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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/07/2025, n. 3378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3378 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 11884/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11884 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa
da
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con l'avv. e dom. Paolo Morelli del foro di Brescia;
ATTRICE
contro
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con l'avv. e dom. Annamaria Filippini del foro di Brescia;
CONVENUTA
Causa avente ad oggetto vendita di cose mobili, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale che di seguito si riportano: Per l'attrice: “IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da
[...]
in favore di in forza della fattura 278/2021, qui impugnata per CP_2 Controparte_1
tutti i motivi sopra esposti e/o dichiarare l'inesigibilità della somma portata nella fattura suesposta;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui si ritenga esistente un credito, se ne accerti
l'eventuale minor somma dovuta, anche all'esito dell'espletata istruttoria;
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze di cui alla
narrativa con ogni più ampia riserva di dedurre produrre capitolare, anche a fronte delle difese
avversaria, anche si sensi dell'art. 183 c. 6 c.p.c.; Con ogni ulteriore riserva. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari di causa”.
Per la convenuta: “Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare la debenza di
[...]
verso in forza della fattura 278/2021; CP_2 Controparte_1
IN VIA RICONVENZIONALE Condannare a versare a Controparte_2 Controparte_1
l'importo di € 15.006,00 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo;
IN VIA SUBORDINATA: condannare a versare a la somma Controparte_2 Controparte_1
che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiamano le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 VI comma
n.2 dimessa in favore di data 20/07/2022 e si insiste per l'accoglimento delle Parte_2
istanze ivi rappresentate e non accolte.
IN OGNI CASO: spese, anticipazioni e compensi del presente contenzioso interamente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio Parte_1
la società per ottenere l'accertamento negativo del credito attinente alla Controparte_3
fattura n. 278/21 dell'importo di € 15.006,00 emessa dalla convenuta. L'attrice deduceva, in particolare, che:
- la società e la società entravano in contatto per valutare Parte_1 Controparte_1
un'ipotetica collaborazione professionale;
- in data 4.8.2021, la convenuta emetteva a carico di la fattura n. Parte_1
278/2021 per l'importo complessivo di € 15.006,00, imputando all'attrice il pagamento della predetta somma in virtù della cessione di beni mobili asseritamente consegnati alla attrice e nello specifico: “n. 10 sedie design bianche modello Vitra, tavolo da riunione rovere 12
postazioni, madia rovere porta documenti, scaffalatura rovere modello libreria”;
- in data 5.8.2021, l'attore contestava la fattura, precisando che il legale Parte_1
rappresentante della convenuta aveva dichiarato, alla presenza di testimoni, la propria intenzione di donare i predetti beni all'attrice, tenuto conto che gli stesi erano rimasti inutilizzati a seguito della chiusura dei propri uffici;
- alcun prezzo era stato concordato dalle parti con riguardo a tali beni, invitava pertanto la convenuta alla rimozione degli arredi dagli uffici della società attrice;
- la fattura era stata emessa dalla convenuta illegittimamente e pertanto non veniva saldata da parte della attrice, con conseguente necessità di accertamento negativo del credito avanzato dalla convenuta.
Tutto ciò premesso, l'attrice chiedeva all'adito Tribunale l'accertamento negativo del credito di cui alla fattura n. 278/2021 dell'importo di € 15.006,00 illegittimamente emessa dalla convenuta;
in subordine, l'accertamento dell'eventuale minor credito;
con il favore delle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 21.1.2022, si costituiva contestando la Controparte_3
domanda attorea e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice al pagamento della somma di € 15.006,00 a saldo della fattura n. 278/2021.
Deduceva, in particolare, la convenuta che:
- la fattura in contestazione era stata emessa sulla scorta di specifici accordi intercorsi tra le parti, anche con riguardo al prezzo dei beni che erano stati regolarmente consegnati all'attrice,
circostanza che la stessa non contestava;
- non vi era stato alcuno spirito di liberalità da parte della convenuta, ma i beni erano stati acquistati dalla attrice al prezzo di cui alla fattura emessa che pertanto andava saldata dalla stessa.
