Articolo 3 della Legge 29 marzo 1952, n. 364
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 maggio 1952
Art. 3.
I finanziamenti di cui all'art. 1 sono concessi con decreto del Ministro per il tesoro che stabilisce le condizioni alle quali il finanziamento e' sottoposto,ivi compreso il richiamo alle disposizioni contenute negli articoli 2 , 3 , 4 e 11 della legge 11 settembre 1947, n. 891 , in quanto applicabili.
La istruttoria tecnica dei finanziamenti e la loro esecuzione sono affidate all'istituto di credito per il lavoro italiano all'estero, il quale terra' a tale fine separata gestione per conto, nell'interesse dello Stato e sotto il controllo del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 15 maggio 1952