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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 20/01/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 545/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore MARINO GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1923/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002512382000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170008775547000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 7.11.2023, depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239002512382000, notificata in data
12.12.2022, emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione e la sottostante cartella n.
29320170008775547000 il cui ruolo era stato formato dall'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Catania - per tributi erariali, anno d'imposta 2013, eccependo l'omessa notifica della cartella e l'intervenuta decadenza e prescrizione. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la nullità degli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente e ha sostenuto che la cartella è stata regolarmente notificata il 2.3.2017 e non stata impugnata. Ha prodotto, a prova di ciò, la copia della comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, d.p.r. n.602/1973, ovvero la comunicazione che non è stato possibile rinvenire nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) alcun indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo, nonostante l'obbligo di relativa indicazione gravante sulle imprese individuali o costituite in forma societarie e sui professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato e che si è provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 a depositare telematicamente il suddetto atto presso gli uffici della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catania, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della
Cameria di Commercio. Ha, quindi, chiesto l'inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto.
Il nuovo difensore del ricorrente, costituito il 14.7.2025, ha depositato memoria illustrativa con la quale ha insistito sui motivi di ricorso.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione amministrativa tesa alla riscossione dei tributi deve avvenire, in ossequio al principio di legalità e secondo la sequenza di atti previsti dalla legge.
L'intimazione di pagamento è un atto successivo alla cartella di pagamento. Ora nel Dpr.
n. 602/1973, disciplinante le modalità di riscossione delle imposte, l'art. 25, comma 1, prevede espressamente che il concessionario debba notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo. La notifica al contribuente delle cartelle di pagamento è, quindi, atto imprescindibile al fine della produzione degli effetti giuridici del ruolo, il quale non incide nella sfera giuridica del soggetto destinatario se questi non ne viene portato a conoscenza con l'unico strumento abilitato a tal fine, ovverossia la cartella di pagamento ritualmente notificata.
Nel caso de quo, dagli atti prodotti in giudizio dall'Agenzia delle Entrat risulta che la cartella di pagamento n. 29320170008775547000, sottostante l'intimazione impugnata, è stata notificata a mezzo “pec”, in data 2.3.2017 e poiché non è stato possibile rinvenire nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) alcun indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo, ha provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, a depositare telematicamente il suddetto atto presso gli uffici della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Catania, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della Cameria di Commercio. Di tutto ciò, ADER ha informato il ricorrente a mezzo lettera raccomandata, prodotta in atti.
Ne consegue che, poiché tale cartella non è stata impugnata nei termini di legge, gli eventuali vizi in essa contenuti e lamentati nel presente ricorso non possono formare oggetto di esame in quanto il credito riportato nella cartella si è cristallizzato e, quindi, è divenuto definitivo. Da ultimo va detto che la regolare notifica delle cartelle di pagamento rende legittima la notifica dell'intimazione di pagamento.
Va detto, infine, che non si è maturata neppure la prescrizione successiva alla notifica della cartella, posto che tra la sua data di notifica (2.3.2017) e la data di notifica dell'intimazione impugnata (12.12.2022) è decorso un termine inferiore a dieci anni, termine oltre il quale si prescrivono i crediti erariali.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione ottava, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione, liquidate in complessivi €. 500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 13 gennaio 2026.
Giudice rel. est. Presidente
Dott. NunzioCacciato Dott. Giacomo Rota
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore MARINO GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1923/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002512382000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170008775547000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 7.11.2023, depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239002512382000, notificata in data
12.12.2022, emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione e la sottostante cartella n.
29320170008775547000 il cui ruolo era stato formato dall'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Catania - per tributi erariali, anno d'imposta 2013, eccependo l'omessa notifica della cartella e l'intervenuta decadenza e prescrizione. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la nullità degli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente e ha sostenuto che la cartella è stata regolarmente notificata il 2.3.2017 e non stata impugnata. Ha prodotto, a prova di ciò, la copia della comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, d.p.r. n.602/1973, ovvero la comunicazione che non è stato possibile rinvenire nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) alcun indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo, nonostante l'obbligo di relativa indicazione gravante sulle imprese individuali o costituite in forma societarie e sui professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato e che si è provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 a depositare telematicamente il suddetto atto presso gli uffici della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catania, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della
Cameria di Commercio. Ha, quindi, chiesto l'inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto.
Il nuovo difensore del ricorrente, costituito il 14.7.2025, ha depositato memoria illustrativa con la quale ha insistito sui motivi di ricorso.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione amministrativa tesa alla riscossione dei tributi deve avvenire, in ossequio al principio di legalità e secondo la sequenza di atti previsti dalla legge.
L'intimazione di pagamento è un atto successivo alla cartella di pagamento. Ora nel Dpr.
n. 602/1973, disciplinante le modalità di riscossione delle imposte, l'art. 25, comma 1, prevede espressamente che il concessionario debba notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo. La notifica al contribuente delle cartelle di pagamento è, quindi, atto imprescindibile al fine della produzione degli effetti giuridici del ruolo, il quale non incide nella sfera giuridica del soggetto destinatario se questi non ne viene portato a conoscenza con l'unico strumento abilitato a tal fine, ovverossia la cartella di pagamento ritualmente notificata.
Nel caso de quo, dagli atti prodotti in giudizio dall'Agenzia delle Entrat risulta che la cartella di pagamento n. 29320170008775547000, sottostante l'intimazione impugnata, è stata notificata a mezzo “pec”, in data 2.3.2017 e poiché non è stato possibile rinvenire nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) alcun indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo, ha provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, a depositare telematicamente il suddetto atto presso gli uffici della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Catania, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della Cameria di Commercio. Di tutto ciò, ADER ha informato il ricorrente a mezzo lettera raccomandata, prodotta in atti.
Ne consegue che, poiché tale cartella non è stata impugnata nei termini di legge, gli eventuali vizi in essa contenuti e lamentati nel presente ricorso non possono formare oggetto di esame in quanto il credito riportato nella cartella si è cristallizzato e, quindi, è divenuto definitivo. Da ultimo va detto che la regolare notifica delle cartelle di pagamento rende legittima la notifica dell'intimazione di pagamento.
Va detto, infine, che non si è maturata neppure la prescrizione successiva alla notifica della cartella, posto che tra la sua data di notifica (2.3.2017) e la data di notifica dell'intimazione impugnata (12.12.2022) è decorso un termine inferiore a dieci anni, termine oltre il quale si prescrivono i crediti erariali.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione ottava, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione, liquidate in complessivi €. 500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 13 gennaio 2026.
Giudice rel. est. Presidente
Dott. NunzioCacciato Dott. Giacomo Rota