Tutto ciò premesso la convenuta, chiedeva l'accertamento del credito in forza della fattura n.
278/2021 emessa nei confronti della attrice, con condanna della stessa al pagamento dell'importo di
€ 15.006,00, oltre interessi D. Lgs. n. 231/2002, dalla scadenza della fattura al saldo;
in subordine, la condanna dell'attrice al pagamento della somma da accertarsi in corso di causa, con il favore delle spese del giudizio.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione, il GI assegnava termine alle parti per avviare la procedura di negoziazione assistita non esperita.
Successivamente, il GI concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, cpc e la causa veniva istruita, con delega al Gop, mediante l'escussione dei testimoni.
Esaurita l'istruttoria orale, il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27.3.2025, di trattazione cartolare, il GI tratteneva la causa in decisone assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI
La domanda svolta dall'attrice è risultata fondata e va accolta.
La società attrice ha chiesto l'accertamento negativo del credito portato dalla Parte_1
fattura n. 278/2021 emessa, in data 4.8.2021 per l'importo di € 15.006,00, nei confronti della società
convenuta escludendo che quest'ultima avesse trasferito a titolo oneroso i beni mobili Controparte_1
oggetto della fattura. Ha anzitutto dedotto l'irrilevanza della produzione della fattura, documento di formazione unilaterale,
privo di efficacia probatoria.
Di contro, la convenuta sostiene che tra le parti fosse intercorsa un accordo di Controparte_1
compravendita dei beni mobili indicati nella predetta fattura in favore della attrice, la quale, pur avendoli ricevuti e continuando ad utilizzarli nei propri uffici, se era resa inadempiente all'obbligo di pagamento del prezzo concordato;
ha chiesto quindi la sua condanna al pagamento di € 15.006,00 a tale titolo.
È pacifico e non contestato che i beni indicati nella fattura prodotta e di proprietà della convenuta,
siano stati consegnati alla attrice presso i propri uffici.
Risulta emessa, in data 4.8.2021 dalla convenuta, la fattura n. 278/2021 con la descrizione: “n. 10
sedie design bianche modello Vitra, tavolo da riunione rovere 12 postazioni, madia rovere porta
documenti, scaffalatura rovere modello libreria”, e l'indicazione del totale dovuto pari ad € 15.006,00
(doc. 3).
È altresì pacifico che l'importo indicato nella fattura non sia stato corrisposto dall'attrice alla convenuta.
Risulta che l'attrice abbia inviato alla convenuta in data 5.8.2021 email di contestazione della predetta fattura, rilevando, in particolare, che: “La fattura in questione si riferisce a beni che il Vostro legale
rappresentante ha dichiarato (innanzi a testimoni) di essere intenzionato a donare ad Parte_1
in virtù della circostanza che, avendo chiusi gli uffici, non avrebbe più utilizzato i beni
[...]
medesimi. Nessun prezzo per l'arredo in questione è mai stato concordato, né è mai stata intenzione
di procedere al suo acquisto a titolo oneroso. Il credito in questione risulta Parte_1
pertanto inesistente (...)”. Nella comunicazione l'attrice risulta inoltre essersi resa disponibile alla riconsegna dei beni alla convenuta (doc. 4).
Si tratta quindi di qualificare il negozio giuridico intercorso tra le parti. Occorre premettere che è consolidato in giurisprudenza il principio per cui, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. A tal proposito va richiamato quanto affermato dalla
Suprema Corte con specifico riguardo all'accertamento negativo del credito: “La regola generale
sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente
dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda
di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della
mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto” (Cass. n. 9706/2024).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria esperita, siano stati acquisiti plurimi elementi che consentono di ritenere insussistente il diritto di credito vantato dalla convenuta.
