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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/12/2025, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 3392/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CC AS Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. AN FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3392/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PALMA Parte_1 C.F._1 DANIELA
RICORRENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. MASTRONARDI Controparte_1 C.F._2 LU
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.05.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati il ricorso introduttivo depositato da la comparsa di Parte_1 costituzione di e ogni altro atto di causa, l'oggetto del giudizio è circoscritto alla Controparte_1 domanda di separazione dei coniugi, alle reciproche domande di addebito e alle statuizioni nell'interesse dei figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] Persona_1 Persona_2 il 21.03.2009). La domanda di separazione va accolta. Il contesto familiare è irreversibilmente compromesso, tanto da essere stato adottato, nell'ambito del presente procedimento, un ordine di protezione a tutela della ricorrente. Nel corso del giudizio non si sono apprezzate riconciliazioni ed entrambi i coniugi hanno concluso per la pronuncia della separazione. Sussistono, dunque, i presupposti previsti dall'art. 151 c.c., risultando oggettivamente intollerabile il ripristino della convivenza, oltre che contrario alla volontà delle parti. La domanda di addebito del resistente è infondata. Egli ha lamentato, quali violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, atteggiamenti di tipo respingente e ostracizzante da parte della coniuge, come il rifiuto di preparare il pasto o la cena, di fare il bucato e di acquistare la biancheria intima per il marito;
l'esternazione di frasi offensive quali
“mi fai schifo, puzzi, sei una bestia, devi trovarti una roulotte ed abitare li in mezzo ai tuoi simili, agli animali, oppure vai dai tuoi fratelli a fare n'cularella”; l'astensione, nell'ultimo anno, dall'intrattenimento di rapporti sessuali. Le allegazioni circa l'omessa preparazione dei pasti, così come il rifiuto di fare il bucato e di acquistare la biancheria intima del marito, non sono giuridicamente rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito. Con la riforma del diritto di famiglia (L. n. 151 del 19 maggio 1975), sono state abolite le disparità di trattamento giuridico dei due sessi, con particolare riferimento agli effetti del matrimonio e all'attribuzione delle cd. potestà familiari. Ai sensi dell'art. 143 c.c., i coniugi acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. L'obbligo di contribuzione al ménage familiare è una prerogativa di entrambi i coniugi e non può essere letta, in termini oggettivamente anacronistici, secondo una chiave di lettura fondata sulla tralatizia vocazione sociale, principalmente domestica, della donna. Anche l'eventuale o prevalente suddivisione dei ruoli non consente di assumere o di ritenere esigibile, su uno solo dei due coniugi, i compiti di organizzazione domestica. Non si rinviene, d'altronde, alcun indice di prevaricazione della moglie in danno del marito, tale de poter configurare la realizzazione di condotte tese a svilire la dignità del coniuge. L'astinenza dai rapporti sessuali nell'ultimo anno, così come i rimproverati atteggiamenti verbali della moglie devono tenere conto, del contesto, ben più grave, che vede il resistente rinviato a giudizio per il delitto di maltrattamenti in famiglia, nonché delle condotte controllanti accertate nel giudizio e che hanno condotto all'applicazione dell'ordine di allontanamento dalla casa coniugale (cfr. ordinanza del 19.01.2024 (“..La deroga all'ordinario regime di affidamento condiviso è determinata dalle gravi allegazioni prospettate dalla ricorrente in ordine al contegno assunto dal sig. CP_1
allorché la stessa ha manifestato l'intenzione di volersi separare;
più nel dettaglio la
[...] ricorrente ha sporto denuncia querela nei riguardi del marito esponendo di aver subito minacce di morte (estese anche ai figli), di essere esposta a condotte controllanti da parte del marito (il quale, attualmente, dorme all'interno della propria autovettura in una porzione del terreno ove sorge la casa coniugale), rappresentando di essere stata seguita anche sul posto di lavoro (peraltro prossimo all'abitazione ove staziona il marito qualora non sia impegnato nell'attività lavorativa) e di essere stata oggetto di un tentativo di aggressione (in particolare il 18.09.2023, riferendo che il marito ha afferrato la pentola d'acqua bollente con l'intento minatorio di lanciargliela addosso) sventato con l'intervento del figlio ulteriormente riferendo di essersi rivolta sia la mattina, che la sera Per_1 stessa alle forze dell'ordine, giunte sul posto;
