo il difensore rassegnato le proprie conclusioni con espresso richiamo a quelle formulate nell'atto introduttivo, del quale chiedeva l'accoglimento, con conseguente decadenza (verbali di udienza del 30 gennaio e 13 marzo 2018).
Anche ove il detto profilo di inammissibilità fosse superabile, la richiesta è del tutto generica, non avendo l'appellante censurato le ragioni del mancato accoglimento delle istanze istruttorie né dedotto la loro rilevanza ai fini della decisione. La richiesta di disporre ctu “per accertare la responsabilità civile” è del tutto generica e inammissibile, non contenendo alcuna indicazione di indagini tecnica da svolgere diversa o ulteriore rispetto a quelle già effettuate nel corso delle indagini penali, prodotte a fini probatori proprio dalla difesa degli originari attori, consulenze che appaiono sufficientemente complete e puntuali e non sono state oggetto di contestazione quanto al contenuto tecnico, neanche nel presente grado di appello.
Le doglianze vanno, quindi, disattese.
Con secondo motivo di gravame la difesa appellante censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto l'assenza di comportamento imperito da parte del Parte_5 nonché l'assenza di prova di responsabilità in capo ai genitori di culpa in
[...] vigilando o in educando.
Il Tribunale richiamando in sentenza il provvedimento di archiviazione, nel quale veniva evidenziata l'assoluta imprevedibilità dell'evento e, quindi,
l'irrilevanza penale della condotta, utilizzerebbe nuovamente concetti tipici del processo penale quali il dolo eventuale e la colpa cosciente (evento non prevedibile né prospettabile), estranei e irrilevanti nel giudizio civile di responsabilità.
9 Nel caso di specie invece sussisterebbero gli elementi per attribuire al minore una responsabilità ex art. 2043 cc, per aver violato col suo comportamento il principio del neminem laedere. Non potrebbe dubitarsi, difatti, che i movimenti innaturali del minore, quali sedersi per terra, alzarsi ripetutamente, gli spostamenti repentini in piccoli spazi di pochi centimetri quadrati, abbiano determinato la fuoriuscita dell'anta, evento che non si sarebbe verificato con l'osservanza delle prescrizioni previste per l'inserimento del dispositivo di antisfilamento, ovvero se la persiana fosse stata completamente chiusa o completamente aperta, ma soprattutto non fosse stata colpita violentemente dal
. L'affermazione del Tribunale secondo la quale il minore avrebbe appena CP_5 sfiorato la persiana senza una particolare violenza non sarebbe condivisibile con riguardo alla ricostruzione dell'incidente operata dai ccttuu, i quali avrebbero evidenziato che l'anta non sarebbe precipitata immediatamente ma sarebbe rimasta in bilico per pochi attimi, retta solo dal cardine inferiore che sotto il notevole peso di 50 kg si sarebbe spezzato determinandone la caduta. L'anta fu, evidentemente, colpita dal minore con particolare violenza e un comportamento più attento del minore, e per lui dei suoi genitori, avrebbe sicuramente impedito l'evento.
Con terzo motivo di impugnazione, che può essere trattato unitamente al precedente, gli appellanti si dolgono che il Tribunale, ritenuto che il decesso del fosse da ascrivere al caso fortuito, escludeva qualsiasi responsabilità dei Per_1 genitori del minore , censurando il ragionamento del primo Parte_5 giudice laddove ha affermato che, approssimandosi il minore alla maggiore età, doveva tenersi eventualmente conto della culpa in educando e non già di quella in vigilando. Ciò in quanto non sarebbe comprensibile il parametro al quale fare riferimento per escludere che venga meno l'obbligo di sorveglianza da parte dei genitori, creando, in tal modo, una fascia temporale all'interno della quale ogni danno commesso da minore rimarrebbe impunito.
Era, invece, provato che il giorno dell'evento il minore nella “frenesia” della ricerca di campo telefonico, ometteva di aprire del tutto la finestra, non inserendo il dispositivo antisfilamento e colpiva violentemente con la spalla la persiana determinandone prima lo sfilamento dal cardine superiore e poi il distacco del cardine inferiore, con conseguente caduta in strada dell'anta che colpiva
10 mortalmente il Gli eventi cagionati dal minore vanno addebitati ai Per_1 genitori ex artt. 2047 e 2048 cc poiché la loro responsabilità è incontestabile e documentalmente provata. Le presunzioni relative che farebbero venire meno la responsabilità sono inesistenti e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che questa può venire meno solo se i genitori dimostrino che il fatto non è riconducibile a culpa in vigilando o educando. Le carenze educative del minore emergerebbero per tabulas.
Entrambe le doglianze presentano profili di inammissibilità per la genericità delle argomentazioni ma risultano, anch'esse, infondate.
Quanto alla ricostruzione dei fatti, correttamente il Tribunale ha escluso la ravvisabilità di condotte imprudenti, negligenti e imperite in capo al minore, il quale, come risulta chiaramente dagli accertamenti dei Carabinieri, rafforzate dalle indagini tecniche dei ctu, si trovava semplicemente seduto sulla soglia del balcone della camera d'albergo (comportamento che, di per sé, non è connotato da abnormità tale che una persona sensata non lo adotterebbe) e, nell'effettuare il normale e naturale movimento di passare alla posizione eretta, urtava con la parte laterale del collo (e non come statuito dal Tribunale con la spalla) la base della persiana superiore, che non gli era visibile poiché posta alle sue spalle (la porta-finestra di accesso al balcone era dotata di persiane a quattro ante, due superiori e due inferiori), in tal modo involontariamente imprimendo una leva sufficiente a determinarne lo sfilamento repentino dai cardini. Le contestazioni della difesa appellante afferenti a comportamenti “innaturali” da parte del minore ovvero a spostamenti repentini e ancora alla particolare violenza dell'urto trovano smentita negli elementi probatori, tenuto conto che, nell'immediatezza del fatto,
i Carabinieri accertarono e documentarono fotograficamente, insieme con il medico legale intervenuto, che presentava nella parte laterale Controparte_7 sinistra del collo sotto la nuca “una piccola zona di arrossamento di circa tre centimetri di lunghezza” (v. verbale di sopralluogo del 20/08/2011) e, inoltre, in sede di consulenza veniva accertato che, a differenza di quanto sostenuto nel presente appello, l'anta superiore dell'infisso aveva un peso di 18 kg e che per sfilarla dai cardini era necessaria e sufficiente una forza inferiore a 20 kg. Inoltre, le consulenze hanno definitivamente escluso che il cardine si sia spaccato, come originariamente ipotizzato dai Carabinieri i quali avevano rinvenuto parte dei
11 dispositivi della cerniera in strada, a seguito della caduta, con ciò ulteriormente escludendo una particolare violenza nell'impatto tra il collo del minore e l'anta.
Si deve, quindi concludere, a conferma della sentenza gravata, che il CP_7 abbia prodotto l'evento - di sfilamento della persiana dal cardine - in
[...] maniera del tutto involontaria, senza imprudenza o negligenza, tenendo una condotta non palesemente in contrasto con le norme di sicurezza dettate dalla ragione o dall'esperienza né con grave disattenzione o dimenticanza, in definitiva, dunque, non ascrivibile al concetto di colpa, che ha carattere sostanzialmente unitario sia in ambito civile che in ambito penale, divergendo, piuttosto, i criteri di valutazione, soggettivi e concreti sul piano penale, oggettivi ed astratti su quello civile.
Il riferimento al caso fortuito al quale attribuire il decesso del operato Per_1 dal Tribunale in sentenza (laddove, tra l'altro, le parole “caso fortuito” vengono dal primo giudice virgolettate), appare una considerazione del tutto atecnica, tenuto conto della ricostruzione della vicenda sopra rammentata, e va più correttamente inteso nel senso di un evento determinato sì da un'azione umana ma che, analogamente agli eventi naturali, si poneva del tutto al di fuori del potere di controllo del soggetto.
