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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/06/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2889/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2889/2017
PROMOSSA DA
, (C.f. ) e Parte_1 Parte_2 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Biagio Parte_3 C.F._2
Digeronimo, presso il cui studio in Fasano alla via Piemonte, 12 sono elettivamente domiciliati parte opponente
CONTRO
e, per essa, in qualità di mandataria Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Paolo Pepe, presso il cui studio in Lecce alla via Imbriani, 24 è elettivamente domiciliata parte opposta nonché CONTRO
e, per essa, quale mandataria, la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Federico Fedele parte intervenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 27.03.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata da Parte_1
, e avverso il decreto ingiuntivo n. 493/2017,
[...] Parte_2 Parte_3 notificato il 03.05.2017, con cui il Tribunale di Brindisi, su ricorso di Controparte_1
Pag. 1 a 6 dichiaratasi creditrice della somma di € 162.082,74 in virtù di contratto di conto corrente n.
1000104 acceso da e garantito da fideiussioni omnibus da e Parte_1 Parte_2
ha ingiunto a quale debitore principale, in solido con Parte_3 Parte_1
e quali fideiussori (fino alla concorrenza di € 270.000,00), il Parte_2 Parte_3 pagamento della somma di € 162.082,74 oltre interessi di mora, nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 406,50 per esborsi e € 2.135,00 per compensi.
1.1 Con atto di citazione notificato il 09.06.2017, gli opponenti hanno chiesto di dichiararsi, in via principale, la nullità del contratto di conto corrente per difetto di firma ad substantiam da parte dell'istituto bancario e, per l'effetto, la nullità delle fideiussioni prestate, con revoca del d.i. opposto o, in subordine, l'illegittimità del comportamento dell'istituto bancario per applicazione di interessi anatocistici, usurari, ultralegali senza pattuizione nonché spese e commissioni di massimo scoperto non concordate, con revoca sempre del d.i. opposto e con rideterminazione del rapporto di dare-avere, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In merito alle garanzie prestate, gli opponenti hanno precisato, peraltro, che trattasi di fideiussioni e non di contratti autonomi di garanzia e che, in ogni caso, anche nell'ipotesi di contratto autonomo di garanzia, i garanti posso sempre eccepire la nullità, ex art. 1945 c.c., del debito garantito se dipendente da violazione di norme imperative o da illiceità della causa, com'è per l'anatocismo bancario.
2. si è costituita in giudizio, a mezzo delle proprie procuratrici, Controparte_1 dapprima in data 27.11.2017 e dipoi in data 31.05.2019 chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del d.i. opposto e vittoria di spese di lite, in quanto infondata l'eccezione di nullità formale e generica quella di contestazione del saldo debitore finale.
In merito alle garanzie escusse, l'opposta ha precisato, altresì, che trattasi di contratti autonomi di garanzia come si evince dal tenore letterale della pattuizione.
3. Con comparsa del 16.03.2021 si è costituita in giudizio e, per essa, quale CP_3 mandataria, la nella qualità di cessionaria, ex art. 111 c.p.c., del Controparte_4 credito controverso nel presente giudizio, facendo proprie le difese e conclusioni già rassegnate da Controparte_1
4. La causa è stata istruita in via documentale nonché a mezzo CTU contabile svolta dal dott. e successivi chiarimenti peritali. Persona_1
Fallito il tentativo di bonario componimento, le parti hanno precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate negli atti introduttivi;
la causa è stata trattenuta, quindi, in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 2 a 6 5. Negli scritti difensivi finali, gli opponenti hanno chiesto dichiararsi l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. per avvenuta apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
con sentenza n. 55/2025 pubblicata il 13.05.2025. Parte_1
Invece, l'intervenuta ha insistito nelle conclusioni già rassegnate, chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna degli opponenti al pagamento in favore di quale cessionaria della somma di € 145.800,99 o, in via ulteriormente subordinata, di € CP_3
129.095,49, come accertato dal CTU in sede di riconteggio.
In merito all'istanza di interruzione formulata dagli opponenti, l'intervenuta si è opposta e ha chiesto di limitarla, al più, alla sola in liquidazione, insistendo per l'accoglimento delle Parte_1 conclusioni già rassegnate con riferimento alla posizione dei condebitori solidali.
***
6. Prima di vagliare la fondatezza o meno dell'opposizione è doveroso affrontare la questione pregiudiziale di rito concernente l'interruzione o meno del presente giudizio a seguito della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società opponente
[...]
, pronunciata dal Tribunale di Brindisi con sentenza n. 55/2025. Parte_1
6.1 Al riguardo, deve evidenziarsi che la previsione dell'interruzione automatica di diritto indicata dall'art. 143, comma 3, del d.lgs. 14/2019 c.d. Codice della crisi d'impresa va coordinata con il tenore dell'art. 300, ult. co., c.p.c., secondo cui “Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione”.
Quest'ultima diposizione sancisce il principio di irrilevanza degli eventi interruttivi che si verifichino dopo la chiusura dell'udienza di precisazione delle conclusioni, allorquando la causa risulti già rimessa in decisione.
Nel caso di specie, l'apertura della liquidazione giudiziale pronunciata con la sentenza n. 55/2025 del 13.05.2025 è avvenuta evidentemente dopo la chiusura dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2025, nelle more della pendenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sì da risultare irrilevante, ex art. 300, ult. co., c.p.c., ai fini del presente giudizio.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi sotto la vigenza della legge fallimentare oggi sostituita dal Codice della crisi d'impresa che distingue, appunto, tra rilevanza dell'effetto interruttivo nel giudizio di merito in cui sia parte la società poi dichiarata fallita e opponibilità della relativa sentenza alla massa dei creditori.
Si veda, sul punto, il principio di diritto espresso da Cass. Sez. 1, 22/11/2017, n. 27829 e confermato da Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7076, secondo cui “La dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (o di discussione), effettuata nella
Pag. 3 a 6 prima memoria ai sensi dell'art. 190 c.p.c. non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicchè il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce res inter alios acta”.
6.2 Alla stregua di tali considerazioni si deve escludere l'interruzione del presente giudizio con conseguente necessità della pronuncia della sentenza finale.
7. Entrando nel merito dell'opposizione formulata deve dirsi che questa è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
7.1 Non coglie nel segno la doglianza principale relativa alla nullità del contratto c.d. monofirma, atteso che, con la sentenza n. 898/2018, le Sezioni Unite hanno chiarito la portata funzionale e non strutturale della nullità formale di protezione pronunciando il principio di diritto con riferimento sì al tema specifico dell'intermediazione finanziaria ma dal tenore generale per la forma negoziale di protezione.
Il requisito della forma scritta sancito per i contratti bancari dall'art. 117 TUB deve intendersi, quindi, “rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo”, e non anche quella dell'istituto bancario, “il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
7.2 Coglie nel segno, invece, in modo parziale la doglianza subordinata relativa all'ammontare del saldo finale del conto corrente n. 1000104 aperto il 06.10.2005 e chiuso il
29.10.2014, in cui sono confluite altresì l'apertura di credito concessa per l'importo massimo di €
120.000,00 e l'apertura di credito per anticipo fatture per € 30.000,00, entrambe del 19.08.2008.
La CTU svolta ha evidenziato, in modo logico, argomentato e adeguatamente supportato da riscontri oggettivi, che:
- i tassi di interesse applicati non hanno mai superato il tasso-soglia temporalmente vigente;
- è stata applicata la capitalizzazione trimestrale e reciproca, come concordato dalle parti;
- la commissione di massimo scoperto è stata pattuita e applicata in concreto dalla banca o secondo l'aliquota concordata o secondo un minor importo, più favorevole al correntista;
- le spese di assicurazione vanno contabilizzate nella misura di € 15,49 pattuita anziché nella misura conteggiata di 20,00;
- i costi della penale per debordo affidamento e per istruttoria fidi vanno conteggiati solo a fare data dal 19.08.2008 quando sono state concordate in sede di apertura di credito;
- la commissione per messa a disposizione di fondi non è mai stata pattuita anche se risulta conteggiata a far data dal 31.12.2009;
Pag. 4 a 6 - lo ius variandi è stato regolarmente esercitato dalla banca in modo conforme alla pattuizione contenuta all'art. 13 del documento contrattuale.
Alla luce di tali rilievi si condivide, quindi, il ricalcolo effettuato dal CTU in sede di chiarimenti.
Risulta, quindi, che la posizione finale debitoria della nei confronti della Parte_1
e oggi della sua cessionaria è pari a € 145.800,99. Controparte_1 CP_3
7.3 Per tali ragioni si deve revocare il d.i. opposto n. 493/2017 e si devono condannare
, in qualità di debitore principale, nonché e Parte_1 Parte_2
in qualità di fideiussori, al pagamento nei confronti di Parte_3 [...]
e, per essa, quale mandataria, la Controparte_3 [...] della somma di € 145.800,99, a titolo di inadempimento contrattuale, oltre Controparte_4 interessi legali.
8. Con riferimento, infine, alle spese di lite, queste vanno liquidate tenuto conto che, nel procedimento per ingiunzione, “la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso, secondo la regola della soccombenza” (in questo senso,
Corte appello Venezia sez. I, 24/01/2020, n. 202, reperibile su www.dejure.it).
Orbene, l'esito finale dell'odierno giudizio manifesta una soccombenza reciproca parziale tra le parti, in grado di giustificare una compensazione parziale delle spese di lite a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Ribadito il criterio di unicità e globalità, la recente pronuncia della Cassazione civile sez. III, 13/09/2022, n. 26922 ha precisato, infatti, che, in rapporto all'esito finale della lite,
“il giudice può però addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza”.
8.1 Applicando tali coordinate al caso di specie si ritiene di compensare, per soccombenza reciproca parziale, le spese di lite per 1/10 (per un valore pari circa alla misura della riduzione dell'importo dovuto), atteso che all'esito complessivo della lite si è accolta la domanda proposta da e dalla sua cessionaria, con un modesto ridimensionato limitato al Controparte_1 quantum del credito (da € 162.082,74 a € 145.800,99) in ragione dell'opposizione spiegata da
[...]
, e ponendo a carico degli Parte_1 Parte_2 Parte_3 opponenti, in solido, i residui 9/10.
La liquidazione di tali spese va fatta sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 52.001 a € 260.000, in
Pag. 5 a 6 considerazione del valore della causa, con riduzione del 15% del compenso complessivamente previsto in ragione della modesta complessità, serialità e ripetitività delle questioni di fatto e di diritto trattate, anche all'esito della CTU.
In ragione di ciò, si devono liquidare le spese del presente giudizio in complessivi € 12.394,05 di cui € 11.987,55 per compensi e € 406,50 per spese borsuali.
8.2 Visto l'esito della causa, le spese di CTU vanno poste a carico di parte opponente e di parte intervenuta in ragione di metà ciascuna.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione formulata, revoca il decreto ingiuntivo n.
493/2017;
2. condanna , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, in qualità di debitore principale, nonché e Parte_2 Parte_3 in qualità di fideiussori, al pagamento nei confronti di
[...]
, per essa, quale mandataria, la Controparte_3 [...] della somma di € 145.800,99, a titolo di inadempimento Controparte_4 contrattuale, oltre interessi legali;
3. condanna , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, e al pagamento in favore di Parte_2 Parte_3 [...]
e, per essa, quale mandataria, la Controparte_3 dei 9/10 delle spese di lite, liquidate, Controparte_4 complessivamente e per l'intero in € 12.394,05 di cui € 11.987,55 per compensi e €
406,50 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, e compensa tra le parti le spese residue, pari a 1/10 delle dette somme;
4. pone definitivamente a carico di parte opponente e di parte intervenuta in ragione di metà ciascuna le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa.
Brindisi, 22.06.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2889/2017
PROMOSSA DA
, (C.f. ) e Parte_1 Parte_2 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Biagio Parte_3 C.F._2
Digeronimo, presso il cui studio in Fasano alla via Piemonte, 12 sono elettivamente domiciliati parte opponente
CONTRO
e, per essa, in qualità di mandataria Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Paolo Pepe, presso il cui studio in Lecce alla via Imbriani, 24 è elettivamente domiciliata parte opposta nonché CONTRO
e, per essa, quale mandataria, la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Federico Fedele parte intervenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 27.03.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata da Parte_1
, e avverso il decreto ingiuntivo n. 493/2017,
[...] Parte_2 Parte_3 notificato il 03.05.2017, con cui il Tribunale di Brindisi, su ricorso di Controparte_1
Pag. 1 a 6 dichiaratasi creditrice della somma di € 162.082,74 in virtù di contratto di conto corrente n.
1000104 acceso da e garantito da fideiussioni omnibus da e Parte_1 Parte_2
ha ingiunto a quale debitore principale, in solido con Parte_3 Parte_1
e quali fideiussori (fino alla concorrenza di € 270.000,00), il Parte_2 Parte_3 pagamento della somma di € 162.082,74 oltre interessi di mora, nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 406,50 per esborsi e € 2.135,00 per compensi.
1.1 Con atto di citazione notificato il 09.06.2017, gli opponenti hanno chiesto di dichiararsi, in via principale, la nullità del contratto di conto corrente per difetto di firma ad substantiam da parte dell'istituto bancario e, per l'effetto, la nullità delle fideiussioni prestate, con revoca del d.i. opposto o, in subordine, l'illegittimità del comportamento dell'istituto bancario per applicazione di interessi anatocistici, usurari, ultralegali senza pattuizione nonché spese e commissioni di massimo scoperto non concordate, con revoca sempre del d.i. opposto e con rideterminazione del rapporto di dare-avere, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In merito alle garanzie prestate, gli opponenti hanno precisato, peraltro, che trattasi di fideiussioni e non di contratti autonomi di garanzia e che, in ogni caso, anche nell'ipotesi di contratto autonomo di garanzia, i garanti posso sempre eccepire la nullità, ex art. 1945 c.c., del debito garantito se dipendente da violazione di norme imperative o da illiceità della causa, com'è per l'anatocismo bancario.
2. si è costituita in giudizio, a mezzo delle proprie procuratrici, Controparte_1 dapprima in data 27.11.2017 e dipoi in data 31.05.2019 chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del d.i. opposto e vittoria di spese di lite, in quanto infondata l'eccezione di nullità formale e generica quella di contestazione del saldo debitore finale.
In merito alle garanzie escusse, l'opposta ha precisato, altresì, che trattasi di contratti autonomi di garanzia come si evince dal tenore letterale della pattuizione.
3. Con comparsa del 16.03.2021 si è costituita in giudizio e, per essa, quale CP_3 mandataria, la nella qualità di cessionaria, ex art. 111 c.p.c., del Controparte_4 credito controverso nel presente giudizio, facendo proprie le difese e conclusioni già rassegnate da Controparte_1
4. La causa è stata istruita in via documentale nonché a mezzo CTU contabile svolta dal dott. e successivi chiarimenti peritali. Persona_1
Fallito il tentativo di bonario componimento, le parti hanno precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate negli atti introduttivi;
la causa è stata trattenuta, quindi, in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 2 a 6 5. Negli scritti difensivi finali, gli opponenti hanno chiesto dichiararsi l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. per avvenuta apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
con sentenza n. 55/2025 pubblicata il 13.05.2025. Parte_1
Invece, l'intervenuta ha insistito nelle conclusioni già rassegnate, chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna degli opponenti al pagamento in favore di quale cessionaria della somma di € 145.800,99 o, in via ulteriormente subordinata, di € CP_3
129.095,49, come accertato dal CTU in sede di riconteggio.
In merito all'istanza di interruzione formulata dagli opponenti, l'intervenuta si è opposta e ha chiesto di limitarla, al più, alla sola in liquidazione, insistendo per l'accoglimento delle Parte_1 conclusioni già rassegnate con riferimento alla posizione dei condebitori solidali.
***
6. Prima di vagliare la fondatezza o meno dell'opposizione è doveroso affrontare la questione pregiudiziale di rito concernente l'interruzione o meno del presente giudizio a seguito della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società opponente
[...]
, pronunciata dal Tribunale di Brindisi con sentenza n. 55/2025. Parte_1
6.1 Al riguardo, deve evidenziarsi che la previsione dell'interruzione automatica di diritto indicata dall'art. 143, comma 3, del d.lgs. 14/2019 c.d. Codice della crisi d'impresa va coordinata con il tenore dell'art. 300, ult. co., c.p.c., secondo cui “Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione”.
Quest'ultima diposizione sancisce il principio di irrilevanza degli eventi interruttivi che si verifichino dopo la chiusura dell'udienza di precisazione delle conclusioni, allorquando la causa risulti già rimessa in decisione.
Nel caso di specie, l'apertura della liquidazione giudiziale pronunciata con la sentenza n. 55/2025 del 13.05.2025 è avvenuta evidentemente dopo la chiusura dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2025, nelle more della pendenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sì da risultare irrilevante, ex art. 300, ult. co., c.p.c., ai fini del presente giudizio.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi sotto la vigenza della legge fallimentare oggi sostituita dal Codice della crisi d'impresa che distingue, appunto, tra rilevanza dell'effetto interruttivo nel giudizio di merito in cui sia parte la società poi dichiarata fallita e opponibilità della relativa sentenza alla massa dei creditori.
Si veda, sul punto, il principio di diritto espresso da Cass. Sez. 1, 22/11/2017, n. 27829 e confermato da Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7076, secondo cui “La dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (o di discussione), effettuata nella
Pag. 3 a 6 prima memoria ai sensi dell'art. 190 c.p.c. non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicchè il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce res inter alios acta”.
6.2 Alla stregua di tali considerazioni si deve escludere l'interruzione del presente giudizio con conseguente necessità della pronuncia della sentenza finale.
7. Entrando nel merito dell'opposizione formulata deve dirsi che questa è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
7.1 Non coglie nel segno la doglianza principale relativa alla nullità del contratto c.d. monofirma, atteso che, con la sentenza n. 898/2018, le Sezioni Unite hanno chiarito la portata funzionale e non strutturale della nullità formale di protezione pronunciando il principio di diritto con riferimento sì al tema specifico dell'intermediazione finanziaria ma dal tenore generale per la forma negoziale di protezione.
Il requisito della forma scritta sancito per i contratti bancari dall'art. 117 TUB deve intendersi, quindi, “rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo”, e non anche quella dell'istituto bancario, “il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
7.2 Coglie nel segno, invece, in modo parziale la doglianza subordinata relativa all'ammontare del saldo finale del conto corrente n. 1000104 aperto il 06.10.2005 e chiuso il
29.10.2014, in cui sono confluite altresì l'apertura di credito concessa per l'importo massimo di €
120.000,00 e l'apertura di credito per anticipo fatture per € 30.000,00, entrambe del 19.08.2008.
La CTU svolta ha evidenziato, in modo logico, argomentato e adeguatamente supportato da riscontri oggettivi, che:
- i tassi di interesse applicati non hanno mai superato il tasso-soglia temporalmente vigente;
- è stata applicata la capitalizzazione trimestrale e reciproca, come concordato dalle parti;
- la commissione di massimo scoperto è stata pattuita e applicata in concreto dalla banca o secondo l'aliquota concordata o secondo un minor importo, più favorevole al correntista;
- le spese di assicurazione vanno contabilizzate nella misura di € 15,49 pattuita anziché nella misura conteggiata di 20,00;
- i costi della penale per debordo affidamento e per istruttoria fidi vanno conteggiati solo a fare data dal 19.08.2008 quando sono state concordate in sede di apertura di credito;
- la commissione per messa a disposizione di fondi non è mai stata pattuita anche se risulta conteggiata a far data dal 31.12.2009;
Pag. 4 a 6 - lo ius variandi è stato regolarmente esercitato dalla banca in modo conforme alla pattuizione contenuta all'art. 13 del documento contrattuale.
Alla luce di tali rilievi si condivide, quindi, il ricalcolo effettuato dal CTU in sede di chiarimenti.
Risulta, quindi, che la posizione finale debitoria della nei confronti della Parte_1
e oggi della sua cessionaria è pari a € 145.800,99. Controparte_1 CP_3
7.3 Per tali ragioni si deve revocare il d.i. opposto n. 493/2017 e si devono condannare
, in qualità di debitore principale, nonché e Parte_1 Parte_2
in qualità di fideiussori, al pagamento nei confronti di Parte_3 [...]
e, per essa, quale mandataria, la Controparte_3 [...] della somma di € 145.800,99, a titolo di inadempimento contrattuale, oltre Controparte_4 interessi legali.
8. Con riferimento, infine, alle spese di lite, queste vanno liquidate tenuto conto che, nel procedimento per ingiunzione, “la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso, secondo la regola della soccombenza” (in questo senso,
Corte appello Venezia sez. I, 24/01/2020, n. 202, reperibile su www.dejure.it).
Orbene, l'esito finale dell'odierno giudizio manifesta una soccombenza reciproca parziale tra le parti, in grado di giustificare una compensazione parziale delle spese di lite a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Ribadito il criterio di unicità e globalità, la recente pronuncia della Cassazione civile sez. III, 13/09/2022, n. 26922 ha precisato, infatti, che, in rapporto all'esito finale della lite,
“il giudice può però addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza”.
8.1 Applicando tali coordinate al caso di specie si ritiene di compensare, per soccombenza reciproca parziale, le spese di lite per 1/10 (per un valore pari circa alla misura della riduzione dell'importo dovuto), atteso che all'esito complessivo della lite si è accolta la domanda proposta da e dalla sua cessionaria, con un modesto ridimensionato limitato al Controparte_1 quantum del credito (da € 162.082,74 a € 145.800,99) in ragione dell'opposizione spiegata da
[...]
, e ponendo a carico degli Parte_1 Parte_2 Parte_3 opponenti, in solido, i residui 9/10.
La liquidazione di tali spese va fatta sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 52.001 a € 260.000, in
Pag. 5 a 6 considerazione del valore della causa, con riduzione del 15% del compenso complessivamente previsto in ragione della modesta complessità, serialità e ripetitività delle questioni di fatto e di diritto trattate, anche all'esito della CTU.
In ragione di ciò, si devono liquidare le spese del presente giudizio in complessivi € 12.394,05 di cui € 11.987,55 per compensi e € 406,50 per spese borsuali.
8.2 Visto l'esito della causa, le spese di CTU vanno poste a carico di parte opponente e di parte intervenuta in ragione di metà ciascuna.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione formulata, revoca il decreto ingiuntivo n.
493/2017;
2. condanna , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, in qualità di debitore principale, nonché e Parte_2 Parte_3 in qualità di fideiussori, al pagamento nei confronti di
[...]
, per essa, quale mandataria, la Controparte_3 [...] della somma di € 145.800,99, a titolo di inadempimento Controparte_4 contrattuale, oltre interessi legali;
3. condanna , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, e al pagamento in favore di Parte_2 Parte_3 [...]
e, per essa, quale mandataria, la Controparte_3 dei 9/10 delle spese di lite, liquidate, Controparte_4 complessivamente e per l'intero in € 12.394,05 di cui € 11.987,55 per compensi e €
406,50 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, e compensa tra le parti le spese residue, pari a 1/10 delle dette somme;
4. pone definitivamente a carico di parte opponente e di parte intervenuta in ragione di metà ciascuna le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa.
Brindisi, 22.06.2025
La Giudice
Teresa Raimo
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