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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/10/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 506/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott.AntonelloVitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 506 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 5258/2023 emessa dal Tribunale di Bari pubblicata il 20.12.2023 TRA (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Putignano (BA) alla via C.F._2
NE PA n. 17/A presso lo studio dell'AVV. GIANLUCA NOCCO che li rappresenta e difende, giusta procura in atti APPELLANTI CONTRO (C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), elettivamente domiciliati in Putignano (BA) alla Via C.F._4
Estramurale a Mezzogiorno n. 57 presso lo studio dell'Avv. CAMPANELLA LUIGI GIUSEPPE che li rappresenta e difende, giusta procura in atti APPELLATI Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 28.05.2025, che qui devono intendersi riportate.
pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 Con atto di citazione notificato il 01.06.2019, Controparte_1 proprietario dei fondi rustici, in agro di Putignano alla Contrada La Cupa – via Turi, facenti parte dell'azienda agricola condotta in locazione da , adiva il Controparte_3
Tribunale di Bari per chiedere la condanna dei sigg.ri e al Parte_2 Parte_1 risarcimento di tutti i danni subiti in seguito all'incendio sviluppatosi, il giorno 13 giugno 2017, alle ore 13:00, dall'incolto terreno adiacente di proprietà dei germani danneggiando numerosi alberi di quercia e alberi da frutto. Pt_1
Chiedeva, quindi, anche alla luce delle risultanze della c.t.u. dell'a.t.p. redatta dalla dott.ssa , la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti Per_1 quantificati nell'importo di € 7.687,60, con vittoria di spese e competenze anche della precedente fase di istruzione preventiva.
1.2 Si costituivano in giudizio i germani chiedendo il rigetto della domanda per Pt_1 infondatezza.
1.3 Con separato atto di citazione ritualmente notificato, , conduttore Controparte_3 dell'azienda agricola di proprietà di conveniva in giudizio, Controparte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Putignano, i germani per chiedere la condanna degli Pt_1 stessi al risarcimento di tutti i danni subiti alle coltivazioni a seguito del ridetto incendio, come peraltro accertati in sede di a.t.p. dal dott. per un importo pari ad € Per_2
2.904,50, con vittoria di spese e competenze anche della precedente fase di istruzione preventiva.
1.4 Si costituivano in giudizio i sigg.ri chiedendo, preliminarmente, la riunione del Pt_1 procedimento con quello già pendente presso il Tribunale di Bari per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e, nel merito, il rigetto della domanda poiché infondata.
1.5 Con sentenza n.112/2019, depositata il 6.06.2019, il Giudice di Pace di Putignano dichiarava la connessione della causa con quella pendente innanzi al Tribunale di Bari e, per l'effetto, rimetteva le parti innanzi al Tribunale.
1.6 Nel giudizio ritualmente riassunto, veniva, poi, disposta la riunione del procedimento a quello già pendente innanzi al Tribunale di Bari.
1.7 Espletata l'attività istruttoria (acquisizione dei fascicoli di a.t.p. e prova testimoniale), con la gravata sentenza n. 5258/2023 pubblicata il 20.12.202, il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, così statuiva: “1) Accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c. in relazione ai danni lamentati dagli pagina 2 di 11 attori, oggetto di causa;
2) Condanna, per l'effetto, e , in CP_4 Parte_3 solido tra loro, al pagamento in favore di della complessiva Controparte_1 somma di € 7.687,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, e di CP_3
della complessiva somma di € € 2.904,50 oltre rivalutazione monetaria ed
[...] interessi legali; 3) Condanna, infine, e , in solido tra loro, CP_4 Parte_3 al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite (comprensive anche di quelle relative alla fase di istruzione preventiva) che liquida in complessivi € 8.200,00 per compenso professionale ed € 1.308,64 per esborsi (comprensive dell'esborso del C.T.P.), oltre rimborso spese generali 15% ed oneri fiscali e previdenziali di legge;
4) Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., come da decreti di liquidazione in atti.”
1.8 A fondamento della decisione, il Tribunale di Bari, accertava la responsabilità dei germani ex art. 2051 c.c., avendo l'attore provato l'evento dannoso ed il nesso di Pt_1 causalità tra la cosa in custodia ed i danni lamentati e non avendo il convenuto dimostrato l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di casualità. Liquidava quindi,i danni, aderendo alla quantificazione operata dai CTU, nominati in sede di atp, in € 7.687,60 in favore del proprietario del fondo, e in € 2.904,50 in favore del Controparte_1 conduttore dell'azienda agricola, . Controparte_3
2.1 Con atto di appello notificato il 15.04.2024, i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 hanno interposto appello chiedendo, per i motivi di seguito indicati, accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adita Corte, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza gravata rigettando la domanda degli appellati ed in via subordinata riconoscere il concorso del sig. nella produzione del danno, CP_3 comunque escludendo da questo il danno subito dalle querce in quanto di proprietà esclusiva o di comproprietà degli appellanti;
ed in via ulteriormente gradata quantificare il danno per quanto di ragione e comunque determinare le spese di primo grado nei limiti del minimo dei parametri professionali.”
2.2 Con comparsa di costituzione, depositata telematicamente il 29.05.2024, si sono costituiti in giudizio i sigg.ri e chiedendo il Controparte_1 Controparte_3 rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di causa.
2.3 All'udienza del 28.05.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
pagina 3 di 11 3.1 Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la “Assenza di motivazione, errata ricostruzione del fatto”, nella parte in cui il Tribunale di Bari ha accertato la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei germani Netti sulla scorta delle conclusioni rassegnate dai CTU nominati in sede di atp. Secondo la prospettazione difensiva degli appellanti, la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità per omessa motivazione, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe aderito in modo acritico alle risultanze degli accertamenti tecnici, senza indicare i presupposti su cui ha fondato la responsabilità dei sigg.ri Netti e senza rilevare le incongruenze emerse nei medesimi accertamenti. Di fatto, non risulterebbe provato che l'incendio si fosse propagato dalla proprietà Pt_1 alla proprietà CP_1
Il motivo è infondato
Diversamente da quanto lamentato dall'appellante, entrambi i c.t.u., nominati in sede di atp, hanno fornito ampie giustificazioni tecniche relative alle origini dell'incendio ed, in particolare, hanno ritenuto che: “gli elementi osservati in campo e su descritti, la direzione di provenienza accertata dei venti (N-NE) durante l'incendio e l'esame delle foto aeree storiche, confermano la tesi del ricorrente per la quale l'incendio proveniva dal lato NE del fondo (particella 29 del foglio 17 di proprietà e da qui, anche Pt_1 grazie ai residui di vegetazione presenti in campo, si è diffuso velocemente nelle particelle 60 e 210 del foglio 17, di proprietà del sig. , lungo i muretti a CP_1 secco esistenti, fino a giungere ai bordi del podere F.” (vd CTU a firma del dott.
– pag.20) ed ancora, che l'analisi di tracce o indicatori sui luoghi, quali Per_1
l'esposizione e la modalità di carbonizzazione portano a ritenere che “...il fuoco proviene dalla proprietà ..” (vd CTU a firma del dott. – pag.17). Pt_1 Per_2
Tali valutazioni appaiono corrette, in considerazione dei riscontrati elementi accertati anche alla luce della documentazione in atti.
Parte appellante sostiene che non sarebbero stati descritti compiutamente dal CTU, come poi condivisi dal Tribunale, gli elementi dai quali si è accertata la provenienza del fuoco.
In realtà, come correttamente osservato dalla difesa di parte appellata, entrambi i CTU hanno compiutamente ed esaustivamente indicato i detti elementi, quali la modalità di carbonizzazione, il distacco della corteccia, l'esposizione, indicatori questi che consentono di risalire alla provenienza dell'incendio; nel caso de quo, sia il dott.
sia la dott.ssa hanno riscontrato l'ustione sulle querce poste sul muro Per_2 Per_1 di confine dal lato della proprietà il distacco della corteccia degli alberi dal lato Pt_1 della proprietà la presenza di cenere bianca, oltrechè l'assenza di indicatori CP_1
pagina 4 di 11 fisici sulla strada vicinale La Cupa che portino a ritenere che l'incendio si sia propagato dalla strada pubblica.
Inoltre, il c.t.u., dott. ha risposto in modo adeguato ed esauriente alle Per_1 osservazioni critiche del c.t.p., fornendo ampie giustificazioni tecniche nelle proprie controdeduzioni che appaiono pienamente condivisibili.
Il consulente tecnico d'ufficio, in particolare, ha ribadito che: “.... è emersa una maggiore compatibilità del punto d'innesco con il sito indicato dal ricorrente, piuttosto che con quelle indicato dai resistenti.... Infatti, a favore del sito indicato dai ricorrenti
...., depongono vuoi la direzione dei venti e del fuoco accertata, vuoi la presenza di cenere bianca indicativa di combustione completa visibile dalle foto aeree e dalle foto prodotte da ricorrente .... Mentre per il sito indicato dei resistenti ... non sono stati rinvenuti riscontri: - né relativamente alla direzione dei venti e del fuoco che spingeva verso sud e, quindi, in senso contrario alla posizione dei danni rilevati, - né relativamente all'eventuale presenza di cumuli di cenere visibili dalle foto aeree ... nè, infine, sono stati notati sul muretto a secco confinante con la strada La Cupa annerimenti o sfaldature che avrebbero potuto, almeno in parte, confermare un'eventuale punto di innesco.... i sopralluoghi in campo hanno consentito di acquisire elementi utili a definire la direzione del fuoco virgola che ha seguito quella del vento...”. Lo stesso tecnico, pertanto, ha concluso sostenendo che “... Tutti gli elementi rilevati.... hanno confermato che l'incendio, che ha interessato il fondo del ricorrente, proveniva da nord-est in corrispondenza della particella 29 del foglio 17 di proprietà dei resistenti e da qui si è diffuso velocemente lungo i muretti a secco esistenti nelle particelle 210 e 60 del foglio 17, di proprietà del sig. , fino a giungere i bordi del podere F. CP_1
... Questa ricostruzione combacia anche con la dichiarazione dei Ranger di Putignano
....”.
Peraltro, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che: “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili con le argomentazioni accolte” (Cass. Civ., Ord. n. 10747/2019).
Ed inoltre, dalla documentazione in atti ed, in particolare, dal report relativo alla direzione dei venti rilasciato dall'Aeronautica Militare-Centro Operativo per la Meteorologia, risulta che il giorno 13.06.2017, alle ore 12:55, il vento proveniva da N-
pagina 5 di 11 NE ed aveva una intensità pari a 10 nodi e che, quindi, il fuoco ben avrebbe potuto propagarsi dalla proprietà alla proprietà Pt_1 CP_1
Fuorvianti e prive di riscontri oggettivi sono le contestazioni di parte appellante circa la distanza della stazione metereologica che ha effettuato la rilevazione del vento (posta a circa 18 km di distanza) e sull'orario di Greenwich che d'estate sarebbe inferiore di due ore, posto che la stazione di Gioia del Colle risulta quella più vicina ai luoghi e che non vi è alcun riferimento all'orario di Greenwich.
Peraltro, non corrisponde al vero la circostanza che né i Rangers di Putignano, né i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, siano riusciti a verificare dove e da quale direzione l'incendio si sia propagato.
Orbene, dall''esame della documentazione in atti risulta che i VV FF intervenuti hanno provveduto a “bloccare l'incendio su tutta la fascia perimetrale del campo” e che non sono riusciti ad accertare “le cause dell'incendio” e non, come sostenuto da parte appellante, da dove e da quale direzione si sia poi propagato.
