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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'LE NI, Presidente RA GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1121/2020 depositato il 10/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010302204 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1121/20
Ricorrente_1 Difensore_1 Il a mezzo della dott.ssa , impugnava l' avviso di accertamento, n.TVK 010302204/2019 per l'anno di imposta 2014 notificato in data 21/12/2019 per l'anno d'imposta 2014 da Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Foggia, per maggiori imposte Irpef, Irap e Iva, oltre sanzioni e interessi.
Motivi ricorso
Premesso che a seguito di invito a fornire documentazione inerenti rapporti bancari per l'attività, deduce in particolare, di aver depositato idonea prova e giustificazione delle movimentazioni bancarie (debitamente riportate in ricorso) e che l'unico prelevamento non giustificato riguardava una fornitura di materiale da una ditta extra-CEE, per le quali ha pagate fatture regolarmente annotate nei registri contabili;
che pertanto ogni movimentazione bancaria trova riscontro nella contabilità, così da determinare il reddito dichiarato.
Si chiede quindi, l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate, con la costituzione in giudizio, controdeduce sulle eccezioni in ricorso, e rappresenta in via preliminare, che l'accertamento segue il controllo della documentazione esibita a seguito di invito, e già venivano estrapolate le operazioni ritenute giustificate nonché quelle inferiori a
€ 500,00; contesta quanto dedotto in ricorso e insiste sulle legittimità dell'atto.
Rileva, che attraverso la prodotta documentano, ha regolarmente giustificato operazione di accredito per € 64.822,00 e di addebito per € 924,00; mentre, come da prospetto riepilogativo, non risultavano giustificate operazioni di accredito per € 7.726,00; tali operazione erano quelle regolate per contanti o a mezzo Pos, che non riscontrava una corrispondenza contabile;
l'Ufficio, proponeva una soluzione conciliativa che comportava una maggiore imposta a debito pari a € 3.103,00 ai fini Irpef - € 1.700,00 ai fini Iva - € 372,00 per Addiz. Reg. Com. e Irap, non accettata dal contribuente;
evidenzia, che sul punto, in ricorso, si afferma genericamente la giustifica di tutte le movimentazioni, così da non rispettare i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova a carico del contribuente per dimostrare l'infondatezza delle ragioni dell'ufficio; a conforto richiama numerose pronunce di Cassazione (ex multis n.25365/2007). Ribadisce comunque la disponibilità transare secondo la proposta conciliativa n.700001/202 del 06/10/2020.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in camera di consiglio, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che le censure in ricorso sono parzialmente fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
La Corte osserva che, per la decisione di merito della presente controversia, sia la verifica del riscontro della documentazione esaminata dall'Ufficio, sulle movimentazioni bancarie, prevista dalla normativa vigente.
Parte ricorrente in ricorso, attraverso un quadro sinottico riepilogativo delle operazioni inerenti l'attività, genericamente rappresenta la corrispondenza con le operazione registrate in contabilità, senza offrire una puntuale prova, di quanto assunto, in special modo, da contrastare, secondo i canoni richiamata da consolidata giurisprudenza di legittimità, le operazione per contanti e la registrazione tramite Pos;
quindi le motivazioni addotte non sono utili a contrastare l'avviso di accertamento notificato, che pertanto è pienamente legittimo e condivisibile, così da portare, al rigetto di tale unica doglianza.
La Corte, rileva che l'accertamento fondato sulle indagini finanziarie ex art.32 DPR 600/73 realizzi una presunzione legale relativa a favore dell'Ufficio, così che non necessita di a ulteriori elementi, ed è quindi idonea a legittimare l'accertamento. Poi il DPR 600/73, art. 32 (come il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51) dispone di considerare ricavi/compensi i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti siano registrati in contabilità, posto che, in materia, sussiste inversione dell'onere della prova.
La Corte rileva però, che lo stesso Ufficio, in sede di reclamo, nel valutare attentamente, le difese di parte ricorrente, ha ritenuto di riconoscere una possibile conciliazione, così da pervenire alla stessa riduzione della maggior reddito accertato, rappresentando i termini descritti anche nella costituzione in giudizio.
Pertanto la Corte ritiene nel condividere la riduzione della pretesa fiscale da parte dell'Ufficio legale dell'Agenzia, in parziale accoglimento del ricorso, decide nel senso che la pretesa erariale sia dovuta nei termini della proposta di mediazione depositata in atti dall'Ufficio (Proposta conciliativa n.700001/202 del 06/10/2020).
