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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 02/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 145/2025 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
ORDINANZA EX ART. 2791 CPC nella causa iscritta al N. 145/2025 R.G. promossa da 1
nata il [...] a [...], residente in [...]
5, con l'Avv.ti STEFANO CARATOZZOLO del Foro di Torino, presso il cui studio in Torino, Via Santa
Teresa 2 è elettivamente domiciliata attrice contro con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, rappresentata da Controparte_1
con sede legale in Milano, Via Valtellina 15/17, in persona Controparte_2
del procuratore speciale p.t., con l'Avv. NICOLA GIANMARIA CASSINELLI del Foro di Genova, presso il cui studio in Genova, Piazza della Vittoria 6/12 è elettivamente domiciliata convenuta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
(come da prima memoria integrativa): Pt_1
“piaccia all'On. Tribunale adito:
In via preliminare: Ci si oppone sin d'ora all'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 493/2024 essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e non di pronta soluzione;
In ogni caso:
1) accertare l'illegittimità del DI n. 493/2024, emesso dal Tribunale di Vercelli il 5/11/2024, per violazione dell'art. 641 cpc e, per l'effetto, disporne la revoca;
2) comunque, revocare e/o annullare il DI n. 493/2024, emesso dal Tribunale di Vercelli il 5/11/2024, per difetto di competenza territoriale del Tribunale di Vercelli, essendo competente quello di Bergamo, ovvero quelli di Milano/Treviso;
3) in via gradata, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda proposta in ragione della mancata prova della titolarità del diritto di credito azionato dalla e, per l'effetto, revocare e/o annullare il DI n. 493/2024, emesso dal CP_1
Tribunale di Vercelli il 5/11/2024;
4) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto dalla Sig.ra Pt_1
e, per l'effetto, respingere la domanda proposta dalla revocando e/o annullando il DI n.
[...] CP_1
2 493/2024, emesso dal Tribunale di Vercelli il 5/11/2024;
5) in via ancor più gradata, accertare e dichiarare la nullità degli articoli 2, 6, 8 e 9 del contratto di fideiussione sottoscritto dalla Sig.ra e, per l'effetto e previa dichiarazione di decadenza ex art. 1957 cc, respingere la domanda Parte_1
proposta dalla revocando e/o annullando il DI n. 493/2024, emesso dal Tribunale di Vercelli il CP_1
5/11/2024;
6) in estremo subordine, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dei crediti rivendicati con il ricorso per DI depositato dalla e, per l'effetto, respingere la domanda proposta dalla revocando e/o annullando il DI CP_1 CP_1
n. 493/2024, emesso dal Tribunale di Vercelli il 5/11/2024.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
(come da verbale d'udienza 27.11.2025 “richiamando l'adesione all'eccezione di incompetenza per CP_1
territorio del tribunale di Vercelli in favore di quello di Bergamo, oltre che le conclusioni di merito rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta, richiamate nella prima memoria integrativa”):
“ Voglia l'adito Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista pronuncia, - in via principale, respingere integralmente l'opposizione avversaria in quando infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 493/2024 del Tribunale di Vercelli (n. R.G. 1317/2024), depositato il 5.11.2024, notificato il
18.12.2024, ovvero comunque ed in ogni caso condannare al pagamento nei confronti di Parte_1 [...]
di euro 162.239,05 oltre interessi come per contratto dal 29.03.2014. CP_1
Vinte le spese.”
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 23.1.2025 a si è opposta al decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 493/2024 (R.G. 1317/2024) emesso il 5.11.2024 dal tribunale di Vercelli, notificatole il
18.12.2024. Oltre ai motivi di opposizione di merito (nullità del decreto ingiuntivo perché è stato fissato il termine per l'opposizione in 40 giorni, anziché 60, nonostante l'attrice risieda in Svizzera;
mancata prova della titolarità del credito;
prescrizione; nullità della fideiussione “e/o” degli artt. 2, 6, 8, 9) ha Pt_1
3 eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale di Vercelli in favore di quello di Bergamo, foro pattuito all'art. 15 del contratto, doppiamente sottoscritto, come competente “per qualunque controversia” e attributivo di una competenza ritenuta esclusiva. In subordine, l'attrice ha individuato competenti i tribunali di Milano o Treviso, in cui hanno sede rispettivamente e Controparte_4 CP_1
[...
Il 17.9.2025 si è costituita da un lato contrastando nel merito la domanda avversaria, CP_1
dall'altro aderendo all'eccezione di incompetenza del tribunale di Vercelli in favore di quello di Bergamo.
Con decreto ex art. 171 bis3 CPC del 26.9.2025 è stata confermata la prima udienza al 27.11.2025.
Le parti hanno depositato memorie integrative ex art. 171 ter CPC.
Alla prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha ordinato alle parti di precisare le conclusioni e di discutere la causa ex art. 281 sexies CPC. Ciò avvenuto, la causa è stata trattenuta in decisione.
La causa viene ora in decisione.
***
Non ricorre alcuna ipotesi di competenza inderogabile ex art. 28 CPC. Il tribunale prende atto dell'adesione della convenuta all'eccezione di incompetenza per territorio del tribunale di Vercelli in favore di quello di Bergamo.
La definizione del giudizio, pertanto, avviene con ordinanza ex art. 2791 CPC.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'adesione all'avversaria eccezione di incompetenza territoriale esclude ex art. 38 CPC ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, compreso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione d'invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha alcuna valenza decisoria, con la conseguenza che è competente a provvedere sulle spese processuali il giudice davanti al quale la causa è rimessa (Cass. 21300/2024,
15017/2022, 25180/2013).
La declaratoria d'incompetenza del tribunale di Vercelli si accompagna a quella di invalidità del decreto ingiuntivo, che va revocato.
Il giudizio che trasmigra innanzi al giudice che le parti concordemente hanno individuato come competente
4 dovrà considerarsi non più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che non esiste più), ma un ordinario giudizio di cognizione che riguarderà l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa n. 145/2025 R.G. promossa da contro Parte_1 Controparte_1
rappresentata da ogni altra diversa domanda ed eccezione Controparte_2
respinta:
- DICHIARA ex art. 382 CPC l'incompetenza territoriale del tribunale di Vercelli in favore di quello di
Bergamo, che provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio;
- DICHIARA , conseguentemente, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 493/2024 (R.G. CP_5
1317/2024) emesso il 5.11.2024 dal tribunale di Vercelli;
- TERMINE per la riassunzione della causa fissato ex artt. 501 – 3073 ult. per. CPC in 1 mese dalla comunicazione della presente ordinanza;
- ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi. Vercelli, 1 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari
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