analoga dinamica non risulta dalla ricostruzione dei fatti operata dal resistente, ancorché egli abbia provveduto a sporgere a sua volta querela (successivamente alla ricorrente) per i medesimi episodi nei riguardi della moglie e dei figli Per_1 e assumendo anche di essere stato estromesso dall'uso della casa coniugale;
agli atti, risulta Per_3 poi depositato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso nei confronti del sig. per il delitto di cui all'art. 572 c.p., il cui capo di imputazione delinea una serie di Controparte_1 specifiche condotte vessatorie ascritte al marito (anche in fase antecedente alla separazione, fra cui un episodio di lesioni). Osserva il tribunale che, allo stato degli atti, sebbene le denunce siano reciproche, la posizione di entrambi i coniugi non possano valutarsi in termini di simmetria, risultando le allegazioni della ricorrente maggiormente specifiche e coerenti riguardo al contesto di non accettazione, da parte del marito, della separazione dalla coniuge;
la circostanza che la moglie si chiuda a chiave nello svolgimento della propria attività, il fatto che il marito non abbia specificamente contestato di essersi recato sul posto di lavoro della moglie seguendo uno dei clienti, l'ulteriore stazionamento nella propria autovettura all'interno del perimetro della casa coniugale, denotano una condotta di tipo controllante, pregiudizievole dell'armonia familiare e dunque in grado di ripercuotesi negativamente sul benessere psicofisico del figlio minore. Peraltro, il tribunale ai sensi dell'art. 31 Convenzione di Istanbul deve tenere in debita considerazione, senza alcun tipo di sottovalutazione, le allegazioni in ordine agli episodi di violenza e l'esistenza di procedimenti penali pendenti a carico di uno dei due genitori, nell'adozione dei provvedimenti in materia di cura e custodia dei figli. Va quindi ordinato al resistente la cessazione delle condotte pregiudizievoli descritte dalla ricorrente nella memoria ex art 473 bis17 n.
1. c.p.c., nonché l'obbligo di allontanamento del sig. dalla moglie sig.ra (anche in caso di Controparte_1 Parte_1 incontro fortuito), con divieto di avvicinamento alla stessa e ai luoghi dalla medesima abitualmente frequentati (casa coniugale, luogo di lavoro, domicilio dei familiari e prossimo congiunti), per il termine di mesi sei..”). La riscontrata violazione degli obblighi di rispetto, da parte del marito, come richiamati nell'ordinanza applicativa dell'ordine di protezione, conducono all'accoglimento della domanda di addebito formulata dalla ricorrente. Quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore ER (nato a [...] il [...]), dev'essere confermato l'affidamento in via esclusiva alla madre
[...]
con collocamento presso la stessa nella casa coniugale sita in Artena, Via Parte_1
Maddalena n. 1, che si assegna alla ricorrente. La CTU svolta ha posto in luce evidenti criticità del padre, mentre la madre, sebbene non sia esente da criticità di lieve rilevanza clinica, risultata essere una figura sufficientemente idonea e di pronto riferimento per i figli. In particolare, per ciò che riguarda il sig. ciò che desta preoccupazione è il vissuto depressivo CP_1
e di disperazione, con incapacità, allo stato, di assumere adeguatamente la responsabilità genitoriale
“Il sig. mostra un vissuto depressivo e di disperazione con idee di rovina e di morte Controparte_1 successivo alla separazione dalla moglie;
mostra atteggiamento di non accettazione della separazione, con difficoltà a comprenderne le motivazioni;
dal racconto di vita emerge una difficoltà ad adattarsi alla realtà familiare modificata disperazione. Infatti egli riferisce che, una volta uscito dalla casa coniugale non ha trovato una nuova sistemazione abitativa;
sono molti mesi che dorme e vive in macchina;
per mangiare e per lavarsi a volte si appoggia dalla sorella. Dai racconti relativi alla storia matrimoniale e familiare emerge una estrema dipendenza dalla figura della moglie anche per la propria storia medica e clinica. Appare una persona estremamente semplice, di basso livello culturale, chiusa, orgogliosa, con difficoltà ad affidarsi agli altri. Mostra sospettosità e un'ideazione paranoidea relativa alla figura della signora e in generale verso gli altri. Dalla valutazione Pt_1 psicologica a livello formale il pensiero risulta rigido con un'ideazione che sembra legata alla percezione e che può orientare verso una struttura ideativa difficilmente adattabile a punti di vista diversi dal proprio. L'ideazione appare comunque adeguata, lucida e autonoma. Si evidenzia nell'esame della personalità un'inibizione delle capacità elaborative intrapsichiche. Il soggetto tende a rimuovere contenuti elaborativi interni per proteggersi da vissuti di angoscia. Nonostante aspetti