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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TI VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 253/2025 depositato il 02/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellaneta - Piazza Principe Di Napoli 74011 Castellaneta TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Vincenzo Pupino 92 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2772-2019 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 31 dicembre 2024 il Comune di Castellaneta notificava a Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. 2772/2019 per IMU 2019.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 253/2025 il contribuente impugnava il predetto avviso per i seguenti motivi:
1) “Illegittimità dell'avviso di accertamento IMU per violazione ed errata applicazione dell'art. 1, comma
708, della L. 147/2013. Immobile rurale ad uso strumentale all'attività agricola esente dal pagamento del tributo”;
2) “Nullità dell'avviso di accertamento IMU per carenza di motivazione”.
Resistevano il Comune di Castellaneta e l'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi, Ade).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce:
che l'immobile iscritto in catasto al Fg. 18, P.lla 490, Sub. 6 ha finalità strumentale all'attività agricola da lui esercitata;
che è coltivatore diretto iscritto alla relativa previdenza agricola;
che a seguito di frazionamento del 7 novembre 2017 per trasferimento di diritti, l'Ufficio del Territorio, ritenendo sussistere i requisiti di ruralità comunicati con la procedura Docfa, aveva provveduto a classificare il cespite nella corretta categoria catastale D/10;
che l'atto con cui l'Ufficio del Territorio aveva inteso variare la categoria catastale in D/1 non gli era mai stato notificato.
Il motivo è infondato.
L'Ade ha comprovato l'avvenuta notifica in data 6 novembre 2018, a mani del Nominativo_1, dell'avviso di accertamento n. 79560/18 contenente la variazione della rendita catastale.
Poiché l'atto non è stato impugnato, l'accertamento catastale è divenuto definitivo e irretrattabile sino al nuovo classamento avvenuto il 27.12.2024, a seguito di procedura docfa, attivata con domanda del
08.02.2024.
Dunque, in base ai dati catastali, il ricorrente è tenuto al pagamento dell'IMU 2019.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che “l'accertamento è silente in ordine alle ragioni sottostanti la variazione della categoria catastale dell'immobile, né risultano richiami ad atti precedentemente notificati tali da giustificare la ripresa a tassazione del cespite de quo”.
Il motivo è infondato.
L'iscrizione al catasto realizza, di per sé, il presupposto per assoggettare il bene all'imposta.
E l'atto l'impugnato riporta i dati catastali del bene tassato e, in particolare la categoria (D/1).
Ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta per gli immobili rurali, occorre che l'unità immobiliare sia iscritta nella relativa categoria (A/6 o D/10), con la conseguenza che, nel caso in cui, come nella specie,
l'immobile sia diversamente accatastato, è onere del contribuente, che ha intende usufruire dell'esenzione, dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti, impugnando l'atto di classamento (ex multis, Cass. 5769/2018).
In conclusione, il ricorso è totalmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese processuali, che liquida per ciascuna parte in euro 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TI VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 253/2025 depositato il 02/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellaneta - Piazza Principe Di Napoli 74011 Castellaneta TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Vincenzo Pupino 92 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2772-2019 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 31 dicembre 2024 il Comune di Castellaneta notificava a Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. 2772/2019 per IMU 2019.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 253/2025 il contribuente impugnava il predetto avviso per i seguenti motivi:
1) “Illegittimità dell'avviso di accertamento IMU per violazione ed errata applicazione dell'art. 1, comma
708, della L. 147/2013. Immobile rurale ad uso strumentale all'attività agricola esente dal pagamento del tributo”;
2) “Nullità dell'avviso di accertamento IMU per carenza di motivazione”.
Resistevano il Comune di Castellaneta e l'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi, Ade).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce:
che l'immobile iscritto in catasto al Fg. 18, P.lla 490, Sub. 6 ha finalità strumentale all'attività agricola da lui esercitata;
che è coltivatore diretto iscritto alla relativa previdenza agricola;
che a seguito di frazionamento del 7 novembre 2017 per trasferimento di diritti, l'Ufficio del Territorio, ritenendo sussistere i requisiti di ruralità comunicati con la procedura Docfa, aveva provveduto a classificare il cespite nella corretta categoria catastale D/10;
che l'atto con cui l'Ufficio del Territorio aveva inteso variare la categoria catastale in D/1 non gli era mai stato notificato.
Il motivo è infondato.
L'Ade ha comprovato l'avvenuta notifica in data 6 novembre 2018, a mani del Nominativo_1, dell'avviso di accertamento n. 79560/18 contenente la variazione della rendita catastale.
Poiché l'atto non è stato impugnato, l'accertamento catastale è divenuto definitivo e irretrattabile sino al nuovo classamento avvenuto il 27.12.2024, a seguito di procedura docfa, attivata con domanda del
08.02.2024.
Dunque, in base ai dati catastali, il ricorrente è tenuto al pagamento dell'IMU 2019.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che “l'accertamento è silente in ordine alle ragioni sottostanti la variazione della categoria catastale dell'immobile, né risultano richiami ad atti precedentemente notificati tali da giustificare la ripresa a tassazione del cespite de quo”.
Il motivo è infondato.
L'iscrizione al catasto realizza, di per sé, il presupposto per assoggettare il bene all'imposta.
E l'atto l'impugnato riporta i dati catastali del bene tassato e, in particolare la categoria (D/1).
Ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta per gli immobili rurali, occorre che l'unità immobiliare sia iscritta nella relativa categoria (A/6 o D/10), con la conseguenza che, nel caso in cui, come nella specie,
l'immobile sia diversamente accatastato, è onere del contribuente, che ha intende usufruire dell'esenzione, dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti, impugnando l'atto di classamento (ex multis, Cass. 5769/2018).
In conclusione, il ricorso è totalmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese processuali, che liquida per ciascuna parte in euro 1.000,00, oltre accessori come per legge.