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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/08/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 28/08/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 122/2025 promossa
DA
, C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
, C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2 Pt_3
, C.F. , nata a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi,
[...] C.F._3 giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Bochicchio Leonardo Secondo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliato
RICORRENTI
CONTRO
P. IVA Controparte_1
, con sede legale ad Ancona in via Santa Margherita n. 5, rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 procura speciale alle liti allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Ruscitto Maria Cristina, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTE avente ad oggetto Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 28 agosto 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10 marzo 2025 , e dipendenti Parte_1 Parte_2 Parte_4 dell' assegnati come infermieri al presidio di Fermo nel servizio recupero e riabilitazione, CP_2 esponevano che l'ente datoriale aveva istituito il servizio mensa rendendolo accessibile, come da regolamento aziendale del 30 giugno 2016 che aveva anche disciplinato l'erogazione dei buoni pasto, da lunedì a venerdì dalle 13,00 alle ore 14.30, purché i dipendenti avessero lavorato per 7 ore e 42 minuti, con pausa di trenta minuti.
Lamentavano la violazione dell'art. 29 del c.c.n.l. 20/09/2001 e dell'art. 4 commi 1 e 4 del c.c.n.l.
31/07/2009, che riconoscevano il diritto al servizio mensa o al buono pasto sostitutivo per ogni turno lavorativo di orario superiore a sei ore, nonché la conforme previsione dell'art. 8 comma 1 del d. lgs.
n. 66/2003.
Sottolineavano come il diritto alla mensa ricalcasse il diritto alla pausa dall'attività lavorativa e, quindi, un momento di sospensione dell'attività lavorativa necessaria per il recupero delle energie psico-fisiche de lavoratore, sospensione prevista per ogni turno superiore a sei ore e come il menzionato regolamento del 2016 avesse inciso unilateralmente in un diritto comprimibile solo da contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, a nulla incidendo l'assenza di risorse o l'omessa richiesta in sede amministrativa dei buoni.
Nel riecheggiare la finalità assistenziale del diritto al buono pasto sostitutivo, insistevano nel diritto al ristoro del danno per mancata fruizione della mensa e percezione del buono pasto sostitutivo, per complessivi 1.367 giornate lavorative quanto al per complessive 1.627 giornate complessive Pt_1 quanto alla e per 1.689 giornate lavorative quanto alla , sulla base di un valore Parte_2 Pt_4 unitario di 4,13.
Con memoria difensiva depositata il 21 aprile 2025 si costituiva l' deducendo: CP_2
- la legittimità, nell'ottica di contenimento della spesa pubblica e della potestà di autorganizzazione, del regolamento n. 189/2016, secondo l'accesso al servizio mensa era correlato ad una specifica articolazione dell'orario lavorativo pari a 7, 42 ore, oltre a trenta minuti di pausa e la concertazione dello stesso con le OO.SS.;
- i ricorrenti, non effettuando alcun rientro, non soddisfacevano i criteri per il diritto alla mensa;
- l'assenza di obbligo, sulla base dei c.c.n.l. applicabili, di corrispondere buoni sostitutivi in favore dei dipendenti che non accedevano alla mensa per ragioni organizzative o personali;
- i ricorrenti, pur avendone l'opportunità, non avevano mai usufruito del servizio mensa;
- il buono pasto non era monetizzabile e comunque era mancata la prova del danno patito;
- l'applicabilità, in ogni caso, della prescrizione quinquennale.
Alla stregua delle superiori considerazioni insisteva nella reiezione del ricorso.