estroversivi della personalità attualmente il soggetto sembra non reagire positivamente agli stimoli emotivo affettivi. Emerge una profonda insicurezza, con relativo bisogno di appoggio e affetto. Questo dati psicodiagnostici in considerazione della definizione di genitorialità su espressa, compromettono al momento la capacità genitoriale del soggetto, In altre parole, facendo costante riferimento al concetto di genitorialità, il sig. mostra difficoltà a sabilire una relazione CP_1 caratterizzata da accudimento, protezione e sostegno adeguati allo sviluppo psicofisico dei propri figli. Egli mostra un atteggiamento vittimistico e un'ideazione paranoica sugli eventi familiari e sul comportamento dei figli e della ex-moglie nei suoi confronti. Non mostra capacità di assunzione delle proprie responsabilità sulla situazione attuale. Egli assume nei confronti del figlio un ER atteggiamento vittima della situazione, con un'incapacità ad ammettere le proprie criticità, e una difficoltà a proteggere il figlio da propri contenuti emotivi dolorosi e angosciosi, arrivando a condividere con il minore il pensiero di suicidarsi. Impulsività di rilevanza clinica” (cfr. CTU p. 30- 31). Quanto alla ricorrente, non è dato ravvisare elementi di compromissione della capacità genitoriale (cfr. CTU p. 32 “La capacità genitoriale della signora evidenziata dalla valutazione Pt_1 testologica e dai colloqui individuali evidenzia caratteristiche di attenzione ai bisogni,alle esigenze e alle inclinazioni dei figli;
la signora riesce a fornire uno spazio affettivo per i figli”. Pt_1 Relativamente agli incontri padre – figlio, essi nel corso del giudizio sono stati disposti in forma protetta, con breve interruzione a causa del contegno non sintonizzato sul minore, da parte del padre. Dall'esame dell'ultima relazione del servizio, si evince la volontà di di non proseguire gli ER incontri. Il rifiuto da parte del resistente, ad intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità, così come di ritornare, durante gli incontri, su pregresse dinamiche familiari, non è di ausilio per il figlio nel superamento delle criticità esistenti nel rapporto con il padre. Tale rischio era stato già preveduto dalla CTU, la quale aveva infatti suggerito la momentanea sospensione degli incontri padre – figlio, con presa in carica del minore da parte del TSMREE e avvio di un percorso di sostegno per il padre (cfr. CTU “Gli incontri protetti solo in parte sono riusciti a migliorare la relaizone padre-figlio fino ad arrivare ad un momento di stallo e di involuzione. Questo ha portato ad esperire un disagio somatizzando l'ansia e la sofferenza, e a rifiutare di ER continuare il percorso. Il vissuto è di averci provato a ristabilire un rapporto con il padre , senza avere però nessun risultato(..) e ancora “Vista la forma di disagio esperita dal minore si indica una temporanea sospensione degli incontri protetti, che potranno essere ripresi soltanto dopo l'avvio di un percorso di sostegsicologico del minore presso il TSMREE e dopo l'avvio di un percorso psicoterapico da parte del sig. con una presa in carico del S.S.N. per il disagio psicologico CP_1 di tipo depressivo”). Il collegio ritiene che, allo stato, il servizio continuerà nella calendarizzazione degli incontri protetti, fermo restando, che stante l'età del ragazzo, essa dovrà tenere conto del rispetto della volontà del minore. E' fondamentale che il padre intraprenda un percorso di sostegno alla genitorialità e, non potendosi imporre un trattamento sanitario, il tribunale non può che invitare il sig. a sostenere Persona_2 un percorso di supporto psicologico che possa aiutarlo anche nel recupero della relazione con il figlio. Il servizio proseguirà nella presa in carico del nucleo familiare, favorendo, comunque, nel rispetto dei bisogni emotivi del ragazzo, la ripresa della relazione con il padre. Venendo alle condizioni economiche, in assenza di un sostanziale mutamento del quadro patrimoniale e reddituale già valutato, va confermato l'assegno di mantenimento a carico del resistente e in favore del figlio e del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, nella ER Per_1 misura di Euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione istat e contribuzione delle spese straordinarie in ragione del 50% ciascuno. Le spese di lite e di CTU, in considerazione del delicato quadro familiare esaminato, della natura della materia trattata e delle ragioni della decisione (che non configurano, comunque, un pieno accoglimento delle domande della ricorrente) devono integralmente compensarsi tra le parti.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale delle parti, unitesi in matrimonio in Artena il 14.01.1996 e, per l'effetto, ordina l'annotazione sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 46, parte II, serie A, anno 1996).
- Rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente.
- Dichiara la separazione addebitabile al marito.
- Affida il figlio minore nato a Roma in data [...], in [...] esclusiva alla madre Persona_2
precisando che le scelte di maggior importanza per il figlio in materia di salute, Parte_1 educazione, istruzione e residenza abituale, dovranno essere concordate con il resistente.
- Colloca il minore presso la madre nell'abitazione coniugale sita in Artena, via Maddalena n. 1, che si assegna alla ricorrente.
- Dispone che gli incontri padre figlio avvengano in spazio neutro delegando il servizio alla relativa calendarizzazione, sempre nel rispetto della volontà del minore. Il servizio proseguirà nella presa in carico del nucleo familiare, favorendo, comunque, nel rispetto dei bisogni emotivi del ragazzo, la ripresa della relazione con il padre.
- Pone a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli e pari ad Euro ER Per_1
400,00 mensili (oltre rivalutazione istat) da corrispondersi alla ricorrente a mezzo bonifico entro il 5 di ogni mese.
- Pone la contribuzione delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
- Compensa le spese di lite e di CTU tra le parti.
Si comunichi alle parti e al servizio sociale. così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il giudice rel.
AN FA
Il Presidente
CC AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CC AS Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. AN FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3392/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PALMA Parte_1 C.F._1 DANIELA
RICORRENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. MASTRONARDI Controparte_1 C.F._2 LU
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.05.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati il ricorso introduttivo depositato da la comparsa di Parte_1 costituzione di e ogni altro atto di causa, l'oggetto del giudizio è circoscritto alla Controparte_1 domanda di separazione dei coniugi, alle reciproche domande di addebito e alle statuizioni nell'interesse dei figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] Persona_1 Persona_2 il 21.03.2009). La domanda di separazione va accolta. Il contesto familiare è irreversibilmente compromesso, tanto da essere stato adottato, nell'ambito del presente procedimento, un ordine di protezione a tutela della ricorrente. Nel corso del giudizio non si sono apprezzate riconciliazioni ed entrambi i coniugi hanno concluso per la pronuncia della separazione. Sussistono, dunque, i presupposti previsti dall'art. 151 c.c., risultando oggettivamente intollerabile il ripristino della convivenza, oltre che contrario alla volontà delle parti. La domanda di addebito del resistente è infondata. Egli ha lamentato, quali violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, atteggiamenti di tipo respingente e ostracizzante da parte della coniuge, come il rifiuto di preparare il pasto o la cena, di fare il bucato e di acquistare la biancheria intima per il marito;
l'esternazione di frasi offensive quali
“mi fai schifo, puzzi, sei una bestia, devi trovarti una roulotte ed abitare li in mezzo ai tuoi simili, agli animali, oppure vai dai tuoi fratelli a fare n'cularella”; l'astensione, nell'ultimo anno, dall'intrattenimento di rapporti sessuali. Le allegazioni circa l'omessa preparazione dei pasti, così come il rifiuto di fare il bucato e di acquistare la biancheria intima del marito, non sono giuridicamente rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito. Con la riforma del diritto di famiglia (L. n. 151 del 19 maggio 1975), sono state abolite le disparità di trattamento giuridico dei due sessi, con particolare riferimento agli effetti del matrimonio e all'attribuzione delle cd. potestà familiari. Ai sensi dell'art. 143 c.c., i coniugi acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. L'obbligo di contribuzione al ménage familiare è una prerogativa di entrambi i coniugi e non può essere letta, in termini oggettivamente