Quanto alla responsabilità dei genitori, che è l'unico titolo sul quale si fonda l'azione degli nei confronti dei e , la decisione del Parte_6 CP_5 CP_6 primo giudice è conforme ai consolidati principi che regolano la materia.
L'incapacità legale di agire stabilita per il minore di diciotto anni non corrisponde, difatti, a una effettiva e totale incapacità del minore di intendere e di volere, ossia di rendersi conto delle conseguenze giuridiche dei propri atti.
L'incapace legale può avere la capacità naturale di intendere e di volere, e può averla in diversa misura a seconda dell'età e in rapporto alla diversa natura o al diverso contenuto dell'atto.
L'ordinamento giuridico, con riguardo agli atti illeciti commessi dai minori, pone una presunzione assoluta di non imputabilità con riguardo ai minori infraquattordicenni (art. 97 cp) e la necessità di valutare, nella fascia dai 14 ai 18 anni, caso per caso, la sussistenza della capacità di intendere e di volere del minore stesso (art. 98 cp).
12 In armonia con la disciplina sopra richiamata, l'art. 2046 cc, per quanto qui interessa, dispone che non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso.
L'applicazione in sede civile della disciplina prevista dall'art. 2048 cc o di quella ex art. 2047 cc dipende dal riconoscimento in capo al minore della capacità naturale, ossia della capacità di intendere e volere al momento del fatto.
Si tratta di fattispecie non assimilabili che non concorrono tra loro, giacché il coordinamento tra la previsione normativa sulla responsabilità dei sorveglianti
(articolo 2047 cc) e quella sulla responsabilità dei genitori (articolo 2048 cc) va inteso nel senso che quest'ultima trova applicazione nell'ipotesi di fatto illecito compiuto da minori capaci di intendere e di volere (e dunque già responsabili in proprio), mentre la prima trova applicazione nell'ipotesi di fatto illecito compiuto da persone (siano esse minorenni o maggiorenni) incapaci di intendere e di volere, e dunque esenti da responsabilità in proprio, in quanto non imputabili ex articolo 2046 cc.
Non vi è alcuna “fascia temporale all'interno della quale ogni danno commesso da minore rimarrebbe impunito” giacché la responsabilità del minore ex art. 2043 cc concorre con quella dei genitori ex art. 2048 cc e, anche nell'ipotesi di danno cagionato dall'incapace di intendere e volere, l'art. 2047 cc II comma, proprio al fine di evitare il crearsi di situazioni inique nelle quali il danno ingiusto rimane senza ristoro, prevede che “Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità”.
L'età del all'epoca dei fatti, 16 anni, e l'assenza di qualsiasi Parte_5 patologia, infermità o ritardo nello sviluppo psico-motorio (positivamente esclusa dal comprovato normale percorso scolastico e di vita), portano, quindi, a escludere, nel caso concreto, che la fattispecie dedotta in giudizio sia sussumibile all'art. 2047 cc.
Quanto alla dedotta responsabilità dei genitori del ai sensi dell'art. CP_5
2048 cc, per un profilo, l'esclusione di colpa e responsabilità in capo al minore, nei termini accertati dal Tribunale che vanno qui confermati, è di per sé
13 sufficiente a escludere qualsiasi responsabilità dei genitori, mancando del tutto il presupposto del danno cagionato da fatto illecito. Ma anche diversamente opinando, i rilievi mossi dagli appellanti sono del tutto insufficienti a incrinare il ragionamento logico giuridico del primo giudice. Sotto il profilo della vigilanza, in considerazione dell'età del ragazzo, non si versa certamente in una ipotesi omissiva poiché nulla avrebbero potuto o dovuto fare i genitori seppur presenti all'interno della stanza al momento del fatto, quando il figlio si è semplicemente alzato in piedi né, nel mese di agosto in località di mare e assolata, tenere le persiane parzialmente accostate è azione che possa qualificarsi come abnorme, mentre, sotto il profilo dell'educazione, al di là dell'apodittica affermazione che non fosse stata fornita la prova liberatoria, nessuna concreta censura è stata mossa alla sentenza nella parte in cui dà atto (pag. 11) degli elementi dai quali desumere che i genitori avevano impartito al figlio un'educazione sufficiente a impostare una corretta vita di relazione, quali il proficuo percorso scolastico, gli impegni sportivi e sociali, indicativi di una personalità equilibrata e di una condotta razionale. A ciò si aggiunga che anche il comportamento tenuto dal successivamente all'infausto evento è significativo della maturità Parte_5
e senso di responsabilità del ragazzo all'epoca dei fatti, giacché risulta pacificamente dagli atti (relazione dei Carabinieri) che questi, avvedutosi del ferimento del colpito dalla persiana, si attivò immediatamente per Per_1 chiedere aiuto.