La causa, di natura documentale, era istruita con le allegazioni e produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'udienza del 28 agosto 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
I ricorrenti, dipendenti con qualifica di infermieri presso la sede di Fermo dell' CP_2 operante in ambito sanitario nella cura degli anziani, sono assegnati a turni che non soddisfano la previsione di cui alla determina del Direttore Generale n. 189/2016 del 30 giugno 2016, con cui era approvato, a seguito dell'informativa alle OO.SS. ed all'esame delle osservazioni delle stesse, il regolamento aziendale per la corresponsione dei buoni pasto e l'accesso alla mensa, secondo cui:
- in relazione all'assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, l' CP_2 assicurava al proprio personale il servizio di mensa aziendale e, ove esso non era possibile,
l'erogazione dei buoni pasto sostitutivi;
- i fruitori erano individuati nei dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, compresi i dipendenti di altri enti in posizione di comando o assegnazione temporanea in virtù di specifiche convenzioni, i quali, per quanto riguarda il comparto, seguivano un orario di lavoro di 7,42 ore (7,12 ore di lavoro effettivo più trenta minuti di pausa obbligatoria), ovvero coloro che seguivano un orario articolato su due rientri settimanali o di 7,42 ore (di cui 30 minuti di sosta), con un rientro pomeridiano su cinque giorni di almeno due ore, e, per quanto riguarda la dirigenza, in coloro che osservavano un orario di 8,06 ore, con termine non prima delle 16,00;
- il buono pasto, del valore di € 5,17, di cui € 1,07 a carico del dipendente, era attribuito a coloro che prestavano l'attività nel polo Masera o a Villa Gusso, nei giorni di rientro pomeridiano o per situazioni eccezionali debitamente autorizzate;
- coloro che non soddisfacevano i criteri di orario di lavoro suindicati potevano accedere alla mensa accollandosi l'intero onere (€ 5,37 a pasto);
- l'erogazione del pasto, da consumarsi fuori dall'orario di lavoro nei giorni di effettiva presenza, era garantita in mensa dalle 13,00 alle 14,30 da lunedì a venerdì.
Ai rapporti di lavoro de quo si applica la contrattazione dell'ambito sanità, alla luce del servizio sanitario socio-assistenziale erogato.
Il c.c.n.i. del 2001, integrativo del c.c.n.l. del comparto Sanità del 7 aprile 1999, all'art. 29 prevedeva che le aziende (del comparto sanità), in relazione al proprio assetto organizzativo, compatibilmente con le risorse disponibili, potessero istituire mensa di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive ed assicurava tale prerogativa, al di fuori dell'orario di lavoro, a tutti i dipendenti, anche in comando, nel giorni di effettiva presenza al lavoro in rapporto alla particolare articolazione dell'orario.
Il successivo c.c.n.l. 31 luglio 2009 di comparto, relativo al biennio economico 2008-2009, ha confermato che le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, potevano istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive e che, in ogni caso, l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientravano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre restava ferma la competenza del c.c.n.l. nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
Il c.c.n.l sottoscritto nel novembre 2022 ha confermato che, nel caso di prestazione di lavoro giornaliera eccedente sei ore, il personale, purché non in turno, aveva diritto a beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del 20/9/2001 ed all'art. 64 del c.c.n.l. del 31/7/2009.
La durata della pausa e la sua collocazione dipendono dalla tipologia di orario di lavoro, dalla presenza di eventuali servizi di ristoro e dalla collocazione delle sedi dell'Azienda.
Risulta chiaro che l'azienda, nell'ambito del potere organizzativo e gestionale, può disciplinare solo l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, restando ferma la competenza del c.c.n.l. nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa.
Ebbene la sopra descritta modalità organizzativa e temporale di erogazione del servizio, in virtù della determina n. 189/2016 del direttore generale, ha precluso la fruizione del servizio mensa ai ricorrenti, che vi potevano accedere solo a spese integramente a proprio carico.
Invero nel comparto sanità il diritto di fruire della mensa o del buono pasto sostitutivo spetta per ogni turno superiore a sei ore.
La particolare articolazione dell'orario di lavoro indicata dal richiamato c.c.n.i. appare esser quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro, nell'ambito del quale assume rilievo il d. lgs. n.
66/2003, di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro, secondo cui il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
Le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in mancanza, la durata non è inferiore a dieci minuti e la relativa collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
L'attribuzione del buono pasto è quindi condizionata all'effettuazione della pausa per il pasto che, a propria volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, seguendo un turno di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, indipendentemente dal tempo diurno o notturno della prestazione lavorativa (cfr. Cass. nn. 25622/2023 e 5547/2021). Detto altrimenti, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale diretta a conciliare, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, le esigenze del servizio con quelle quotidiane del dipendente, nell'ottica del benessere fisico necessario, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a propria volta, presuppone solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.
Si ricava che il buono pasto sostitutivo spetta anche al lavoratore che effettua un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore, se non può usufruire del servizio mensa o se – per ragioni di servizio
– non riesce a fare la pausa, quale erogazione non di natura retributiva ma di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale al fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore.
Richiamate le considerazioni secondo cui è di competenza del c.cn.l. stabilire la fruibilità e l'esercizio del diritto alla mensa, nessuna valenza vincolante può assumere l'autodeterminazione dell'ente, pur in presenza di informativa alle OO.SS., in ordine alle diverse modalità, più stringenti, di attribuzione del buono pasto e di garanzia del diritto alla mensale modalità, posto che la resistente è ed era vincolata alle previsioni summenzionate della contrattazione collettiva, che risultano in linea con la normazione primaria.