La Corte, assorbita ogni altra doglianza, accoglie parzialmente il ricorso. La controvertibilità della materia consente di compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 31 ottobre 2025
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'LE NI, Presidente RA GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1121/2020 depositato il 10/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010302204 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1121/20
Ricorrente_1 Difensore_1 Il a mezzo della dott.ssa , impugnava l' avviso di accertamento, n.TVK 010302204/2019 per l'anno di imposta 2014 notificato in data 21/12/2019 per l'anno d'imposta 2014 da Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Foggia, per maggiori imposte Irpef, Irap e Iva, oltre sanzioni e interessi.
Motivi ricorso
Premesso che a seguito di invito a fornire documentazione inerenti rapporti bancari per l'attività, deduce in particolare, di aver depositato idonea prova e giustificazione delle movimentazioni bancarie (debitamente riportate in ricorso) e che l'unico prelevamento non giustificato riguardava una fornitura di materiale da una ditta extra-CEE, per le quali ha pagate fatture regolarmente annotate nei registri contabili;
che pertanto ogni movimentazione bancaria trova riscontro nella contabilità, così da determinare il reddito dichiarato.
Si chiede quindi, l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate, con la costituzione in giudizio, controdeduce sulle eccezioni in ricorso, e rappresenta in via preliminare, che l'accertamento segue il controllo della documentazione esibita a seguito di invito, e già venivano estrapolate le operazioni ritenute giustificate nonché quelle inferiori a
€ 500,00; contesta quanto dedotto in ricorso e insiste sulle legittimità dell'atto.
Rileva, che attraverso la prodotta documentano, ha regolarmente giustificato operazione di accredito per € 64.822,00 e di addebito per € 924,00; mentre, come da prospetto riepilogativo, non risultavano giustificate operazioni di accredito per € 7.726,00; tali operazione erano quelle regolate per contanti o a mezzo Pos, che non riscontrava una corrispondenza contabile;
l'Ufficio, proponeva una soluzione conciliativa che comportava una maggiore imposta a debito pari a € 3.103,00 ai fini Irpef - € 1.700,00 ai fini Iva - € 372,00 per Addiz. Reg. Com. e Irap, non accettata dal contribuente;
evidenzia, che sul punto, in ricorso, si afferma genericamente la giustifica di tutte le movimentazioni, così da non rispettare i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova a carico del contribuente per dimostrare l'infondatezza delle ragioni dell'ufficio; a conforto richiama numerose pronunce di Cassazione (ex multis n.25365/2007). Ribadisce comunque la disponibilità transare secondo la proposta conciliativa n.700001/202 del 06/10/2020.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in camera di consiglio, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che le censure in ricorso sono parzialmente fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
La Corte osserva che, per la decisione di merito della presente controversia, sia la verifica del riscontro della documentazione esaminata dall'Ufficio, sulle movimentazioni bancarie, prevista dalla normativa vigente.
Parte ricorrente in ricorso, attraverso un quadro sinottico riepilogativo delle operazioni inerenti l'attività, genericamente rappresenta la corrispondenza con le operazione registrate in contabilità, senza offrire una puntuale prova, di quanto assunto, in special modo, da contrastare, secondo i canoni richiamata da consolidata giurisprudenza di legittimità, le operazione per contanti e la registrazione tramite Pos;
quindi le motivazioni addotte non sono utili a contrastare l'avviso di accertamento notificato, che pertanto è pienamente legittimo e condivisibile, così da portare, al rigetto di tale unica doglianza.
La Corte, rileva che l'accertamento fondato sulle indagini finanziarie ex art.32 DPR 600/73 realizzi una presunzione legale relativa a favore dell'Ufficio, così che non necessita di a ulteriori elementi, ed è quindi idonea a legittimare l'accertamento. Poi il DPR 600/73, art. 32 (come il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51) dispone di considerare ricavi/compensi i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti siano registrati in contabilità, posto che, in materia, sussiste inversione dell'onere della prova.
La Corte rileva però, che lo stesso Ufficio, in sede di reclamo, nel valutare attentamente, le difese di parte ricorrente, ha ritenuto di riconoscere una possibile conciliazione, così da pervenire alla stessa riduzione della maggior reddito accertato, rappresentando i termini descritti anche nella costituzione in giudizio.
Pertanto la Corte ritiene nel condividere la riduzione della pretesa fiscale da parte dell'Ufficio legale dell'Agenzia, in parziale accoglimento del ricorso, decide nel senso che la pretesa erariale sia dovuta nei termini della proposta di mediazione depositata in atti dall'Ufficio (Proposta conciliativa n.700001/202 del 06/10/2020).
La Corte, assorbita ogni altra doglianza, accoglie parzialmente il ricorso. La controvertibilità della materia consente di compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 31 ottobre 2025