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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6920/2025 V.G.
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Giudice rel. Dott.ssa Fulvia De Luca
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.06.2025 da
1) Parte_1
Nata a: Milano il 28.12.1974 cittadina: Italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Stefano Lucchini presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a: Milano il 23.04.1978
Cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Stefano Lucchini presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
-Persona_1 nata a [...] - il 01.07.2011 - C.F. C.F. 3
Parte_3 - nata a [...] - il 18.11.2025 - C.F. C.F._4
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
11.06.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
Le figlie Per_1 e Pt_3 restano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Pogliano Milanese, Via Cesare Battisti n. 80.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività ricreativo-sportive delle minori verranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse.
I genitori, in ogni caso, si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni e qualsivoglia circostanza e/o informazione riguardante le figlie minore delle quali ciascuno sia venuto a conoscenza, impegnandosi altresì a favorire le relazioni genitoriali (telefoniche, a mezzo internet e canali telematici).
Il padre vedrà e terrà con sé le figlie, compatibilmente con i propri turni lavorativi, secondo il seguente schema:
a fine settimana alternate, dal venerdì dopo la scuola al sabato sino alle 19:00 oppure dal sabato alle ore 16.00 alla domenica alle ore 20.30;
un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì dopo la scuola fino alle ore 20,30, con l'impegno di provvedere a riaccompagnare le figlie a casa;
tali programmi dovranno rispettare gli impegni scolastici, sportivi e di altro genere delle figlie, fermo restando che le variazioni degli orari e dei giorni di visita dovranno essere sempre concordate in tempo utile tra i genitori, rendendosi i genitori sin da ora disponibili ad accordarsi in base agli impegni ed agli orari di lavoro e/o ai turni di riposo di entrambi.
Le figlie, inoltre, trascorreranno, alternativamente con ciascuno dei genitori, le festività natalizie, rispettivamente dalla fine della scuola al 31 Dicembre e dal 1° gennaio al 6 Gennaio;
i giorni 24 e 25
dicembre potranno essere trascorsi - ove possibile - alternativamente con ciascuno dei genitori.
Per tutti i restanti giorni di vacanza e di sospensione della scuola, ivi compresi i cosiddetti “Ponti”, i genitori si accorderanno tra loro, rispettando il criterio dell'alternanza ovvero il regime di visita settimanale concordato.
In occasione delle vacanze estive, le figlie minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con il padre ed identico periodo con la madre. Con congruo anticipo e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile di ogni anno, i genitori si comunicheranno il periodo che avranno prescelto per trascorrere le vacanze insieme alle figlie. Se entro tale data uno dei genitori non sarà ancora in grado di prevedere il periodo delle vacanze con le figlie, sarà comunque facoltà dell'altro genitore prenotare eventuali viaggi/voli per le vacanze, previa comunicazione all'altro genitore. Quando le figlie saranno in vacanza con uno dei genitori, questi dovrà sempre comunicare all'altro dove si trova e dovrà, altresì, essere reperibile tramite telefono cellulare. Restano, comunque, salvi i diversi accordi a cui i genitori potranno addivenire, tenendo presente l'interesse preminente delle minori.
Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie mediante il versamento entro il cinque di ogni mese di un assegno mensile di euro 350,00=, mediante bonifico bancario, importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, e provvederà altresì al rimborso del 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
L'assegno unico sarà percepito dalla signora Parte_1 al 100%;
I ricorrenti si prestano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti di identità validi per l'espatrio anche per le figlie minori.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Nulla sulle spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Dott.ssa Fulvia De Luca
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Giudice rel. Dott.ssa Fulvia De Luca
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.06.2025 da
1) Parte_1
Nata a: Milano il 28.12.1974 cittadina: Italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Stefano Lucchini presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a: Milano il 23.04.1978
Cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Stefano Lucchini presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
-Persona_1 nata a [...] - il 01.07.2011 - C.F. C.F. 3
Parte_3 - nata a [...] - il 18.11.2025 - C.F. C.F._4
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
11.06.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
Le figlie Per_1 e Pt_3 restano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Pogliano Milanese, Via Cesare Battisti n. 80.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività ricreativo-sportive delle minori verranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse.
I genitori, in ogni caso, si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni e qualsivoglia circostanza e/o informazione riguardante le figlie minore delle quali ciascuno sia venuto a conoscenza, impegnandosi altresì a favorire le relazioni genitoriali (telefoniche, a mezzo internet e canali telematici).
Il padre vedrà e terrà con sé le figlie, compatibilmente con i propri turni lavorativi, secondo il seguente schema:
a fine settimana alternate, dal venerdì dopo la scuola al sabato sino alle 19:00 oppure dal sabato alle ore 16.00 alla domenica alle ore 20.30;
un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì dopo la scuola fino alle ore 20,30, con l'impegno di provvedere a riaccompagnare le figlie a casa;
tali programmi dovranno rispettare gli impegni scolastici, sportivi e di altro genere delle figlie, fermo restando che le variazioni degli orari e dei giorni di visita dovranno essere sempre concordate in tempo utile tra i genitori, rendendosi i genitori sin da ora disponibili ad accordarsi in base agli impegni ed agli orari di lavoro e/o ai turni di riposo di entrambi.
Le figlie, inoltre, trascorreranno, alternativamente con ciascuno dei genitori, le festività natalizie, rispettivamente dalla fine della scuola al 31 Dicembre e dal 1° gennaio al 6 Gennaio;
i giorni 24 e 25
dicembre potranno essere trascorsi - ove possibile - alternativamente con ciascuno dei genitori.
Per tutti i restanti giorni di vacanza e di sospensione della scuola, ivi compresi i cosiddetti “Ponti”, i genitori si accorderanno tra loro, rispettando il criterio dell'alternanza ovvero il regime di visita settimanale concordato.
In occasione delle vacanze estive, le figlie minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con il padre ed identico periodo con la madre. Con congruo anticipo e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile di ogni anno, i genitori si comunicheranno il periodo che avranno prescelto per trascorrere le vacanze insieme alle figlie. Se entro tale data uno dei genitori non sarà ancora in grado di prevedere il periodo delle vacanze con le figlie, sarà comunque facoltà dell'altro genitore prenotare eventuali viaggi/voli per le vacanze, previa comunicazione all'altro genitore. Quando le figlie saranno in vacanza con uno dei genitori, questi dovrà sempre comunicare all'altro dove si trova e dovrà, altresì, essere reperibile tramite telefono cellulare. Restano, comunque, salvi i diversi accordi a cui i genitori potranno addivenire, tenendo presente l'interesse preminente delle minori.
Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie mediante il versamento entro il cinque di ogni mese di un assegno mensile di euro 350,00=, mediante bonifico bancario, importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, e provvederà altresì al rimborso del 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
L'assegno unico sarà percepito dalla signora Parte_1 al 100%;
I ricorrenti si prestano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti di identità validi per l'espatrio anche per le figlie minori.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Nulla sulle spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Dott.ssa Fulvia De Luca