Articolo 4 della Legge 11 gennaio 1952, n. 33
Articolo 3Articolo 5
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21 febbraio 1952
Art. 4.
Con decorrenza dal 1 luglio 1950 gli assegni mensili di lire tremila, cinquemila e settemila previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52 , in favore degli invalidi del lavoro gia' liquidati in capitale a norma della legge 31 gennaio 1904, n. 51 , del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928 , nonche' in favore degli invalidi titolari di rendite vitalizie costituite in base alla legge ed al decreto predetti, sono aumentati rispettivamente a lire seimila, dodicimila e diciottomila. Per gli invalidi aventi un grado di inabilita' permanente assoluta la misura dell'assegno e' elevabile a lire venticinquemila nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa a norma dell'art. 1, lettera A della presente legge.
Gli assegni di cui al precedente comma assorbono per i titolari di rendite vitalizie l'importo gelo e rendite stesse. Qualora la somma della rendita vitalizia e degli assegni previsti dall' art. 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52 , sia superiore alla nuova misura degli assegni previsti dal presente articolo, si continuera' a corrispondere la rendita vitalizia e l'assegno nella misura prevista dalla legge precitata.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1952