Inoltre, dall'esame della deposizione testimoniale resa dai testi Testimone_1 [...]
e , emerge chiaramente che l'incendio si propagava dalla proprietà Tes_2 Tes_3
“ ...vidi alzarsi del fumo dalla proprietà ..”; “...vidi il fuoco nei pressi Pt_1 Pt_1 dell'abitazione dei ..”; “ ...intorno alle 13:00 si sviluppò un incendio che partiva Pt_1 dal terreno di proprietà ..”; “...preciso che dal terreno dei le fiamme si Pt_1 Pt_1 sviluppavano nei terreni confinanti di proprietà (vd verbale udienza del CP_1
30.09.2021 – teste;
“...vidi levarsi del fumo alle spalle Testimone_1 dell'abitazione dei sigg.ri ..”; “...l'incendio dai terreni dei sigg.ri .... si Pt_1 Pt_1 propagò nei terreni di proprietà ...” (vd verbale udienza del 17.01.2022 – CP_1 teste ); “ ...intorno alle ore 13:00 circa quello che era in precedenza Testimone_2 solamente fumo, a causa anche del vento, si era tramutato in vero e proprio incendio che è partito alle spalle dell'abitazione dei sigg.ri ..”; “...le fiamme passavano Pt_1 attraverso il muretto a secco nella proprietà del sig. ...”(vd verbale udienza CP_1 del 2.05.2022-teste ). Tes_3
3.2 Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la “Omessa considerazione di circostanze rilevanti ai fini della decisione della controversia” per non aver riconosciuto la corresponsabilità di , conduttore dei fondi di CP_2 proprietà del nella causazione dell'incendio. A parere degli appellanti, il CP_1 giudice di prime cure non avrebbe considerato la rilevante circostanza che il CP_3 non aveva né fatto la precesi (parafuoco) obbligatoria ex art. 3, commi 1 e 2, della legge pagina 6 di 11 n. 38/2016, né aveva eseguito le operazioni di trebbiatura, con grave CP_5 aumento degli effetti dannosi dell'incendio.
Il motivo è infondato Orbene, entrambi i CTU, nominanti in sede di accertamento tecnico preventivo, smentiscono la tesi di parte appellante secondo cui il conduttore del fondo sig. CP_3 sarebbe corresponsabile per non aver eseguito la precesi (o parafuoco), prevista ex lege. Orbene, i richiamati tecnici d'ufficio riportano la disposizione normativa regionale richiamata (Legge Regionale della n. 38/2016) evidenziando, al contempo, che il CP_5
“. era sì tenuto a fare precese o fascia protettiva di 15 m se non dopo la CP_3 chiusura delle operazioni di mietitrebbiatura e comunque entro il 15 luglio e non entro il 31 maggio che invece riguarda proprietari affittuari e conduttori di terreni di colture arbòree” (vd relazione peritale a firma del dott. – pag. 22); anche il CTU, Per_2 dott. , rileva che il non ha mancato ai suoi obblighi. Per_1 CP_3
Né, elementi in senso contrario emergono dalle deposizioni dei testi di parte appellata, ascoltati in primo grado, i quali evidenziano che vi erano le fasce di protezione e che in prossimità dei muretti a secco era stato fatto lo sfalcio dell'erba. Sulla scorta di tali elementi, deve ritenersi che il Tribunale di Bari, con la sentenza gravata, abbia correttamente escluso la corresponsabilità del nella causazione CP_3 del sinistro de quo. 3.3 Con il terzo motivo di appello i sigg.ri eccepiscono la “omessa considerazione Pt_1 di circostanze rilevanti ai fini della decisione della controversia: violazione dell'art. 881 c.c.. Rilevanza della violazione di legge ai fini della decisione”, nella parte in cui il Tribunale ha accertato la proprietà esclusiva delle querce in capo al CP_1 riconoscendo i relativi danni per essere andate distrutte in conseguenza dell'incendio nella somma di € 6.217,60 e in € 1.220,00 per il costo di intervento straordinario di potature per le altre querce. Contrariamente, la difesa dei ha rivendicato la Pt_1 proprietà delle querce e ha dedotto che essi in primo grado “hanno invocato il secondo comma dell'art. 881 del c.c. il quale dispone che quando nel muro di confine tra fondi rustici esiste uno sporto, si presume che il muro spetti al proprietario del fondo verso il quale esiste lo sporto: orbene i convenuti hanno provato che nel muro a secco sul lato che si prospetta verso la loro proprietà esiste una scalinata fatta di lastroni di pietra conficcati nel muro a secco che dalla superficie del loro fondo porta all'area superiore del muro a secco [….] allora deve concludersi che in ossequio a quanto disposto dall'art. 881 c.c. il muro in pietra di confine tra le due proprietà appartiene ai signori
. Peraltro, seppure il Tribunale non avesse ritenuto sufficienti gli elementi a Pt_1 supporto della proprietà esclusiva in capo ai germani delle querce poste sul Pt_1
pagina 7 di 11 confine, avrebbe comunque dovuto ritenerle di proprietà comune e, per l'effetto, ridurre nella misura del 50% l'entità del danno subito. Il motivo è infondato Parte appellante sostiene che il muro di confine tra i fondi rustici sarebbe di proprietà e di conseguenza anche le querce che ivi insistono. Pt_1
Detto assunto, in primo luogo non provato, risulta smentito pure dagli accertamenti effettuati in sede di atp dal CTU, dott. , secondo cui. “ ...sovrapponendo le Per_1 mappe catastali alle foto aeree il muro pare ricadere nella proprietà del ricorrente;
e comunque dei rilievi fatti risulta che il centro delle querce interamente danneggiate rientra nella metà di muro di proprietà ” (vd CTU a firma dott. – CP_1 Per_1 pag. 24). Peraltro, il c.t.u., dott. ha risposto in modo adeguato ed esauriente alle Per_1 osservazioni critiche del c.t.p., ribadendo che “... il limite catastale della particella 210, non incorpori il muro di confine nel tratto adiacente alla particella 33, mentre, nel punto evidenziato dalla freccia rossa, pieghi a destra per inglobare il muro, oggetto di accertamento, nel tratto confinante con la particella 29. Quindi, il muro di confine all'altezza della particella 29 rientra nella proprietà esclusiva ...” (vd CP_1 risposta osservazioni CTU dott. – pag. 7). Per_1
Orbene, questa Corte ritiene che le ampie giustificazioni tecniche nelle proprie controdeduzioni fornite dal CTU, nominato in sede di atp, appaiano pienamente condivisibili. Peraltro, il richiamo alla disposizione normativa di cui all'art.881 c.c. non appare pertinente in quanto è pacifico che un muro di recinzione di un fondo si presume comune al proprietario di quello limitrofo se: 1) sorge su suolo comune ad entrambi i confinanti proprietari;
2) divide, conformemente alla sua funzione, entità prediali omogenee tra loro (quali edifici, cortili, etc.), appartenenti a diversi proprietari;
3) mancano sporti e simili o altri elementi contrari, indicati dall'art. 881 c.c.. Orbene, nel caso di specie, il CTU, in maniera puntuale e precisa, ha rilevato che il muro non sorge su suolo comune ma piuttosto ricade nella proprietà esclusiva del sig. e che la presenza di scalini che, secondo la ricostruzione di parte appellante CP_1 sarebbe elemento indicativo della proprietà esclusiva del muro dei germani “...si Pt_1 trovano incorporati nel muro di confine che separa la particella 158 e la particella 29
...e che nessuna scala è posta in corrispondenza della particella 210...” (vd risposta osservazioni CTU dott. – pag. 7). Per_1
Alla luce di tanto, deve concludersi che il muro di confine e le querce che vi insistono siano di proprietà esclusiva dell'appellato.
