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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cuneo, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CUNEO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PICA LEONARDO, Presidente
ALTARE GIANBEPPE, RE
FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 160/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo - Via San Giovanni Bosco N. 13b 12100 Cuneo CN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S03MD00955 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S03MD00955 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S03MD00955 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 195/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
“Voglia codesta Corte di Giustizia Tributaria adita, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'illegittimità,
l'infondatezza e l'inefficacia, e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo l'avviso di accertamento n.
T7S03MD00955/2024 emesso ai fini IRES, IRAP E IVA per l'anno di imposta 2018, con contestuale irrogazione delle sanzioni, con ogni consequenziale pronuncia in punto di sanzioni.
Voglia altresì dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato nella parte in cui non ha riconosciuto per l'a.i. 2018 la quota di ammortamento di competenza del 2018 e pari a € 12.947,55, per come meglio descritte sesto motivo di ricorso.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Resistente:
“Per tali motivi chiede a codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo, previo rigetto della prova testimoniale, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30/04/2025 Ricorrente_1 s.r.l., con sede legale in Luogo_1 (CN), in persona del legale rappresentante pro-tempore Rappresentante_1 , impugna l'avviso di accertamento n. T7S03MD00955/2024 emesso in materia di IRES, IRAP e IVA, relativamente all'anno d'imposta 2018, portante recupero d'imposta e irrogazione di sanzioni, emesso e notificato in data 30 gennaio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cuneo.
La difesa di Parte ricorrente evidenzia che si tratta di ripresa fiscale che concerne principalmente una pretesa sovrafatturazione, e cioè l'emissione di fatture per prestazioni parzialmente inesistenti, con riferimento alla somministrazione di personale da parte della Soc. Coop. Società_1, i cui costi sarebbero stati maggiorati di una percentuale al fine di sottrarre materiale imponibile, mentre invece la difesa della contribuente sostiene che al costo delle ore lavorate occorre aggiungere tutti gli esborsi relativi al cd. cuneo fiscale, in ciò comprendendo oneri previdenziali ed assistenziali, 13.a e 14.a mensilità, imposte a carico del datore di lavoro, accantonamenti per TFR, ecc. ecc., oltre al margine della cooperativa.
Inoltre l'atto impugnato concerne la contestazione di somme non giustificate rinvenute in esito a quadratura di cassa, la deduzione di costi per carburanti e lubrificanti, oltre premi assicurativi RCA, per autovetture aziendali, spese per consulenza softwaristica, spese per pubblicità, mancato riconoscimento di quote di ammortamento in competenza anno 2018.
L'impianto della ripresa erariale si fonda su segnalazione della GDF di Savona la quale, in esito a verifica effettuata sulla Coop. Società_1, segnalava la suindicata sovrafatturazione alla GDF di Cuneo che, a sua volta, effettuava la verifica a Ricorrente_1 ed emetteva il PVC dal quale discendeva l'atto oggi impugnato. Le prove delle fatture per prestazioni parzialmente inesistenti sono state ricavate dal riscontro tra le fatture e le relative scritture contabili della Società_1, e dalle dichiarazioni dell'amministratore e dell'impiegata di tale Cooperativa.
Parte ricorrente svolge i seguenti motivi: per quanto attiene alla sovrafatturazione
A1. violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., nonché degli artt. 2697, 2729, 2728 e 2727 c.c., con riferimento alla mancanza di elementi oggettivi in grado di dimostrare l'inesistenza della quota di prestazione disconosciuta;
A2. violazione e falsa applicazione degli artt. 7 comma 4 bis D.Lgs 546/1992 e. 2697 c.c., in quanto l'Ufficio erariale non ha assolto all'onere probatorio;
A3. violazione e falsa applicazione degli artt. 19 DPR 633/1972 e 168 Direttiva IVA (dir. 112/2006/CE del
Consiglio del 28/11/2006), nonché violazione del principio di neutralità dell'IVA e illegittimità dell'avviso impugnato in relazione all'art. 21 comma 7 DPR 633/1972, interpretato contrariamente agli insegnamenti della Corte di Giustizia dell'UE e della Corte di Cassazione;
A4. violazione e falsa applicazione degli artt. 42 DPR 600/1973, 56 DPR 633/1972, 7 L. 212/2000, 3 D.Lgs
241/1990, 2697 c.c. per difetto di allegazione/produzione di atti e documentazione richiamati nell'avviso di accertamento.
