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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2336/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2336/2025 R.G. promosso da parte di:
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e nato ad [...] il [...] (c.f. , entrambi residenti Parte_2 C.F._2 in Cento (FE), Via Lazio n. 16 int. 2, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Diozzi e Susanna
FA (c.f. - ) del Foro di Ferrara ed elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliati presso e nel loro Studio in Cento (FE) Corso Guercino n. 36 (fax 051.902831 - PEC:
; ) Email_1 Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati;
2) la casa coniugale, sita in Cento (FE), Via Lazio n. 16 int. 2, attualmente intestata ad entrambi, rimarrà nella disponibilità del Sig. Parte_2
1 3) i coniugi stabiliscono che il mutuo (oggi cointestato ad entrambi), erogato per l'acquisto della casa coniugale nonché le spese - anche straordinarie - che si rendessero necessarie per tale immobile, verranno sostenuti interamente dal Sig. Pt_2
4) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un importo concordato fra i coniugi a titolo Pt_2 Parte_1 di rimborso di quanto dalla stessa sostenuto per l'acquisto della casa coniugale;
5) la Sig.ra si impegna, conseguentemente, a trasferire al Sig. la propria quota Parte_1 Pt_2 di proprietà della casa coniugale ed il Sig. procederà ad accollarsi il mutuo;
Pt_2
6) la Sig.ra trasferirà la propria residenza, in coincidenza del provvedimento Parte_1 di separazione, in altra soluzione abitativa, già rinvenuta dalla stessa;
7) la figlia minorenne, sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento paritario presso di essi ma manterrà convenzionalmente la residenza nell'abitazione coniugale in Cento (FE), Via Lazio n. 16 int. 2; entrambi i genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente e ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore;
8) trascorrerà con ciascuno dei genitori giorni e fine settimana alternati (esempio Per_1 settimana 1: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica con la mamma;
martedì e giovedì con il papà / settimana 2: lunedì e mercoledì con la mamma;
martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica con il papà); per eventuali modifiche della routine, i coniugi si accorderanno in base ai rispettivi impegni in perfetta armonia e sempre tenendo presente l'interesse superiore della minore;
9) trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno 7 giorni consecutivi durante il periodo Per_1 estivo;
i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente le rispettive settimane di Ferie estive entro il 31 (trentuno) maggio di ciascun anno;
10) durante le principali Festività (Natale, Pasqua, Capodanno…) sarà cura dei genitori alternare le giornate in modo equo tenendo conto dei desideri di e delle abitudini familiari;
nel Per_1 giorno del compleanno di ogni genitore potrà trascorrere con la festeggiata almeno Per_1 qualche ora per il pranzo o per la cena, previo accordo con l'altro;
11) nulla verrà corrisposto a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, proprio in considerazione della suddivisione esatta dei giorni e delle ore che i genitori trascorreranno con la minore;
12) i ricorrenti stabiliscono che saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, gli oneri relativi alle spese straordinarie, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara che prevede, nello specifico: - spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche,
2 ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogato dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): cure dentistiche ortodontiche ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi interventi chirurgici in strutture private;
- spese scolastiche (da documentare che non richiedono preventivo accordo): tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tempo prolungato, mensa scolastica, attività sportive ludico ed artistiche;
- spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): campi estivi;
13) i coniugi dichiarano di essere entrambi attualmente occupati da un punto di vista lavorativo e rinunciano pertanto ad un eventuale contributo personale al mantenimento;
14) i coniugi garantiscono che il proprio comportamento a seguito della presente procedura di separazione personale sarà improntato a reciproco rispetto;
15) i coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio;
16) i coniugi dichiarano di prestare entrambi la loro acquiescenza piena e totale alla sentenza di separazione personale che verrà pronunciata e, conseguentemente, di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza;
17) Omissis.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al giorno 11 dicembre 2025.