Va anzitutto richiamata la deposizione della teste , soggetto del tutto disinteressato Testimone_1
alle sorti del giudizio, la quale, in risposta al capitolo 7 ha dichiarato: “Per quanto ne so era il
contrario, il sig. aveva necessità di smantellare un ufficio e non voleva buttare via CP_4
l'arredamento, e quindi aveva chiesto al sig. se poteva servirgli, che gliel'avrebbe regalato. Ero Pt_3
in un'altra stanza ed ho sentito. Il sig. mi disse poi che sarebbero arrivati dei mobili e che poi Pt_3
li avrebbe sistemati. Ci trovavamo alla io ero vicino alla stampante in corridoio, ed il Parte_1
sig. ed il sig. si trovavano nell'ufficio vicino, è un ufficio di accoglienza per le famiglie Pt_3 CP_4
e gli utenti esterni. la si trova in via Arturo Reggio n. 12 a Brescia”. Parte_1
Ed ancora, il teste ha negato che fosse intervenuta tar le parti una trattativa in Testimone_2
ordine al prezzo dei beni, precisando che gli uffici della attrice erano già arredati.
Vi sono, infine, le testimonianze di , e Testimone_3 Testimone_1 Testimone_2 Tes_4
hanno tutti smentito la circostanza che l'attrice avesse necessità di mobilio per il proprio ufficio,
[...]
confermando che lo stesso era già arredato. Peraltro, avendo parte convenuta allegato uno specifico titolo del proprio credito, ovvero il contratto di compravendita posto alla base della domanda riconvenzionale, è evidente, per il principio sopra richiamato, che incombeva su di essa l'onere di dimostrare an e quantum della sua pretesa, onere che,
nella specie non è stato assolto.
In particolare, era onere della convenuta dare la prova che l'accordo inter partes fosse riconducibile al contratto tipico di compravendita e quindi dimostrare la sussistenza, in concreto, di tutti i presupposti di tale negozio giuridico, in particolare l'accordo sulla cessione e sul prezzo.
Nessuna prova in tal senso è stata tuttavia fornita.
Anzitutto va rilevato che la fattura posta alla base del credito, non è -in mancanza degli altri elementi costitutivi del negozio- sufficiente a provare l'intervenuta conclusione del contratto di compravendita tra le parti, come in tesi della convenuta.
Peraltro, il documento risulta essere stato tempestivamente e compiutamente contestato da parte della attrice, la quale il giorno successivo alla ricezione della fattura ebbe a contestarne il contenuto,
rilevando la gratuità della dazione die beni (doc. 4).
Né la consegna dei beni mobili indicati nel documento, di per sé, è idonea a fare presumere l'accordo tra le parti nel senso prospettato dalla convenuta, posto che, anzi, l'attrice deduce che detta consegna sarebbe stata effettuata a titolo gratuito.
Neppure all'esito della istruttoria orale esperita può dirsi assolto l'onere probatorio da parte della convenuta.
Invero, le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta ( e ) sono Testimone_5 Testimone_6
risultate in parte generiche, in parte contraddette dagli ulteriori esiti dell'istruttoria e comunque inidonee a provare i termini dell'asserito accordo tra le parti in ordine alla vendita ed alla determinazione del prezzo dei beni nei termini prospettati dalla convenuta. In particolare, la teste in risposta al capitolo 8 della memoria istruttoria di parte Testimone_5
convenuta ha dichiarato: “E' vero, ero presente quando parlavano di prezzi. Non conosco la cifra
concordata”.
Tale affermazione è del tutto generica tenuto conto che la teste non ha saputo riferire i termini specifici dell'accordo che sarebbe intercorso tra le parti. L'espressione “parlavano di prezzi” non può
essere ritenuta idonea a dimostrare il perfezionamento della comune volontà di concludere il contratto di compravendita, né delle condizioni della vendita stessa.
Vi è poi la testimonianza di la quale, da un lato, è intrinsecamente poco attendibile Testimone_6
in quanto sorella del legale rappresentante della società convenuta;
dall'altro, ha dichiarato di aver assistito ad una conversazione sull'accordo di vendita, accordo che, come sopra riportato, è stato radicalmente smentito dai testi di parte attrice più precisi e più attendibili in quanto disinteressati.
