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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/02/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4537/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4537/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SALVI LUIGI, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il difensore avv. SALVI LUIGI
APPELLANTE contro
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. SEMERARO LUIGI, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso il difensore avv. SEMERARO LUIGI
APPELLATO
Nonché contro
[...]
Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in modalità scritta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. 3281/2019, Parte_1 depositata il 06.12.2019, con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva rigettato la domanda di risarcimento per le lesioni riportate in seguito al sinistro occorsogli in data 22.10.2016 alle ore 09,15 circa allorquando, mentre attraversava corso Roma in Massafra, veniva investito dall'autovettura Volkswagen
Golf tg CW925WJ - di proprietà di e condotta, nell'occasione, da . Controparte_2 Controparte_2
A sostegno dell'appello, lamentava l'errata valutazione effettuata dal Giudice di prime cure di tutte le risultanze istruttorie;
in particolare, denunciava l'omessa valutazione della dichiarazione resa in sede di pagina 1 di 6 interpello da parte del convenuto contumace il quale aveva reso una vera e propria confessione CP_2 giudiziale. Chiedeva, pertanto, di accertare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo
Volkswagen Golf e di condannare in solido e l'impresa assicuratrice al risarcimento del Controparte_2 danno biologico pari al 3% oltre al pagamento delle spese giudiziali da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Ritualmente costituita in giudizio, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità Controparte_3 dell'appello; nel merito, evidenziava la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal Giudice di prime cure e concludeva, quindi, per il rigetto dell'impugnazione con vittoria di spese di lite.
Seppur ritualmente citati, e decidevano di rimanere contumaci anche in Controparte_2 Controparte_2 questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 24.10.2024 tenutasi con modalità scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da note depositate telematicamente, ed il Tribunale si riservava per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'impugnazione, avendo l'odierno istante indicato le ragioni poste alla base dell'impugnazione così come previsto dall'art. 342 cpc atteso che, ai fini della specificità dei motivi, è sufficiente che vi sia una esposizione non generica e non equivoca del contenuto e della portata delle censure, in modo che restino individuati i punti e le questioni da riesaminare e, quindi,
l'ambito del "thema decidendum", non essendo necessaria una rigorosa e formalistica enunciazione della ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione (in tal senso, da ultimo, cfr Cassazione ordinanza n.
13535/2018 secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Venendo al merito, l'appello è fondato e la domanda deve pertanto essere accolta nei limiti che saranno indicati in motivazione.
In punto di diritto, la fattispecie in esame va ricondotta sotto il disposto di all'art. 2054 c.c., che sancisce una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo per i danni provocati a persone o cose dalla circolazione dello stesso. In particolare, nell'ipotesi di investimento del pedone da parte di un veicolo, la colpa del conducente si deve presumere a norma dell'art. 2054, comma 1, c.c., salvo che questi fornisca la prova della condotta imprudente ed imprevedibile del pedone anche ai fini del concorso di colpa.
pagina 2 di 6 Sul punto è ormai consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo cui "In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro” (Cass. Civ.
17397/2007).
L'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato in maniera imprevedibile dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore (in tal senso Cass. Sent. n.
24472/2014).
A questi principi si ricollegano le disposizioni normative di cui all'art. 140 e 191 del Codice della Strada secondo cui il conducente di veicolo non condotto su rotaie ha l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo per la circolazione;
nei confronti dei pedoni, il conducente ha poi un particolare obbligo di attenzione che si estende all'obbligo di previsione di eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada al fine di evitare danni a terzi.
La responsabilità del conducente trova limite solo nella condotta del pedone che configuri una causa eccezionale, non prevista né prevedibile, idonea, da sola, a produrre l'evento. Però la responsabilità del conducente viene esclusa, superando la presunzione posta dall'art. 2054 c.c., solo quando il conducente dimostri di essersi trovato, pur avendo adempiuto ai propri obblighi in maniera diligente, nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone che, a sua volta, abbia agito in modo atipico, imprevedibile e eccezionale, e di compiere manovre idonee ad evitare l'evento dannoso.
Pertanto, l'onere di provare la propria condotta diligente, secondo i parametri di cui sopra, e il comportamento imprevedibile e anomalo del pedone gravano sul conducente, e non sul pedone investito.
Ebbene, nel caso di specie, dall'attività istruttoria espletata, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace, è emersa l'effettiva verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione con esclusiva responsabilità del conducente il veicolo Volkswagen Golf tg CW925WJ.
In primo luogo, viene in rilievo la confessione giudiziale resa dal convenuto contumace, , in Controparte_2 sede di interrogatorio formale all'udienza celebrata il 15.02.2019 dinanzi al Giudice di Pace.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità , “in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione giudiziale proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al
pagina 3 di 6 proprietario dello stesso, è liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c., mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, comma 2 c.c.”. (S.C. sent. n.19327/17)
Nel caso di specie, , in sede di interpello, ha ammesso di aver investito il pedone, Controparte_2 confermando la prospettazione attorea;
in particolare, ebbe ad affermare che “mentre conducevo la Golf, investivo il Sig. mentre attraversava la carreggiata da sinistra verso destra” “ posso riferire Parte_1 che a seguito dell'investimento il sig. cadeva a terra” ed a correzione della precedente dichiarazione Pt_1 rilasciata all'impresa assicurativa, ebbe a precisare “lo attraversava la strada da sinistra verso destra Pt_1 rispetto alla mia direttrice di marcia”.
Orbene, pur non essendo prova legale la dichiarazione resa dal conducente non proprietario, il Tribunale rileva che gli ulteriori elementi raccolti nel corso dell'istruttoria rafforzano la ricostruzione della dinamica dell'incidente così come descritta nell'atto di citazione.
In particolare, l'unico testimone oculare – il cui nominativo, peraltro, compare nella lettera Testimone_1 di messa in mora data 18.04.2027- della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, confermando le circostanze di prova, ebbe a riferire: “Vedevo che lo spera veniva investito da una Golf che proveniva dal lato destro del pedone” ed ancora “il pedone veniva attinto dalla golf con la parte anteriore ( il davanti dell'auto) sulla gamba destra e a seguito dell'urto lo stesso cadeva sul lato sinistro” precisando che “la golf sopraggiungeva da destra e pertanto urtava il pedone non solo sulla gamba destra ma anche sul gomito destro”.
Inoltre, a sostegno della tesi attorea, oltre alla scheda paziente del medico SET 118 Taranto ove l'attore si recò nell'immediato, risulta agli atti la relazione di pronto soccorso dell'Ospedale di Castellaneta redatta due giorni dopo il sinistro in cui risulta l'annotazione “riferisce incidente stradale auto pedone mentre attraversava la strada veniva investito da una macchina in corsa. Questo avveniva in Massafra corso Tes_ Roma nei pressi dell'edicola ”.
Non è inoltre emerso dalle risultanze istruttorie in atti che il pedone abbia violato norme della circolazione stradale e di comune prudenza e diligenza suscettibili di incidere con nesso di causalità sul sinistro de quo, essendosi limitato ad attraversare la sede stradale, senza assumere alcun comportamento anomalo o imprevedibile.
In definitiva, esclusa la configurabilità di un concorso di colpa del pedone, la responsabilità del sinistro appare ascrivibile al conducente del Volkswagen Golf tg CW925WJ il quale, nel percorrere la strada, di mattina ed in condizioni di buona visibilità, ha omesso di arrestare la marcia.
In ordine alla quantificazione dei danni, questo Giudice ritiene corretta e condivisibile la stima effettuata dal CTU Dott. il quale, dopo aver accertato la compatibilità tra le lesioni procurate e Persona_1
l'evento, ha quantificato nella misura del 3% un danno biologico e in giorni 10 (dieci) la Inabilità
Temporanea Parziale al 75 %, in giorni 15 (quindici) la Inabilità Temporanea Parziale al 50 % ed in giorni
10 (dieci) il periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 25%.
pagina 4 di 6 Pertanto, in base ai valori dell'art. 139, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 209/2005 e il d.m. 9/01/2019 di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona (cd. micropermanenti) derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, tenuto conto che il danneggiato aveva 39 anni al momento del sinistro, deve riconoscersi l'importo di euro 2.915,79 a titolo di danno biologico permanente ed euro 966,70 a titolo di danno biologico temporaneo ( di cui euro 414,30 al 75%,
euro 414,30 al 50% ed euro 138,10 al 25%), così per un totale di euro 3.882,49, cui dovranno aggiungersi euro 82,00 per spese mediche documentate ritenute dal CTU congrue e compatibili rispetto all'evento lesivo.
Non può invece riconoscersi il danno morale;
sul punto si ricorda che, in caso di lesioni micropermanenti, ai fini della liquidazione del danno morale, in aggiunta al danno biologico, il danneggiato deve allegare tutte le circostanze utili per dimostrare che la lesione patita abbia determinato una sofferenza o un turbamento, e la prova delle stesse può essere fornita anche mediante lo strumento delle presunzioni (cfr
Cass. civ. 17209/2015 secondo cui “in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi
è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita. Questa impostazione è conforme alla sentenza di questa Corte n. 29191 del 2008, ove si afferma 'l'autonomia ontologica del danno morale', e la necessità di un suo accertamento separato e ulteriore. Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ne consegue che, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private. Questo significa però che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”).
Nel caso in esame, tale prova può dirsi raggiunta, poiché il danneggiato ha chiesto detta voce di danno senza nulla allegare né tantomeno provare.
Conclusivamente, al danneggiato spetta la somma suindicata di euro 2.915,79 che dovrà essere devalutata al momento della verificazione del sinistro (ottobre 2016); su tale importo dovranno essere applicati gli interessi sulla somma via via rivalutata di anno in anno, fino alla data della presente sentenza. Sulla somma risultante decorreranno gli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo.
pagina 5 di 6 Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione, quanto al procedimento di prime cure, dei parametri minimi introdotti dal d.m. n. 55/2014 e, con riferimento al giudizio di secondo grado, dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147/2022 per la semplicità delle questioni affrontate con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la responsabilità esclusiva del sinistro per cui è causa a carico del conducente del veicolo Volkswagen Golf tg CW925WJ;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento in Controparte_2 Controparte_3 favore di , della complessiva somma di euro 3.882,49 oltre interessi come in motivazione Parte_1 nonché euro 82,00 per spese mediche, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento in Controparte_2 Controparte_3 favore di delle spese di lite che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in euro Parte_1
125,00 per spese ed euro 670,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e, per il presente grado di giudizio, in euro 174,00 per spese ed euro 852,00 per onorari per oltre i.v.a., c.p.a. e
15 % per spese generali da versarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone a carico degli appellati, in solido tra loro, le spese relative alla c.t.u.
Taranto, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4537/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SALVI LUIGI, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il difensore avv. SALVI LUIGI
APPELLANTE contro
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. SEMERARO LUIGI, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso il difensore avv. SEMERARO LUIGI
APPELLATO
Nonché contro
[...]
Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in modalità scritta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. 3281/2019, Parte_1 depositata il 06.12.2019, con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva rigettato la domanda di risarcimento per le lesioni riportate in seguito al sinistro occorsogli in data 22.10.2016 alle ore 09,15 circa allorquando, mentre attraversava corso Roma in Massafra, veniva investito dall'autovettura Volkswagen
Golf tg CW925WJ - di proprietà di e condotta, nell'occasione, da . Controparte_2 Controparte_2
A sostegno dell'appello, lamentava l'errata valutazione effettuata dal Giudice di prime cure di tutte le risultanze istruttorie;
in particolare, denunciava l'omessa valutazione della dichiarazione resa in sede di pagina 1 di 6 interpello da parte del convenuto contumace il quale aveva reso una vera e propria confessione CP_2 giudiziale. Chiedeva, pertanto, di accertare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo
Volkswagen Golf e di condannare in solido e l'impresa assicuratrice al risarcimento del Controparte_2 danno biologico pari al 3% oltre al pagamento delle spese giudiziali da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Ritualmente costituita in giudizio, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità Controparte_3 dell'appello; nel merito, evidenziava la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal Giudice di prime cure e concludeva, quindi, per il rigetto dell'impugnazione con vittoria di spese di lite.
Seppur ritualmente citati, e decidevano di rimanere contumaci anche in Controparte_2 Controparte_2 questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 24.10.2024 tenutasi con modalità scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da note depositate telematicamente, ed il Tribunale si riservava per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'impugnazione, avendo l'odierno istante indicato le ragioni poste alla base dell'impugnazione così come previsto dall'art. 342 cpc atteso che, ai fini della specificità dei motivi, è sufficiente che vi sia una esposizione non generica e non equivoca del contenuto e della portata delle censure, in modo che restino individuati i punti e le questioni da riesaminare e, quindi,
l'ambito del "thema decidendum", non essendo necessaria una rigorosa e formalistica enunciazione della ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione (in tal senso, da ultimo, cfr Cassazione ordinanza n.
13535/2018 secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Venendo al merito, l'appello è fondato e la domanda deve pertanto essere accolta nei limiti che saranno indicati in motivazione.
In punto di diritto, la fattispecie in esame va ricondotta sotto il disposto di all'art. 2054 c.c., che sancisce una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo per i danni provocati a persone o cose dalla circolazione dello stesso. In particolare, nell'ipotesi di investimento del pedone da parte di un veicolo, la colpa del conducente si deve presumere a norma dell'art. 2054, comma 1, c.c., salvo che questi fornisca la prova della condotta imprudente ed imprevedibile del pedone anche ai fini del concorso di colpa.
pagina 2 di 6 Sul punto è ormai consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo cui "In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro” (Cass. Civ.
17397/2007).
L'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato in maniera imprevedibile dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore (in tal senso Cass. Sent. n.
24472/2014).
A questi principi si ricollegano le disposizioni normative di cui all'art. 140 e 191 del Codice della Strada secondo cui il conducente di veicolo non condotto su rotaie ha l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo per la circolazione;
nei confronti dei pedoni, il conducente ha poi un particolare obbligo di attenzione che si estende all'obbligo di previsione di eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada al fine di evitare danni a terzi.
La responsabilità del conducente trova limite solo nella condotta del pedone che configuri una causa eccezionale, non prevista né prevedibile, idonea, da sola, a produrre l'evento. Però la responsabilità del conducente viene esclusa, superando la presunzione posta dall'art. 2054 c.c., solo quando il conducente dimostri di essersi trovato, pur avendo adempiuto ai propri obblighi in maniera diligente, nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone che, a sua volta, abbia agito in modo atipico, imprevedibile e eccezionale, e di compiere manovre idonee ad evitare l'evento dannoso.
Pertanto, l'onere di provare la propria condotta diligente, secondo i parametri di cui sopra, e il comportamento imprevedibile e anomalo del pedone gravano sul conducente, e non sul pedone investito.
Ebbene, nel caso di specie, dall'attività istruttoria espletata, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace, è emersa l'effettiva verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione con esclusiva responsabilità del conducente il veicolo Volkswagen Golf tg CW925WJ.
In primo luogo, viene in rilievo la confessione giudiziale resa dal convenuto contumace, , in Controparte_2 sede di interrogatorio formale all'udienza celebrata il 15.02.2019 dinanzi al Giudice di Pace.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità , “in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione giudiziale proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al
pagina 3 di 6 proprietario dello stesso, è liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c., mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, comma 2 c.c.”. (S.C. sent. n.19327/17)
Nel caso di specie, , in sede di interpello, ha ammesso di aver investito il pedone, Controparte_2 confermando la prospettazione attorea;
in particolare, ebbe ad affermare che “mentre conducevo la Golf, investivo il Sig. mentre attraversava la carreggiata da sinistra verso destra” “ posso riferire Parte_1 che a seguito dell'investimento il sig. cadeva a terra” ed a correzione della precedente dichiarazione Pt_1 rilasciata all'impresa assicurativa, ebbe a precisare “lo attraversava la strada da sinistra verso destra Pt_1 rispetto alla mia direttrice di marcia”.
Orbene, pur non essendo prova legale la dichiarazione resa dal conducente non proprietario, il Tribunale rileva che gli ulteriori elementi raccolti nel corso dell'istruttoria rafforzano la ricostruzione della dinamica dell'incidente così come descritta nell'atto di citazione.
In particolare, l'unico testimone oculare – il cui nominativo, peraltro, compare nella lettera Testimone_1 di messa in mora data 18.04.2027- della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, confermando le circostanze di prova, ebbe a riferire: “Vedevo che lo spera veniva investito da una Golf che proveniva dal lato destro del pedone” ed ancora “il pedone veniva attinto dalla golf con la parte anteriore ( il davanti dell'auto) sulla gamba destra e a seguito dell'urto lo stesso cadeva sul lato sinistro” precisando che “la golf sopraggiungeva da destra e pertanto urtava il pedone non solo sulla gamba destra ma anche sul gomito destro”.