In data 27 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
3 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e nato ad [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ravenna il 25 Parte_2 giugno 2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ravenna al n. 1 Parte II Serie C Anno 2016.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2336/2025 R.G. promosso da parte di:
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e nato ad [...] il [...] (c.f. , entrambi residenti Parte_2 C.F._2 in Cento (FE), Via Lazio n. 16 int. 2, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Diozzi e Susanna
FA (c.f. - ) del Foro di Ferrara ed elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliati presso e nel loro Studio in Cento (FE) Corso Guercino n. 36 (fax 051.902831 - PEC:
; ) Email_1 Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati;
2) la casa coniugale, sita in Cento (FE), Via Lazio n. 16 int. 2, attualmente intestata ad entrambi, rimarrà nella disponibilità del Sig. Parte_2
1 3) i coniugi stabiliscono che il mutuo (oggi cointestato ad entrambi), erogato per l'acquisto della casa coniugale nonché le spese - anche straordinarie - che si rendessero necessarie per tale immobile, verranno sostenuti interamente dal Sig. Pt_2
4) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un importo concordato fra i coniugi a titolo Pt_2 Parte_1 di rimborso di quanto dalla stessa sostenuto per l'acquisto della casa coniugale;
5) la Sig.ra si impegna, conseguentemente, a trasferire al Sig. la propria quota Parte_1 Pt_2 di proprietà della casa coniugale ed il Sig. procederà ad accollarsi il mutuo;
Pt_2
6) la Sig.ra trasferirà la propria residenza, in coincidenza del provvedimento Parte_1 di separazione, in altra soluzione abitativa, già rinvenuta dalla stessa;
7) la figlia minorenne, sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento paritario presso di essi ma manterrà convenzionalmente la residenza nell'abitazione coniugale in Cento (FE), Via Lazio n. 16 int. 2; entrambi i genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente e ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore;
8) trascorrerà con ciascuno dei genitori giorni e fine settimana alternati (esempio Per_1 settimana 1: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica con la mamma;
martedì e giovedì con il papà / settimana 2: lunedì e mercoledì con la mamma;
martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica con il papà); per eventuali modifiche della routine, i coniugi si accorderanno in base ai rispettivi impegni in perfetta armonia e sempre tenendo presente l'interesse superiore della minore;
9) trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno 7 giorni consecutivi durante il periodo Per_1 estivo;
i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente le rispettive settimane di Ferie estive entro il 31 (trentuno) maggio di ciascun anno;
10) durante le principali Festività (Natale, Pasqua, Capodanno…) sarà cura dei genitori alternare le giornate in modo equo tenendo conto dei desideri di e delle abitudini familiari;
nel Per_1 giorno del compleanno di ogni genitore potrà trascorrere con la festeggiata almeno Per_1 qualche ora per il pranzo o per la cena, previo accordo con l'altro;
11) nulla verrà corrisposto a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, proprio in considerazione della suddivisione esatta dei giorni e delle ore che i genitori trascorreranno con la minore;
12) i ricorrenti stabiliscono che saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, gli oneri relativi alle spese straordinarie, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara che prevede, nello specifico: - spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche,
2 ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogato dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): cure dentistiche ortodontiche ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi interventi chirurgici in strutture private;
- spese scolastiche (da documentare che non richiedono preventivo accordo): tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tempo prolungato, mensa scolastica, attività sportive ludico ed artistiche;
- spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): campi estivi;
13) i coniugi dichiarano di essere entrambi attualmente occupati da un punto di vista lavorativo e rinunciano pertanto ad un eventuale contributo personale al mantenimento;
14) i coniugi garantiscono che il proprio comportamento a seguito della presente procedura di separazione personale sarà improntato a reciproco rispetto;
15) i coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio;
16) i coniugi dichiarano di prestare entrambi la loro acquiescenza piena e totale alla sentenza di separazione personale che verrà pronunciata e, conseguentemente, di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza;
17) Omissis.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al giorno 11 dicembre 2025.
In data 27 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
3 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e nato ad [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ravenna il 25 Parte_2 giugno 2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ravenna al n. 1 Parte II Serie C Anno 2016.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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