anacronistici, secondo una chiave di lettura fondata sulla tralatizia vocazione sociale, principalmente domestica, della donna. Anche l'eventuale o prevalente suddivisione dei ruoli non consente di assumere o di ritenere esigibile, su uno solo dei due coniugi, i compiti di organizzazione domestica. Non si rinviene, d'altronde, alcun indice di prevaricazione della moglie in danno del marito, tale de poter configurare la realizzazione di condotte tese a svilire la dignità del coniuge. L'astinenza dai rapporti sessuali nell'ultimo anno, così come i rimproverati atteggiamenti verbali della moglie devono tenere conto, del contesto, ben più grave, che vede il resistente rinviato a giudizio per il delitto di maltrattamenti in famiglia, nonché delle condotte controllanti accertate nel giudizio e che hanno condotto all'applicazione dell'ordine di allontanamento dalla casa coniugale (cfr. ordinanza del 19.01.2024 (“..La deroga all'ordinario regime di affidamento condiviso è determinata dalle gravi allegazioni prospettate dalla ricorrente in ordine al contegno assunto dal sig. CP_1
allorché la stessa ha manifestato l'intenzione di volersi separare;
più nel dettaglio la
[...] ricorrente ha sporto denuncia querela nei riguardi del marito esponendo di aver subito minacce di morte (estese anche ai figli), di essere esposta a condotte controllanti da parte del marito (il quale, attualmente, dorme all'interno della propria autovettura in una porzione del terreno ove sorge la casa coniugale), rappresentando di essere stata seguita anche sul posto di lavoro (peraltro prossimo all'abitazione ove staziona il marito qualora non sia impegnato nell'attività lavorativa) e di essere stata oggetto di un tentativo di aggressione (in particolare il 18.09.2023, riferendo che il marito ha afferrato la pentola d'acqua bollente con l'intento minatorio di lanciargliela addosso) sventato con l'intervento del figlio ulteriormente riferendo di essersi rivolta sia la mattina, che la sera Per_1 stessa alle forze dell'ordine, giunte sul posto;
analoga dinamica non risulta dalla ricostruzione dei fatti operata dal resistente, ancorché egli abbia provveduto a sporgere a sua volta querela (successivamente alla ricorrente) per i medesimi episodi nei riguardi della moglie e dei figli Per_1 e assumendo anche di essere stato estromesso dall'uso della casa coniugale;
agli atti, risulta Per_3 poi depositato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso nei confronti del sig. per il delitto di cui all'art. 572 c.p., il cui capo di imputazione delinea una serie di Controparte_1 specifiche condotte vessatorie ascritte al marito (anche in fase antecedente alla separazione, fra cui un episodio di lesioni). Osserva il tribunale che, allo stato degli atti, sebbene le denunce siano reciproche, la posizione di entrambi i coniugi non possano valutarsi in termini di simmetria, risultando le allegazioni della ricorrente maggiormente specifiche e coerenti riguardo al contesto di non accettazione, da parte del marito, della separazione dalla coniuge;
la circostanza che la moglie si chiuda a chiave nello svolgimento della propria attività, il fatto che il marito non abbia specificamente contestato di essersi recato sul posto di lavoro della moglie seguendo uno dei clienti, l'ulteriore stazionamento nella propria autovettura all'interno del perimetro della casa coniugale, denotano una condotta di tipo controllante, pregiudizievole dell'armonia familiare e dunque in grado di ripercuotesi negativamente sul benessere psicofisico del figlio minore. Peraltro, il tribunale ai sensi dell'art. 31 Convenzione di Istanbul deve tenere in debita considerazione, senza alcun tipo di sottovalutazione, le allegazioni in ordine agli episodi di violenza e l'esistenza di procedimenti penali pendenti a carico di uno dei due genitori, nell'adozione dei provvedimenti in materia di cura e custodia dei figli. Va quindi ordinato al resistente la cessazione delle condotte pregiudizievoli descritte dalla ricorrente nella memoria ex art 473 bis17 n.
1. c.p.c., nonché l'obbligo di allontanamento del sig. dalla moglie sig.ra (anche in caso di Controparte_1 Parte_1 incontro fortuito), con divieto di avvicinamento alla stessa e ai luoghi dalla medesima abitualmente frequentati (casa coniugale, luogo di lavoro, domicilio dei familiari e prossimo congiunti), per il termine di mesi sei..”). La riscontrata violazione degli obblighi di rispetto, da parte del marito, come richiamati nell'ordinanza applicativa dell'ordine di protezione, conducono all'accoglimento della domanda di addebito formulata dalla ricorrente. Quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore ER (nato a [...] il [...]), dev'essere confermato l'affidamento in via esclusiva alla madre
[...]
con collocamento presso la stessa nella casa coniugale sita in Artena, Via Parte_1
Maddalena n. 1, che si assegna alla ricorrente. La CTU svolta ha posto in luce evidenti criticità del padre, mentre la madre, sebbene non sia esente da criticità di lieve rilevanza clinica, risultata essere una figura sufficientemente idonea e di pronto riferimento per i figli. In particolare, per ciò che riguarda il sig. ciò che desta preoccupazione è il vissuto depressivo CP_1
e di disperazione, con incapacità, allo stato, di assumere adeguatamente la responsabilità genitoriale
“Il sig. mostra un vissuto depressivo e di disperazione con idee di rovina e di morte Controparte_1 successivo alla separazione dalla moglie;
mostra atteggiamento di non accettazione della separazione, con difficoltà a comprenderne le motivazioni;
dal racconto di vita emerge una difficoltà ad adattarsi alla realtà familiare modificata disperazione. Infatti egli riferisce che, una volta uscito dalla casa coniugale non ha trovato una nuova sistemazione abitativa;
sono molti mesi che dorme e vive in macchina;
per mangiare e per lavarsi a volte si appoggia dalla sorella. Dai racconti relativi alla storia matrimoniale e familiare emerge una estrema dipendenza dalla figura della moglie anche per la propria storia medica e clinica. Appare una persona estremamente semplice, di basso livello culturale, chiusa, orgogliosa, con difficoltà ad affidarsi agli altri. Mostra sospettosità e un'ideazione paranoidea relativa alla figura della signora e in generale verso gli altri. Dalla valutazione Pt_1 psicologica a livello formale il pensiero risulta rigido con un'ideazione che sembra legata alla percezione e che può orientare verso una struttura ideativa difficilmente adattabile a punti di vista diversi dal proprio. L'ideazione appare comunque adeguata, lucida e autonoma. Si evidenzia nell'esame della personalità un'inibizione delle capacità elaborative intrapsichiche. Il soggetto tende a rimuovere contenuti elaborativi interni per proteggersi da vissuti di angoscia. Nonostante aspetti estroversivi della personalità attualmente il soggetto sembra non reagire positivamente agli stimoli emotivo affettivi. Emerge una profonda insicurezza, con relativo bisogno di appoggio e affetto. Questo dati psicodiagnostici in considerazione della definizione di genitorialità su espressa, compromettono al momento la capacità genitoriale del soggetto, In altre parole, facendo costante riferimento al concetto di genitorialità, il sig. mostra difficoltà a sabilire una relazione CP_1 caratterizzata da accudimento, protezione e sostegno adeguati allo sviluppo psicofisico dei propri figli. Egli mostra un atteggiamento vittimistico e un'ideazione paranoica sugli eventi familiari e sul comportamento dei figli e della ex-moglie nei suoi confronti. Non mostra capacità di assunzione delle proprie responsabilità sulla situazione attuale. Egli assume nei confronti del figlio un ER atteggiamento vittima della situazione, con un'incapacità ad ammettere le proprie criticità, e una difficoltà a proteggere il figlio da propri contenuti emotivi dolorosi e angosciosi, arrivando a condividere con il minore il pensiero di suicidarsi. Impulsività di rilevanza clinica” (cfr. CTU p. 30- 31). Quanto alla ricorrente, non è dato ravvisare elementi di compromissione della capacità genitoriale (cfr. CTU p. 32 “La capacità genitoriale della signora evidenziata dalla valutazione Pt_1 testologica e dai colloqui individuali evidenzia caratteristiche di attenzione ai bisogni,alle esigenze e alle inclinazioni dei figli;
