CASS
Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2024, n. 10396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10396 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA ME CL ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI GU, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10396 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 20/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AU La AM ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 13/04/2023, che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi 4) e 5) del capo di imputazione (art. 640 e 438 cod. pen.), in base ai quali La AM, presidente dell'associazione Antigone, tramite artifici e raggiri, consistiti nel far apparire spese sostenute non ancora saldate ai fornitori e relative ad attività oggetto di sovvenzione pubblica, riduceva in errore i pubblici funzionari della Regione Calabria e della provincia di Reggio Calabria, i quali corrispondevano ugualmente i relativi importi;
dalla presentazione della falsa documentazione, attestante l'avvenuto pagamento delle spese non ancora sostenute, veniva fatto discendere la responsabilità per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata, che aveva escluso la configurabilità del profitto in quanto da un lato aveva affermato che gli esborsi erano stati effettivamente sostenuti, che l'ente si era giovato delle prestazioni e che le spese erano congrue, e dall'altro aveva sostenuto di non poter adottare una formula assolutoria più favorevole. Il difensore osserva inoltre che le richieste di rendiconto oggetto della sentenza impugnata non riportavano alcuna dichiarazione da parte dell'imputato di spese sostenute, con conseguente insussistenza di alcun raggiro, visto che nulla era stato mai occultato o nascosto;
nella delibera di Giunta Regionale n.146 del 22.04.2013 non vi era traccia di alcuna istanza o richiesta da parte dell'associazione, come invece previsto quale condicio sine qua non nella D.G.R. 770/2010, cui aveva fatto riferimento la Corte di appello e che non veniva richiamata dalla prima delibera, per cui non era applicabile;
nella nota della Regione prot. N.0283000, si leggeva che i contributi "non sono assimilabili alle attività culturali stricto sensu intesi" e che quindi il contributo stanziato su un capitolo di bilancio "non si ritiene soggetto alle procedure e ai requisiti previsti per l'erogazione di contributi di attività artistico-culutrali di competenza del settore cultura"; il difensore osserva poi che ai sensi della D.G.R. 770/2010 condicio sine qua non per l'erogazione dei contributi per attività socio-culturale su istanza dei soggetti privati era la concessione non superiore al 60/70% della quota degli oneri a carico del promotore, mentre nel caso di specie il finanziamento concesso ed erogato era pari al 100%; vengono poi riportati i motivi di appello relativi alla inapplicabilità della Delibera della Giunta Regionale n.770 del 2010. 2 CONSIDERATO IN DIRITTI) 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Deve preliminarmente evidenziarsi che secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio "in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile;
tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento". Ed invero il concetto di "evidenza", richiesto dall'art. 129 c.p.p., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato. Ne consegue che gli atti dai quali può essere desunta fa sussistenza della "causa più favorevole" sono costituiti unicamente dalla stessa sentenza impugnata, in conformità ai limiti di deducibilità dei vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)" (Sez. 6 n. 31463 del 8.6.2004, Rv 229275; sez. U n. 35490 del 28/5/2009, Rv. 244274; sez. 2 n. 27611 del 1/7/2009, Rv. 244724). Ora dall'esame della sentenza impugnata, letta alla luce del principio ora riportato, non si evincono illogicità nel percorso motivazionale seguito dal giudice di appello nell'escludere la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art.129 cod. proc. pen., comma 2: innanzitutto, non vi è alcuna contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un profitto confiscabile, posto che è stato riconosciuto l'avvenuto esborso delle somme delle quali si era chiesto il rimborso che, pur essendo irrilevante ai fini della già avvenuta commissione del reato in quanto avvenuto dopo la consumazione dello stesso, comportano che nessun profitto abbia conseguito l'autore del reato. Quanto alla inapplicabilità della Delibera Regionale n.77 del 2010, trattasi di motivo di merito, reiterativo di quanto già osservato dal giudice di appello, e che non si confronta neppure con la motivazione della sentenza di primo grado nella quale (pag.98) si osserva che "La AM era a conoscenza della procedura da seguire...in quanto aveva ricevuto, in relazione al progetto 'Osservatorio misure di prevenzione' (per il quale era stato previsto dall'art. 43 della Legge regionale n. 69/2012 lo stanziamento di 80.000 euro) un avviso individuale (di 3 cui alla nob n. 78778 del 6 marzo 2013) nel quale fu comunicata al Presidente dell'associazione Antigone la procedura da seguire per ottenere il contributo, sostanzialmente riprendendo la disciplina dettata dal menzionato regolamento regionale" (circostanza richiamata anche a pag.48 della sentenza della Corte di appello). Sussistono pertanto tutti i requisiti dei reati contestati, che rendono corretta la decisione della Corte di appello di non poter adottare una formula di proscioglimento