pagina 8 di 11 3.4 Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti censurano la “omessa considerazione di circostanze rilevanti ai fini della decisione della controversia”, nella parte in cui il Tribunale di Bari ha quantificato il danno subito dal in € 7.787,60 e dal CP_1 in € 2.904,50, così statuendo in modo errato non solo sulla proprietà delle CP_3 querce ma anche sul loro valore “esageratamente ingiustificato”. Il motivo è infondato Orbene, parte appellante lamenta che la valutazione relativa al reale valore delle querce, stimata da entrambi i CTU e condivisa dal giudice di prime cure, sia spropositata ed ingiustificata anche in considerazione della sanzione amministrativa prescritta dalla a carico di colui che procede al taglio di una pianta protetta. Sostiene, CP_5 inoltre, che i CTU non abbiano detratto dal valore della perdita economica, il valore della legna ricavata dal taglio e che abbiano impropriamente incluso nel calcolo dei danni subiti anche quello relativo ad una quercia che era già secca prima dell'incendio. In primo luogo è d'uopo rilevare che alcuna incidenza può avere in questa sede la sanzione amministrativa posta a carico di colui che procede al taglio di una pianta protetta, in quanto quello che rileva è il danno subito e causato dall'incendio. Ed, inoltre, per la stima del valore delle querce, entrambi i CTU hanno elaborato dei calcoli immuni da vizi logici, in quanto si è fatto riferimento al “metodo svizzero modificato....adottato da molti comuni italiani...per l'attribuzione degli indizi è fatto riferimento alle tabelle pubblicate nel testo “Il valore economico degli alberi”...” e che
“... si ritengono compresi nel valore delle piante da abbattere anche in considerazione del fatto che il legname derivante resta nella disponibilità del proprietario...”. Alla luce di tanto, non corrisponde al vero la circostanza che non si sia proceduto alla detrazione della legna ricavata dal taglio, poiché il CTU ha ritenuto congruo compensare la somma occorrente per l'abbattimento delle piante, che andrebbe posta a carico del danneggiante, con quella ricavata dal taglio che rimane a favore del danneggiato. Sul rilievo che, nella stima dei danni, sarebbero stati inclusi anche alberi secchi già prima dell'incendio, il CTU dott.ssa , a seguito delle osservazioni alla bozza Per_1 della consulenza trasmessa alle parti, ha risposto rilevando, in particolare che: “... sono state considerate esclusivamente le querce che presentavano danni riferibili all'incendio; le piante che presentavano da anni riferibili al periodo antecedente all'incendio non sono state considerate...”
Pertanto, questa Corte ritiene di condividere pienamente le conclusioni a cui sono giunti i due consulenti nominati in sede di atp, i quali, con ragionamento coerente, logico, obbiettivo e razionale, sono pervenuti a conclusioni analoghe tra loro, replicando puntualmente alle osservazioni del c.t.p..
pagina 9 di 11 3.5 Con il quinto motivo di appello, i sigg.ri impugnano il capo della sentenza Pt_1
“...nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della controparte ad ottenere il rimborso dei compensi minimi ma ha quantificato gli stessi in € 8.200,00 in violazione dell'art. 4 del D.M. 55/2014 e delle tabelle del D.M. 147/2022”. In particolare, gli appellanti hanno rilevato che il giudice ha riconosciuto il rimborso dei compensi calcolati sui valori minimi senza operare la necessaria decurtazione del 50% sui valori medi, come espressamente previsto dalla suddetta disposizione normativa. Gli appellanti, con le memorie autorizzate depositate il 21.03.2025, rinunciano formalmente al quinto motivo di appello “... atteso l'intervenuto decreto di correzione di errore materiale della sentenza emesso il 28.10.2024 nel sub procedimento nrg. 3185- 2/2019, aperto dagli appellati successivamente all'introduzione del presente giudizio di appello...”.
4. Da quanto innanzi esposto, consegue l'integrale rigetto dell'atto di appello.
5. Le spese relative al presente grado di giudizio devono essere poste a carico degli appellanti in favore dei sigg.ri e , secondo il Controparte_1 CP_2 principio della soccombenza e liquidate, in base al valore della causa sul quantum riconosciuto a ciascun appellato, nella misura indicata dispositivo di seguito trascritto, tenendo conto dei parametri medi previsti dalle tabelle allegate al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022 6. Per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , con atto di citazione in appello regolarmente notificato, Parte_1 Parte_2 avverso l'ordinanza n. 5258/2023, pubblicata il 20.12.2023 del Tribunale di Bari, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la gravata sentenza;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dei sigg.ri e delle spese di questo grado di giudizio, Controparte_1 CP_2 spese che liquida per il in complessivi €. 3.900,00 per Controparte_1 onorari, oltre rimborso forfetario delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e per il in complessivi €. 1.900,00 per onorari, oltre rimborso CP_2 forfetario delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge pagina 10 di 11 - dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002. Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data . Il Consigliere Estensore Dott.ssa Paola Barracchia Il Presidente Dott. Salvatore Grillo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott.AntonelloVitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 506 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 5258/2023 emessa dal Tribunale di Bari pubblicata il 20.12.2023 TRA (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Putignano (BA) alla via C.F._2
NE PA n. 17/A presso lo studio dell'AVV. GIANLUCA NOCCO che li rappresenta e difende, giusta procura in atti APPELLANTI CONTRO (C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), elettivamente domiciliati in Putignano (BA) alla Via C.F._4
Estramurale a Mezzogiorno n. 57 presso lo studio dell'Avv. CAMPANELLA LUIGI GIUSEPPE che li rappresenta e difende, giusta procura in atti APPELLATI Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 28.05.2025, che qui devono intendersi riportate.
pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 Con atto di citazione notificato il 01.06.2019, Controparte_1 proprietario dei fondi rustici, in agro di Putignano alla Contrada La Cupa – via Turi, facenti parte dell'azienda agricola condotta in locazione da , adiva il Controparte_3
Tribunale di Bari per chiedere la condanna dei sigg.ri e al Parte_2 Parte_1 risarcimento di tutti i danni subiti in seguito all'incendio sviluppatosi, il giorno 13 giugno 2017, alle ore 13:00, dall'incolto terreno adiacente di proprietà dei germani danneggiando numerosi alberi di quercia e alberi da frutto. Pt_1
Chiedeva, quindi, anche alla luce delle risultanze della c.t.u. dell'a.t.p. redatta dalla dott.ssa , la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti Per_1 quantificati nell'importo di € 7.687,60, con vittoria di spese e competenze anche della precedente fase di istruzione preventiva.
1.2 Si costituivano in giudizio i germani chiedendo il rigetto della domanda per Pt_1 infondatezza.
1.3 Con separato atto di citazione ritualmente notificato, , conduttore Controparte_3 dell'azienda agricola di proprietà di conveniva in giudizio, Controparte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Putignano, i germani per chiedere la condanna degli Pt_1 stessi al risarcimento di tutti i danni subiti alle coltivazioni a seguito del ridetto incendio, come peraltro accertati in sede di a.t.p. dal dott. per un importo pari ad € Per_2
2.904,50, con vittoria di spese e competenze anche della precedente fase di istruzione preventiva.
1.4 Si costituivano in giudizio i sigg.ri chiedendo, preliminarmente, la riunione del Pt_1 procedimento con quello già pendente presso il Tribunale di Bari per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e, nel merito, il rigetto della domanda poiché infondata.
1.5 Con sentenza n.112/2019, depositata il 6.06.2019, il Giudice di Pace di Putignano dichiarava la connessione della causa con quella pendente innanzi al Tribunale di Bari e, per l'effetto, rimetteva le parti innanzi al Tribunale.
1.6 Nel giudizio ritualmente riassunto, veniva, poi, disposta la riunione del procedimento a quello già pendente innanzi al Tribunale di Bari.
1.7 Espletata l'attività istruttoria (acquisizione dei fascicoli di a.t.p. e prova testimoniale), con la gravata sentenza n. 5258/2023 pubblicata il 20.12.202, il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, così statuiva: “1) Accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c. in relazione ai danni lamentati dagli pagina 2 di 11 attori, oggetto di causa;
2) Condanna, per l'effetto, e , in CP_4 Parte_3 solido tra loro, al pagamento in favore di della complessiva Controparte_1 somma di € 7.687,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, e di CP_3
della complessiva somma di € € 2.904,50 oltre rivalutazione monetaria ed
[...] interessi legali; 3) Condanna, infine, e , in solido tra loro, CP_4 Parte_3 al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite (comprensive anche di quelle relative alla fase di istruzione preventiva) che liquida in complessivi € 8.200,00 per compenso professionale ed € 1.308,64 per esborsi (comprensive dell'esborso del C.T.P.), oltre rimborso spese generali 15% ed oneri fiscali e previdenziali di legge;
4) Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., come da decreti di liquidazione in atti.”
1.8 A fondamento della decisione, il Tribunale di Bari, accertava la responsabilità dei germani ex art. 2051 c.c., avendo l'attore provato l'evento dannoso ed il nesso di Pt_1 causalità tra la cosa in custodia ed i danni lamentati e non avendo il convenuto dimostrato l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di casualità. Liquidava quindi,i danni, aderendo alla quantificazione operata dai CTU, nominati in sede di atp, in € 7.687,60 in favore del proprietario del fondo, e in € 2.904,50 in favore del Controparte_1 conduttore dell'azienda agricola, . Controparte_3
2.1 Con atto di appello notificato il 15.04.2024, i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 hanno interposto appello chiedendo, per i motivi di seguito indicati, accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adita Corte, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza gravata rigettando la domanda degli appellati ed in via subordinata riconoscere il concorso del sig. nella produzione del danno, CP_3 comunque escludendo da questo il danno subito dalle querce in quanto di proprietà esclusiva o di comproprietà degli appellanti;
ed in via ulteriormente gradata quantificare il danno per quanto di ragione e comunque determinare le spese di primo grado nei limiti del minimo dei parametri professionali.”
2.2 Con comparsa di costituzione, depositata telematicamente il 29.05.2024, si sono costituiti in giudizio i sigg.ri e chiedendo il Controparte_1 Controparte_3 rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di causa.
2.3 All'udienza del 28.05.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
pagina 3 di 11 3.1 Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la “Assenza di motivazione, errata ricostruzione del fatto”, nella parte in cui il Tribunale di Bari ha accertato la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei germani Netti sulla scorta delle conclusioni rassegnate dai CTU nominati in sede di atp. Secondo la prospettazione difensiva degli appellanti, la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità per omessa motivazione, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe aderito in modo acritico alle risultanze degli accertamenti tecnici, senza indicare i presupposti su cui ha fondato la responsabilità dei sigg.ri Netti e senza rilevare le incongruenze emerse nei medesimi accertamenti. Di fatto, non risulterebbe provato che l'incendio si fosse propagato dalla proprietà Pt_1 alla proprietà CP_1
Il motivo è infondato
Diversamente da quanto lamentato dall'appellante, entrambi i c.t.u., nominati in sede di atp, hanno fornito ampie giustificazioni tecniche relative alle origini dell'incendio ed, in particolare, hanno ritenuto che: “gli elementi osservati in campo e su descritti, la direzione di provenienza accertata dei venti (N-NE) durante l'incendio e l'esame delle foto aeree storiche, confermano la tesi del ricorrente per la quale l'incendio proveniva dal lato NE del fondo (particella 29 del foglio 17 di proprietà e da qui, anche Pt_1 grazie ai residui di vegetazione presenti in campo, si è diffuso velocemente nelle particelle 60 e 210 del foglio 17, di proprietà del sig. , lungo i muretti a CP_1 secco esistenti, fino a giungere ai bordi del podere F.” (vd CTU a firma del dott.
– pag.20) ed ancora, che l'analisi di tracce o indicatori sui luoghi, quali Per_1
l'esposizione e la modalità di carbonizzazione portano a ritenere che “...il fuoco proviene dalla proprietà ..” (vd CTU a firma del dott. – pag.17). Pt_1 Per_2
Tali valutazioni appaiono corrette, in considerazione dei riscontrati elementi accertati anche alla luce della documentazione in atti.
Parte appellante sostiene che non sarebbero stati descritti compiutamente dal CTU, come poi condivisi dal Tribunale, gli elementi dai quali si è accertata la provenienza del fuoco.
In realtà, come correttamente osservato dalla difesa di parte appellata, entrambi i CTU hanno compiutamente ed esaustivamente indicato i detti elementi, quali la modalità di carbonizzazione, il distacco della corteccia, l'esposizione, indicatori questi che consentono di risalire alla provenienza dell'incendio; nel caso de quo, sia il dott.
sia la dott.ssa hanno riscontrato l'ustione sulle querce poste sul muro Per_2 Per_1 di confine dal lato della proprietà il distacco della corteccia degli alberi dal lato Pt_1 della proprietà la presenza di cenere bianca, oltrechè l'assenza di indicatori CP_1
pagina 4 di 11 fisici sulla strada vicinale La Cupa che portino a ritenere che l'incendio si sia propagato dalla strada pubblica.
Inoltre, il c.t.u., dott. ha risposto in modo adeguato ed esauriente alle Per_1 osservazioni critiche del c.t.p., fornendo ampie giustificazioni tecniche nelle proprie controdeduzioni che appaiono pienamente condivisibili.
Il consulente tecnico d'ufficio, in particolare, ha ribadito che: “.... è emersa una maggiore compatibilità del punto d'innesco con il sito indicato dal ricorrente, piuttosto che con quelle indicato dai resistenti.... Infatti, a favore del sito indicato dai ricorrenti
...., depongono vuoi la direzione dei venti e del fuoco accertata, vuoi la presenza di cenere bianca indicativa di combustione completa visibile dalle foto aeree e dalle foto prodotte da ricorrente .... Mentre per il sito indicato dei resistenti ... non sono stati rinvenuti riscontri: - né relativamente alla direzione dei venti e del fuoco che spingeva verso sud e, quindi, in senso contrario alla posizione dei danni rilevati, - né relativamente all'eventuale presenza di cumuli di cenere visibili dalle foto aeree ... nè, infine, sono stati notati sul muretto a secco confinante con la strada La Cupa annerimenti o sfaldature che avrebbero potuto, almeno in parte, confermare un'eventuale punto di innesco.... i sopralluoghi in campo hanno consentito di acquisire elementi utili a definire la direzione del fuoco virgola che ha seguito quella del vento...”. Lo stesso tecnico, pertanto, ha concluso sostenendo che “... Tutti gli elementi rilevati.... hanno confermato che l'incendio, che ha interessato il fondo del ricorrente, proveniva da nord-est in corrispondenza della particella 29 del foglio 17 di proprietà dei resistenti e da qui si è diffuso velocemente lungo i muretti a secco esistenti nelle particelle 210 e 60 del foglio 17, di proprietà del sig. , fino a giungere i bordi del podere F. CP_1
... Questa ricostruzione combacia anche con la dichiarazione dei Ranger di Putignano
....”.
Peraltro, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che: “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili con le argomentazioni accolte” (Cass. Civ., Ord. n. 10747/2019).
Ed inoltre, dalla documentazione in atti ed, in particolare, dal report relativo alla direzione dei venti rilasciato dall'Aeronautica Militare-Centro Operativo per la Meteorologia, risulta che il giorno 13.06.2017, alle ore 12:55, il vento proveniva da N-
pagina 5 di 11 NE ed aveva una intensità pari a 10 nodi e che, quindi, il fuoco ben avrebbe potuto propagarsi dalla proprietà alla proprietà Pt_1 CP_1
Fuorvianti e prive di riscontri oggettivi sono le contestazioni di parte appellante circa la distanza della stazione metereologica che ha effettuato la rilevazione del vento (posta a circa 18 km di distanza) e sull'orario di Greenwich che d'estate sarebbe inferiore di due ore, posto che la stazione di Gioia del Colle risulta quella più vicina ai luoghi e che non vi è alcun riferimento all'orario di Greenwich.
Peraltro, non corrisponde al vero la circostanza che né i Rangers di Putignano, né i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, siano riusciti a verificare dove e da quale direzione l'incendio si sia propagato.
Orbene, dall''esame della documentazione in atti risulta che i VV FF intervenuti hanno provveduto a “bloccare l'incendio su tutta la fascia perimetrale del campo” e che non sono riusciti ad accertare “le cause dell'incendio” e non, come sostenuto da parte appellante, da dove e da quale direzione si sia poi propagato.