la signora riesce a fornire uno spazio affettivo per i figli”. Pt_1 Relativamente agli incontri padre – figlio, essi nel corso del giudizio sono stati disposti in forma protetta, con breve interruzione a causa del contegno non sintonizzato sul minore, da parte del padre. Dall'esame dell'ultima relazione del servizio, si evince la volontà di di non proseguire gli ER incontri. Il rifiuto da parte del resistente, ad intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità, così come di ritornare, durante gli incontri, su pregresse dinamiche familiari, non è di ausilio per il figlio nel superamento delle criticità esistenti nel rapporto con il padre. Tale rischio era stato già preveduto dalla CTU, la quale aveva infatti suggerito la momentanea sospensione degli incontri padre – figlio, con presa in carica del minore da parte del TSMREE e avvio di un percorso di sostegno per il padre (cfr. CTU “Gli incontri protetti solo in parte sono riusciti a migliorare la relaizone padre-figlio fino ad arrivare ad un momento di stallo e di involuzione. Questo ha portato ad esperire un disagio somatizzando l'ansia e la sofferenza, e a rifiutare di ER continuare il percorso. Il vissuto è di averci provato a ristabilire un rapporto con il padre , senza avere però nessun risultato(..) e ancora “Vista la forma di disagio esperita dal minore si indica una temporanea sospensione degli incontri protetti, che potranno essere ripresi soltanto dopo l'avvio di un percorso di sostegsicologico del minore presso il TSMREE e dopo l'avvio di un percorso psicoterapico da parte del sig. con una presa in carico del S.S.N. per il disagio psicologico CP_1 di tipo depressivo”). Il collegio ritiene che, allo stato, il servizio continuerà nella calendarizzazione degli incontri protetti, fermo restando, che stante l'età del ragazzo, essa dovrà tenere conto del rispetto della volontà del minore. E' fondamentale che il padre intraprenda un percorso di sostegno alla genitorialità e, non potendosi imporre un trattamento sanitario, il tribunale non può che invitare il sig. a sostenere Persona_2 un percorso di supporto psicologico che possa aiutarlo anche nel recupero della relazione con il figlio. Il servizio proseguirà nella presa in carico del nucleo familiare, favorendo, comunque, nel rispetto dei bisogni emotivi del ragazzo, la ripresa della relazione con il padre. Venendo alle condizioni economiche, in assenza di un sostanziale mutamento del quadro patrimoniale e reddituale già valutato, va confermato l'assegno di mantenimento a carico del resistente e in favore del figlio e del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, nella ER Per_1 misura di Euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione istat e contribuzione delle spese straordinarie in ragione del 50% ciascuno. Le spese di lite e di CTU, in considerazione del delicato quadro familiare esaminato, della natura della materia trattata e delle ragioni della decisione (che non configurano, comunque, un pieno accoglimento delle domande della ricorrente) devono integralmente compensarsi tra le parti.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale delle parti, unitesi in matrimonio in Artena il 14.01.1996 e, per l'effetto, ordina l'annotazione sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 46, parte II, serie A, anno 1996).
- Rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente.
- Dichiara la separazione addebitabile al marito.
- Affida il figlio minore nato a Roma in data [...], in [...] esclusiva alla madre Persona_2
precisando che le scelte di maggior importanza per il figlio in materia di salute, Parte_1 educazione, istruzione e residenza abituale, dovranno essere concordate con il resistente.
- Colloca il minore presso la madre nell'abitazione coniugale sita in Artena, via Maddalena n. 1, che si assegna alla ricorrente.
- Dispone che gli incontri padre figlio avvengano in spazio neutro delegando il servizio alla relativa calendarizzazione, sempre nel rispetto della volontà del minore. Il servizio proseguirà nella presa in carico del nucleo familiare, favorendo, comunque, nel rispetto dei bisogni emotivi del ragazzo, la ripresa della relazione con il padre.
- Pone a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli e pari ad Euro ER Per_1
400,00 mensili (oltre rivalutazione istat) da corrispondersi alla ricorrente a mezzo bonifico entro il 5 di ogni mese.
- Pone la contribuzione delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
- Compensa le spese di lite e di CTU tra le parti.
Si comunichi alle parti e al servizio sociale. così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il giudice rel.
AN FA
Il Presidente
CC AS