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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/11/2024, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 676/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c.,
promosso congiuntamente da
nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi residente in [...] C.F._1
Loreto 183 (doc.1), rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Carrera, eleggendo domicilio presso il suo studio in Ciriè via Dante 23, giusta procura in atti
E
nato a [...] il [...], (c.f. , anagraficamente Parte_2 C.F._2
ancora residente a [...] ma prossimo al trasferimento di residenza in
Torino, V. Aosta 21 (doc.2), elettivamente domiciliato in Torino, Via Biella 8 (secondo domicilio professionale) presso lo studio dell'Avv. Laura Speronello che lo rappresenta per delega in atti;
- r i c o r r e n t i -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 20.3.2024, i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2
premesso di avere intrattenuto una relazione di convivenza dall'anno 2010 formando una famiglia di fatto, con la nascita di due figli, entrambi minorenni: , nato a Persona_1 Ciriè il 14.6.2016 e nata a [...] il [...]; la relazione tra loro era Persona_2
tuttavia cessata nell'anno 2023. Tanto premesso, hanno sottoposto al Tribunale le condizioni tra loro concordate per l'affidamento ed il mantenimento della prole.
Con note scritte le parti insistevano nelle loro conclusioni di cui al ricorso che qui si riportano:
“1) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con stabile collocazione Per_1 Per_2
abitativa e residenza anagrafica con la madre, in Lanzo To.se via Loreto 183;
2) L'abitazione familiare è assegnata alla madre, proprietaria esclusiva dell'immobile, dandosi atto
che il padre se ne è già allontanato, prelevando i propri effetti personali e trasferendosi a vivere a
Torino;
3) Allo stato i genitori convengono che il padre avrà facoltà di vedere i figli uno/due pomeriggi a
settimana, previo accordo con la madre, da individuarsi di volta in volta in base agli impegni
lavorativi dei genitori e agli impegni sportivi ed extrascolastici dei figli (preferibilmente non il
mercoledì e il venerdì essendo impegnato con il calcio), prendendoli all'uscita dalla scuola Per_1
e tenendoli con sé fino all'ora di cena, senza previsione di pernottamento, risultando l'abitazione
paterna troppo distante dal luogo di abituale residenza dei bambini. In occasione delle festività del
Natale, della Pasqua e vacanze estive, per qualche giorno da concordarsi con la madre, prendendoli
il mattino dall'abitazione materna e riportandoli nel tardo pomeriggio, prima della cena, senza
previsione di pernottamento, quantomeno fintanto che non si saranno modificate le condizioni
personali e di vita del padre e con riserva di rimodulare in futuro l'assetto qui concordato al variare
delle condizioni;
4) Ciascun genitore si farà carico del mantenimento dei figli quando li avrà con sé e il padre verserà
alla madre un assegno di €250,00 mensili (€125,00 per figlio), da corrispondersi anticipatamente
al giorno 5 del mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c della madre, con decorrenza da gennaio
2024 e annualmente soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
5) Ciascun genitore contribuirà in misura paritaria alle spese straordinarie dei figli - per tali
intendendosi le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese scolastiche e
le spese sportive e ricreative -, richiamandosi espressamente, sia quanto alla individuazione delle
singole voci di spesa che alle modalità di concertazione e di rimborso, alla disciplina del Protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Ivrea il 24.6.2016, che viene allegato al presente accordo sub
lettera A), onde farne parte integrante e sostanziale;
6) L'Assegno Unico Familiare dei figli sarà percepito dalla madre al 100%;
7) I genitori dichiarano la propria autosufficienza economica e lavorativa;
8) Ciascuna parte di farà carico del compenso del proprio difensore, con rinuncia delle stesse alla
solidarietà professionale.”
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.)
i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto;
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti - riguardanti l'affidamento, la collocazione ed il mantenimento dei figli minori oltre che la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra loro - in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole
(oltre che al principio cd. di “bigenitorialità” consentendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), possano essere integralmente recepite dal Collegio;
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime
(come richiesto);
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., così provvede, in conformità alle richieste congiunte delle parti:
1) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con stabile Per_1 Per_2
collocazione abitativa e residenza anagrafica con la madre, in Lanzo To.se via Loreto 183.
2) L'abitazione familiare è assegnata alla madre, proprietaria esclusiva dell'immobile,
dandosi atto che il padre se ne è già allontanato, prelevando i propri effetti personali e trasferendosi a vivere a Torino.
3) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che, allo stato, il padre avrà facoltà
di vedere i figli uno/due pomeriggi a settimana, previo accordo con la madre, da individuarsi di volta in volta in base agli impegni lavorativi dei genitori e agli impegni sportivi ed extrascolastici dei figli (preferibilmente non il mercoledì e il venerdì essendo impegnato con il calcio), prendendoli all'uscita dalla scuola e tenendoli con sé fino Per_1
all'ora di cena, senza previsione di pernottamento, risultando l'abitazione paterna troppo distante dal luogo di abituale residenza dei bambini. In occasione delle festività del
Natale, della Pasqua e vacanze estive, per qualche giorno da concordarsi con la madre,
prendendoli il mattino dall'abitazione materna e riportandoli nel tardo pomeriggio,
prima della cena, senza previsione di pernottamento, quantomeno fintanto che non si saranno modificate le condizioni personali e di vita del padre e con riserva di rimodulare in futuro l'assetto qui concordato al variare delle condizioni.
4) Ciascun genitore si farà carico del mantenimento dei figli quando li avrà con sé e il padre verserà alla madre un assegno di €250,00 mensili (€125,00 per figlio), da corrispondersi anticipatamente al giorno 5 del mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c della madre, con decorrenza da gennaio 2024 e annualmente soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
5) Ciascun genitore contribuirà in misura paritaria alle spese straordinarie dei figli - per tali intendendosi le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese scolastiche e le spese sportive e ricreative -, richiamandosi espressamente, sia quanto alla individuazione delle singole voci di spesa che alle modalità di concertazione e di rimborso, alla disciplina del Protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Ivrea il 24.6.2016,
che viene allegato al presente accordo sub lettera A), onde farne parte integrante e sostanziale.
6) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'Assegno Unico Familiare dei figli sarà percepito dalla madre al 100%.
7) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato la propria autosufficienza economica e lavorativa.
8) Compensa le spese del procedimento tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 20 novembre 2024
IL GIUDICE REL./EST.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 676/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c.,
promosso congiuntamente da
nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi residente in [...] C.F._1
Loreto 183 (doc.1), rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Carrera, eleggendo domicilio presso il suo studio in Ciriè via Dante 23, giusta procura in atti
E
nato a [...] il [...], (c.f. , anagraficamente Parte_2 C.F._2
ancora residente a [...] ma prossimo al trasferimento di residenza in
Torino, V. Aosta 21 (doc.2), elettivamente domiciliato in Torino, Via Biella 8 (secondo domicilio professionale) presso lo studio dell'Avv. Laura Speronello che lo rappresenta per delega in atti;
- r i c o r r e n t i -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 20.3.2024, i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2
premesso di avere intrattenuto una relazione di convivenza dall'anno 2010 formando una famiglia di fatto, con la nascita di due figli, entrambi minorenni: , nato a Persona_1 Ciriè il 14.6.2016 e nata a [...] il [...]; la relazione tra loro era Persona_2
tuttavia cessata nell'anno 2023. Tanto premesso, hanno sottoposto al Tribunale le condizioni tra loro concordate per l'affidamento ed il mantenimento della prole.
Con note scritte le parti insistevano nelle loro conclusioni di cui al ricorso che qui si riportano:
“1) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con stabile collocazione Per_1 Per_2
abitativa e residenza anagrafica con la madre, in Lanzo To.se via Loreto 183;
2) L'abitazione familiare è assegnata alla madre, proprietaria esclusiva dell'immobile, dandosi atto
che il padre se ne è già allontanato, prelevando i propri effetti personali e trasferendosi a vivere a
Torino;
3) Allo stato i genitori convengono che il padre avrà facoltà di vedere i figli uno/due pomeriggi a
settimana, previo accordo con la madre, da individuarsi di volta in volta in base agli impegni
lavorativi dei genitori e agli impegni sportivi ed extrascolastici dei figli (preferibilmente non il
mercoledì e il venerdì essendo impegnato con il calcio), prendendoli all'uscita dalla scuola Per_1
e tenendoli con sé fino all'ora di cena, senza previsione di pernottamento, risultando l'abitazione
paterna troppo distante dal luogo di abituale residenza dei bambini. In occasione delle festività del
Natale, della Pasqua e vacanze estive, per qualche giorno da concordarsi con la madre, prendendoli
il mattino dall'abitazione materna e riportandoli nel tardo pomeriggio, prima della cena, senza
previsione di pernottamento, quantomeno fintanto che non si saranno modificate le condizioni
personali e di vita del padre e con riserva di rimodulare in futuro l'assetto qui concordato al variare
delle condizioni;
4) Ciascun genitore si farà carico del mantenimento dei figli quando li avrà con sé e il padre verserà
alla madre un assegno di €250,00 mensili (€125,00 per figlio), da corrispondersi anticipatamente
al giorno 5 del mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c della madre, con decorrenza da gennaio
2024 e annualmente soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
5) Ciascun genitore contribuirà in misura paritaria alle spese straordinarie dei figli - per tali
intendendosi le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese scolastiche e
le spese sportive e ricreative -, richiamandosi espressamente, sia quanto alla individuazione delle
singole voci di spesa che alle modalità di concertazione e di rimborso, alla disciplina del Protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Ivrea il 24.6.2016, che viene allegato al presente accordo sub
lettera A), onde farne parte integrante e sostanziale;
6) L'Assegno Unico Familiare dei figli sarà percepito dalla madre al 100%;
7) I genitori dichiarano la propria autosufficienza economica e lavorativa;
8) Ciascuna parte di farà carico del compenso del proprio difensore, con rinuncia delle stesse alla
solidarietà professionale.”
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.)
i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto;
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti - riguardanti l'affidamento, la collocazione ed il mantenimento dei figli minori oltre che la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra loro - in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole
(oltre che al principio cd. di “bigenitorialità” consentendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), possano essere integralmente recepite dal Collegio;
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime
(come richiesto);
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., così provvede, in conformità alle richieste congiunte delle parti:
1) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con stabile Per_1 Per_2
collocazione abitativa e residenza anagrafica con la madre, in Lanzo To.se via Loreto 183.
2) L'abitazione familiare è assegnata alla madre, proprietaria esclusiva dell'immobile,
dandosi atto che il padre se ne è già allontanato, prelevando i propri effetti personali e trasferendosi a vivere a Torino.
3) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che, allo stato, il padre avrà facoltà
di vedere i figli uno/due pomeriggi a settimana, previo accordo con la madre, da individuarsi di volta in volta in base agli impegni lavorativi dei genitori e agli impegni sportivi ed extrascolastici dei figli (preferibilmente non il mercoledì e il venerdì essendo impegnato con il calcio), prendendoli all'uscita dalla scuola e tenendoli con sé fino Per_1
all'ora di cena, senza previsione di pernottamento, risultando l'abitazione paterna troppo distante dal luogo di abituale residenza dei bambini. In occasione delle festività del
Natale, della Pasqua e vacanze estive, per qualche giorno da concordarsi con la madre,
prendendoli il mattino dall'abitazione materna e riportandoli nel tardo pomeriggio,
prima della cena, senza previsione di pernottamento, quantomeno fintanto che non si saranno modificate le condizioni personali e di vita del padre e con riserva di rimodulare in futuro l'assetto qui concordato al variare delle condizioni.
4) Ciascun genitore si farà carico del mantenimento dei figli quando li avrà con sé e il padre verserà alla madre un assegno di €250,00 mensili (€125,00 per figlio), da corrispondersi anticipatamente al giorno 5 del mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c della madre, con decorrenza da gennaio 2024 e annualmente soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
5) Ciascun genitore contribuirà in misura paritaria alle spese straordinarie dei figli - per tali intendendosi le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese scolastiche e le spese sportive e ricreative -, richiamandosi espressamente, sia quanto alla individuazione delle singole voci di spesa che alle modalità di concertazione e di rimborso, alla disciplina del Protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Ivrea il 24.6.2016,
che viene allegato al presente accordo sub lettera A), onde farne parte integrante e sostanziale.
6) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'Assegno Unico Familiare dei figli sarà percepito dalla madre al 100%.
7) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato la propria autosufficienza economica e lavorativa.
8) Compensa le spese del procedimento tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 20 novembre 2024
IL GIUDICE REL./EST.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)