Indifferenti appaiono, altresì, le vicissitudini economiche dell'ente, che è tenuto ad assicurare ogni prerogativa prevista in favore dei dipendenti dalla contrattazione collettiva.
Ne discende, alla stregua della natura assistenziale del beneficio in esame, collegato al rapporto di lavoro in modo strumentale ed occasionale nell'ottica di equilibrio tra esigenze di servizio e del lavoratore, il diritto, non alla monetizzazione di tali importi che è preclusa dalla disciplina di settore, ma alla consegna dei buoni o al ristoro del danno per mancata fruizione della mensa o dei buoni sostitutivi.
Sotto il profilo della prescrizione va osservato che il diritto al buono pasto non assurge a corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa effettivamente resa, ma si collega essenzialmente al superamento dell'orario di lavoro, come indicato nella disciplina primaria e nella contrattazione collettiva, ed alla maturazione del diritto ad una pausa finalizzata al recupero psicofisico anche mediante il pasto, sicché soggiace al termine, non quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., ma decennale di risarcimento del danno a decorrere dal primo atto interruttivo che va fatto coincidere per tutti i ricorrenti con la diffida formalizzata all'ente datoriale il 19 febbraio 2025.
Il danno è configurabile dalla condotta illecita dell'ente datoriale, che non ha assicurato alla dipendente tempestivamente il valore del buono pasto e, sotto il profilo quantitativo, sulla base della necessità di dover provvedere in proprio ad un pasto evidentemente necessario per la propria alimentazione. In merito al Pennisi risultano 1.367 turni, di cui 334 mattutini, 441 pomeridiani, 446 notturni ed i residui festivi;
quanto alla 1.627 turni, di cui 516 mattutini, 496 pomeridiani, 440 Parte_2 notturni ed i residui festivi;
quanto alla risultano 1.689 turni, di cui 404 mattutini, 506 Pt_4 pomeridiani, 545 notturni ed i residui festivi, quantificazioni su cui la resistente non ha svolto specifiche censure.
Andrà conseguenzialmente riconosciuto, a titolo di ristoro del danno, sul presupposto del diritto alla consegna dei buoni pasto suindicati, un controvalore rispettivamente pari ad € 5.604,70 quanto al ad € 6.670,70 quanto alla e ad € 6.924,90 quanto alla , tenuto conto di un Pt_1 Parte_2 Pt_4 importo unitario di € 5,17 di cui € 1,07 a carico del dipendente, importi da versarsi a carico dell'ente resistente ai ricorrenti.
Va peraltro osservato che la consegna differita dei buoni, in virtù della limitata spendibilità temporale, non assicurerebbe un integrale ristoro del danno patito che va assicurato in forma monetaria.
A tali importi vanno aggiunti la rivalutazione monetaria secondo gli indici e gli interessi CP_3 legali sulle somme progressivamente rivalutate, dalle richieste stragiudiziali (19 febbraio 2025), alla stregua di primi atti interruttivi della prescrizione, al saldo effettivo.
In ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo alla natura ed al valore del presente giudizio, va seguito il criterio di soccombenza, con conseguente condanna dell' alla rifusione a favore delle parti ricorrenti con liquidazione CP_2 unitaria in ragione della sovrapponibilità ed omogeneità delle posizioni processuali e con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., all'avv. L. Bochicchio dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, accertato il diritto di , e alla consegna del buono pasto nelle Parte_1 Parte_2 Parte_4 giornate lavorative di durata almeno pari a sei ore, rispettivamente per complessivi 1.367 turni, 1.627 turni e 1.689 turni, previa disapplicazione della determina n. 189/2016 del Direttore Generale dell' condanna la parte resistente al ristoro del danno, mediante corresponsione di € CP_2
5.604,70 al di € 6.670,70 alla e di € 6.924,90 alla , oltre a rivalutazione Pt_1 Parte_2 Pt_4 monetaria secondo gli indici e ad interessi legali dal 19 febbraio 2025 e sino al saldo CP_3 effettivo.
Visto l'art. 91 c.p.c. condanna l' alla rifusione, a favore dei ricorrenti, delle spese di lite, CP_2 liquidate in complessivi € 3.778,50, di cui € 118,50 per spese di contributo unificato, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. all'avv. L. Bochicchio dichiaratosi antistatario. Fermo, 28/08/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan