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Articolo 4 della Legge 3 agosto 1949, n. 532
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Legge 3 agosto 1949, n. 532
Articolo 4 della Legge 3 agosto 1949, n. 532
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24 agosto 1949
Art. 4.
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 24 agosto 1949
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