Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 20/01/2026, n. 545
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata tramite PEC in data 2.3.2017, con deposito telematico presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, poiché non era stato possibile rinvenire un indirizzo PEC valido. Poiché la cartella non è stata impugnata nei termini, i vizi lamentati non possono essere esaminati e il credito si è cristallizzato.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza e prescrizione

    La Corte ha escluso la maturazione della prescrizione, dato che tra la notifica della cartella (2.3.2017) e la notifica dell'intimazione (12.12.2022) è trascorso un periodo inferiore a dieci anni. La regolarità della notifica della cartella rende legittima la notifica dell'intimazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 20/01/2026, n. 545
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 545
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo