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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCHIESARO GIAMPAOLO MARIA VITT, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 343/2024 depositato il 05/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301DU01016/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301DU01016/2023 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti concordemente chiedono disporsi declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere, a spese di lite compensate, stante l'intervenuta conciliazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe ritenendolo illegittimo e chiedendone l'annullamento, sostenendo di aver già pagato le tasse in Francia sulla pensione accreditata dallo Stato francese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Venezia contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 25 11 25, tenuto conto delle posizioni delle parti e dei chiarimenti forniti dagli organi francesi, era formulata dal Giudice una proposta conciliativa che le parti avevano accettato chiedendo, nella successiva udienza del 16 12 205, che fosse dichiarato estinto il ricorso per intervenuta conciliazione a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione.
In tal senso è la concorde richiesta delle parti le quali hanno evidenziato il venir meno dell'interesse a coltivare la causa.
Le spese di lite relative al grado vanno pure compensate in presenza di accordo in tal senso tra le parti.
P.Q.M.
a) dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, conseguente a conciliazione;
b) spese del grado compensate tra le parti.
Venezia 16 Dicembre 2025
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCHIESARO GIAMPAOLO MARIA VITT, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 343/2024 depositato il 05/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301DU01016/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301DU01016/2023 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti concordemente chiedono disporsi declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere, a spese di lite compensate, stante l'intervenuta conciliazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe ritenendolo illegittimo e chiedendone l'annullamento, sostenendo di aver già pagato le tasse in Francia sulla pensione accreditata dallo Stato francese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Venezia contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 25 11 25, tenuto conto delle posizioni delle parti e dei chiarimenti forniti dagli organi francesi, era formulata dal Giudice una proposta conciliativa che le parti avevano accettato chiedendo, nella successiva udienza del 16 12 205, che fosse dichiarato estinto il ricorso per intervenuta conciliazione a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione.
In tal senso è la concorde richiesta delle parti le quali hanno evidenziato il venir meno dell'interesse a coltivare la causa.
Le spese di lite relative al grado vanno pure compensate in presenza di accordo in tal senso tra le parti.
P.Q.M.
a) dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, conseguente a conciliazione;
b) spese del grado compensate tra le parti.
Venezia 16 Dicembre 2025