In conclusione, i motivi vanno respinti.
Con quarto motivo di doglianza, infine, la difesa appellante censura la decisione nella parte in cui esclude la responsabilità della del e del CP_2 CP_2
, lamentando che il Tribunale, richiamando l'esito della ctu svolta nel CP_1 procedimento penale, dalla quale era emerso che i lavori di installazione degli infissi erano stati affidati a ditta specializzata che li aveva eseguiti a regola d'arte, nuovamente sovrapponeva la responsabilità penale a quella civile.
Il ctu, in realtà, pur confermando che non vi erano state violazioni di legge, aveva consigliato di sostituire le persiane con altre dotate di dispositivo antisfilamento, in ragione dell'uso da parte di persone diverse per età, cultura, educazione, ecc…, onde evitare il pericolo di altri incidenti.
14 La detta affermazione smentirebbe il corollario al quale è giunto il Tribunale escludendo la responsabilità dell'albergo e dell'installatore.
L'affermazione del Tribunale che non potesse rimproverarsi al gestore l'omessa informativa sull'uso delle persiane (perché i responsabili non conoscevano le istruzioni e perché le persiane era montate a regola d'arte) sarebbe illogica e contraddittoria nonché fondata su asserzioni personali. La contraddizione risiederebbe nella circostanza che il primo giudice avrebbe parimenti ritenuto non responsabile il minore anche in ragione del fatto che gli ospiti dell'albergo non erano stati preventivamente informati sull'uso delle persiane, ignorato anche dai gestori dell'albergo, informazioni che, però, avrebbero dovuto essere conosciute e trasmesse dall'installatore, anch'egli ritenuto non responsabile. Proprio la mancanza di informazione era, invece, alla base degli eventi che avevano condotto al decesso del Per_1
Il primo giudice aveva omesso di rilevare che il titolo di responsabilità secondo il quale dovevano rispondere il gestore e l'albergo andava ascritto all'art. 2051 cc, dunque, sussistendo nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso,
l'onere di provare che il detto evento andava ascritto a un fattore estraneo, riducendo la cosa a mero strumento del fatto, incombeva sul custode, che non vi aveva ottemperato.
In capo al dovrebbe, poi, ravvisarsi responsabilità ex art. 2043 cc per CP_1 non aver acquisito e trasmesso al proprietario e gestore le informazioni per utilizzare in sicurezza quelle particolari persiane, dotate di dispositivo antisfilamento che si inseriva solo quando le stesse erano completamente aperte o completamente chiuse.
È opportuno affrontare prioritariamente i profili di censura inerenti alla responsabilità del , installatore degli infissi. CP_1
La difesa dell'appellato ha eccepito la novità, e, dunque, l'inammissibilità per violazione del disposto dell'art. 345 cpc, del profilo dedotto con riguardo alla omissione di informazioni al proprietario e/o al gestore per utilizzare in sicurezza quella tipologia di persiane, questione, appunto, del tutto nuova in fatto poiché con l'atto introduttivo del primo grado al era stato addebitato CP_1 unicamente di aver installato ovvero aver consentito l'installazione degli infissi.
15 L'eccezione è fondata giacché gli originari attori hanno convenuto in giudizio il deducendo espressamente (e unicamente) che si potesse “…ipotizzare CP_1 una responsabilità ex art. 2043 cc anche per chi ha installato ovvero consentito che venissero installati ed utilizzati gli infissi in questione )”, CP_1 senza che, entro il termine nel quale si cristallizza il thema decidendum, venisse addebitata, in punto di fatto, alcuna diversa condotta a carico dell'odierno appellato. L'indagine in grado di appello non può estendersi a questioni non precedentemente allegate e non sottoposte al contraddittorio delle parti, con la conseguenza che il gravame nei confronti di va inesorabilmente CP_1 respinto. In ogni caso, anche ove si volesse entrare nel merito della questione,
l'assenza di una normativa che imponesse di dotare le persiane di dispositivi anti- sfilamento condurrebbe, in ogni caso, a escludere obblighi informativi in capo al
. CP_1
Per ciò che attiene alla responsabilità del proprietario e gestore della struttura alberghiera non vi è dubbio che essa vada ascritta alla fattispecie disciplinata dall'art. 2051 cc, versandosi in evidente ipotesi di danno cagionato da cose in custodia, pur non espressamente richiamata dal Tribunale in sentenza. Quanto al fondamento della detta responsabilità, l'articolo 2051 cc, prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l'esistenza di un rapporto di custodia;
del tutto irrilevante, per contro, è accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa.
Non di meno, appare evidente che, nel caso di specie, la responsabilità del custode non possa che essere esclusa in ragione della prova positiva del ricorrere del “caso fortuito”, ossia un evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile, che attiene non a un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno stesso e che può essere individuato anche nel fatto di un terzo.
Il caso fortuito può, difatti, essere costituito da eventi che si inseriscono, spezzandola, nell'ordinaria serie causale che prende le mosse dall'esistenza della cosa custodita, eventi che possono consistere pure in condotte di terzi o del danneggiato stesso, che però devono essere “non conoscibili né eliminabili con immediatezza”. Il che significa che pure l'azione di un soggetto terzo non è di per sé sufficiente a immutare l'ordinario dinamismo causale discendente dalla cosa custodita introducendo l'elemento eccezionale tradizionalmente definito caso
16 fortuito, bensì significa che detta azione, oltre ad avere un'astratta idoneità causale, deve anche essere concretamente dotata di caratteristiche tali da sussumerla nel concetto di fortuito, quali sono, appunto, la non conoscibilità/non prevedibilità. Invero, se sussiste una condotta di terzi prevedibile materialmente attinente a una cosa oggetto di custodia, la prevenzione e/o l'eliminazione della sua conseguenza pregiudizievole rientrano, direttamente e propriamente, nell'attività di custodia, che, ragionando invece al contrario, verrebbe ad essere
“svuotata” in quanto esonerata appunto da una ordinaria vigilanza della cosa, vale a dire una vigilanza atta a percepire e a comprendere non solo quel che è già accaduto (manutenzione in senso stretto) ma altresì quel che è prevedibile
(manutenzione in senso lato, ovvero prevenzione), (Cass. civ. Sez. VI – 3,
Ordinanza del 23.01.2019, n. 1725).
Nel caso concreto si legge, in entrambe le relazioni redatte dai periti Per_6
e che le ante erano correttamente installate, secondo le
[...] Persona_7 istruzioni di montaggio della casa produttrice, allegate in atti. In particolare,
l'Arch. ha rilevato che “Tenendo conto delle dimensioni e del peso Per_6 dell'anta precipitata (600x1730 mm e peso di 18,4 kg), della distanza del filo esterno della persiana al filo esterno della muratura … per il montaggio di quest'anta, occorre installare n. 2 cerniere, una superiore e una inferiore” (pag.
3 relazione prod. I grado AS).