In particolare, si richiama la deposizione della teste la quale, in risposta al capitolo Testimone_3
7 ha dichiarato: “Ero presente quando il sig. disse a mio marito che aveva necessità di liberare CP_4
l'immobile e gli disse che se voleva l'arredamento gli avrebbe regalato tutti i mobili. Credo che ci
trovassimo in un ufficio del centro commerciale Margherita D'Este dove mio marito ha un'attività.
Non ricordo la data”. Negando che vi fosse stata una contrattazione sul prezzo dei beni.
In definitiva, mentre parte attrice ha offerto plurimi elementi id prova a sostegno della tesi per cui la consegna dei beni mobili in suo favore da parte della convenuta non sarebbe avvenuta a titolo oneroso,
non può, per contro, dirsi raggiunta la prova, di cui era onerata la convenuta, che tra le parti sia intervenuto un accordo di compravendita ed una definizione negoziale sul prezzo;
piuttosto, è emerso che l'esigenza della convenuta fosse quella di liberare i locali dalla mobilia afferente l'azienda cessata, e che l'attrice si fosse resa disponibile a riceverli a titolo gratuito.
In un tale contesto, sulla scorta delle argomentazioni e dei principi sopra richiamati la domanda svolta dalla attrice va accolta.
Di contro, va respinta la domanda di pagamento svolta in via riconvenzionale dalla convenuta. In merito al regolamento delle spese di lite, atteso il contrasto fra le deposizioni assunte si ravvisano i presupposti per la dichiarazione di compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito svolta dalla attrice
[...]
nei confronti della convenuta dichiara che nulla è dovuto dall'attrice in Parte_1 Controparte_1
favore della convenuta in forza della fattura n. 278/2021 e, per l'effetto,
rigetta la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta Controparte_1
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Brescia, il 30 luglio 2025.
Il Giudice
Carla D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11884 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa
da
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con l'avv. e dom. Paolo Morelli del foro di Brescia;
ATTRICE
contro
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con l'avv. e dom. Annamaria Filippini del foro di Brescia;
CONVENUTA
Causa avente ad oggetto vendita di cose mobili, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale che di seguito si riportano: Per l'attrice: “IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da
[...]
in favore di in forza della fattura 278/2021, qui impugnata per CP_2 Controparte_1
tutti i motivi sopra esposti e/o dichiarare l'inesigibilità della somma portata nella fattura suesposta;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui si ritenga esistente un credito, se ne accerti
l'eventuale minor somma dovuta, anche all'esito dell'espletata istruttoria;
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze di cui alla
narrativa con ogni più ampia riserva di dedurre produrre capitolare, anche a fronte delle difese
avversaria, anche si sensi dell'art. 183 c. 6 c.p.c.; Con ogni ulteriore riserva. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari di causa”.
Per la convenuta: “Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare la debenza di
[...]
verso in forza della fattura 278/2021; CP_2 Controparte_1
IN VIA RICONVENZIONALE Condannare a versare a Controparte_2 Controparte_1
l'importo di € 15.006,00 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo;
IN VIA SUBORDINATA: condannare a versare a la somma Controparte_2 Controparte_1
che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiamano le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 VI comma
n.2 dimessa in favore di data 20/07/2022 e si insiste per l'accoglimento delle Parte_2
istanze ivi rappresentate e non accolte.