più favorevole all'imputato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 20/12/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI GU, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10396 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 20/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AU La AM ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 13/04/2023, che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi 4) e 5) del capo di imputazione (art. 640 e 438 cod. pen.), in base ai quali La AM, presidente dell'associazione Antigone, tramite artifici e raggiri, consistiti nel far apparire spese sostenute non ancora saldate ai fornitori e relative ad attività oggetto di sovvenzione pubblica, riduceva in errore i pubblici funzionari della Regione Calabria e della provincia di Reggio Calabria, i quali corrispondevano ugualmente i relativi importi;
dalla presentazione della falsa documentazione, attestante l'avvenuto pagamento delle spese non ancora sostenute, veniva fatto discendere la responsabilità per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata, che aveva escluso la configurabilità del profitto in quanto da un lato aveva affermato che gli esborsi erano stati effettivamente sostenuti, che l'ente si era giovato delle prestazioni e che le spese erano congrue, e dall'altro aveva sostenuto di non poter adottare una formula assolutoria più favorevole. Il difensore osserva inoltre che le richieste di rendiconto oggetto della sentenza impugnata non riportavano alcuna dichiarazione da parte dell'imputato di spese sostenute, con conseguente insussistenza di alcun raggiro, visto che nulla era stato mai occultato o nascosto;
nella delibera di Giunta Regionale n.146 del 22.04.2013 non vi era traccia di alcuna istanza o richiesta da parte dell'associazione, come invece previsto quale condicio sine qua non nella D.G.R. 770/2010, cui aveva fatto riferimento la Corte di appello e che non veniva richiamata dalla prima delibera, per cui non era applicabile;
nella nota della Regione prot. N.0283000, si leggeva che i contributi "non sono assimilabili alle attività culturali stricto sensu intesi" e che quindi il contributo stanziato su un capitolo di bilancio "non si ritiene soggetto alle procedure e ai requisiti previsti per l'erogazione di contributi di attività artistico-culutrali di competenza del settore cultura"; il difensore osserva poi che ai sensi della D.G.R. 770/2010 condicio sine qua non per l'erogazione dei contributi per attività socio-culturale su istanza dei soggetti privati era la concessione non superiore al 60/70% della quota degli oneri a carico del promotore, mentre nel caso di specie il finanziamento concesso ed erogato era pari al 100%; vengono poi riportati i motivi di appello relativi alla inapplicabilità della Delibera della Giunta Regionale n.770 del 2010. 2 CONSIDERATO IN DIRITTI) 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Deve preliminarmente evidenziarsi che secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio "in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile;
tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento". Ed invero il concetto di "evidenza", richiesto dall'art. 129 c.p.p., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato. Ne consegue che gli atti dai quali può essere desunta fa sussistenza della "causa più favorevole" sono costituiti unicamente dalla stessa sentenza impugnata, in conformità ai limiti di deducibilità dei vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)" (Sez. 6 n. 31463 del 8.6.2004, Rv 229275; sez. U n. 35490 del 28/5/2009, Rv. 244274; sez. 2 n. 27611 del 1/7/2009, Rv. 244724). Ora dall'esame della sentenza impugnata, letta alla luce del principio ora riportato, non si evincono illogicità nel percorso motivazionale seguito dal giudice di appello nell'escludere la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art.129 cod. proc. pen., comma 2: innanzitutto, non vi è alcuna contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un profitto confiscabile, posto che è stato riconosciuto l'avvenuto esborso delle somme delle quali si era chiesto il rimborso che, pur essendo irrilevante ai fini della già avvenuta commissione del reato in quanto avvenuto dopo la consumazione dello stesso, comportano che nessun profitto abbia conseguito l'autore del reato. Quanto alla inapplicabilità della Delibera Regionale n.77 del 2010, trattasi di motivo di merito, reiterativo di quanto già osservato dal giudice di appello, e che non si confronta neppure con la motivazione della sentenza di primo grado nella quale (pag.98) si osserva che "La AM era a conoscenza della procedura da seguire...in quanto aveva ricevuto, in relazione al progetto 'Osservatorio misure di prevenzione' (per il quale era stato previsto dall'art. 43 della Legge regionale n. 69/2012 lo stanziamento di 80.000 euro) un avviso individuale (di 3 cui alla nob n. 78778 del 6 marzo 2013) nel quale fu comunicata al Presidente dell'associazione Antigone la procedura da seguire per ottenere il contributo, sostanzialmente riprendendo la disciplina dettata dal menzionato regolamento regionale" (circostanza richiamata anche a pag.48 della sentenza della Corte di appello). Sussistono pertanto tutti i requisiti dei reati contestati, che rendono corretta la decisione della Corte di appello di non poter adottare una formula di proscioglimento più favorevole all'imputato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 20/12/2023