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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/04/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14634 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. AVANZATO ROSSANA presso la quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1 C.F._2
atti, dall'avv. AVANZATO ROSSANA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/08/2024 e , Parte_1 CP_1
premettendo: di aver contratto matrimonio a Napoli il 20/07/2002; che dal matrimonio erano nate due figlie: nata il [...] e nata il Per_1 Per_2
13/07/2007; che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
07/10/2010, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 10614 del Tribunale Ordinario di
Napoli del 22/07/2015;
1 che nella sentenza della separazione era stato previsto l'affido esclusivo alla madre delle figlie e all'epoca entrambe minorenni, l'assegnazione della casa coniugale alla madre e Per_1 Per_2 posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento delle figlie di €
500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di un assegno per la moglie di € 200,00; che la figlia maggiorenne, era divenuta economicamente autosufficiente;
Per_1
ciò premesso chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la modifica delle statuizioni previste in separazione, in particolare chiedevano che fosse posto a carico del sig. un assegno di mantenimento per la figlia minore nella misura di € Parte_1 Per_2
200,00, oltre il 50% spese straordinarie.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc;
all'udienza cartolare del 26/11/2024 il giudice relatore rilevava sia il mancato deposito della certificazione del passaggio in giudicato della sentenza separativa sia l'esiguità dell'assegno di mantenimento per la figlia minore, fissato in misura addirittura inferiore rispetto a quanto concordato in separazione.
Le parti, all'udienza cartolare del 25/02/2024, confermavano la loro volontà di divorziare alle stesse condizioni di cui al ricorso, adducendo che le parti, separati ormai da dieci anni, avevano formato entrambi un nuovo nucleo familiare e che il sig. aveva avuto un secondo figlio. Pt_1
Raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per il rigetto del ricorso.
Il Collegio ritiene che la domanda non possa essere accolta.
In primo luogo, non è stata fornita la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
In secondo luogo, il Collegio nella determinazione del contributo al mantenimento della minore è tenuto a verificare la congruità dello stesso tenendo conto dell'età della figlia, degli impegni di studio, di vita e di relazione della stessa, del tenore di vita familiare nonché delle accresciute esigenze di vita della minore.
Nel caso di specie, la determinazione del contributo al mantenimento della minore nella misura di € 200,00 (addirittura ridotto rispetto a quanto previsto in sede di separazione) non risulta rispondente agli interessi della minore, in quanto l'aumento delle esigenze economiche della stessa
è notoriamente legato alla sua crescita, tanto da non aver bisogno neppure di una specifica dimostrazione, e dall'altra parte, il genitore non collocatario ha l'obbligo di provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.
Le parti, pertanto, non hanno offerto alcun elemento tale da far ritenere l'accordo raggiunto conforme al «superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana
2 ed equilibrata» in quanto le sommarie allegazioni effettuate non sono idonee a giustificare una riduzione dell'assegno.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario, alla luce dei rilievi prima sviluppati.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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