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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 367/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 469/2024 depositato il 28/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5258/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 12 e pubblicata il 29/06/2022
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. CT0242661- 2017 IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI
SPECIALI CATASTALI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore dell'appellante contesta la produzione documentale in atti effettuata dall'Agenzia delle Entrate e richiama la sentenza intervenuta tra le parti gia prodotta e che comunque rideposita in forma cartacea e richiama altresi in riscontro alla richiesta dell'ufficio la missiva inviata in data 20.12.2017 con allegata documentazione fotografica, rimasta senza risposta da parte dell'ufficio e insiste per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: l'ufficio richiama la documentazione fotografica prodotta in primo grado, contesta quanto affermato da controparte e la documentazione dalla medesima prodotta, rileva che nel 2012 il fabbricato era accatastato come rurale e ancora oggi lo è e che incombeva al ST procedere a denunziare che esso fosse diruto e senza copertura.
il difensore del ST a sua volta ribadisce che l'assunto dell'ufficio non è adeguatamente provato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5258/2022 resa dalla CTP di Catania il 17.6.2022, veniva rigettato il ricorso proposto dal
ST copn condanna alle spese.
Egli proponeva quindi appello, cui si rinvia.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate contestando quanto avversariamente affermato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 13, co. 14 ter, d. l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2021 i fabbricati rurali iscritti in catasto terreni avrebbero dovuto essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012, mentre, ai sensi dell'art. 3 D. M. n. 28/1998, non dovevano essere dichiarati ai fini catastali i manufatti isolati privi di copertura.
Tanto premesso incombeva al contribuente l'onere di provare tale circostanza né egli ha documentato di aver presentato richiesta di variazione colturale per il passaggio da fabbricato rurale a fabbricato diruto.
Peraltro ritiene questa Corte di condividere quanto affermato dal Giudice di prime cure non potendo riconoscersi efficacia di prova alle foto di un rudere privo di copertura prodotte dal ricorrente, avendo, di contro, l'Agenzia delle Entrate, con la propria comparsa di costituzione, allegato delle immagini satellitari del terreno, relative all'anno 2012, dalle quali si rilevava che il manufatto in contestazione era provvisto di copertura.
L'appello proposto va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di
Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto da ST ON avverso la sentenza n. 5258/2022 pronunziata il 17.6.2022 dalla C. T. P. di Catania, Sez. 12; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del presente grado che liquida in € 250,00, oltre accessori di legge.
Catania 9.12.2025
Il Presidente rel. dr. V. Brancato
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 469/2024 depositato il 28/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5258/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 12 e pubblicata il 29/06/2022
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. CT0242661- 2017 IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI
SPECIALI CATASTALI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore dell'appellante contesta la produzione documentale in atti effettuata dall'Agenzia delle Entrate e richiama la sentenza intervenuta tra le parti gia prodotta e che comunque rideposita in forma cartacea e richiama altresi in riscontro alla richiesta dell'ufficio la missiva inviata in data 20.12.2017 con allegata documentazione fotografica, rimasta senza risposta da parte dell'ufficio e insiste per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: l'ufficio richiama la documentazione fotografica prodotta in primo grado, contesta quanto affermato da controparte e la documentazione dalla medesima prodotta, rileva che nel 2012 il fabbricato era accatastato come rurale e ancora oggi lo è e che incombeva al ST procedere a denunziare che esso fosse diruto e senza copertura.
il difensore del ST a sua volta ribadisce che l'assunto dell'ufficio non è adeguatamente provato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5258/2022 resa dalla CTP di Catania il 17.6.2022, veniva rigettato il ricorso proposto dal
ST copn condanna alle spese.
Egli proponeva quindi appello, cui si rinvia.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate contestando quanto avversariamente affermato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 13, co. 14 ter, d. l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2021 i fabbricati rurali iscritti in catasto terreni avrebbero dovuto essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012, mentre, ai sensi dell'art. 3 D. M. n. 28/1998, non dovevano essere dichiarati ai fini catastali i manufatti isolati privi di copertura.
Tanto premesso incombeva al contribuente l'onere di provare tale circostanza né egli ha documentato di aver presentato richiesta di variazione colturale per il passaggio da fabbricato rurale a fabbricato diruto.
Peraltro ritiene questa Corte di condividere quanto affermato dal Giudice di prime cure non potendo riconoscersi efficacia di prova alle foto di un rudere privo di copertura prodotte dal ricorrente, avendo, di contro, l'Agenzia delle Entrate, con la propria comparsa di costituzione, allegato delle immagini satellitari del terreno, relative all'anno 2012, dalle quali si rilevava che il manufatto in contestazione era provvisto di copertura.
L'appello proposto va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di
Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto da ST ON avverso la sentenza n. 5258/2022 pronunziata il 17.6.2022 dalla C. T. P. di Catania, Sez. 12; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del presente grado che liquida in € 250,00, oltre accessori di legge.
Catania 9.12.2025
Il Presidente rel. dr. V. Brancato