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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/09/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 239/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, viste le note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127ter cpc depositate da parte ricorrente in data 16 settembre 2025 e quelle depositate da parte resistente in data 20 agosto 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 239/2025 R.G., promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Eliana Senatore, come da mandato in atti;
Parte_1
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Claudio Righetti, come da procura in atti;
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10 marzo 2025 , operaio, affetto da patologia sindrome Parte_1 algo-disfunzionale in rachide lombare di moderata entità, con segni clinici di radicolopatie in arto inferiore destro già riconosciuta dall' di origine lavorativa con postumi invalidanti CP_1 permanenti pari al 6%, ha dedotto che la predetta valutazione effettuata dall' è CP_2 sottostimata e, pertanto, ha adito le vie giudiziarie per vedersi riconosciuto il giusto grado di danno biologico permanente;
in particolare, ha allegato: - di aver lavorato alle dipendenze
1 dell' dal 2000 a tutt'oggi venendo, quindi, continuamente esposto al rischio CP_3 movimentazione dei carichi, sovraccarico degli arti superiori, posture incongrue;
- di avere proposto opposizione avverso la valutazione della percentuale invalidante riconosciuta dall' come di origine professionale, tuttavia senza esito;
ha concluso, pertanto, chiedendo CP_1 accertarsi che dalla patologia “spondilodiscopatie del tratto lombare” deriva un danno biologico permanente nella più alta percentuale del 10% (ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia) con conseguente condanna dell' alla corresponsione CP_1 della relativa indennità/rendita dalla data della domanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con memoria depositata in data 08.04.2025 l' si è costituito in giudizio e ha chiesto il CP_1 rigetto della domanda, deducendo che la domanda di riconoscimento di un maggior grado di danno biologico permanente è del tutto infondata perché disancorata dalla criteriologia medico- legale e sproporzionata alle effettive lesioni subite dall'istante.
La causa è stata istruita mediante CTU medico legale e, all'esito, discussa per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
Nella fattispecie in esame, l' ha riconosciuto in via amministrativa la natura CP_1 professionale delle patologie sofferte dal ricorrente valutando il danno biologico malattia del rachide nella misura del 6% alla luce della previsione tabellare ex DM 12/7/2000 n. 204
(«Anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-sensitivo, a seconda dei disturbi motori: fino a 25%»).
Parte ricorrente ha contestato le valutazioni effettuate dall' convenuto, sostenendo sulla CP_2 scorta delle risultanze clinico strumentali, la sussistenza di un maggior grado di lesione psico- fisica derivante dalle patologie di cui risulta affetta, valutata dal consulente di parte, nella misura del 10%,
Premesso quanto sopra, accertato che trattasi di questione che riguarda esclusivamente aspetti e tematiche medico-legali, al fine di meglio valutare l'effettivo grado di invalidità permanente subito dal ricorrente è stata disposta consulenza medico legale volta ad accertare se dalle patologie, da cui è affetto il ricorrente, e già riconosciute di natura professionale dall' sia CP_1 derivata una inabilità maggiore rispetto alla valutazione effettuata dall'Istituto in sede amministrativa.
Il CTU nominato, dott. sulla base degli accertamenti strumentali eseguiti, Persona_1 dell'esame della documentazione sanitaria in atti, effettuato un esame obiettivo condotto in sede
2 di operazioni peritali, confrontato con quello eseguito presso l' , ha accertato con congrua CP_1
e logica motivazione, la sussistenza di un maggior grado di danno biologico.
In particolare il Consulente, analizzate le patologie di cui risulta affetto il ricorrente e già riconosciute di origine professionale dall' , vale a dire spondilodiscopatie del tratto CP_2 lombare ha evidenziato che “la motilità articolare nei vari movimenti è limitata in misura compresa tra un terzo ed un quarto;
è presente una moderata ma apprezzabile deviazione assiale del rachide, sia in senso scoliotico a livello del rachide lombare con compenso dorsale, sia in termini di moderata ipercifosi dorsale (cfr. ancora esame obiettivo, in questo consono con quanto rilevato dal Collega il 30/4/2024), nonché una condizione di obesità di I CP_1 grado, che concorrono a determinare una minor motilità; i dati radiologici, sempre ricavati dalla documentazione di fonte , dimostrano la presenza di significative alterazioni CP_1 artrosico-degenerative sin dal 2011”, specificando che “il fatto che dal 2011 al 2022 l'odierno ricorrente abbia effettuato ben 5 accertamenti RMN e almeno due Rx, testimonia la realtà e
l'entità, presumibilmente anche sintomatologica, del problema, ricordando che la domanda di riconoscimento della natura professionale della malattia è stata avanzata soltanto nel gennaio
2024, talché non si può pensare che i suddetti accertamenti, di cui il primo risale a 13 anni prima, siano stati praticati “ad usum” assicurativo. La «artralgia rachide lombare» viene segnalata nella «sintomatologia soggettiva» sin dai giudizi di idoneità alla specifica mansione del 2010, e poi ancora nel 2011-2012 (8.11.2010; 27.6.2011; 18.01.2012; 20.2.2012;
13.9.2012; 30.10.20129; nel 2014 viene segnalato «riferisce lombalgia cronica con 2 episodi di riacutizzazione (blocco antalgico) nell'anno intercorso»; la RMN del 16/10/2014 mostra significative discopatie con interessamento radicolare (cfr. file
« tratto dal fascicolo ). Sempre nel 2014 (1/10/2014) Parte_2 CP_1 il Dr. certificava «recente irradiazione arto inferiore destro;
Muscoril, Per_2 Parte_3 ripetutamente. RMN 1/11. Si prescrive 2 bastoni canadesi, corsetto lombare un'ora 4 volte al giorno».
Alla patologia così diagnosticata ha attribuito un danno biologico pari al 9%, richiamando quale parametro valutativo di riferimento la previsione ex DM 12/7/2000 n. 204 («Anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-sensitivo, a seconda dei disturbi motori: fino a 25%»), con decorrenza dal 24/01/2024.
Trasmesso l'elaborato peritale alle parti in causa, il consulente di parte ricorrente ha espresso parere concorde mentre il consulente di parte resistente, dott.ssa ha contestato le Persona_3 conclusioni raggiunte dal CTU sulla valutazione del danno biologico, sostenendo che“trattandosi di malattia ad etiologia plurifattoriale, all'Istituto assicuratore deve essere
3 attribuita solo la quota parte causata dal lavoro e non tutto il danno cui contribuiscono fattori costituzionali e patologici extralavorativi. Proprio in virtù di tale metodologia l' aveva CP_1 valutato le menomazioni conseguenti alla malattia professionale e non a fattori extralavorativi, il 6%”. Si tratta di argomentazioni non in linea con gli arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di malattia professionale, secondo cui il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni;
secondo tale principio va riconosciuta efficienza causale a ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, con esclusione del nesso eziologico richiesto dalla legge solo qualora possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (Così Cass. n. 27952 del 2018). Non è pertanto praticabile la scissione proposta dal ctp di (tra percentuale riconducibile a fattori lavorativi e altra a CP_1 fattori extra lavorativi), dovendosi il danno imputare per intero al fattore professionale, in assenza di prova di un fattore causale da solo sufficiente a provocare la malattia accertata.
Le conclusioni del CTU possono quindi essere poste a fondamento della decisione in quanto logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
In ordine alla quantificazione dei postumi, il CTU ha determinato nella misura del 9%
l'accertato danno biologico, con riconoscimento della sussistenza di tale condizione con decorrenza dalla domanda di amministrativa del 24/01/2024.
Ne consegue l'accoglimento della domanda, con il riconoscimento del diritto all' indennizzo erogato in capitale da calcolarsi secondo i criteri di legge (art. 13 d.lgs. 38/2000).
Le spese di lite, come anche quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del basso livello di difficoltà della controversia.
PQM
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
- condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo erogato in CP_1 capitale ai sensi dell'art.13, secondo comma, lettera a) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, in ragione del danno biologico permanente complessivo del 9% (nove per cento), derivante dalla malattia professionale “spondilodiscoartrosi del tratto lombare” con decorrenza dalla domanda amministrativa (24/01/2024) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui in motivazione, a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa;
4 - condanna il resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Eliana Senatore per dichiarato anticipo;
- spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Il giudice
(dott. Luciana Nicolì)
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