Rigetto
Sentenza 8 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/08/2025, n. 6977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6977 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06977/2025REG.PROV.COLL.
N. 04221/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4221 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michelangelo Pinto, Carmine Rucireta, Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00398/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno appellante ha presentato alla Prefettura di Bari un’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni, emanato nel 2007 in esito ad indagine penale, già impugnato con esito sfavorevole innanzi al Tar di Bari (sent. n. 1559/2007).
L’istanza, basata sulla ritenuta inattualità dell’esigenza cautelare a seguito del decreto di dissequestro
delle armi emesso dal Tribunale penale di Bari, a conclusione del relativo processo, veniva rigettata
per l’assenza di motivi per discostarsi dal precedente provvedimento.
Avverso tale esito l’appellante ha interposto ricorso giurisdizionale al Tar che, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il gravame perché infondato.
Il Giudice di prime cure, nella decisione gravata, dopo aver richiamato la consolidata giurisprudenza
secondo cui l’uso delle armi non costituisce un diritto, bensì una eccezione, giudicava legittimo l’esercizio del potere discrezionale della Prefettura, in quanto il fatto che i reati per i quali parte ricorrente era stata rinviata a giudizio si fossero estinti per prescrizione non esclude l’esistenza storica
degli stessi, la loro offensività materiale e la pericolosità sociale del soggetto. Sulla base di tale premessa, il Tar adito riteneva corretto quanto sostenuto dall’Amministrazione in punto di assenza di
elementi nuovi utilmente valorizzabili in favore del ricorrente ed escludeva il difetto di motivazione
dell’atto impugnato in prime cure, trattandosi di atto meramente confermativo del precedente divieto
di detenzione di armi e munizioni. Tale essendo la natura dell’atto, l’Amministrazione si sarebbe dunque legittimamente limitata a richiamare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, non avendo ritenuto di procedere a una nuova istruttoria, considerata la mancanza di nuovi elementi idonei
a discostarsi dalla precedente decisione.
L’Amministrazione si è costituita, depositando il fascicolo del primo grado.
All’udienza pubblica del 6 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.
Con il primo motivo di ricorso l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur valorizzando la natura meramente confermativa del provvedimento impugnato in primo grado, ha escluso il difetto di istruttoria relativo alla fase di riedizione del potere amministrativo, ritenendo «del
tutto ragionevole assumere che in presenza di plurimi precedenti di polizia, pur se non di condanne penali, e di un coinvolgimento reiterato in vicende penalmente rilevanti, possa emergere la mancanza
di uno stile di vita rigoroso ed equilibrato da parte di un cittadino». Sostiene l’appellante che il Giudice di prime cure avrebbe così eterointegrato la motivazione del provvedimento gravato, esercitando sussidiariamente (ed ex post) la funzione istruttoria e motivazionale riservata alla Prefettura, sconfinando, in violazione dell’art. 111 Cost., nelle sfere di attribuzione della pubblica amministrazione. L’omessa istruttoria in ordine al procedimento di riesame, censurata in primo grado e ribadita in sede di appello, sarebbe peraltro confermata dal riconoscimento da parte del Tar della natura meramente confermativa dell’atto impugnato. Sul punto, deduce l’appellante che, a fronte di una limitazione permanente della sfera giuridica del privato, l’Amministrazione avrebbe dovuto riesaminare in modo puntuale e attuale la permanenza delle condizioni per l’atto inibitorio, non potendosi risolvere tale accertamento in un mero atto confermativo del precedente divieto.
Con il secondo motivo di gravame, l’appellante si duole della violazione degli artt. 112 cpc, 24 Cost.
e 6 Cedu in cui sarebbe incorso il primo Giudice nell’aver accolto le osservazioni prodotte con la relazione difensiva depositata dalla Prefettura, in violazione del divieto di integrazione postuma del provvedimento. Proprio dalla relazione istruttoria della Prefettura il Tar adito avrebbe dovuto ricavare
la dimostrazione della assoluta carenza di istruttoria e motivazione del provvedimento impugnato.
Con il terzo motivo di gravame, l’appellante ripropone, in chiave critica nei confronti della gravata pronuncia, le censure di violazione dell’art. 39 T.U.L.P.S., eccesso di potere per difetto di istruttoria,
motivazione e travisamento dei presupposti, nonché di illogicità del provvedimento impugnato in prime cure, per non aver l’Amministrazione, prima, e il Tar adito, poi, valutato la rilevanza della conclusione favorevole del procedimento penale, del dissequestro delle armi, del decorso del tempo tra il momento che ha determinato l’originario provvedimento di divieto e la proposizione dell’istanza
di revoca, nonché della condotta irreprensibile medio tempore tenuta dall’istante.
I motivi non sono suscettibili di positivo apprezzamento.
Con riferimento al primo motivo di appello, è noto al Collegio l’orientamento fatto proprio dalla Sezione, secondo cui, pur «a fronte della assenza di un obbligo per l’amministrazione, in generale, di
provvedere in ordine alle istanze di riesame del privato, tale obbligo invece si rinviene nei casi in cui
un provvedimento amministrativo limiti la sfera giuridica del privato in via permanente. Si tratta, propriamente del caso del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell’art.