In merito ai costi dedotti
B5. violazione e falsa applicazione dell'art. 109 Tuir per illegittimità del recupero relativo ai costi dedotti, in quanto integralmente deducibili poiché relativi ad autovetture adibite esclusivamente all'uso aziendale;
quanto alla tassa di proprietà autovettura BMW (€ 454,40), non di uso promiscuo, l'importo è interamente deducibile e si evidenziano errori meramente formali nell'imputazione totale all'anno 2018, per i quali parte ricorrente chiede applicarsi la sola sanzione;
le spese per la consulenza software sono relative alla manutenzione ordinaria del software di gestione che deve essere eseguita annualmente e pertanto sarebbero deducibili;
le spese per pubblicità: si tratta di spese effettuate tra gli anni 2017/18 e 2018/19, sono inerenti e si tratterebbe di compensare per gli anni 2017 e 2019: parte ricorrente chiede la sola sanzione, ad evitare rettifiche meramente formali.
B6. violazione e falsa applicazione dell'art. 102 comma 2 Tuir, in ordine al mancato riconoscimento delle quote di ammortamento di competenza dell'anno d'imposta 2018.
Con riferimento alle discordanze rilevate in quadratura di cassa
C7. Infondatezza del recupero in quanto dimostrata la provenienza delle somme rinvenute e non contabilizzate nella cassa.
Concludeva parte ricorrente come in epigrafe
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cuneo, con memoria depositata il 25.6.2025, controdeducendo e contestando le difese avverse, ed in particolare evidenziando che l'accertamento impugnato trae origine da diversi PVC e precisamente:
- PVC consegnato alla Contribuente il Data_1, che contiene le operazioni di quadratura di cassa;
- PVC consegnato alla Contribuente il Data_2, recante le rimanenti contestazioni.
Parte resistente svolge le seguenti motivazioni, con riferimento alla numerazione dei motivi di ricorso:
- A1: le tabelle rinvenute nella contabilità Società_1 recano il “costo totale del personale”, pertanto non vi è motivo di dubitare che nei costi evidenziati siano compresi tutti gli oneri accessori ed il margine della Cooperativa. Le dichiarazioni Nom_1 e Nom_2 confermano la sovrafatturazione e le sue finalità e fanno emergere gli scopi reali del contratto di rete, e cioè la somministrazione di personale. Gli elementi a disposizione sono sufficienti a concretizzare la prova presuntiva e quindi l'onere della prova contraria grava sulla ricorrente.
- A2. La Contribuente non ha soddisfatto all'onere probatorio di cui al punto precedente. Il comma 5- bis dell'art. 7 D.Lgs. n. 546/1992, non incide sulla distribuzione dell'onere della prova;
- A3. La Giurisprudenza ha costantemente statuito che l'emissione di f.o.i. non può dare luogo a detrazione dell'IVA. Non è stato eliminato il rischio di perdita del getto fiscale;
- A4. Non sarebbe ravvisabile vizio di motivazione sotteso alla mancata allegazione documentale, né tale omissione avrebbe leso il diritto di difesa della contribuente, che è stata messa in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali;
- B5. Le autovetture aziendali non possono essere considerate di utilizzo esclusivo della società, con riferimento alla natura dell'attività commerciale;
la spesa per consulenza informatica non è relativa a mera manutenzione annuale, bensì incrementativa del software;
le spese per pubblicità non sono di competenza dell'anno 2018;
- B6. Non è possibile in questa sede riconoscere, come richiesto dalla Parte ricorrente, la quota di ammortamento attribuibile all'esercizio 2018 pari ad euro 12.947,55.
- C7. I vari servizi evidenziati da controparte (conto vendita, cauzioni varie, noleggio sci e altro materiale) hanno generato introiti che, seppur non consistendo in ricavi, avrebbero dovuto essere contabilizzati in cassa, potendo comunque generare reddito in ipotesi di mancata restituzione della cauzione.
L'Agenzia delle Entrate conclude come riportato nell'intestazione.
Nelle more di fissazione dell'odierna udienza le Parti sono addivenute ad accordo conciliativo Numero_3 in Data_3 , in atti, con il quale hanno definito in toto la controversia, a spese compensate.
L'Agenzia delle Entrate, con memoria 12.12.2025, depositata in registro, ha chiesto dichiarare estinta la causa per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs n. 546/1992.
Le parti insistono per l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è estinta ai sensi dell'art. 46 D.Lgs n. 546/1992, in quanto le Parti hanno definito la controversia ai sensi dell'art. 48 stesso Decreto e si sono reciprocamente obbligate ai versamenti ed alle compensazioni del caso.
Le stesse Parti hanno concordato di compensare le spese di giudizio.
Occorre quindi pronunciare l'estinzione del giudizio in seguito alla cessazione della materia del contendere, dichiarando compensate le spese.
P.Q.M.
La Corte, letto l'art. 48 D. Lgs. 546/1992, dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CUNEO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PICA LEONARDO, Presidente
ALTARE GIANBEPPE, RE
FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 160/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo - Via San Giovanni Bosco N. 13b 12100 Cuneo CN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S03MD00955 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S03MD00955 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S03MD00955 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 195/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
“Voglia codesta Corte di Giustizia Tributaria adita, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'illegittimità,
l'infondatezza e l'inefficacia, e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo l'avviso di accertamento n.
T7S03MD00955/2024 emesso ai fini IRES, IRAP E IVA per l'anno di imposta 2018, con contestuale irrogazione delle sanzioni, con ogni consequenziale pronuncia in punto di sanzioni.
Voglia altresì dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato nella parte in cui non ha riconosciuto per l'a.i. 2018 la quota di ammortamento di competenza del 2018 e pari a € 12.947,55, per come meglio descritte sesto motivo di ricorso.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Resistente:
“Per tali motivi chiede a codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo, previo rigetto della prova testimoniale, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30/04/2025 Ricorrente_1 s.r.l., con sede legale in Luogo_1 (CN), in persona del legale rappresentante pro-tempore Rappresentante_1 , impugna l'avviso di accertamento n. T7S03MD00955/2024 emesso in materia di IRES, IRAP e IVA, relativamente all'anno d'imposta 2018, portante recupero d'imposta e irrogazione di sanzioni, emesso e notificato in data 30 gennaio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cuneo.
La difesa di Parte ricorrente evidenzia che si tratta di ripresa fiscale che concerne principalmente una pretesa sovrafatturazione, e cioè l'emissione di fatture per prestazioni parzialmente inesistenti, con riferimento alla somministrazione di personale da parte della Soc. Coop. Società_1, i cui costi sarebbero stati maggiorati di una percentuale al fine di sottrarre materiale imponibile, mentre invece la difesa della contribuente sostiene che al costo delle ore lavorate occorre aggiungere tutti gli esborsi relativi al cd. cuneo fiscale, in ciò comprendendo oneri previdenziali ed assistenziali, 13.a e 14.a mensilità, imposte a carico del datore di lavoro, accantonamenti per TFR, ecc. ecc., oltre al margine della cooperativa.
Inoltre l'atto impugnato concerne la contestazione di somme non giustificate rinvenute in esito a quadratura di cassa, la deduzione di costi per carburanti e lubrificanti, oltre premi assicurativi RCA, per autovetture aziendali, spese per consulenza softwaristica, spese per pubblicità, mancato riconoscimento di quote di ammortamento in competenza anno 2018.
L'impianto della ripresa erariale si fonda su segnalazione della GDF di Savona la quale, in esito a verifica effettuata sulla Coop. Società_1, segnalava la suindicata sovrafatturazione alla GDF di Cuneo che, a sua volta, effettuava la verifica a Ricorrente_1 ed emetteva il PVC dal quale discendeva l'atto oggi impugnato. Le prove delle fatture per prestazioni parzialmente inesistenti sono state ricavate dal riscontro tra le fatture e le relative scritture contabili della Società_1, e dalle dichiarazioni dell'amministratore e dell'impiegata di tale Cooperativa.
Parte ricorrente svolge i seguenti motivi: per quanto attiene alla sovrafatturazione
A1. violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., nonché degli artt. 2697, 2729, 2728 e 2727 c.c., con riferimento alla mancanza di elementi oggettivi in grado di dimostrare l'inesistenza della quota di prestazione disconosciuta;
A2. violazione e falsa applicazione degli artt. 7 comma 4 bis D.Lgs 546/1992 e. 2697 c.c., in quanto l'Ufficio erariale non ha assolto all'onere probatorio;
A3. violazione e falsa applicazione degli artt. 19 DPR 633/1972 e 168 Direttiva IVA (dir. 112/2006/CE del
Consiglio del 28/11/2006), nonché violazione del principio di neutralità dell'IVA e illegittimità dell'avviso impugnato in relazione all'art. 21 comma 7 DPR 633/1972, interpretato contrariamente agli insegnamenti della Corte di Giustizia dell'UE e della Corte di Cassazione;
A4. violazione e falsa applicazione degli artt. 42 DPR 600/1973, 56 DPR 633/1972, 7 L. 212/2000, 3 D.Lgs
241/1990, 2697 c.c. per difetto di allegazione/produzione di atti e documentazione richiamati nell'avviso di accertamento.
In merito ai costi dedotti
B5. violazione e falsa applicazione dell'art. 109 Tuir per illegittimità del recupero relativo ai costi dedotti, in quanto integralmente deducibili poiché relativi ad autovetture adibite esclusivamente all'uso aziendale;
quanto alla tassa di proprietà autovettura BMW (€ 454,40), non di uso promiscuo, l'importo è interamente deducibile e si evidenziano errori meramente formali nell'imputazione totale all'anno 2018, per i quali parte ricorrente chiede applicarsi la sola sanzione;
le spese per la consulenza software sono relative alla manutenzione ordinaria del software di gestione che deve essere eseguita annualmente e pertanto sarebbero deducibili;
le spese per pubblicità: si tratta di spese effettuate tra gli anni 2017/18 e 2018/19, sono inerenti e si tratterebbe di compensare per gli anni 2017 e 2019: parte ricorrente chiede la sola sanzione, ad evitare rettifiche meramente formali.
B6. violazione e falsa applicazione dell'art. 102 comma 2 Tuir, in ordine al mancato riconoscimento delle quote di ammortamento di competenza dell'anno d'imposta 2018.
Con riferimento alle discordanze rilevate in quadratura di cassa
C7. Infondatezza del recupero in quanto dimostrata la provenienza delle somme rinvenute e non contabilizzate nella cassa.
Concludeva parte ricorrente come in epigrafe
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cuneo, con memoria depositata il 25.6.2025, controdeducendo e contestando le difese avverse, ed in particolare evidenziando che l'accertamento impugnato trae origine da diversi PVC e precisamente:
- PVC consegnato alla Contribuente il Data_1, che contiene le operazioni di quadratura di cassa;
- PVC consegnato alla Contribuente il Data_2, recante le rimanenti contestazioni.
Parte resistente svolge le seguenti motivazioni, con riferimento alla numerazione dei motivi di ricorso:
- A1: le tabelle rinvenute nella contabilità Società_1 recano il “costo totale del personale”, pertanto non vi è motivo di dubitare che nei costi evidenziati siano compresi tutti gli oneri accessori ed il margine della Cooperativa. Le dichiarazioni Nom_1 e Nom_2 confermano la sovrafatturazione e le sue finalità e fanno emergere gli scopi reali del contratto di rete, e cioè la somministrazione di personale. Gli elementi a disposizione sono sufficienti a concretizzare la prova presuntiva e quindi l'onere della prova contraria grava sulla ricorrente.
- A2. La Contribuente non ha soddisfatto all'onere probatorio di cui al punto precedente. Il comma 5- bis dell'art. 7 D.Lgs. n. 546/1992, non incide sulla distribuzione dell'onere della prova;
- A3. La Giurisprudenza ha costantemente statuito che l'emissione di f.o.i. non può dare luogo a detrazione dell'IVA. Non è stato eliminato il rischio di perdita del getto fiscale;
- A4. Non sarebbe ravvisabile vizio di motivazione sotteso alla mancata allegazione documentale, né tale omissione avrebbe leso il diritto di difesa della contribuente, che è stata messa in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali;
- B5. Le autovetture aziendali non possono essere considerate di utilizzo esclusivo della società, con riferimento alla natura dell'attività commerciale;
la spesa per consulenza informatica non è relativa a mera manutenzione annuale, bensì incrementativa del software;
le spese per pubblicità non sono di competenza dell'anno 2018;
- B6. Non è possibile in questa sede riconoscere, come richiesto dalla Parte ricorrente, la quota di ammortamento attribuibile all'esercizio 2018 pari ad euro 12.947,55.
- C7. I vari servizi evidenziati da controparte (conto vendita, cauzioni varie, noleggio sci e altro materiale) hanno generato introiti che, seppur non consistendo in ricavi, avrebbero dovuto essere contabilizzati in cassa, potendo comunque generare reddito in ipotesi di mancata restituzione della cauzione.
L'Agenzia delle Entrate conclude come riportato nell'intestazione.
Nelle more di fissazione dell'odierna udienza le Parti sono addivenute ad accordo conciliativo Numero_3 in Data_3 , in atti, con il quale hanno definito in toto la controversia, a spese compensate.
L'Agenzia delle Entrate, con memoria 12.12.2025, depositata in registro, ha chiesto dichiarare estinta la causa per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs n. 546/1992.
Le parti insistono per l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è estinta ai sensi dell'art. 46 D.Lgs n. 546/1992, in quanto le Parti hanno definito la controversia ai sensi dell'art. 48 stesso Decreto e si sono reciprocamente obbligate ai versamenti ed alle compensazioni del caso.
Le stesse Parti hanno concordato di compensare le spese di giudizio.
Occorre quindi pronunciare l'estinzione del giudizio in seguito alla cessazione della materia del contendere, dichiarando compensate le spese.
P.Q.M.
La Corte, letto l'art. 48 D. Lgs. 546/1992, dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.