IN OGNI CASO: spese, anticipazioni e compensi del presente contenzioso interamente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio Parte_1
la società per ottenere l'accertamento negativo del credito attinente alla Controparte_3
fattura n. 278/21 dell'importo di € 15.006,00 emessa dalla convenuta. L'attrice deduceva, in particolare, che:
- la società e la società entravano in contatto per valutare Parte_1 Controparte_1
un'ipotetica collaborazione professionale;
- in data 4.8.2021, la convenuta emetteva a carico di la fattura n. Parte_1
278/2021 per l'importo complessivo di € 15.006,00, imputando all'attrice il pagamento della predetta somma in virtù della cessione di beni mobili asseritamente consegnati alla attrice e nello specifico: “n. 10 sedie design bianche modello Vitra, tavolo da riunione rovere 12
postazioni, madia rovere porta documenti, scaffalatura rovere modello libreria”;
- in data 5.8.2021, l'attore contestava la fattura, precisando che il legale Parte_1
rappresentante della convenuta aveva dichiarato, alla presenza di testimoni, la propria intenzione di donare i predetti beni all'attrice, tenuto conto che gli stesi erano rimasti inutilizzati a seguito della chiusura dei propri uffici;
- alcun prezzo era stato concordato dalle parti con riguardo a tali beni, invitava pertanto la convenuta alla rimozione degli arredi dagli uffici della società attrice;
- la fattura era stata emessa dalla convenuta illegittimamente e pertanto non veniva saldata da parte della attrice, con conseguente necessità di accertamento negativo del credito avanzato dalla convenuta.
Tutto ciò premesso, l'attrice chiedeva all'adito Tribunale l'accertamento negativo del credito di cui alla fattura n. 278/2021 dell'importo di € 15.006,00 illegittimamente emessa dalla convenuta;
in subordine, l'accertamento dell'eventuale minor credito;
con il favore delle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 21.1.2022, si costituiva contestando la Controparte_3
domanda attorea e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice al pagamento della somma di € 15.006,00 a saldo della fattura n. 278/2021.
Deduceva, in particolare, la convenuta che:
- la fattura in contestazione era stata emessa sulla scorta di specifici accordi intercorsi tra le parti, anche con riguardo al prezzo dei beni che erano stati regolarmente consegnati all'attrice,
circostanza che la stessa non contestava;
- non vi era stato alcuno spirito di liberalità da parte della convenuta, ma i beni erano stati acquistati dalla attrice al prezzo di cui alla fattura emessa che pertanto andava saldata dalla stessa.
Tutto ciò premesso la convenuta, chiedeva l'accertamento del credito in forza della fattura n.
278/2021 emessa nei confronti della attrice, con condanna della stessa al pagamento dell'importo di
€ 15.006,00, oltre interessi D. Lgs. n. 231/2002, dalla scadenza della fattura al saldo;
in subordine, la condanna dell'attrice al pagamento della somma da accertarsi in corso di causa, con il favore delle spese del giudizio.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione, il GI assegnava termine alle parti per avviare la procedura di negoziazione assistita non esperita.
Successivamente, il GI concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, cpc e la causa veniva istruita, con delega al Gop, mediante l'escussione dei testimoni.
Esaurita l'istruttoria orale, il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27.3.2025, di trattazione cartolare, il GI tratteneva la causa in decisone assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI
La domanda svolta dall'attrice è risultata fondata e va accolta.
La società attrice ha chiesto l'accertamento negativo del credito portato dalla Parte_1
fattura n. 278/2021 emessa, in data 4.8.2021 per l'importo di € 15.006,00, nei confronti della società
convenuta escludendo che quest'ultima avesse trasferito a titolo oneroso i beni mobili Controparte_1
oggetto della fattura. Ha anzitutto dedotto l'irrilevanza della produzione della fattura, documento di formazione unilaterale,
privo di efficacia probatoria.
Di contro, la convenuta sostiene che tra le parti fosse intercorsa un accordo di Controparte_1
compravendita dei beni mobili indicati nella predetta fattura in favore della attrice, la quale, pur avendoli ricevuti e continuando ad utilizzarli nei propri uffici, se era resa inadempiente all'obbligo di pagamento del prezzo concordato;
ha chiesto quindi la sua condanna al pagamento di € 15.006,00 a tale titolo.
È pacifico e non contestato che i beni indicati nella fattura prodotta e di proprietà della convenuta,
siano stati consegnati alla attrice presso i propri uffici.