Il perito ha richiamato nella propria relazione le considerazioni Per_4 tecniche dell'Arch. concordandovi, ed entrambi i periti hanno ritenuto Per_6 che le persiane fossero di buona manifattura, sottoposte a corretta manutenzione, idonee a essere installate in una struttura residenziale poiché soddisfacenti i requisiti di legge (normativa EN 1935/2002; EN 14351-1/2002; Marcatura CE per portefinestre e finestre;
Marcatura CE dei serramenti;
UX47-200706
Marcatura CE delle chiusure oscuranti esterne) e le prescrizioni della casa produttrice. Il perito ha specificato che, per il normale utilizzo Per_4 dell'infisso, non è prevista alcuna manovra che possa dar luogo a uno sfilamento involontario verticale dell'anta.
Il consulente, nell'affrontare la questione del corretto uso delle persiane ha rimarcato come le stesse debbano stare sempre in posizione aperta, con ante bloccate, o in posizione chiusa, con ante bloccate, ma tanto al fine di evitare
17 “inevitabili rischi e pericoli per le persone, ad esempio urti, contusioni, tranciature di arti”.
Anche le istruzioni per l'uso e la sicurezza della casa produttrice prevedono, al punto 7): “Non applicare carichi aggiuntivi all'imposta. Non sbattere l'imposta.
In caso di vento chiudere le imposte o vincolare le ante in posizione di apertura
a 180° utilizzando gli appositi fermi. Non impiegare i fermaporta a scatto in zone particolarmente ventose. Non frapporre oggetti nello spazio di apertura.
Pericolo d'infortunio: attenzione agli schiacciamenti. Non forzare i componenti.
In caso di difficoltà di movimentazione accertarsi che non vi siano ostruzioni o disallineamenti nelle parti in movimento visibili”.
Il perito ha concluso ritenendo che, pur in assenza di normativa che imponga l'impiego di dispositivi antisfilamento, gli stessi avrebbero dovuto essere installati, in futuro, al fine di “… evitare seppur remoto l'eventuale ripetersi di un analogo mesto episodio”.
La cautela nell'utilizzo delle persiane, cui fa riferimento la difesa appellante, è, dunque, esclusivamente quella volta a scongiurare pericolo di lesioni agli utilizzatori delle stesse.
La mancanza di informazioni lamentata dagli appellanti, da fornirsi sia da parte del che dell'albergo e dei suoi responsabili, sulle modalità di uso CP_1 delle persiane mai avrebbe potuto comprendere l'evento, definito dal perito
“remoto”, che un gesto assolutamente involontario, e con evidenza eccezionale per le modalità con le quali si è prodotto sopra richiamate – in particolare l'urto accidentale dell'anta con una forza minima (della quale è prova l'assenza di lesioni sull'allora minore) dal basso verso l'alto - determinasse lo sfilamento della persiana da entrambi i cardini.
Neanche la difesa appellante dubita della straordinarietà dell'evento laddove, con memoria di replica, ribadisce che il perito suggerì l'installazione Per_4 di “… un dispositivo anti-sfilamento che avrebbero reso totalmente sicuro quelle finestre e sopportato qualsiasi manovra anomala”, un evento, quindi, inconsueto e, come tale, non prevedibile né prevenibile se non, purtroppo, col senno di poi.
Non può, pertanto, revocarsi in dubbio che, nel caso concreto, l'evento dannoso sia stato determinato da un fatto estraneo alla cosa (fatto del terzo, il
18 quale, per le ragioni esposte, è anch'egli esente da responsabilità), intervenuto in maniera imprevedibile e improvvisa, con conseguente liberazione del custode da responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc, secondo periodo.
L'appello deve essere, pertanto, rigettato.
In ragione della particolare delicatezza della vicenda umana sottesa alla controversia nonché della necessità di integrare la motivazione della sentenza di primo grado, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare totalmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 5804 pubblicata il 12 giugno 2018, proposto da
[...]
, e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 confronti di e , già Controparte_5 CP_6 Controparte_2 [...]
, nonché così Controparte_9 CP_2 CP_1 dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
I quater, TU Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott.ssa Natalia Ceccarelli
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