Inoltre, dall'esame della deposizione testimoniale resa dai testi Testimone_1 [...]
e , emerge chiaramente che l'incendio si propagava dalla proprietà Tes_2 Tes_3
“ ...vidi alzarsi del fumo dalla proprietà ..”; “...vidi il fuoco nei pressi Pt_1 Pt_1 dell'abitazione dei ..”; “ ...intorno alle 13:00 si sviluppò un incendio che partiva Pt_1 dal terreno di proprietà ..”; “...preciso che dal terreno dei le fiamme si Pt_1 Pt_1 sviluppavano nei terreni confinanti di proprietà (vd verbale udienza del CP_1
30.09.2021 – teste;
“...vidi levarsi del fumo alle spalle Testimone_1 dell'abitazione dei sigg.ri ..”; “...l'incendio dai terreni dei sigg.ri .... si Pt_1 Pt_1 propagò nei terreni di proprietà ...” (vd verbale udienza del 17.01.2022 – CP_1 teste ); “ ...intorno alle ore 13:00 circa quello che era in precedenza Testimone_2 solamente fumo, a causa anche del vento, si era tramutato in vero e proprio incendio che è partito alle spalle dell'abitazione dei sigg.ri ..”; “...le fiamme passavano Pt_1 attraverso il muretto a secco nella proprietà del sig. ...”(vd verbale udienza CP_1 del 2.05.2022-teste ). Tes_3
3.2 Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la “Omessa considerazione di circostanze rilevanti ai fini della decisione della controversia” per non aver riconosciuto la corresponsabilità di , conduttore dei fondi di CP_2 proprietà del nella causazione dell'incendio. A parere degli appellanti, il CP_1 giudice di prime cure non avrebbe considerato la rilevante circostanza che il CP_3 non aveva né fatto la precesi (parafuoco) obbligatoria ex art. 3, commi 1 e 2, della legge pagina 6 di 11 n. 38/2016, né aveva eseguito le operazioni di trebbiatura, con grave CP_5 aumento degli effetti dannosi dell'incendio.
Il motivo è infondato Orbene, entrambi i CTU, nominanti in sede di accertamento tecnico preventivo, smentiscono la tesi di parte appellante secondo cui il conduttore del fondo sig. CP_3 sarebbe corresponsabile per non aver eseguito la precesi (o parafuoco), prevista ex lege. Orbene, i richiamati tecnici d'ufficio riportano la disposizione normativa regionale richiamata (Legge Regionale della n. 38/2016) evidenziando, al contempo, che il CP_5
“. era sì tenuto a fare precese o fascia protettiva di 15 m se non dopo la CP_3 chiusura delle operazioni di mietitrebbiatura e comunque entro il 15 luglio e non entro il 31 maggio che invece riguarda proprietari affittuari e conduttori di terreni di colture arbòree” (vd relazione peritale a firma del dott. – pag. 22); anche il CTU, Per_2 dott. , rileva che il non ha mancato ai suoi obblighi. Per_1 CP_3
Né, elementi in senso contrario emergono dalle deposizioni dei testi di parte appellata, ascoltati in primo grado, i quali evidenziano che vi erano le fasce di protezione e che in prossimità dei muretti a secco era stato fatto lo sfalcio dell'erba. Sulla scorta di tali elementi, deve ritenersi che il Tribunale di Bari, con la sentenza gravata, abbia correttamente escluso la corresponsabilità del nella causazione CP_3 del sinistro de quo. 3.3 Con il terzo motivo di appello i sigg.ri eccepiscono la “omessa considerazione Pt_1 di circostanze rilevanti ai fini della decisione della controversia: violazione dell'art. 881 c.c.. Rilevanza della violazione di legge ai fini della decisione”, nella parte in cui il Tribunale ha accertato la proprietà esclusiva delle querce in capo al CP_1 riconoscendo i relativi danni per essere andate distrutte in conseguenza dell'incendio nella somma di € 6.217,60 e in € 1.220,00 per il costo di intervento straordinario di potature per le altre querce. Contrariamente, la difesa dei ha rivendicato la Pt_1 proprietà delle querce e ha dedotto che essi in primo grado “hanno invocato il secondo comma dell'art. 881 del c.c. il quale dispone che quando nel muro di confine tra fondi rustici esiste uno sporto, si presume che il muro spetti al proprietario del fondo verso il quale esiste lo sporto: orbene i convenuti hanno provato che nel muro a secco sul lato che si prospetta verso la loro proprietà esiste una scalinata fatta di lastroni di pietra conficcati nel muro a secco che dalla superficie del loro fondo porta all'area superiore del muro a secco [….] allora deve concludersi che in ossequio a quanto disposto dall'art. 881 c.c. il muro in pietra di confine tra le due proprietà appartiene ai signori
. Peraltro, seppure il Tribunale non avesse ritenuto sufficienti gli elementi a Pt_1 supporto della proprietà esclusiva in capo ai germani delle querce poste sul Pt_1
pagina 7 di 11 confine, avrebbe comunque dovuto ritenerle di proprietà comune e, per l'effetto, ridurre nella misura del 50% l'entità del danno subito. Il motivo è infondato Parte appellante sostiene che il muro di confine tra i fondi rustici sarebbe di proprietà e di conseguenza anche le querce che ivi insistono. Pt_1
Detto assunto, in primo luogo non provato, risulta smentito pure dagli accertamenti effettuati in sede di atp dal CTU, dott. , secondo cui. “ ...sovrapponendo le Per_1 mappe catastali alle foto aeree il muro pare ricadere nella proprietà del ricorrente;
e comunque dei rilievi fatti risulta che il centro delle querce interamente danneggiate rientra nella metà di muro di proprietà ” (vd CTU a firma dott. – CP_1 Per_1 pag. 24). Peraltro, il c.t.u., dott. ha risposto in modo adeguato ed esauriente alle Per_1 osservazioni critiche del c.t.p., ribadendo che “... il limite catastale della particella 210, non incorpori il muro di confine nel tratto adiacente alla particella 33, mentre, nel punto evidenziato dalla freccia rossa, pieghi a destra per inglobare il muro, oggetto di accertamento, nel tratto confinante con la particella 29. Quindi, il muro di confine all'altezza della particella 29 rientra nella proprietà esclusiva ...” (vd CP_1 risposta osservazioni CTU dott. – pag. 7). Per_1
Orbene, questa Corte ritiene che le ampie giustificazioni tecniche nelle proprie controdeduzioni fornite dal CTU, nominato in sede di atp, appaiano pienamente condivisibili. Peraltro, il richiamo alla disposizione normativa di cui all'art.881 c.c. non appare pertinente in quanto è pacifico che un muro di recinzione di un fondo si presume comune al proprietario di quello limitrofo se: 1) sorge su suolo comune ad entrambi i confinanti proprietari;
2) divide, conformemente alla sua funzione, entità prediali omogenee tra loro (quali edifici, cortili, etc.), appartenenti a diversi proprietari;
3) mancano sporti e simili o altri elementi contrari, indicati dall'art. 881 c.c.. Orbene, nel caso di specie, il CTU, in maniera puntuale e precisa, ha rilevato che il muro non sorge su suolo comune ma piuttosto ricade nella proprietà esclusiva del sig. e che la presenza di scalini che, secondo la ricostruzione di parte appellante CP_1 sarebbe elemento indicativo della proprietà esclusiva del muro dei germani “...si Pt_1 trovano incorporati nel muro di confine che separa la particella 158 e la particella 29
...e che nessuna scala è posta in corrispondenza della particella 210...” (vd risposta osservazioni CTU dott. – pag. 7). Per_1
Alla luce di tanto, deve concludersi che il muro di confine e le querce che vi insistono siano di proprietà esclusiva dell'appellato.
pagina 8 di 11 3.4 Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti censurano la “omessa considerazione di circostanze rilevanti ai fini della decisione della controversia”, nella parte in cui il Tribunale di Bari ha quantificato il danno subito dal in € 7.787,60 e dal CP_1 in € 2.904,50, così statuendo in modo errato non solo sulla proprietà delle CP_3 querce ma anche sul loro valore “esageratamente ingiustificato”. Il motivo è infondato Orbene, parte appellante lamenta che la valutazione relativa al reale valore delle querce, stimata da entrambi i CTU e condivisa dal giudice di prime cure, sia spropositata ed ingiustificata anche in considerazione della sanzione amministrativa prescritta dalla a carico di colui che procede al taglio di una pianta protetta. Sostiene, CP_5 inoltre, che i CTU non abbiano detratto dal valore della perdita economica, il valore della legna ricavata dal taglio e che abbiano impropriamente incluso nel calcolo dei danni subiti anche quello relativo ad una quercia che era già secca prima dell'incendio. In primo luogo è d'uopo rilevare che alcuna incidenza può avere in questa sede la sanzione amministrativa posta a carico di colui che procede al taglio di una pianta protetta, in quanto quello che rileva è il danno subito e causato dall'incendio. Ed, inoltre, per la stima del valore delle querce, entrambi i CTU hanno elaborato dei calcoli immuni da vizi logici, in quanto si è fatto riferimento al “metodo svizzero modificato....adottato da molti comuni italiani...per l'attribuzione degli indizi è fatto riferimento alle tabelle pubblicate nel testo “Il valore economico degli alberi”...” e che
“... si ritengono compresi nel valore delle piante da abbattere anche in considerazione del fatto che il legname derivante resta nella disponibilità del proprietario...”. Alla luce di tanto, non corrisponde al vero la circostanza che non si sia proceduto alla detrazione della legna ricavata dal taglio, poiché il CTU ha ritenuto congruo compensare la somma occorrente per l'abbattimento delle piante, che andrebbe posta a carico del danneggiante, con quella ricavata dal taglio che rimane a favore del danneggiato. Sul rilievo che, nella stima dei danni, sarebbero stati inclusi anche alberi secchi già prima dell'incendio, il CTU dott.ssa , a seguito delle osservazioni alla bozza Per_1 della consulenza trasmessa alle parti, ha risposto rilevando, in particolare che: “... sono state considerate esclusivamente le querce che presentavano danni riferibili all'incendio; le piante che presentavano da anni riferibili al periodo antecedente all'incendio non sono state considerate...”
Pertanto, questa Corte ritiene di condividere pienamente le conclusioni a cui sono giunti i due consulenti nominati in sede di atp, i quali, con ragionamento coerente, logico, obbiettivo e razionale, sono pervenuti a conclusioni analoghe tra loro, replicando puntualmente alle osservazioni del c.t.p..
pagina 9 di 11 3.5 Con il quinto motivo di appello, i sigg.ri impugnano il capo della sentenza Pt_1
“...nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della controparte ad ottenere il rimborso dei compensi minimi ma ha quantificato gli stessi in € 8.200,00 in violazione dell'art. 4 del D.M. 55/2014 e delle tabelle del D.M. 147/2022”. In particolare, gli appellanti hanno rilevato che il giudice ha riconosciuto il rimborso dei compensi calcolati sui valori minimi senza operare la necessaria decurtazione del 50% sui valori medi, come espressamente previsto dalla suddetta disposizione normativa. Gli appellanti, con le memorie autorizzate depositate il 21.03.2025, rinunciano formalmente al quinto motivo di appello “... atteso l'intervenuto decreto di correzione di errore materiale della sentenza emesso il 28.10.2024 nel sub procedimento nrg. 3185- 2/2019, aperto dagli appellati successivamente all'introduzione del presente giudizio di appello...”.
4. Da quanto innanzi esposto, consegue l'integrale rigetto dell'atto di appello.
5. Le spese relative al presente grado di giudizio devono essere poste a carico degli appellanti in favore dei sigg.ri e , secondo il Controparte_1 CP_2 principio della soccombenza e liquidate, in base al valore della causa sul quantum riconosciuto a ciascun appellato, nella misura indicata dispositivo di seguito trascritto, tenendo conto dei parametri medi previsti dalle tabelle allegate al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022 6. Per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , con atto di citazione in appello regolarmente notificato, Parte_1 Parte_2 avverso l'ordinanza n. 5258/2023, pubblicata il 20.12.2023 del Tribunale di Bari, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la gravata sentenza;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dei sigg.ri e delle spese di questo grado di giudizio, Controparte_1 CP_2 spese che liquida per il in complessivi €. 3.900,00 per Controparte_1 onorari, oltre rimborso forfetario delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e per il in complessivi €. 1.900,00 per onorari, oltre rimborso CP_2 forfetario delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge pagina 10 di 11 - dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002. Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data . Il Consigliere Estensore Dott.ssa Paola Barracchia Il Presidente Dott. Salvatore Grillo
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