39 del T.U.L.P.S. (Cons. St., Sez. III, 18 gennaio 2021, n. 500).
L’art. 39 del r.d.n. 773 del 18 giugno 1931, infatti, a differenza di altre fattispecie normative che prevedono un termine di efficacia alle misure amministrative limitative della sfera giuridica dei destinatari, non stabilisce una durata limitata nel tempo al divieto imponibile dal Prefetto.
Nondimeno, deve ritenersi che il provvedimento inibitorio adottato dalla Prefettura non possa avere efficacia sine die, non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato
del divieto laddove sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso».
La citata pronuncia del Consiglio di Stato ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata
del sistema normativo, affermando che «- a fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia
del provvedimento - deve riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad
ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole ed in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell’atto inibitorio. Ne discende, altresì, che il riesame deve essere costituito da una verifica puntuale e attuale della permanenza delle condizioni per l’atto inibitorio o meno, non potendo risolversi in un 'formale' richiamo a verifiche precedenti».
Tanto premesso, ritiene il Collegio che nessun rilievo possa essere mosso nei confronti dell’Autorità
prefettizia, dal momento che che la stessa, a fronte dell’istanza di revoca avanzata dall’appellante, ha
correttamente posto in essere una nuova istruttoria. Di conseguenza, non può essere condivisa la qualificazione operata dalla sentenza qui impugnata e avvalorata dall’appellante, secondo cui l’atto impugnato in prime cure sarebbe un atto meramente confermativo del divieto di detenzione di armi e
munizioni opposto dalla Prefettura nel 2007.
Per giurisprudenza costante infatti l’atto meramente confermativo differisce dall’atto di conferma: il
primo si limita a dichiarare il mero dato dell’esistenza di un precedente provvedimento; il secondo, invece, pur arrivando alle stesse conclusioni ed avendo lo stesso contenuto dell’atto confermato, è pronunciato all’esito di una nuova valutazione degli interessi coinvolti e di una nuova istruttoria (cfr.
Cons, Stato, sez. V, 9 maggio 2024, n. 4153; Cons. Stato sez. II, 14/01/2022, n. 272; Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4157; Sez. IV, 29 agosto 2019, n. 5977; Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2172;
Sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5341; Sez. IV 27 gennaio 2017, n. 357, Sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3207 12 ottobre 2016, n. 4214 e 29 febbraio 2016, n. 812).
Nella fattispecie de qua l’atto di rigetto dell’istanza di riesame si connota come atto di conferma in senso proprio, costituendo prova della reiterata istruttoria il parere reso in data 27 aprile 2021 dalla Questura di Bari, nel quale emerge che «viste le articolate vicissitudini che hanno coinvolto il richiedente, emerse sia dal fascicolo che dall’accertamento SDI WEB,» lo scrivente Ufficio «esprime
parere sfavorevole alla revoca del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni», aggiungendo che, su tale parere, avrebbe potuto eventualmente incidere l’esito del procedimento di riabilitazione medio tempore azionato dall’appellante. Sulla base di tale parere, l’Autorità prefettizia,
con motivazione sia pure sintetica, ha ritenuto non sussistenti ragioni per discostarsi dal precedente provvedimento inibitorio.
Da quanto precede deriva l’infondatezza sia del primo che del secondo motivo di gravame, dovendosi
escludere sia lo sconfinamento del giudice amministrativo nelle valutazioni discrezionali dell’autorità
prefettizia, sia l’integrazione postuma della motivazione. Al contrario, la sentenza gravata ha dato corretta attuazione al principio, più volte richiamato da questa Sezione, secondo cui spetta al giudice
amministrativo, a fronte di atti discrezionali della pubblica amministrazione, compiere una valutazione sull’esercizio del potere amministrativo che, muovendo da un accesso pieno ai fatti rivelatori del pericolo, ne dimostri la ragionevolezza e la proporzionalità (Cons. St., Sez. III, 19
dicembre 2022, n. 11071).
Anche il terzo motivo di ricorso, volto a contestare la ritenuta irrilevanza del dissequestro delle armi,
del decorso del tempo, della condotta del ricorrente, nonché dell’esito dei procedimenti penali a suo
carico, non è meritevole di accoglimento. Occorre, infatti, ribadire l’autonomia tra la sferadell’indagine penale e quella del procedimento amministrativo che conduca ad un provvedimento inibitorio, considerata la funzione di misura preventiva e non inquisitoria del secondo (vedi, ex plurimis, Cons. St., Sez. III, 13 febbraio 2025, n. 1198). Tanto premesso, anche in considerazione della prognosi di attuale inaffidabilità formulata dalla Questura di Bari, non appare censurabile la decisione dell’Autorità prefettizia secondo cui non vi sarebbero motivi per discostarsi dal precedente provvedimento inibitorio.
Per quanto detto, il Collegio ritiene di dover respingere l’appello.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO