CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 255/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1504/2022 depositato il 12/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cerignola - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420210007767334000 TARI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420210007767334000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420210007767334000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420210007767334000 TARI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato alla Corte Tributaria Provinciale veniva proposto ricorso avverso Cartella di pagamento per l'omesso pagamento della somma dovute in relazione a pregressi Avvisi di
Accertamento per imposta TARI – TARES riferiti agli anni di imposta 2007 - 2010. Il ricorrente lamentava in sostanza l'inesistenza dei titoli esecutivo per omessa, inesistente ed irregolare ricezione e notifica di alcun avviso di accertamento, e parimenti per omessa ricezione delle stesse relative cartelle di pagamento, e conseguente decadenza della pretesa tributaria;
l'assenza di alcun regolare o tempestivo atto presupposto avrebbe determinato la estinzione della pretesa creditoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Quanto, infatti, alla eccezione di parte ricorrente riferita alla omessa ricezione degli avvisi o cartelle presupposte pure richiamati nell'atto di ingiunzione impugnato si osserva sul punto che le parti convenute avrebbero dovuto diligentemente attestare la regolare consegna di detti atti presupposti.
Si aggiunge poi che nel processo tributario è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le
Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, sent. n.5302 del 9/4/01 della Cassazione, sez. trib. “… se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”).
Orbene, agli atti manca prova completa ed idonea per sostenere che la intimazione sia stata preceduta da regolare atto prodromico notificato tempestivamente e ritualmente, anzi dalla documentazione utilizzabile per la decisione e prodotta dal ricorrente emerge la omessa rituale consegna al contribuente della cartella ed avvisi solo richiamati nell'ingiunzione.
Alla luce di tali considerazioni, l'atto impugnato non è pertanto il presente ricorso deve essere accolto avendo l'ente impositore non correttamente operato richiedendo il pagamento di tributi estinti e comunque non dovuti.
Per quanto sopra esposto, la Commissione, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Appaiono giusti motivi per operare la compensazione delle spese.
tanto premesso
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, spese compensate
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1504/2022 depositato il 12/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cerignola - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420210007767334000 TARI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420210007767334000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420210007767334000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420210007767334000 TARI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato alla Corte Tributaria Provinciale veniva proposto ricorso avverso Cartella di pagamento per l'omesso pagamento della somma dovute in relazione a pregressi Avvisi di
Accertamento per imposta TARI – TARES riferiti agli anni di imposta 2007 - 2010. Il ricorrente lamentava in sostanza l'inesistenza dei titoli esecutivo per omessa, inesistente ed irregolare ricezione e notifica di alcun avviso di accertamento, e parimenti per omessa ricezione delle stesse relative cartelle di pagamento, e conseguente decadenza della pretesa tributaria;
l'assenza di alcun regolare o tempestivo atto presupposto avrebbe determinato la estinzione della pretesa creditoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Quanto, infatti, alla eccezione di parte ricorrente riferita alla omessa ricezione degli avvisi o cartelle presupposte pure richiamati nell'atto di ingiunzione impugnato si osserva sul punto che le parti convenute avrebbero dovuto diligentemente attestare la regolare consegna di detti atti presupposti.
Si aggiunge poi che nel processo tributario è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le
Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, sent. n.5302 del 9/4/01 della Cassazione, sez. trib. “… se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”).
Orbene, agli atti manca prova completa ed idonea per sostenere che la intimazione sia stata preceduta da regolare atto prodromico notificato tempestivamente e ritualmente, anzi dalla documentazione utilizzabile per la decisione e prodotta dal ricorrente emerge la omessa rituale consegna al contribuente della cartella ed avvisi solo richiamati nell'ingiunzione.
Alla luce di tali considerazioni, l'atto impugnato non è pertanto il presente ricorso deve essere accolto avendo l'ente impositore non correttamente operato richiedendo il pagamento di tributi estinti e comunque non dovuti.
Per quanto sopra esposto, la Commissione, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Appaiono giusti motivi per operare la compensazione delle spese.
tanto premesso
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, spese compensate