Inoltre, a sostegno della tesi attorea, oltre alla scheda paziente del medico SET 118 Taranto ove l'attore si recò nell'immediato, risulta agli atti la relazione di pronto soccorso dell'Ospedale di Castellaneta redatta due giorni dopo il sinistro in cui risulta l'annotazione “riferisce incidente stradale auto pedone mentre attraversava la strada veniva investito da una macchina in corsa. Questo avveniva in Massafra corso Tes_ Roma nei pressi dell'edicola ”.
Non è inoltre emerso dalle risultanze istruttorie in atti che il pedone abbia violato norme della circolazione stradale e di comune prudenza e diligenza suscettibili di incidere con nesso di causalità sul sinistro de quo, essendosi limitato ad attraversare la sede stradale, senza assumere alcun comportamento anomalo o imprevedibile.
In definitiva, esclusa la configurabilità di un concorso di colpa del pedone, la responsabilità del sinistro appare ascrivibile al conducente del Volkswagen Golf tg CW925WJ il quale, nel percorrere la strada, di mattina ed in condizioni di buona visibilità, ha omesso di arrestare la marcia.
In ordine alla quantificazione dei danni, questo Giudice ritiene corretta e condivisibile la stima effettuata dal CTU Dott. il quale, dopo aver accertato la compatibilità tra le lesioni procurate e Persona_1
l'evento, ha quantificato nella misura del 3% un danno biologico e in giorni 10 (dieci) la Inabilità
Temporanea Parziale al 75 %, in giorni 15 (quindici) la Inabilità Temporanea Parziale al 50 % ed in giorni
10 (dieci) il periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 25%.
pagina 4 di 6 Pertanto, in base ai valori dell'art. 139, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 209/2005 e il d.m. 9/01/2019 di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona (cd. micropermanenti) derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, tenuto conto che il danneggiato aveva 39 anni al momento del sinistro, deve riconoscersi l'importo di euro 2.915,79 a titolo di danno biologico permanente ed euro 966,70 a titolo di danno biologico temporaneo ( di cui euro 414,30 al 75%,
euro 414,30 al 50% ed euro 138,10 al 25%), così per un totale di euro 3.882,49, cui dovranno aggiungersi euro 82,00 per spese mediche documentate ritenute dal CTU congrue e compatibili rispetto all'evento lesivo.
Non può invece riconoscersi il danno morale;
sul punto si ricorda che, in caso di lesioni micropermanenti, ai fini della liquidazione del danno morale, in aggiunta al danno biologico, il danneggiato deve allegare tutte le circostanze utili per dimostrare che la lesione patita abbia determinato una sofferenza o un turbamento, e la prova delle stesse può essere fornita anche mediante lo strumento delle presunzioni (cfr
Cass. civ. 17209/2015 secondo cui “in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi
è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita. Questa impostazione è conforme alla sentenza di questa Corte n. 29191 del 2008, ove si afferma 'l'autonomia ontologica del danno morale', e la necessità di un suo accertamento separato e ulteriore. Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ne consegue che, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private. Questo significa però che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”).
Nel caso in esame, tale prova può dirsi raggiunta, poiché il danneggiato ha chiesto detta voce di danno senza nulla allegare né tantomeno provare.
Conclusivamente, al danneggiato spetta la somma suindicata di euro 2.915,79 che dovrà essere devalutata al momento della verificazione del sinistro (ottobre 2016); su tale importo dovranno essere applicati gli interessi sulla somma via via rivalutata di anno in anno, fino alla data della presente sentenza. Sulla somma risultante decorreranno gli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo.
pagina 5 di 6 Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione, quanto al procedimento di prime cure, dei parametri minimi introdotti dal d.m. n. 55/2014 e, con riferimento al giudizio di secondo grado, dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147/2022 per la semplicità delle questioni affrontate con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la responsabilità esclusiva del sinistro per cui è causa a carico del conducente del veicolo Volkswagen Golf tg CW925WJ;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento in Controparte_2 Controparte_3 favore di , della complessiva somma di euro 3.882,49 oltre interessi come in motivazione Parte_1 nonché euro 82,00 per spese mediche, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento in Controparte_2 Controparte_3 favore di delle spese di lite che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in euro Parte_1
125,00 per spese ed euro 670,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e, per il presente grado di giudizio, in euro 174,00 per spese ed euro 852,00 per onorari per oltre i.v.a., c.p.a. e
15 % per spese generali da versarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone a carico degli appellati, in solido tra loro, le spese relative alla c.t.u.
Taranto, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
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