Risulta emessa, in data 4.8.2021 dalla convenuta, la fattura n. 278/2021 con la descrizione: “n. 10
sedie design bianche modello Vitra, tavolo da riunione rovere 12 postazioni, madia rovere porta
documenti, scaffalatura rovere modello libreria”, e l'indicazione del totale dovuto pari ad € 15.006,00
(doc. 3).
È altresì pacifico che l'importo indicato nella fattura non sia stato corrisposto dall'attrice alla convenuta.
Risulta che l'attrice abbia inviato alla convenuta in data 5.8.2021 email di contestazione della predetta fattura, rilevando, in particolare, che: “La fattura in questione si riferisce a beni che il Vostro legale
rappresentante ha dichiarato (innanzi a testimoni) di essere intenzionato a donare ad Parte_1
in virtù della circostanza che, avendo chiusi gli uffici, non avrebbe più utilizzato i beni
[...]
medesimi. Nessun prezzo per l'arredo in questione è mai stato concordato, né è mai stata intenzione
di procedere al suo acquisto a titolo oneroso. Il credito in questione risulta Parte_1
pertanto inesistente (...)”. Nella comunicazione l'attrice risulta inoltre essersi resa disponibile alla riconsegna dei beni alla convenuta (doc. 4).
Si tratta quindi di qualificare il negozio giuridico intercorso tra le parti. Occorre premettere che è consolidato in giurisprudenza il principio per cui, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. A tal proposito va richiamato quanto affermato dalla
Suprema Corte con specifico riguardo all'accertamento negativo del credito: “La regola generale
sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente
dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda
di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della
mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto” (Cass. n. 9706/2024).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria esperita, siano stati acquisiti plurimi elementi che consentono di ritenere insussistente il diritto di credito vantato dalla convenuta.
Va anzitutto richiamata la deposizione della teste , soggetto del tutto disinteressato Testimone_1
alle sorti del giudizio, la quale, in risposta al capitolo 7 ha dichiarato: “Per quanto ne so era il
contrario, il sig. aveva necessità di smantellare un ufficio e non voleva buttare via CP_4
l'arredamento, e quindi aveva chiesto al sig. se poteva servirgli, che gliel'avrebbe regalato. Ero Pt_3
in un'altra stanza ed ho sentito. Il sig. mi disse poi che sarebbero arrivati dei mobili e che poi Pt_3
li avrebbe sistemati. Ci trovavamo alla io ero vicino alla stampante in corridoio, ed il Parte_1
sig. ed il sig. si trovavano nell'ufficio vicino, è un ufficio di accoglienza per le famiglie Pt_3 CP_4
e gli utenti esterni. la si trova in via Arturo Reggio n. 12 a Brescia”. Parte_1
Ed ancora, il teste ha negato che fosse intervenuta tar le parti una trattativa in Testimone_2
ordine al prezzo dei beni, precisando che gli uffici della attrice erano già arredati.
Vi sono, infine, le testimonianze di , e Testimone_3 Testimone_1 Testimone_2 Tes_4
hanno tutti smentito la circostanza che l'attrice avesse necessità di mobilio per il proprio ufficio,
[...]
confermando che lo stesso era già arredato. Peraltro, avendo parte convenuta allegato uno specifico titolo del proprio credito, ovvero il contratto di compravendita posto alla base della domanda riconvenzionale, è evidente, per il principio sopra richiamato, che incombeva su di essa l'onere di dimostrare an e quantum della sua pretesa, onere che,
nella specie non è stato assolto.
In particolare, era onere della convenuta dare la prova che l'accordo inter partes fosse riconducibile al contratto tipico di compravendita e quindi dimostrare la sussistenza, in concreto, di tutti i presupposti di tale negozio giuridico, in particolare l'accordo sulla cessione e sul prezzo.
Nessuna prova in tal senso è stata tuttavia fornita.
Anzitutto va rilevato che la fattura posta alla base del credito, non è -in mancanza degli altri elementi costitutivi del negozio- sufficiente a provare l'intervenuta conclusione del contratto di compravendita tra le parti, come in tesi della convenuta.
Peraltro, il documento risulta essere stato tempestivamente e compiutamente contestato da parte della attrice, la quale il giorno successivo alla ricezione della fattura ebbe a contestarne il contenuto,
rilevando la gratuità della dazione die beni (doc. 4).
Né la consegna dei beni mobili indicati nel documento, di per sé, è idonea a fare presumere l'accordo tra le parti nel senso prospettato dalla convenuta, posto che, anzi, l'attrice deduce che detta consegna sarebbe stata effettuata a titolo gratuito.
Neppure all'esito della istruttoria orale esperita può dirsi assolto l'onere probatorio da parte della convenuta.
Invero, le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta ( e ) sono Testimone_5 Testimone_6
risultate in parte generiche, in parte contraddette dagli ulteriori esiti dell'istruttoria e comunque inidonee a provare i termini dell'asserito accordo tra le parti in ordine alla vendita ed alla determinazione del prezzo dei beni nei termini prospettati dalla convenuta. In particolare, la teste in risposta al capitolo 8 della memoria istruttoria di parte Testimone_5
convenuta ha dichiarato: “E' vero, ero presente quando parlavano di prezzi. Non conosco la cifra
concordata”.
Tale affermazione è del tutto generica tenuto conto che la teste non ha saputo riferire i termini specifici dell'accordo che sarebbe intercorso tra le parti. L'espressione “parlavano di prezzi” non può
essere ritenuta idonea a dimostrare il perfezionamento della comune volontà di concludere il contratto di compravendita, né delle condizioni della vendita stessa.
Vi è poi la testimonianza di la quale, da un lato, è intrinsecamente poco attendibile Testimone_6
in quanto sorella del legale rappresentante della società convenuta;
dall'altro, ha dichiarato di aver assistito ad una conversazione sull'accordo di vendita, accordo che, come sopra riportato, è stato radicalmente smentito dai testi di parte attrice più precisi e più attendibili in quanto disinteressati.
In particolare, si richiama la deposizione della teste la quale, in risposta al capitolo Testimone_3
7 ha dichiarato: “Ero presente quando il sig. disse a mio marito che aveva necessità di liberare CP_4
l'immobile e gli disse che se voleva l'arredamento gli avrebbe regalato tutti i mobili. Credo che ci
trovassimo in un ufficio del centro commerciale Margherita D'Este dove mio marito ha un'attività.
Non ricordo la data”. Negando che vi fosse stata una contrattazione sul prezzo dei beni.
In definitiva, mentre parte attrice ha offerto plurimi elementi id prova a sostegno della tesi per cui la consegna dei beni mobili in suo favore da parte della convenuta non sarebbe avvenuta a titolo oneroso,
non può, per contro, dirsi raggiunta la prova, di cui era onerata la convenuta, che tra le parti sia intervenuto un accordo di compravendita ed una definizione negoziale sul prezzo;
piuttosto, è emerso che l'esigenza della convenuta fosse quella di liberare i locali dalla mobilia afferente l'azienda cessata, e che l'attrice si fosse resa disponibile a riceverli a titolo gratuito.
In un tale contesto, sulla scorta delle argomentazioni e dei principi sopra richiamati la domanda svolta dalla attrice va accolta.
Di contro, va respinta la domanda di pagamento svolta in via riconvenzionale dalla convenuta. In merito al regolamento delle spese di lite, atteso il contrasto fra le deposizioni assunte si ravvisano i presupposti per la dichiarazione di compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito svolta dalla attrice
[...]
nei confronti della convenuta dichiara che nulla è dovuto dall'attrice in Parte_1 Controparte_1
favore della convenuta in forza della fattura n. 278/2021 e, per l'effetto,
rigetta la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta Controparte_1
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Brescia, il 30 luglio 2025.
Il Giudice
Carla D'Ambrosio