Trib. Velletri, sentenza 21/12/2025, n. 2572
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Sentenza 21 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Compromissione del contesto familiare

    La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione, dato il contesto familiare compromesso e l'ordine di protezione emesso.

  • Rigettato
    Violazione dei doveri coniugali da parte della moglie

    Le allegazioni relative all'omessa preparazione dei pasti, al rifiuto di fare il bucato e all'acquisto di biancheria intima non sono giuridicamente rilevanti ai fini dell'addebito. L'astensione dai rapporti sessuali e gli atteggiamenti verbali devono essere valutati nel contesto più grave dei maltrattamenti in famiglia e delle condotte controllanti del resistente.

  • Accolto
    Violazione degli obblighi di rispetto da parte del marito

    La riscontrata violazione degli obblighi di rispetto da parte del marito, come richiamati nell'ordinanza applicativa dell'ordine di protezione, conducono all'accoglimento della domanda di addebito.

  • Accolto
    Idoneità genitoriale della madre

    La CTU ha evidenziato criticità del padre e ha ritenuto la madre sufficientemente idonea e di pronto riferimento per i figli.

  • Accolto
    Collocamento presso la madre

    Il minore viene collocato presso la madre nell'abitazione coniugale.

  • Altro
    Incontri protetti e sostegno alla genitorialità

    Il collegio ritiene che il servizio continuerà nella calendarizzazione degli incontri protetti, fermo restando il rispetto della volontà del minore. Si invita il padre a intraprendere un percorso di supporto psicologico.

  • Accolto
    Determinazione assegno di mantenimento

    In assenza di un sostanziale mutamento del quadro patrimoniale e reddituale, va confermato l'assegno di mantenimento a carico del resistente e in favore del figlio e del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, nella misura di Euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione istat e contribuzione delle spese straordinarie in ragione del 50% ciascuno.

  • Altro
    Compensazione spese

    In considerazione del delicato quadro familiare esaminato, della natura della materia trattata e delle ragioni della decisione, le spese di lite e di CTU devono integralmente compensarsi tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Velletri, sentenza 21/12/2025, n. 2572
    Giurisdizione : Trib. Velletri
    Numero : 2572
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

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